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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/12/2024, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3340 dell'anno 2024 V.G.
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente in [...], C.F._1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
residente in [...], entrambi C.F._2
elettivamente domiciliati in UR IC (ME), via Roma, n. 81, presso lo studio dell'avv. MERCURIO GIUSEPPE (C.F.: ), fax: 0942- C.F._3
793068, pec: che li rappresenta e difende Email_1
per procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo
Tribunale in data 10/10/2024, i coniugi nata a [...] Parte_1
(ME) il 26/11/1982 e , nato a [...] il Parte_2
30/10/1982, premesso di avere contratto matrimonio civile nel Comune di Santa
TE di VA (ME) il 24.07.2002, iscritto nei registri dello Stato Civile di detto
Comune al n. 6, parte 1, anno 2002; che dall'unione erano nati due figli: Per_1
nata a [...] il [...], e , nato a [...]
[...] Persona_2
il 09/04/2012; che tra le parti era intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 4346 del 06.03.2023; che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento per il tempo necessario alla procedibilità della domanda di divorzio;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Santa TE Di VA ordinando all'Ufficiale di stato civile del comune di Santa TE Di VA di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici con ulteriore annotazione nei rispettivi comuni di residenza;
Disporre l'affido condiviso del figlio minore
[...]
ad entrambi i genitori, con domiciliazione prevalente presso Persona_2
l'abitazione della madre in UR IC (ME) Via Tommaseo n° 8/ con cui il minore continuerà a convivere;
Le modalità dell'affido vengono meglio specificate nel piano genitoriale che si allega in foglio separato dal presente atto.
Il sig.r corrisponderà un assegno mensile di € 400,00 per contribuire al Per_2
mantenimento dei figli, euro 200,00 per ciascuno. L'assegno di mantenimento verrà corrisposto entro giorno 10 di ogni mese;
Il sig.r Parte_2
contribuirà alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli nella misura
2 del 50%. Dichiarano i coniugi di aver provveduto alla risoluzione di tutti i problemi di natura patrimoniale.”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 05.11.2024. Alla suddetta udienza del 03.12.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis
.51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs. 149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi di separazione consensuale con l'emissione del decreto di omologa, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto, nella separazione consensuale, della volontà dei coniugi di separarsi consensualmente,
o preso atto, nella separazione giudiziale, della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati, ovvero sin dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, ovvero sin dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.
3 Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal Tribunale di
Messina con decreto n. cronol. 4346 del 06.03.2023 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. I ricorrenti hanno, poi, dichiarato di non essersi riconciliati dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510).
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 10/10/2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel Comune di Santa TE di VA (ME) il 24.07.2002, iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 6, parte 1, anno 2002, tra nata a Parte_1
4 Messina (ME) il 26/11/1982 e nato a [...] il Parte_2
30/10/1982, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto depositato il 10/10/2024 e sopra meglio specificate;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Santa TE di VA
(ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì
10/12/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3340 dell'anno 2024 V.G.
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente in [...], C.F._1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
residente in [...], entrambi C.F._2
elettivamente domiciliati in UR IC (ME), via Roma, n. 81, presso lo studio dell'avv. MERCURIO GIUSEPPE (C.F.: ), fax: 0942- C.F._3
793068, pec: che li rappresenta e difende Email_1
per procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo
Tribunale in data 10/10/2024, i coniugi nata a [...] Parte_1
(ME) il 26/11/1982 e , nato a [...] il Parte_2
30/10/1982, premesso di avere contratto matrimonio civile nel Comune di Santa
TE di VA (ME) il 24.07.2002, iscritto nei registri dello Stato Civile di detto
Comune al n. 6, parte 1, anno 2002; che dall'unione erano nati due figli: Per_1
nata a [...] il [...], e , nato a [...]
[...] Persona_2
il 09/04/2012; che tra le parti era intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 4346 del 06.03.2023; che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento per il tempo necessario alla procedibilità della domanda di divorzio;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Santa TE Di VA ordinando all'Ufficiale di stato civile del comune di Santa TE Di VA di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici con ulteriore annotazione nei rispettivi comuni di residenza;
Disporre l'affido condiviso del figlio minore
[...]
ad entrambi i genitori, con domiciliazione prevalente presso Persona_2
l'abitazione della madre in UR IC (ME) Via Tommaseo n° 8/ con cui il minore continuerà a convivere;
Le modalità dell'affido vengono meglio specificate nel piano genitoriale che si allega in foglio separato dal presente atto.
Il sig.r corrisponderà un assegno mensile di € 400,00 per contribuire al Per_2
mantenimento dei figli, euro 200,00 per ciascuno. L'assegno di mantenimento verrà corrisposto entro giorno 10 di ogni mese;
Il sig.r Parte_2
contribuirà alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli nella misura
2 del 50%. Dichiarano i coniugi di aver provveduto alla risoluzione di tutti i problemi di natura patrimoniale.”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 05.11.2024. Alla suddetta udienza del 03.12.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis
.51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs. 149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi di separazione consensuale con l'emissione del decreto di omologa, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto, nella separazione consensuale, della volontà dei coniugi di separarsi consensualmente,
o preso atto, nella separazione giudiziale, della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati, ovvero sin dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, ovvero sin dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.
3 Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal Tribunale di
Messina con decreto n. cronol. 4346 del 06.03.2023 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. I ricorrenti hanno, poi, dichiarato di non essersi riconciliati dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510).
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 10/10/2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel Comune di Santa TE di VA (ME) il 24.07.2002, iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 6, parte 1, anno 2002, tra nata a Parte_1
4 Messina (ME) il 26/11/1982 e nato a [...] il Parte_2
30/10/1982, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto depositato il 10/10/2024 e sopra meglio specificate;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Santa TE di VA
(ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì
10/12/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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