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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 3423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3423 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 24496 2024 RG
FRA
Avv. BRUNO ANTONIO Parte_1
E
e AVVOCATURA Controparte_1 Controparte_2
GENERALE DELLO STATO
NONCHE'
MA IE AT Avv. CIANCIULLO SERENA, DOMENICO
DODARO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il data 25.6.2024 ha convenuto in Parte_1
giudizio il , il , Controparte_1 Controparte_2
nonché MA IE AT per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Si conclude affinché – anche in riassunzione del ricorso R.G. n. 10600/2022 incardinato dinanzi al TAR Lazio – l'On.le Tribunale adito voglia accertare che la
Dott.ssa AR IE AR non ha diritto ad essere assunta per mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs n. 165/01 presso i ruoli dirigenziali del Controparte_1
, perché appartenente al ruolo dei dipendenti in regime pubblicistico e non in
[...] regime privatistico, e per l'effetto, dichiarare nullo il relativo contratto di lavoro stipulato con detto Ente e conseguentemente accertare il diritto del ricorrente ad essere dichiarato vincitore della predetta procedura di mobilità e per l'effetto ad essere trasferito nei ruoli dirigenziali del ”. CP_1
In fatto ha allegato quanto segue:
I. Il dott. con ricorso del 19.09.2022 ricorreva al TAR Lazio per Parte_1
l'ottemperanza della sentenza n. 2264 del 25 febbraio 2022, per l'annullamento della CP_ nota prot. M_D A0582CC REG2022 0048860 del 27.07.2022 del Ministero difesa, con la quale gli veniva rappresentato che “con nota del 22 febbraio 2022, il
[...]
ha fatto pervenire Controparte_3
[…] nulla osta, consentendo pertanto alla dott.ssa AR IE AT, vincitrice della sopracitata procedura di mobilità, di venire inquadrata nei ruoli del
a decorrere dal 1° giugno 2022.”; della nota del 22.02.2022 del Controparte_1
Ministero della Giustizia –Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, di estremi ignoti e conosciuta solo in quanto citata nella nota del prot. Controparte_1
48860 del 27.07.202, con cui il Controparte_3
aveva fatto pervenire nulla osta in relazione alla
[...]
posizione della dott.ssa AR IE AR;
del provvedimento che aveva disposto l'immissione in servizio della Dott.ssa AR IE AR nei ruoli del
[...]
a decorrere dal 1° giugno 2022 di estremi ignoti e conosciuto solo in quanto CP_1
citato nella nota del prot. 48860 del 27.07.2022; di ogni Controparte_1
provvedimento, connesso e consequenziale, ancorché non cognito, emesso in relazione all'assunzione e presa di servizio della Dott.ssa IE AR;
nonché per la conseguente declaratoria di inefficacia del contratto individuale di lavoro eventualmente sottoscritto dalla Dott.ssa AR IE AR e conseguente diritto dell'Ing. Pt_1 all'immissione nei ruoli della Direzione Generale per il Personale Civile presso il entro il termine di validità della graduatoria di mobilità. Controparte_1
II. In estrema sintesi ha così riassunto la questione controversa:
1) La Direzione Generale per il personale civile del , il 9.07.2020, CP_1 CP_1
pubblicava avviso di mobilità, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di 2 posti di funzione dirigenziale di seconda fascia di livello non generale e segnatamente: 1 posto per l'ambito di competenza denominato “Trattamento di pensione del personale militare del ” (posto funzionale che qui Controparte_1 interessa) ed 1 posto nell'ambito “Bilancio e liquidazioni relativi ad attività connesse ai lavori e al demanio del ”. Controparte_1 2) L'Ing. dirigente presso l' e la Dott.ssa AR Parte_1 Parte_2
IE AR, dirigente presso istituto penitenziario, presentavano entrambi domanda di partecipazione alla procedura, in esito alla quale, per quanto concerne l'Ambito 1
“Trattamento di pensione del personale militare del ”, la prima si Controparte_1 collocava al primo posto della graduatoria mentre l'Ing. veniva dichiarato Pt_1
idoneo e si posizionava al secondo posto.
3) Nell'immediatezza, la procedura di mobilità non si perfezionava in capo alla dott.ssa
AR IE AR avendo, il suo ente di appartenenza, negato il propedeutico nulla osta, giusta provvedimento prot. n. 447855.U dell'11.12.2020 e prot. n. 162645.U del 27.04.2021 sulla scorta delle seguenti motivazioni “l'istituto della mobilità tra amministrazioni, a norma dell'art. 30, comma 1, del d.lgs. 165/2001, si applica solamente ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2. Pertanto, considerato che il suddetto istituto giuridico non può ritenersi applicabile alle categorie degli impiegati pubblici in regime di diritto pubblico, tra i quali rientrano i dirigenti penitenziari, ai sensi dell'art.
3, comma 1-ter, del citato d.lgs. 165/2001, la richiesta de qua non può trovare accoglimento” nonché in quanto “l'attuale contingente organico del ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario non consente a questa Amministrazione un ulteriore depauperamento delle risorse”. Detto provvedimento negativo veniva impugnato dalla dott.ssa AR IE AR dinanzi al TAR Lazio.
