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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/11/2025, n. 4513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4513 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.3669/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3669/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
[...]
.12.1980, C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 miciliato in Campagna (SA) al Viale presso lo studio dell'avv. Samanda Magliano che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 17 maggio 2025, avanzava richiesta di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrim di avere contratto matrimonio concordatario con in data 19 agosto 2007 nel Controparte_1
Comune di Campagna (SA) e che, , erano nati due figli: Per_1
(15.07.2008) e (03.12.2012). Per_2
In particolare, rente rilevava che il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 3966/2022, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, ratificando le condizioni dagli stessi concordate, e che, con sentenza n. 5945/2024, il medesimo Tribunale aveva altresì ratificato le modifiche concordate dalle parti relative alla precedente regolamentazione. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, il ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso, in particolare la conferma delle condizioni della separazione, così come modificate con sentenza n. 5945/2024. Instaurato regolarmente il contraddittorio, non si costituiva in Controparte_1 giudizio. All'udienza del 28 ottobre 2025, il ricorrente compariva dinanzi al G.D. e, in mancanza di istruttoria da compiersi, il Giudice delegato riservava la causa al Collegio per la decisione. 2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di che, Controparte_1 regolarmente citata, non si è costituita in giudizio. Tanto premesso, occorre rilevare che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Affidamento dei figli minori Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo o, nei casi più gravi, super esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. In definitiva, occorre tutelare il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, di conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, anche nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione della figura paterna attraverso una partecipazione più intensa nella vita dei figli. Nel caso di specie, si osserva che il ricorrente ha dedotto la mancanza di criticità e problematiche in merito all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, e, pertanto, il Tribunale dispone l'affidamento condiviso dei figli minori Per_1
e , ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre;
al Per_2 ri , si precisa che i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune, con la precisazione che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo. Tempi di permanenza presso il padre A tal proposito, in conformità alla domanda del ricorrente, il Tribunale dispone la conferma di quanto concordato dalle parti nel procedimento di modifica delle condizioni di separazione e, pertanto, dispone che il padre terrà con sé i figli minori due fine settimana al mese ossia il primo fine settimana di ogni mese, dal giovedì alle ore 10 al lunedì mattina con accompagno dei figli all'autobus da prendere per la scuola, il secondo fine settimana da comunicare con anticipo alla sig.ra di CP_1
7 gg giorni prima. Qualora vi sia un impedimento del per un ne Pt_1 settimana per esigenze di lavoro, questo verrà comunica rgo anticipo alla
ed il recupererà nel mese il fine settimana impedito;
La sig.ra CP_1 Pt_1 CP_1 rà i f 'uscita da scuola il lunedì; per il tempo di permanenza p padre il si occuperà istruzione, provvederà al vestiario, alle attività ludiche Pt_1 dei min tra uscite con amici, feste di compleanno dei figli, sopportandone le relative spese ove presenti;
per le festività natalizie, i figli trascorreranno con il padre la vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano degli anni pari e il 30 dicembre, il 31 ed il 01 Gennaio degli anni dispari;
durante le festività pasquali i figli trascorreranno con il padre il venerdì Santo il sabato Santo e la Domenica di Pasqua degli anni pari e il lunedì Albis, martedì ed il mercoledì degli anni dispari, salvo diverse esigenze lavorative del padre;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni consecutivi, da concordarsi in base alle esigenze dei figli e a quelle lavorative dei genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Mantenimento dei figli Al riguardo, occorre rilevare che il ricorrente ha richiesto la conferma della misura del mantenimento in precedenza disposta e, a tal proposito, tenuto conto del breve lasso di tempo trascorso dalla modifica delle condizioni di separazione e della documentazione versata in atti, è ragionevole presumere che non siano intervenute circostanze modificative della situazione preesistente. Pertanto, in virtù delle considerazioni che precedono, il Tribunale dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_2
di € 450,00, oltre rivalutazione secondo gli indici Controparte_1
i mantenimento dei figli minori e , oltre al 50% Per_1 Per_2 delle spese straordinarie (mediche, non coper , iche, ludiche, sportive etc…) in conformità a quanto concordato dalle parti e ratificato con sentenza n. 5945/2024 del Tribunale di Salerno. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: A) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
B) pronunzia la cessazion ivili del matrimonio concordatario celebrato in data 19 agosto 2007 nel Comune di Campagna (SA) tra Pt_1
, nato a [...] il [...], C.F.: , e
[...] CodiceFiscale_1 CP_1
, nata a [...] il [...]
[...] CodiceFiscale_2 ne l'affidamento condiviso ad entrambi i ori,
e , con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le Per_1 Per_2
i aria amministrazione, con collocazione prevalente presso la madre e con i tempi di permanenza presso il padre indicati in parte motiva;
D) dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni CP_2 mese, a € 450,00, oltre rivalutazione secondo gli Controparte_1 indici IS antenimento dei figli minori e;
Per_1 Per_2
E) pone a carico di entrambi i genitori al 50%, le sp i er i figli (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche e sportive etc.…) in conformità a quanto concordato dalle parti e ratificato con sentenza n. 5945/2024 del Tribunale di Salerno;
F) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Campagna (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Anno 2007, Atto n. 5, P. II, Serie A, Uff. 3); G) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 3 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3669/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
[...]
