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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/01/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14387/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14387/2024 V.G. promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CP_1 CP_2
RICCARDI SABRINA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in PINEROLO il 28/08/2001. CP_1 CP_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PINEROLO (atto n. 35 parte serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 30.09.2007 e il Persona_1 Persona_2
25.08.2010.
Con ricorso depositato il 11/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. pagina 1 di 3 La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e CP_1 CP_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PINEROLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi eventuali cambi di residenza.
AFFIDA i figli minori e congiuntamente ai genitori e avranno la residenza Per_1 Persona_2 privilegiata presso la madre con la quale continueranno a vivere nella casa familiare sita in Pinerolo (TO)
Via Camillo Alliaudi n. 18.
DISPONE che la casa familiare sita in Pinerolo (TO) via Camillo Alliaudi n. 18 con tutti gli arredi e i beni mobili di cui è composta, sia assegnata alla sig. nella sua qualità di genitore collocatario CP_1 dei figli minori.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sè i figli: -Infrasettimanalmente previo accordo con la madre tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e degli impegni scolastici, sportivi e ludico-ricreativi dei figli. -A fine settimana alternati dal venerdì all'uscita della scuola alla domenica dopo cena. -Nelle vacanze natalizie, i figli trascorreranno -ad anni alterni con ciascun genitore- i giorni dal 25 al 30 dicembre o quelli dal 31 dicembre al 6 gennaio (Natale 2024 con il padre); -Durante le vacanze pasquali,
i minori trascorreranno tre giorni consecutivi -includenti Pasqua e Pasquetta- alternativamente con ciascun genitore (Pasqua 2025 con la madre); -Durante le vacanze estive, (inteso come periodo delle vacanze scolastiche) i minori trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore in periodo da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno. In ogni caso sono fatti salvi accordi migliorativi tra i genitori.
DISPONE che i genitori provvedano al mantenimento diretto dei figli quando li avranno con sé; il padre- inoltre- contribuirà al mantenimento di e versando sul conto corrente cointestato con Per_1 Per_2 la moglie (Unicredit Banca filiale di SA GE (TO) c/c n. [...]) entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di € 2.000,00 (duemila/00) (€ 1.000,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, che la madre- cointestataria del conto corrente- utilizzerà a tal fine. La somma sarà soggetta a rivalutazione annua secondo gli Indici ISTAT a partire da luglio 2025. Il padre sosterrà in via esclusiva le spese straordinarie per i figli con riferimento al protocollo di intesa del Tribunale di Torino del 15.3.2016 fra magistrati e avvocati con l'unica deroga che i costi dell'abbigliamento (incluse le calzature) per i figli saranno a carico esclusivo del padre. L'assegno unico e universale per i figli a carico continuerà ad essere percepito nella misura del 100% dal padre.
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che i coniugi rinunciano a chiedersi reciprocamente un contributo per il loro mantenimento, essendo ciascuno in grado di procurarsi da sé i mezzi di sussistenza
DÀ ATTO che con l'esatto e puntuale adempimento di quanto sopra concordato le Parti- che rinunciano
- nulla avranno più a pretendere l'una dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14387/2024 V.G. promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CP_1 CP_2
RICCARDI SABRINA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in PINEROLO il 28/08/2001. CP_1 CP_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PINEROLO (atto n. 35 parte serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 30.09.2007 e il Persona_1 Persona_2
25.08.2010.
Con ricorso depositato il 11/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. pagina 1 di 3 La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e CP_1 CP_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PINEROLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi eventuali cambi di residenza.
AFFIDA i figli minori e congiuntamente ai genitori e avranno la residenza Per_1 Persona_2 privilegiata presso la madre con la quale continueranno a vivere nella casa familiare sita in Pinerolo (TO)
Via Camillo Alliaudi n. 18.
DISPONE che la casa familiare sita in Pinerolo (TO) via Camillo Alliaudi n. 18 con tutti gli arredi e i beni mobili di cui è composta, sia assegnata alla sig. nella sua qualità di genitore collocatario CP_1 dei figli minori.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sè i figli: -Infrasettimanalmente previo accordo con la madre tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e degli impegni scolastici, sportivi e ludico-ricreativi dei figli. -A fine settimana alternati dal venerdì all'uscita della scuola alla domenica dopo cena. -Nelle vacanze natalizie, i figli trascorreranno -ad anni alterni con ciascun genitore- i giorni dal 25 al 30 dicembre o quelli dal 31 dicembre al 6 gennaio (Natale 2024 con il padre); -Durante le vacanze pasquali,
i minori trascorreranno tre giorni consecutivi -includenti Pasqua e Pasquetta- alternativamente con ciascun genitore (Pasqua 2025 con la madre); -Durante le vacanze estive, (inteso come periodo delle vacanze scolastiche) i minori trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore in periodo da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno. In ogni caso sono fatti salvi accordi migliorativi tra i genitori.
DISPONE che i genitori provvedano al mantenimento diretto dei figli quando li avranno con sé; il padre- inoltre- contribuirà al mantenimento di e versando sul conto corrente cointestato con Per_1 Per_2 la moglie (Unicredit Banca filiale di SA GE (TO) c/c n. [...]) entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di € 2.000,00 (duemila/00) (€ 1.000,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, che la madre- cointestataria del conto corrente- utilizzerà a tal fine. La somma sarà soggetta a rivalutazione annua secondo gli Indici ISTAT a partire da luglio 2025. Il padre sosterrà in via esclusiva le spese straordinarie per i figli con riferimento al protocollo di intesa del Tribunale di Torino del 15.3.2016 fra magistrati e avvocati con l'unica deroga che i costi dell'abbigliamento (incluse le calzature) per i figli saranno a carico esclusivo del padre. L'assegno unico e universale per i figli a carico continuerà ad essere percepito nella misura del 100% dal padre.
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che i coniugi rinunciano a chiedersi reciprocamente un contributo per il loro mantenimento, essendo ciascuno in grado di procurarsi da sé i mezzi di sussistenza
DÀ ATTO che con l'esatto e puntuale adempimento di quanto sopra concordato le Parti- che rinunciano
- nulla avranno più a pretendere l'una dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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