Il TAR Lazio con sentenza n. 2264 del 25 febbraio 2022 - passata in cosa giudicata e resa in contraddittorio con l'odierno ricorrente - rigettava il ricorso e confermava la correttezza del diniego opposto dall'amministrazione ministeriale sull'assunto che
“l'art. 2 della Legge 27 luglio 2005, n. 154, prescrive, infatti, che “in considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, il relativo rapporto di lavoro è riconosciuto come rapporto di diritto pubblico” Pertanto, i dirigenti penitenziari non sono soggetti al regime di lavoro contrattualizzato di cui al D.Lgs n. 165/2001”
4) il Dott. , dopo il passaggio in cosa giudicata della predetta sentenza, Parte_1
chiedeva al di scorrere la graduatoria e di assumerlo nei ruoli Controparte_1
dirigenziali, giusta procedura di mobilità.
Il con nota prot. M-D A0582CC REG2022 0048860 del 27.07.2022 CP_1 riscontrava l'istanza del dott. evidenziando che “con nota del 22 febbraio 2022, Pt_1 il ha fatto Controparte_3
pervenire detto nulla osta, consentendo pertanto alla dott.ssa AR IE AT, vincitrice alla sopracitata procedura di mobilità, di venire inquadrata nei ruoli del a decorrere dal 1° giugno 2022. Per quanto sopra, nel Controparte_1 comunicare che l'istanza in parola non può essere accolta, …”.
5) A questo punto il Dott. proponeva ricorso al TAR Lazio per Parte_1
ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 2264 del 25 febbraio 2022, spiegando contestuale domanda di annullamento del nulla osta rilasciato alla Dott.ssa AR
AR IE in elusione al predetto giudicato e domanda di declaratoria dell'inefficacia del contratto di lavoro stipulato dalla predetta con il Controparte_1
.
[...]
IV. Il Tar Lazio, con sentenza n. 14595/23, dichiarava inammissibile sia la domanda per ottemperanza, trattandosi di una sentenza di rigetto e non di accoglimento, sia la domanda di annullamento del nulla osta del 22 febbraio 2022, per carenza di interesse a ricorrere. Sulla domanda di declaratoria dell'inefficacia del contratto di lavoro stipulato tra la dott.ssa AR IE AR ed il ed in ordine alla richiesta di CP_1
accertamento del conseguente diritto di ad essere assunto per mobilità Parte_1
da parte del , dichiarava il proprio difetto di giurisdizione e Controparte_1
rimetteva le relative presso il competente giudice ordinario.
V. Ha quindi argomentato sul diritto ad essere assunto per mobilità presso il
[...]
in luogo della dott.ssa AR IE AR. CP_1
1. Sulla nullità del contratto di lavoro stipulato tra la dott.ssa AR ed il
[...]
e sul diritto del ricorrente ad essere assunto presso il CP_1 Controparte_1
per mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs n. 165/01.
1.1. Il contratto di lavoro stipulato dalla dott.ssa AR con il Controparte_3
è viziato da nullità assoluta ex art. 1418 c.c. essendo stato concluso in violazione di norme di carattere imperativo, in quanto la procedura di mobilità tra enti, veniva bandita ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D. Lgs n. 165/01 ed in quanto la AR non possedeva i requisiti soggettivi e oggettivi per parteciparvi essendo incardinata nei ruoli dirigenziali del personale della polizia penitenziaria (tale procedura poteva trovare applicazione solo per i dipendenti in regime privatistico di cui all'art. 2, co. 2 del D.Lgs
n. 165/01: sent. TAR Lazio n. 2264/22) e non anche tra quelli in regime pubblicistico, come per la controinteressata, la quale apparteneva ai ruoli dirigenziali dei dipendenti in regime pubblicistico. Dal tenore letterale della norma di cui al richiamato art. 30 del
D.Lgs n. 165/01 emergeva che il passaggio diretto per la copertura di posti liberi in organico poteva avvenire solo tra dipendenti di cui all'art. 2, co. 2, del D.Lgs n. 165/01 e non tra quelli sottoposti a diverso regime giuridico mentre, ai sensi dell'art. 3, co. 1ter, del D.Lgs n. 165/01 (rubricato “Personale in regime di diritto pubblico”) In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento”. Il rapporto della IE AR era di diritto pubblico ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 154/02 “
1. In considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, … …” e la procedura di mobilità volontaria, integrava una vicenda di natura privatistica del rapporto di lavoro contrattualizzato configurandosi come ipotesi di passaggio diretto del dipendente tra enti diversi, riconducibile allo schema trilaterale della cessione del contratto di lavoro ex art. 1406 c.c., non comportante, come tale, alcuna novazione del rapporto di lavoro, ma solo la successione da un datore ad un altro nel medesimo rapporto che deve ritenersi proseguire senza soluzione di continuità e che si perfeziona con la manifestazione del consenso di volontà dei tre soggetti interessati, vale a dire il lavoratore, l'ente di provenienza e l'ente di destinazione (così anche Tribunale Savona sez. lav., 23/02/2009). Il nulla osta reso dal – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria al Controparte_3
trasferimento della Dott.ssa AR IE AR presso i ruoli del Controparte_1
– già precedentemente negato – conseguentemente, doveva esser disapplicato.
[...]
Alla illegittimità della procedura di mobilità per carenza dei requisiti soggettivi in capo alla dott.ssa IE AR conseguiva la nullità assoluta del relativo contratto di lavoro e conseguentemente il diritto del ricorrente – secondo graduato – ad essere trasferito per mobilità volontaria dai ruoli dirigenziali dell' a quelli del Parte_2
. Controparte_1
2. Le Amministrazioni convenute si sono costituite con unica memoria, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o di interesse a ricorrere del ricorrente, e - in ogni caso - respingere inoltre tutte le domande ed istanze di parte ricorrente in quanto inammissibili, tardivamente proposte (anche accertando e dichiarando l'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione), e comunque infondate e non provate, e prive dei necessari presupposti di legge per il loro accoglimento”.
Hanno richiamato il precedente giudizio dinanzi al TAR del Lazio, attraverso il quale il ricorrente aveva agito per l'ottemperanza della sentenza n. 2264 del 25 febbraio 2024 con la quale il medesimo TAR, aveva respinto il ricorso proposto dalla dr.ssa AR IE AR avverso l'iniziale provvedimento di diniego del nulla osta al di lei passaggio dal ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario del a Controparte_3
quello dei dirigenti di seconda fascia del , in esito ad apposita Controparte_1
procedura di mobilità volontaria, indetta ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Precisato che con il medesimo ricorso, il aveva chiesto, Pt_1
altresì, l'annullamento della nota con la quale il aveva rigettato la Controparte_1
sua istanza di assunzione nonché, segnatamente, la nota del MIG prot. n. 68164 del 21 febbraio 2022, con la quale veniva rilasciato il nulla osta al passaggio della dr.ssa
AR IE AR nei ruoli dei dirigenti del . Controparte_1
Dato atto della sentenza n. 14595 del 3 ottobre 2023 con la quale il giudizio dinanzi al
TAR Lazio era stato definito, le Amministrazioni convenute hanno resistito alle domande per come riproposte dal ricorrente, anzitutto rammentando che il nulla osta al transito della dr.ssa IE AR nei ruoli della Difesa, si fondava su presupposti fattuali e giuridici diversi rispetto a quelli oggetto dell'iniziale precedente diniego
Cont opposto dal , sopravvenuti prima del deposito e, quindi, della conoscenza stessa della precitata sentenza n. 2264/2022.
In particolare, il “passaggio” era stato concesso in base all'art. 199 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.
3 - incontestabilmente applicabile alla dr.ssa IE AR, ai sensi del rimando di cui all'art. 2 del d.lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 - e non più ai sensi dell'art. 3, comma 1ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001; inoltre, al momento della concessione del nulla osta, la realtà fattuale in relazione alla precedente rilevata carenza di organico risultava radicalmente mutata, attesa l'assunzione di un nuovo, considerevole, contingente di dirigenti penitenziari.
Il nulla osta concesso pertanto doveva ritenersi pienamente legittimo, come confermato peraltro dalla sentenza del TAR Lazio n. 14595/2023, conclusiva del giudizio di ottemperanza, nella quale, nel sancire l'inammissibilita della domanda di annullamento del nulla osta per difetto di legittimazione passiva del ricorrente (in quanto la norma attributiva del potere inerente al rilascio o al diniego di tale nulla osta non contempla, neppure implicitamente, gli interessi di soggetti terzi ma attiene, esclusivamente, al
Cont rapporto di impiego tra la dr.ssa IE AR e il ) aveva affermato espressamente che il contestato provvedimento, rilasciato dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nulla aveva a che vedere con la procedura di mobilita alla quale il ricorrente aveva partecipato e con la consequenziale pretesa all'assunzione, in quanto non costituente atto della procedura medesima, ponendosi a valle della stessa, rispetto alla quale rimaneva del tutto estraneo (testualmente: "...la lesione al diritto all'assunzione prospettata dal ricorrente e astrattamente riconducibile agli atti della procedura selettiva e non al predetto nulla osta" e pertanto "...la tutela invocata dal medesimo ricorrente avverso il contratto stipulato dalla controinteressata non presuppone l'annullamento del nulla osta al transito, poiché quest'ultimo provvedimento costituisce una mera condizione per la stipulazione del contratto, il quale tuttavia si riconnette all'esito della procedura di mobilita”).
La sentenza del Tar Lazio n. 2264/2022, pubblicata in data 25/02/2022, di cui l'odierno ricorrente aveva chiesto l'ottemperanza al TAR, era stata resa sul diniego espresso dall'Amministrazione penitenziaria alla dott.ssa AR IE AR, all'epoca dirigente penitenziario, alla mobilità esterna espletata in applicazione dell'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; il diniego, che il giudice amministrativo aveva reputato esente da vizi, si fondava sul richiamo a due distinte note ministeriali:
1. la nota mdg.GDAP.11/12/2020.0447855.U, secondo la quale “l'istituto della mobilità tra amministrazioni, a norma dell'art. 30, comma 1, del d.lgs 165/2001, si applica solamente ai “dipendenti di cui all'art. 2, comma 2”. Pertanto, considerato che il suddetto istituto giuridico non può ritenersi applicabile alle categorie degli impiegati pubblici in regime di diritto pubblico, tra i quali rientrano i dirigenti penitenziari, ai sensi dell'art. 3, comma 1 ter, del citato d.lgs 165/2001, la richiesta de qua non può trovare accoglimento”;
2. la nota m_dg.GDAP.27/04/2021.0162645.U, secondo la quale “l'attuale contingente organico del ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario non consente a questa Amministrazione un ulteriore depauperamento delle risorse dirigenziali attualmente a disposizione”.
Tuttavia, in data 19 novembre 2021, la IE AR formulava apposita istanza di riesame in autotutela del provvedimento di diniego al rilascio del nulla osta prot.
432129 e del 22.11.2021, al quale veniva dato sostanziale riscontro successivamente con la nota m_dg.GDAP.21/02/2022.0068164.U., ossia tre giorni prima della pubblicazione della citata sentenza. Erano quindi nuove considerazioni, sia in fatto che in diritto, che avevano determinato il nuovo nulla osta al transito della IE AR nei ruoli dell'Amministrazione della Difesa ed in particolare: in primo luogo, il passaggio era stato concesso ai sensi di una fattispecie normativa diversa da quella che era stata oggetto del diniego, ossia in base all'art. 199 del d.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3, applicabile anche alla AR ai sensi del rimando di cui all'art. 2 del dgls 15 febbraio 2006, n. 63 (e non più ai sensi dell'art. 3, comma 1 ter, del citato d.lgs 165/2001).
Era di poi in corso l'ultimazione della procedura concorsuale di assunzione di 45 funzionari proprio della stessa carriera della dott.ssa IE AR, ossia quella dirigenziale penitenziaria, elemento questo che aveva permesso una diversa valutazione della situazione dell'organico (la procedura peraltro si era conclusa con l'approvazione della graduatoria finale dei vincitori in data 3 agosto 2022 con elevazione dei posti fino a 57, già avviati alla fase iniziale di formazione dal 19 settembre c.a.).
Hanno quindi evidenziato il radicale sopravvenuto mutamento della realtà, fattuale e giuridica, che rappresentava un impedimento assoluto al riconoscimento di quanto stabilito in sede giudiziale, risultando a questo punto, più che impossibile, inutile ripristinare o riconoscere una determinata utilità, ribadendo, il , Controparte_1
tutto quanto rappresentato nella precedente fase, sia in merito alla ricostruzione della vicenda connessa alla procedura di mobilita esperita dal , che in Controparte_1 relazione alla applicabilità dell'istituto della mobilita tra Amministrazioni di cui all'art. 30, comma 1, del decreto legislativo n.165/2001, in capo ai dirigenti in regime di diritto pubblico, ed alla relativa allegata documentazione.
Nel merito della controversia hanno rilevato che, pur essendo stato il ricorso proposto anche nei confronti del Controparte_5
, non figuravano tra gli atti impugnati provvedimenti del MID, avendo tale
[...]
amministrazione per ben due volte chiesto il nulla osta al
[...]
ma quest'ultimo, che lo aveva Controparte_3 accordato ai fini della concessione dell'aspettativa della dr.ssa IE AR, lo negava ripetutamente nel caso di passaggio nei ruoli dirigenziali.
Hanno rappresentato che la IE AR era titolare dal 1° marzo 2017 di un incarico dirigenziale (conferito ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, per il quale la medesima era stata contestualmente collocata in aspettativa da parte dell'Amministrazione di appartenenza,
[...]
), rinnovato per un ulteriore triennio a Controparte_3 decorrere dal 1° marzo 2020; che a seguito della pubblicazione dell'avviso di mobilita volontaria per il passaggio nei ruoli del , la medesima aveva Controparte_1
partecipato alla selezione risultando vincitrice;
che pertanto il Controparte_1
aveva chiesto al il formale nulla osta ai fini del passaggio Controparte_3
(richiesta che veniva respinta in data 11 dicembre 2020, e contestata dalla Direzione generale del MID, nuovamente motivata dal Controparte_3
, con un secondo diniego in data 27.4.2021
[...]
concernente oltre la natura giuridica di diritto pubblico dei dirigenti penitenziari, la carenza di personale dirigenziale, che avrebbe impedito di prendere in considerazione un ulteriore depauperamento di risorse dirigenziali).
Hanno sottolineato che la dirigente era titolare da 2017 di incarico dirigenziale non generale presso l'A.D, ottenendo un rinnovo fino al 2023, e che da lungo tempo non prestava più servizio presso il Controparte_3
mentre quanto alle carenze organiche, le stesse
[...]
erano rinvenibili anche presso il ministero di destinazione.
In data 22 febbraio 2022, il nulla osta al transito nei ruoli della Difesa, dapprima negato, era stato concesso, e l'Amministrazione aveva provveduto inquadrare la suddetta dirigente nei ruoli del a decorrere dal 1° giugno 2022. Controparte_1
Riguardo alla istanza di accesso del ricorrente del 29 luglio u.s., hanno rappresentato che il aveva provveduto all'ostensione di tutta la documentazione Controparte_1
richiesta con la comunicazione in data 21 settembre 2022.