.12.1980, C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 miciliato in Campagna (SA) al Viale presso lo studio dell'avv. Samanda Magliano che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 17 maggio 2025, avanzava richiesta di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrim di avere contratto matrimonio concordatario con in data 19 agosto 2007 nel Controparte_1
Comune di Campagna (SA) e che, , erano nati due figli: Per_1
(15.07.2008) e (03.12.2012). Per_2
In particolare, rente rilevava che il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 3966/2022, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, ratificando le condizioni dagli stessi concordate, e che, con sentenza n. 5945/2024, il medesimo Tribunale aveva altresì ratificato le modifiche concordate dalle parti relative alla precedente regolamentazione. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, il ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso, in particolare la conferma delle condizioni della separazione, così come modificate con sentenza n. 5945/2024. Instaurato regolarmente il contraddittorio, non si costituiva in Controparte_1 giudizio. All'udienza del 28 ottobre 2025, il ricorrente compariva dinanzi al G.D. e, in mancanza di istruttoria da compiersi, il Giudice delegato riservava la causa al Collegio per la decisione. 2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di che, Controparte_1 regolarmente citata, non si è costituita in giudizio. Tanto premesso, occorre rilevare che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Affidamento dei figli minori Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo o, nei casi più gravi, super esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. In definitiva, occorre tutelare il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, di conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, anche nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione della figura paterna attraverso una partecipazione più intensa nella vita dei figli. Nel caso di specie, si osserva che il ricorrente ha dedotto la mancanza di criticità e problematiche in merito all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, e, pertanto, il Tribunale dispone l'affidamento condiviso dei figli minori Per_1
e , ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre;
al Per_2 ri , si precisa che i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune, con la precisazione che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo. Tempi di permanenza presso il padre A tal proposito, in conformità alla domanda del ricorrente, il Tribunale dispone la conferma di quanto concordato dalle parti nel procedimento di modifica delle condizioni di separazione e, pertanto, dispone che il padre terrà con sé i figli minori due fine settimana al mese ossia il primo fine settimana di ogni mese, dal giovedì alle ore 10 al lunedì mattina con accompagno dei figli all'autobus da prendere per la scuola, il secondo fine settimana da comunicare con anticipo alla sig.ra di CP_1
7 gg giorni prima. Qualora vi sia un impedimento del per un ne Pt_1 settimana per esigenze di lavoro, questo verrà comunica rgo anticipo alla
ed il recupererà nel mese il fine settimana impedito;
La sig.ra CP_1 Pt_1 CP_1 rà i f 'uscita da scuola il lunedì; per il tempo di permanenza p padre il si occuperà istruzione, provvederà al vestiario, alle attività ludiche Pt_1 dei min tra uscite con amici, feste di compleanno dei figli, sopportandone le relative spese ove presenti;
per le festività natalizie, i figli trascorreranno con il padre la vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano degli anni pari e il 30 dicembre, il 31 ed il 01 Gennaio degli anni dispari;
durante le festività pasquali i figli trascorreranno con il padre il venerdì Santo il sabato Santo e la Domenica di Pasqua degli anni pari e il lunedì Albis, martedì ed il mercoledì degli anni dispari, salvo diverse esigenze lavorative del padre;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni consecutivi, da concordarsi in base alle esigenze dei figli e a quelle lavorative dei genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Mantenimento dei figli Al riguardo, occorre rilevare che il ricorrente ha richiesto la conferma della misura del mantenimento in precedenza disposta e, a tal proposito, tenuto conto del breve lasso di tempo trascorso dalla modifica delle condizioni di separazione e della documentazione versata in atti, è ragionevole presumere che non siano intervenute circostanze modificative della situazione preesistente. Pertanto, in virtù delle considerazioni che precedono, il Tribunale dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_2
di € 450,00, oltre rivalutazione secondo gli indici Controparte_1
i mantenimento dei figli minori e , oltre al 50% Per_1 Per_2 delle spese straordinarie (mediche, non coper , iche, ludiche, sportive etc…) in conformità a quanto concordato dalle parti e ratificato con sentenza n. 5945/2024 del Tribunale di Salerno. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: A) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
B) pronunzia la cessazion ivili del matrimonio concordatario celebrato in data 19 agosto 2007 nel Comune di Campagna (SA) tra Pt_1
, nato a [...] il [...], C.F.: , e
[...] CodiceFiscale_1 CP_1
, nata a [...] il [...]
[...] CodiceFiscale_2 ne l'affidamento condiviso ad entrambi i ori,
e , con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le Per_1 Per_2
i aria amministrazione, con collocazione prevalente presso la madre e con i tempi di permanenza presso il padre indicati in parte motiva;
D) dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni CP_2 mese, a € 450,00, oltre rivalutazione secondo gli Controparte_1 indici IS antenimento dei figli minori e;
Per_1 Per_2
E) pone a carico di entrambi i genitori al 50%, le sp i er i figli (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche e sportive etc.…) in conformità a quanto concordato dalle parti e ratificato con sentenza n. 5945/2024 del Tribunale di Salerno;
F) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Campagna (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Anno 2007, Atto n. 5, P. II, Serie A, Uff. 3); G) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 3 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi