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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2361/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 2361/2023 promossa da:
- ente pubblico economico Parte_1
subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del , tra cui Controparte_1 Controparte_2
, svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3,
[...]
comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, con sede legale in Roma, Via G. Grezar
n. 14, CF e P. IVA - in persona del Dott. in qualità di P.IVA_1 CP_3
Responsabile Atti introduttivi del Giudizio , a ciò autorizzato per Pt_2
procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio Persona_1
n.r. 177893 raccolta n.r. 11776 del 28/04/2022, rilasciata da Parte_1
– rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. Fabrizio
[...]
pagina 1 di 22 Forzati, C.F. con Studio in Napoli alla via Riviera di Chiaia C.F._1
n.267 e con quest'ultimo elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Salvatore Cervone, sito in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via G. Matteotti n. 23
-APPELLANTE contro nato a [...] il [...], ed Controparte_4
residente in [...]alla C.so Vittorio Emanuele II n. 78 - C.F.
- assistito, rappresentato e difeso, giusta procura in calce C.F._2
all'atto di comparsa, dall'Avv. Carmine Minichiello - C.F.: C.F._3
- ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Montemiletto
(AV) alla Via P.co Anton Maria Sarro n. 5
APPELLATO nonché
in persona del Presidente p.t., pec: Controparte_5
egione.campania.it Email_1
-APPELLATA contumace
Oggetto: appello avverso sent. n. 1247/2023, resa dal Giudice di Pace di Torre
Annunziata; impugnazione estratto ruolo.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha impugnato l'estratto di ruolo relativo alla cartella di Controparte_4
pagamento n. 07120130031683484 di € 179,26 ed avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa automobilistica dell'anno 2008, convenendo in giudizio pagina 2 di 22 l e l'ente impositore al fine di sentire accogliere Parte_1
le seguenti testuali conclusioni: “Voglia l'Onorevole Giudice di Pace adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione, accogliere la presente domanda e così provvedere: in via preliminare: 1) dichiarare la propria giurisdizione, nonché la propria competenza per materia/valore/territorio; 2) dichiarare l'ammissibilità/proponibilità della domanda, proposta ai sensi dell'art.
615 I comma c.p.c.; nel merito: 3) dichiarare l'intervenuta prescrizione (triennale) della cartella opposta, maturata dopo la notifica della stessa;
4) per l'effetto, previa declaratoria di illegittimità della condotta di controparti, condannare le stesse, in solido o chi di ragione, al pagamento delle spese e compensi professionali d.m. 10 marzo 2014 n. 55 oltre iva e accessori come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. A fondamento della spiegata azione, l'attore ha eccepito la decadenza e prescrizione del credito iscritto a ruolo. si costituiva eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione in favore CP_6
della giustizia tributaria e, in via subordinata, l'inammissibilità dell'azione di impugnazione dell'estratto ruolo per carenza di interesse ad agire, nonché
l'infondatezza ed inammissibilità della eccezione di prescrizione e, in ultimo, il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione. Il Giudice di Pace di
Torre Annunziata, con sentenza n. 1247/23 pubblicata il 22.03.2023, ha dichiarato la sussistenza dell'interesse ad agire dell'attore, la legittimazione passiva in capo all' la propria giurisdizione, ammissibile l'impugnazione dell'estratto di CP_6
ruolo e, per l'effetto, accolto la domanda con conseguente annullamento dell'atto impositivo con condanna dell , in solido con l'ente Parte_1
impositore, al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_5
dell'opponente, liquidate in € 99,00 per compensi professionali, oltre accessori, ed €
43,00 per spese, con distrazione ex art. 93 cpc.
Proponeva appello Ader reiterando le difese di cui alla comparsa in primo grado e rassegnando le seguenti conclusioni: “voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previa valutazione di
pagina 3 di 22 ammissibilità del presente atto, in riforma della sentenza n. 1247/2023 pubblicata in data 22.03.2023 dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, nella persona del
G.d.P. Fortunato Savarese, così provvedere:
1. dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace di Torre Annunziata in favore della Giustizia Tributaria territorialmente competente;
2. In subordine dichiarare l'avversa azione di impugnazione dell'estratto ruolo del tutto inammissibile, improcedibile ed infondata;
3. condannare controparte al pagamento delle spese e competenze tutte del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto legale antistatario;
”.
Si costituiva il rassegnando le seguenti conclusioni: “ 1) In via CP_4
preliminare ed assorbente, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall' per inesistenza della procura alle liti;
2) Controparte_7
Sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi del novellato art. 342 c.p.c. per mancanza dei requisiti specificatamente richiamati dalla richiamata normativa a “pena di inammissibilità” ovvero la inappellabilità della sentenza ai sensi dell'art. 339, 3° co. C.p.c. ; 3) Nel merito, rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza impugnata;
4) Condannare in ogni caso l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario”. La , già contumace in Controparte_5
primo grado, non si costituiva in appello.
L'appello merita accoglimento stante la fondatezza del motivo d'appello concernente l'inimpugnabilità dell'estratto di ruolo per carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
È da ritenersi infondata l'eccezione avanzata dalla difesa del
, concernente l'asserita mancanza di sottoscrizione digitale della CP_4
parte nella procura alle liti versata in atti.
A questo scopo si ricorda che la necessarietà della procura all'interno del processo civile è prescritta nel nostro ordinamento dall'art. 83 c.p.c., il quale dispone che, quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura. Con l'avvento del processo civile telematico la pagina 4 di 22 procura alle liti è stata prevista – come nel caso di specie – anche in versione digitale, secondo quando previsto inizialmente dall'art. 10 d.P.R. n. 123/200, recepito poi nel co. 3 dell'art. 83 c.p.c., riformato dall'art. 45 co. 9 l. n. 69/2009. Nel caso di specie, la procura può considerarsi correttamente apposta in calce all'atto d'appello cui si riferisce, in quanto inserita come allegato del messaggio pec con cu l'atto viene notificato ed all'interno della medesima busta telematica con cui l'atto
è stato altresì depositato, nonché correttamente firmata sia dalla parte
(responsabile contenzioso Dott. sia dal procuratore (Avv. Forzati). CP_3
Pertanto, la relativa eccezione va rigettata.
Si rileva altresì l'infondatezza dell'eccezione concernente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Infatti, in ordine all'eccezione sollevata dalla difesa del , va osservato CP_4
che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342 c.p.c., norma che richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le pagina 5 di 22 ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Invero, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che, nell'atto d'appello, sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n. 23299 del
9.11.2011).
Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c. lamentata da parte appellata, in quanto risultano correttamente esplicitate le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Né si ravvisa nella domanda attorea una “non ragionevole probabilità di essere accolta” tale da portare ad una dichiarazione di inammissibilità del gravame proposto ex art. 348bis c.p.c.
Come noto, la Legge 134/2012 ha introdotto nel nostro sistema una sorta di
"filtro" basato sulla ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello, con possibilità per il giudice di dichiarare direttamente l'inammissibilità dell'impugnazione.
In base alle pronunce emesse dalle corti d'appello, allo stato è possibile enucleare alcuni principi, relativi alla “ragionevole probabilità”, che consentono un'interpretazione in termini restrittivi, o quantomeno circoscritta, dell'ambito di operatività del filtro, così adibendolo ad arginare i soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati. (Corte Appello Reggio Calabria, 20 dicembre 2013).
pagina 6 di 22 La ragionevole probabilità può, dunque, configurarsi come manifesta infondatezza, quando l'appello è evidentemente infondato (Corte App. Roma, ordinanza 25.1.2013); oppure come fumus boni iuris, ossia come "apparenza del diritto", cioè verosimiglianza della fondatezza dell'impugnazione proposta (linee guida della Corte App. Milano, 10.10.2012); oppure, ancora, come probabilità derivante dall'esistenza di precedenti giurisprudenziali conformi (Corte App.
Palermo, ordinanza 15.4.2013).
Si ritiene altresì infondata la questione sollevata dalla difesa del CP_4 inerente la violazione dell'art. 339 c.p.c., che al comma terzo recita “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Invero, nel caso di specie, l'appellante lamenta, tra i diversi motivi di impugnazione, una diretta violazione dell'art. 2 del Dlgs 546/1992.(oggetto giurisdizione tributaria), norma relativa alle varie attribuzioni e materie di competenza del giudice tributario. Tale norma può sicuramente qualificarsi quale
“norma relativa al procedimento”, pertanto risulta l'appello proposto risulta conforme all'art. 339 c.p.c.
Va poi rilevata l'infondatezza del motivo di gravame concernente il difetto di giurisdizione avanzata dall'appellante; la tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità tal che si rende necessaria la disamina che segue.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del
1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n.
488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del pagina 7 di 22 comma 1, che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R.
20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica», nonché dall'art. 19 del d.P.R. n.
546 del 1992 contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Il dato normativo pare segnare una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra tutto ciò che viene prima dell'esecuzione (con attribuzione della giurisdizione al Giudice
Tributario) e gli atti esecutivi tout court (giurisdizione del G.O.); tuttavia, va dato atto che, nella giurisprudenza di legittimità, anche più recente, si sono alternate pronunce di diverso tenore in punto di determinazione del confine tra le due giurisdizioni. Si riportano di seguito ed in modo schematico alcune delle pronunce più significative: a) Cass. S.U. 4.12.2019, n. 34447, modificando espressamente il precedente indirizzo (Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento “ …non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà soggezione che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni ..); b) Cass. S.U.,14 aprile 2020, n.7822, pur nel solco del ricordato precedente, ha affermato la cognizione del giudice tributario sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa, spettando invece al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, oltreché la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica pagina 8 di 22 della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata;
c)
Cass. S.U., n.1394/2022 sposa il secondo orientamento, individuando il discrimine nella cartella di pagamento: la cognizione appartiene al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (si richiama Cass. Civ., S.U., 14 aprile
2020, n.7822). Il principio che si afferma è il seguente: "nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria
e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute,
o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale
pagina 9 di 22 dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)"; d) identici i percorsi argomentativi delle pronunce “gemelle” a Sezioni Unite del
15.03.2022 (ord. n. 8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del
25.05.2022 (ord. n. 16986/2022, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), secondo cui viene operato un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sulla scorta di allegazione della prescrizione del credito tributario “a monte o a valle dell'atto esattoriale”: tale discrimen è offerto dal momento in cui matura la prescrizione del credito, ante notifica della cartella esattoriale o successivamente a questa (pertanto, il vero momento “spartiacque” è quello segnato, in realtà, dalla notifica della cartella, rispetto a cui c'è un prima - la giurisdizione tributaria – e un dopo, ovvero la giurisdizione del G.O.). In particolare, Cass. civ. S.U. 16986/2022 ha valorizzato la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che in relazione all'ambito applicativo dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n.
546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria sia costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art.50 DPR n.602/1973, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria: “esiste una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo
pagina 10 di 22 limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”.
In relazione all'eccezione di prescrizione, chiarisce espressamente Cass. S.U., n.
8465/2022 - decidendo il regolamento di giurisdizione proposto rispetto ad una controversia promossa da un contribuente avanti al Tribunale di Napoli, con atto di opposizione contro l'intimazione di pagamento fondata su una serie di cartelle per contravvenzioni al codice della strada e tassa per lo smaltimento dei rifiuti, nell'ambito della quale era stata eccepita la prescrizione in mancanza di prova della regolare notifica delle cartelle, ha affermato la giurisdizione del giudice tributario – posto che “non pare potersi revocare in dubbio che la questione della prescrizione sollevata dall'opponente attiene ad una vicenda maturata in epoca precedente alla notifica dell'atto di intimazione e che, in ogni caso, non riguarda gli effetti a valle successivi alla notificazione della stessa”; e) da ultimo, le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30666/2022, hanno ribadito che non è derogabile la giurisdizione del giudice tributario in merito alla domanda proposta dal ricorrente, la quale, oltre ad avere ad oggetto l'impugnazione di un'intimazione di pagamento, ovvero di un atto considerato estraneo all'esecuzione forzata, si basa su fatti precedenti alla notificazione della stessa, della quale non è contestata neppure la rituale effettuazione. Invero, nessun rilievo può assumere la circostanza che il ricorrente a sostegno della propria impugnazione abbia fatto valere l'inesistenza o la nullità della notifica della cartella di pagamento precedente l'intimazione, nonché la prescrizione del credito tributario scaturente dal tempo intercorso tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione, trattandosi ad ogni modo di fatti antecedenti a quest'ultima, il cui accertamento esula, dunque, dalla giurisdizione ordinaria. La pronuncia ha così chiarito il principio secondo cui è riservata alla competenza del giudice tributario la valutazione della prescrizione che si sia verificata perché la notifica della cartella manchi, sia nulla o sia stata eseguita in modo inesistente, diversamente, è
pagina 11 di 22 competente il giudice ordinario se la prescrizione si sia verificata per il decorso del tempo o dopo una valida notifica.
Volendo tirare le fila del discorso, si possono profilare in concreto due ipotesi:
1. Segnando la cartella (o anche, nella ricostruzione più recente,
l'intimazione di pagamento, ex art. 50 DPR 502/73, secondo cui “se
l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”: l'intimazione recupera la medesima valenza di precetto della cartella, deve essere notificata necessariamente dopo un anno dalla cartella senza che sia intrapresa l'esecuzione; successivamente, nella pratica, viene – rectius, dovrebbe essere – regolarmente rinotificata a fini interruttivi della prescrizione), anche secondo il dettato normativo dell'art. 2 D.Lgs. 546/1992, un momento centrale nella demarcazione dei confini tra le giurisdizioni, la prescrizione che viene a maturare prima di tale momento, incidendo - chiaramente - sull'an della pretesa tributaria, ricade nella giurisdizione delle commissioni tributarie. Rectius, la domanda giudiziale sulla scorta della quale si alleghi il maturare di una prescrizione “ante notifica” radicherebbe la giurisdizione in capo alle
Commissioni Tributarie.
2. Per il caso in cui la prescrizione venisse, invece, concretamente a maturare oltre la data della notifica della cartella, o a valle dell'intimazione di pagamento (che recupera il valore di tale cartella fungendo da rinnovazione del precetto), l'evoluzione giurisprudenziale sembrerebbe “piegare” i termini di una stretta interpretazione letterale della norma, nel suo riferimento monolitico agli “atti esecutivi”: ed invero, in tale fattispecie non si profila una reazione alla pretesa tributaria in sé
(per cui sono previsti appositi modi e tempi, dinanzi alle commissioni pagina 12 di 22 tributarie), ma si rileva un fatto che, a prescindere dal consolidamento della pretesa, incide sulla sua debenza, ovvero la prescrizione;
in una simile situazione, avuto riguardo alla sentenza della Corte Costituzionale del 2018, l'unico giudice davanti al quale potrà trovarsi tutela - anche qui, secondo il principio per cui è la domanda a radicare il potere di ius dicere, mediante l'allegazione di una prescrizione avvenuta “post notifica” - è il
Giudice Ordinario, se del caso il G.E., qualora si reagisca con un'opposizione all'esecuzione.
Per completezza, occorre rilevare, alla luce delle coordinate ermeneutiche sin qui individuate, specialmente avuto riguardo al fondamentale ruolo discretivo rivestito – come di consueto, e tuttavia in maniera ancora più accentuata nel caso concreto – dal principio della domanda, che qualora si agisse in giudizio dinanzi al
G.O., lamentando (come spesso accade) di non aver mai ricevuto notifica della cartella esattoriale, per l'accertamento negativo del credito a cagione dell'intervenuta prescrizione, genericamente richiamata senza ulteriori specificazioni, quand'anche il primo atto con cui il privato venisse a conoscenza della pretesa tributaria fosse direttamente l'atto esecutivo (pignoramento), egli, per tale via, recupererebbe tutte le facoltà di reazione precedenti, dinanzi alla giurisdizione tributaria, essendo mancato il termine intermedio (notifica della cartella), evento che incide sulla decorrenza della prescrizione: si tratterebbe sempre di prescrizione verificatasi “ante notifica”. L'atto di intimazione, finanche il pignoramento, in questo caso, diverrebbero solo “occasione” per reagire, dinanzi alle Commissioni Tributarie: pertanto, il G.O. dovrebbe dichiarare la propria carenza di giurisdizione.
Nel caso di specie ricorre la ipotesi sub 2 sopra descritta, avendo il CP_4
dedotto l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, essendo – a suo dire - trascorso il termine prescrizionale successivamente alla valida notifica della cartella. Invero, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, la difesa dell'odierno appellato si legge testualmente: “Nel caso sottoposto al vaglio
pagina 13 di 22 del presente giudicante, gli scriventi eccepiscono la prescrizione della cartella opposta, maturata successivamente alla notifica della stessa, avvenuta il
13/02/13.” (cfr. atto di citazione prodotto in atti).
L'appellante coglie, invece, nel segno lamentando l'inammissibilità dell'impugnazione di estratto di ruolo, non pronunciata dal primo giudice.
A tal proposito giova premettere che l'azione esperita del andava e va CP_4
più correttamente qualificata in termini di accertamento negativo del credito, stante l'assenza di qualsivoglia iniziativa pre – esecutiva ovvero esecutiva da parte del concessionario per la riscossione in suo danno: in forza della detta (diversa) qualificazione si imponeva e si impone, anche alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali (il riferimento è a Cass. civ. S.U. n. 26283 del 6.9.22), la necessità di verificare se l'azione originaria fosse supportata (e sia oggi supportata, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame dell' sul punto) di un idoneo interesse ex art. CP_6
100 c.p.c., anche alla luce della novella legislativa di cui al comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973, introdotta dal DL 21.10.2021, n. 146, sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo, fatti salvi taluni casi ex lege previsti.
Vale, in primis, riepilogare il quadro interpretativo di riferimento in cui si va ad innestare la citata pronuncia della S.C.. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo ed ai quali questo Giudice si è uniformato in numerosi precedenti erano i seguenti:
1) laddove le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, e il contribuente intenda eccepire la prescrizione maturata precedentemente alla notifica della cartella (ossia la decorrenza del termine tra la notifica del verbale e quella della cartella stessa), la stessa non può essere fatta valere in via di azione per il tramite dell'estratto ruolo quando manchi un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorre, in tal caso, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario pagina 14 di 22 o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Una diversa tesi implicherebbe una (inammissibile) rimessione in termini del ricorrente che non aveva opposto la cartella a suo tempo. In tale circostanza, dunque, non è, in nessun caso, possibile impugnare, per intervenuta prescrizione, la cartella esattoriale per il tramite dell'estratto ruolo, configurandosi di per sé il difetto di interesse ad agire;
2) laddove le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, e il contribuente intenda eccepire la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, deve ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non possa impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché difetta di interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della
Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che potrebbe essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese);
3) laddove la cartella esattoriale non risulti essere stata mai notificata, in linea di principio la prescrizione (sia precedente, che successiva) può essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita;
ciò in quanto, come affermato dalle Sezioni Unite n.19704/2015, il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità
pagina 15 di 22 della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
In ogni caso, la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. Il ricorrente, infatti, dovrebbe comunque dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo. In tale fattispecie, sarebbe astrattamente possibile impugnare la cartella esattoriale al momento dell'acquisita conoscenza tramite l'estratto ruolo, ma, in difetto di un'iniziativa esecutiva o pre – esecutiva del concessionario, occorrerebbe in ogni caso (quantomeno allegare, se non) dimostrare la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo e, pertanto, di un interesse concreto ad agire. In mancanza della prova di suddetto svantaggio, la presentazione dell'istanza di sgravio non recepita dall'Amministrazione sarebbe valutabile ai fini della compensazione delle spese. Per tutte le argomentazioni di cui ai punti sub 1,2 e 3 v. Cass. Civ. n. 22946/2016 e n. 20618/2016; più di recente
Cass. Civ. 27799/2018, ma anche Cass. civ. 6723/2019 secondo cui “in materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c..p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva”). Analoghi principi sono stati espressi pagina 16 di 22 da Cass n. 6034/2017 secondo cui “…difetta l'interesse ad agire per l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando - come accade nella specie, in base agli elementi accertati o pacifici in base alla sentenza qui gravata, che ha accertato la notifica delle tre cartelle nel 2001 e l'inizio dell'azione per fare valere la prescrizione nel 2012 - il debitore sia già a conoscenza della notifica delle cartelle poste a base della pretesa e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi: avendo egli a disposizione, prima di tale momento, lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa da rivolgere direttamente all'amministrazione e, divenuta attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa, l'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. Civ…”.