Ciò precisato hanno eccepito il difetto di interesse a ricorrere in capo all'odierno ricorrente.
La direzione generale del personale dell'Amministrazione penitenziaria, con la nota m_dg.GDAP.21/02/2022.0068164.U (doc. 23), in riscontro all'istanza del 19.11.2021 della dott.ssa IE AR di riesame in autotutela del provvedimento di diniego al transito della stessa nei ruoli dell'Amministrazione della Difesa (doc. 24???), aveva espresso - sulla base di due nuove considerazioni, di diritto e di fatto - il proprio nulla osta al transito sulla base di una fattispecie normativa diversa quale quella prevista, per il pubblico impiego in regime di diritto pubblico, all'art. 199 del d.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3, applicabile anche alla dott.ssa AR IE ai sensi del rimando di cui all'art. 2 del d.lgls 15 febbraio 2006, n. 63 che disciplina la carriera dirigenziale penitenziaria.
La seconda considerazione atteneva alla circostanza che era in corso l'ultimazione della procedura concorsuale di assunzione di nuovi 45 funzionari, elevati a 57, appartenenti alla medesima carriera della dott.ssa IE AR, elemento di indubbio peso nella valutazione del se privarsi definitivamente di un proprio funzionario alla luce della propria situazione organica ed alle reali esigenze di servizio e, certamente, nuovo rispetto al primo diniego datato in data 11.12.2020; il tutto in sede di riesame del potere,
a distanza di 14 mesi, ossia del limite normativamente previsto.
Sempre in diritto hanno altresì eccepito l'estinzione del giudizio in quanto tardivamente riassunto senza il rispetto dei termini ex art. 11 c.p.a.; il ricorso era stato iscritto a ruolo il 26 giugno 2024 e quindi ben oltre cinque mesi dal passaggio in giudicato della sentenza n.14595/2023 pubblicata il 3 ottobre 2023; ribadito la infondatezza della domanda giudiziale non potendo condividersi quanto sostenuto in merito alla asserita violazione della disciplina di cui all'art. 30 del d.lgs. 165/2001.
In ogni caso, le Amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti inorganico, dovevano attivare le procedure di mobilita, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento, così favorendo la stabilizzazione di questi ultimi nei ruoli, di coloro che avessero sviluppato le necessarie competenze, maturando un profilo professionale idoneo. Di contro, l'odierno ricorrente dott. Pt_1
non aveva allegato alla domanda di partecipazione le valutazioni inerenti alla performance del decorso anno, all'esito della valutazione comparativa, risultando carente dei necessari requisiti della comprovata esperienza negli ambiti di attività connessi alla professionalità per cui concorreva, nonché di una sufficiente conoscenza della struttura e dell'organizzazione del (come comprovava il punteggio CP_6
riportato nel colloquio con la Commissione valutatrice, riportato nella tabella di cui al decreto di graduatoria.
L'esito della suddetta procedura cristallizzava la scelta dell'Amministrazione nel senso della stabilizzazione della dirigente IE AR.
Anche in caso - denegata ipotesi - di accertamento in sede giudiziale ordinaria dell'illegittimità degli atti adottati nei confronti della IE AR, l'eventuale annullamento di tali atti, non avrebbe come necessaria e automatica conseguenza l'assunzione del ricorrente.
Hanno infine rappresentato come la situazione contestuale all'avvio della procedura di mobilita era notevolmente diversa dall'attuale contesto occupazionale riscontrabile presso il atteso il superamento della grave carenza di risorse Controparte_1 dirigenziali (conferimento di ben 8 incarichi a dirigenti esterni ai sensi dell'art. 19 comma 5bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e stabilizzazione di due delle dirigenti esterne operanti all'interno dell'Amministrazione difesa;
positiva conclusione della procedura di assunzione degli 8 dirigenti vincitori dell'8° corso – concorso SNA assegnati al nel febbraio del 2024; in itinere la formalizzazione Controparte_1 dell'assunzione dei 15 dirigenti vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 15 unita, a tempo indeterminato, di personale dirigenziale di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti del Controparte_1
).
[...]
3. Anche la convenuta IE AR AR si è costituita rilevando la inammissibilità e comunque la infondatezza del ricorso e concludendo in tali termini.
Il motivo di nullità assoluta ex art. 1418 c.c. del contratto di lavoro stipulato tra la comparente ed il , per la violazione dell'art. 30 TUPI doveva Controparte_1
infatti considerarsi infondato.
Ha ripercorso la vicenda pregressa e rappresentato fra l'altro che all'esito alla procedura di mobilità volontaria (in cui si era collocata al primo posto in graduatoria con una valutazione di 30 punti, seguita dal con 19 punti), il aveva Pt_1 Controparte_1
inviato al la richiesta di nulla osta alla immissione a ruolo ai fini Controparte_7 dell'applicazione dell'art. 1 comma 47 della legge 311/2004; che a tale richiesta il aveva inizialmente dato un riscontro negativo sulla base di una Controparte_3 soggettiva interpretazione dell'art. 30, comma 1, del D.Lvo 165/2001 non condivisa dal
; che, a seguito di impugnazione di detto diniego dinanzi al TAR Controparte_1
Lazio nelle more della pubblicazione della sentenza, in data il 21 febbraio 2022 il
Ministero della Giustizia aveva tuttavia operato fatto nuove valutazioni e rilasciato il nulla osta al passaggio (provv. m_dg.GDAP.21/02/2022.0068164.U - doc. 14) rendendone così possibile il perfezionamento (la sentenza del TAR del Lazio era intervenuta il 25 febbraio 2022, quattro giorni dopo l'ottenimento del nulla osta, definendo la controversia in merito all'ormai superato diniego del nulla osta, ma non affrontando la questione interpretativa dell'art. 30 del D.Lvo 165/2001 proposta dalla ricorrente, ritenendola assorbita dalla circostanza che il diniego del nulla osta era stato giustificato dalla necessità di far fronte a carenze di organico, contrariamente a quanto affermato nell'odierno ricorso introduttivo).
Ha poi ripercorso anche le successive vicende e, quanto all'odierno ricorso in riassunzione, ne ha rilevato la totale infondatezza ma anche, in via preliminare, la inammissibilità per la carenza di legittimazione attiva e dell'interesse ad agire.
Il non disponeva infatti dei requisiti per l'assunzione presso il Pt_1 Controparte_1
; la procedura selettiva in questione prevedeva, tra gli altri requisiti, che i
[...] candidati fossero in possesso di “comprovata esperienza negli ambiti di attività connessi alla professionalità per cui si intendeva concorrere” (cfr. art. 2 n.2, doc 8 cit.) mentre dal curriculum vitae del (doc. 22), non risultava alcuna esperienza nel Pt_1
settore militare né tantomeno in materia di previdenza militare (a differenza dalla comparente, che era già stata in forza alla direzione PRVIMIL del Controparte_1
) e, pertanto, il non avrebbe avuto diritto all'assunzione anche in caso di
[...] Pt_1
annullamento del contratto con essa convenuta stipulato.
Ha poi contestato la interpretazione data della sentenza del TAR Lazio n. 2264/2022 la quale non si era affatto pronunciata sulla questione dell'applicazione dell'art. 30 del
D.lvo 165/2001 ai dirigenti penitenziari, ritenendo la questione non rilevante e assorbita dalle esigenze di natura organizzativa opposte dal nel diniego Controparte_3 del nulla osta (non si era mai spinta a negare che la procedura di mobilità di cui all'art. 30 D.Lvo. 165/2001 comportasse una preclusione al passaggio in una diversa amministrazione nei confronti dei dirigenti penitenziari) e nemmeno aveva escluso che ella, in quanto dirigente penitenziario, rientrasse nella categoria dei “dipendenti della
Pubblica Amministrazione”, implicitamente confermando l'applicabilità della norma di cui al cit. art. 30 TUPI alla procedura esaminata a prescindere da ogni valutazione di merito sulla natura del rapporto di lavoro
Ha poi rappresentato come non esistesse alcuna violazione di norma imperativa, ed alcun vizio di nullità assoluta del suo contratto di lavoro, diffusamente argomentando in diritto.
Alla odierna udienza, fallito ogni tentativo di conciliazione, concesso termine per scambio di note del quale tutti i contendenti si sono avvalsi, il processo è stato deciso.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
4. Ritiene il Giudice, in primo luogo, quanto all'aspetto processuale, che l'odierno ricorso debba considerarsi ammissibile;
va infatti rilevato come, con la L. 18 giugno
2009, n. 69, il Legislatore abbia provveduto a colmare il vuoto normativo creatosi a seguito della sentenza della Corte costituzionale 12 marzo 2007 n. 772, con cui era stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 30 L. n. 1034 del 1971, nella parte in cui non prevedeva che gli effetti processuali e sostanziali, prodotti dalla domanda proposta innanzi al giudice privo di giurisdizione, si conservassero, a seguito della declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito innanzi al giudice munito di potestas iudicandi. In particolare, secondo l'art. 59, co. II, della citata L. n. 69 del 2009, a seguito della declaratoria del difetto di giurisdizione, "se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione
e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute".
4.1. E' stato, così, esteso alla disciplina del difetto di giurisdizione l'istituto della translatio iudicii, fino ad allora tipico della declaratoria di incompetenza, ai sensi dell'art. 50 Cpc e, con riguardo a quest'ultima disposizione processuale, la giurisprudenza ha da tempo affermato come l'atto di riassunzione rivesta anche funzione introduttiva di un nuovo giudizio, potendo contenere anche domande nuove (Cass.
15753/2014), nonché "l'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo, seppur non avanzata in precedenza" (Cass. 14.1.2022, n. 1121).
4.2. La S. Corte, in ogni caso, ha puntualizzato che "Un ricorso con il quale il giudizio dinanzi al giudice ordinario sia stato riassunto oltre il termine perentorio fissato dall'art. 59, comma 2, della legge n. 69/2009, in presenza di tutti i requisiti di carattere formale e sostanziale di un atto introduttivo ex novo, ben può essere considerato come nuovo ed autonomo ricorso, senza la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda come inizialmente proposta innanzi al giudice privo di giurisdizione"
(Cass. ord. 26768/2019). "Pur a fronte di una tardiva riassunzione, è possibile che l'atto introduttivo del giudizio, in presenza di tutti i requisiti di carattere formale e sostanziale di un atto introduttivo ex novo, oltre che di una rituale costituzione in giudizio delle parti resistenti che non si siano limitate ad eccepire la tardività della riassunzione ma abbiano accettato il contraddittorio processuale e compiutamente spiegato ogni difesa in merito, possa essere considerato quale autonomo ricorso, ancorché la parte ricorrente, in sede di principale (ed evidentemente più favorevole) prospettazione, abbia premesso di voler conservare gli effetti sostanziali
e processuali di cui alla domanda proposta innanzi al GA".
"Soccorre al riguardo il principio generale secondo cui, quando un vizio riguardi solo il modo di esercizio di un potere processuale esistente ed individuabile, il procedimento conosce sempre la possibilità di conservare gli effetti derivanti dal contestuale esercizio di un altro potere egualmente esistente ed individuabile". "Trattasi di una salvaguardia che consente alla parte di raggiungere lo scopo ultimo della giustiziabilità delle pretese in un contesto processuale in cui sia stato assicurato il contraddittorio delle parti indicate quali legittimati passivi". "Il processo, ancorché non tempestivamente riassunto (…) non (può) essere dichiarato estinto essendo il ricorso comunque interpretabile quale atto introduttivo autonomo" (Cass. n. 6765/2024).
5. Nel merito.
5.1. Si controverte nella odierna fase del diritto del ricorrente (dirigente presso la
[...]
) ad essere dichiarato vincitore nella procedura di mobilità indetta per la Parte_2
immissione nei ruoli della Direzione Generale per il Personale Civile presso il
[...]
. CP_1
5.2. Ritiene il Giudice che si ponga come dirimente ed assorbente la necessità di affrontare il profilo della esistenza dell'interesse ad agire, dovendo il partecipante alla procedura dimostrare (o comunque fornire principio di prova in ordine al) la possibilità di ottenere il bene della vita richiesto (trasferimento presso la Amministrazione della
Difesa), in caso di accoglimento del ricorso, dovendo altrimenti ritenersi inammissibile/infondata la domanda formulata.
5.3. Tale profilo rileva sia considerata la originaria procedura di mobilità e le censure avanzate verso la stessa, quanto, ed a maggior ragione, riguardo ai provvedimenti da ultimo adottati, alla stregua di presupposti oggettivi e soggettivi diversi.
5.4. Si richiama, in altri termini, il principio valevole in generale per le procedure selettive, secondo cui una posizione soggettiva può essere azionata qualora sussista uno specifico, concreto ed attuale interesse, non potendo farsi valere un astratto interesse a che l'Amministrazione agisca correttamente, se alla domanda formulata non consegua comunque per l'istante un apprezzabile risultato concreto (ex multis, C.G.A., 4 marzo
2019, n. 201; Cons. Stato, sez. V, 23 agosto 2019 n. 5837; sez. IV, 2 settembre 2011, n.
4963 e 20 maggio 2009, n. 3099; sez. III, 5 febbraio 2014 n. 571; AR Lazio, Sez. III S., sent. dell'8 gennaio 2021, n. 249); la relativa prova, gravante sulla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 2697 C.c., incide sulla sussistenza, o meno, dell'interesse ad agire in giudizio e della utilità concreta da poter conseguire all'esito dell'iniziativa giudiziaria, non essendo di per sé sufficiente l'interesse strumentale, dovendo sussistere, in concreto, ragionevoli possibilità per il ricorrente di ottenere l'utilità richiesta, anche al fine di evitare la creazione di aspettative giudiziarie meramente ipotetiche o del tutto eventuali.
5.5. L'atto di ricorso, invero, si dilunga sugli aspetti concernenti la supposta invalidità della procedura attuata dall'Amministrazione, nonché del contratto stipulato con la
IE AR, seppure appaia incontestato che tale controinteressata, inizialmente preferita nella menzionata procedura di mobilità al ai sensi dell'art. 30 del TU, Pt_1
nonostante la stessa appartenesse a ruolo di dipendenti in regime di diritto pubblico
(Amministrazione Penitenziaria), sia stata selezionata a seguito di successiva concessione da parte del , Dip. Amm.ne Penitenziaria di nulla Controparte_3 osta al transito, tenuto conto della diversa previsione dell'art. 199 del DPR n. 3/1957
(considerata la partecipazione con esito positivo alla procedura, nonché che la IE
AR risultava essere in aspettativa dal primo marzo 2017) e la diversa situazione organica, dato che risultava in corso la procedura concorsuale per l'assunzione di 45 funzionari della carriera dirigenziale penitenziaria.
6. La IE AR invero è stata trasferita con D.D. in data 1° giugno 2022 nel ruolo dell'Amministrazione della Difesa, ai sensi dell'artt. 19, comma 5bis e 30 TUPI (come fatto presente anche al ricorrente nel respingere la inoltrata istanza - cifr. all. 19 ric.).
7. La odierna domanda che, come visto, volge all'ottenimento di una pronuncia di nullità del contratto stipulato inter alios, previa disapplicazione del propedeutico provvedimento di nulla osta, tuttavia, non tiene conto dei nuovi presupposti alla stregua dei quali è stato concesso il n.o. al passaggio;
per come allegato dalle Amministrazioni, infatti, il contratto è stato stipulato sulla base di presupposti oggettivi e soggettivi diversi;
in particolare, la procedura si è attuata in base all'art. 199 del DPR n. 3/1957 - ai sensi del rimando di cui all'art. 2 del d.lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 (Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154) - nonché della nuova determinazione relativa alla consistenza organica nell'amministrazione di provenienza.
8. Si osserva, di poi, che non verrebbe comunque in rilievo un diritto soggettivo alla mobilità esterna in capo al lavoratore pubblico, in quanto la fattispecie della mobilità è concretata attraverso atti discrezionali (fra i quali la concessione o il diniego del nulla osta che presenta insuperabili connotazioni organizzative, avendo riguardo alla dotazione organica necessaria per potere attendere ai servizi da prestare in favore della collettività), conseguendo anche che il sindacato del giudice ordinario non possa che avere riguardo all'estrinseco e non certamente al merito della scelta discrezionale. Né risulta configurabile alcun obbligo allo “scorrimento” della graduatoria e, comunque, a tutto concedere, non esiste prova che, eliminando la posizione della controinteressata, il avrebbe visto concretantesi il diritto al transito. CP_8
8.1. La circostanza allegata delle Amministrazioni resistenti, secondo cui “…l'odierno ricorrente… … alla domanda di partecipazione non allegava le valutazioni inerenti alla performance del decorso anno, [… …] risultava carente dei necessari requisiti della comprovata esperienza negli ambiti di attività connessi alla professionalità per cui concorreva, nonché di una sufficiente conoscenza della struttura e dell'organizzazione del Dicastero” (pag. 19 mem.), valorizzata anche all'udienza di discussione, infatti, non
è stata tempestivamente contestata dalla difesa del dovendosi quindi ritenere CP_8
acquisita.
8.2. Per come si evince in via documentale, invero, anche secondo la procedura di mobilità che è stata indetta (lex specialis) sono stati previsti determinati requisiti soggettivi ed oggettivi imprescindibili e, soprattutto, la loro valutazione (tramite apposita commissione) anche attraverso un colloquio, al fine di valutare le attitudini e capacità professionali più coerenti con le esigenze organizzative e gestionali dell'Amministrazione, mentre quest'ultima si è riservata la facoltà, sempre per come annunciato nel bando, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, sia di prorogare che di abbandonare la procedura di mobilità, senza che nei concorrenti potesse sorgere alcun diritto o pretesa, ovvero alcun diritto al trasferimento.
9. Giova anche precisare, in via generale, che, in ogni caso, la procedura di cui all'art. 30 TU, presenta profili di specialità rispetto a quella della cessione del contratto di diritto privato, in quanto, pur supponendo l'incontro di tre volontà, richiede in ogni caso una valutazione della PA di destinazione quanto al possesso dei requisiti e delle competenze professionali richieste;
l'obbligazione ad acquisire nel proprio organico il lavoratore sorge per la PA di destinazione previa selezione di quello che tra i richiedenti, in risposta al bando pubblico, dimostri di avere i requisiti considerati necessari, potendo ben accadere che la PA procedente non individui nessun lavoratore a tale scopo (il bando in altri termini, di per sé solo, non fa sorgere alcuna posizione giuridica vincolante in capo alla PA procedente). Da parte sua, come già ricordato, il lavoratore non ha un diritto soggettivo alla mobilità, essendo condizionato alla sua selezione da parte della PA di destinazione ed all'assenso di quella di provenienza (a meno che non ricorrano i casi particolari nei quali ciò non sia richiesto).
10. Anche nella denegata e non creduta ipotesi in cui si potesse ipotizzare
“L'illegittimità della procedura di mobilità per carenza dei requisiti soggettivi in capo alla dott.ssa ” e/o “la nullità assoluta del relativo Persona_1 contratto di lavoro”, in definitiva, non può affermarsi che ne deriverebbe in capo al ricorrente il diritto “ad essere trasferito per mobilità volontaria dai ruoli dirigenziali dell' a quelli del ”. Parte_2 Controparte_1
11. Tuttavia, ed il rilievo appare parimenti assorbente, proprio in considerazione dei diversi presupposti oggettivi e normativi richiamati, risulta che la AR IE è transitata al diverso ruolo e la determinazione della parte datoriale appare giustificata non solo dal mutamento del contesto occupazionale che aveva segnato il superamento della grave crisi di risorse dirigenziali, ma anche dalla necessità di attuare, per come rappresentato, l'interesse dell'amministrazione di destinazione riguardo alla individuazione della risorsa più idonea a ricoprire l'incarico specificamente individuato in relazione agli obiettivi in esso prefissati e quindi a soddisfare le esigenze della stessa amministrazione.
11.1. In definitiva quindi il ricorso del non può trovare accoglimento. Pt_1
12. Le spese processuali seguono, come di norma, la regola della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in calce, considerata anche l'unitaria difesa della
Amministrazioni.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle Controparte_9
spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.500,00, sia nei confronti delle
Amministrazioni resistenti che della IE AR.
Roma lì, 20.3.2025 Il Giudice