Nell'ambito di tali coordinate va collocato l'intervento del legislatore ordinario che, in sede di conversione del decreto legge n. 146/2021, con legge n.
215/2021, ha ribadito la regola generale dell'inimpugnabilità dell'estratto di ruolo ed ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative eccezioni (in fattispecie inerenti le procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione).
In effetti, il Legislatore, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art.
80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui a/ d./gs. 18 aprile 2016, n.
50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui
pagina 17 di 22 all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Più specificamente, come innanzi sopra specificato, il Legislatore ha limitato l'impugnazione dell'estratto di ruolo alle sole ipotesi in cui la cartella sia invalidamente notificata e comunque nei soli casi espressamente previsti dal legislatore.
Da ciò deriva, dunque, che l'impugnazione dell'estratto di ruolo è consentita nell'ipotesi di invalida notifica della cartella e solo in presenza di un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto;
in presenza di un pignoramento ex art. 48-bis dpr 602/73; nonché per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. In mancanza di detta prova, che incombe esclusivamente sul debitore, l'impugnazione dell'estratto di ruolo non può che ritenersi inammissibile.
Con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione
"diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie già delineato dal diritto vivente plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato: «sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire
l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori..., e pertanto non meritevole di tutela giuridica» (Corte cost.
n. 113/63), in armonia col principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111
pagina 18 di 22 Cost. Tutto ciò considerato, le Sezioni unite enunciano il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n.
146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma
4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Venendo alla fattispecie concreta che ci occupa, l' ha prodotto, fin dal Pt_1
primo grado di giudizio, documentazione comprovante la notifica della cartella in favore dell'odierno appellato (avvenuta a mani del portiere in data 13.02.13), tal che la prescrizione suscettibile di essere fatta valere era (ed è) unicamente quella cd. successiva (alla notifica della cartella): la fattispecie oggetto di giudizio appare pertanto riconducibile a quella di cui al n. 2 dell'elenco sopra riportato.
Ma in ogni caso, per quanto dinanzi argomentato, le ipotesi sub 2 e sub 3 sopra delineate sono accomunate sul piano della necessaria allegazione dell'interesse ad agire. Infatti, la circostanza che l'estratto ruolo sia impugnabile, nel rispetto del principio delineato dalla Cassazione, non vale a significare, come detto, che sia automaticamente configurabile in ogni caso l'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in capo al ricorrente. Perché sia ravvisabile tale interesse, infatti, occorre che il debitore dimostri, o quantomeno alleghi (e non vi sia contestazione sul punto), un concreto svantaggio che sia ricompreso nel predetto elenco tassativo oggi previsto dall'art. 3bis del d.l. n. 146/2021 nella ipotesi in cui sia mancata o sia invalida la notifica della cartella. È proprio sulla portata di tale ultima disposizione che interviene la citata Cass., Sez. Un., n. 26283/2022.
Infatti, di recente la S.C. di Cassazione a SS.UU. ha ritenuto pacificamente applicabile la richiamata novella anche ai giudizi pendenti osservando che “... La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché' incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione…. Nel contempo, però, la norma nuova assicura
pagina 19 di 22 comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato. Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le impugnazioni “avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese...”), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite. I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui
l'interprete non può crearne altri”. (Corte di Cassazione con la sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022).
Pur tuttavia, già prima dell'entrata in vigore della novella citata, la giurisprudenza dominante era incline nel ritenere impugnabile la cartella di pagamento, conosciuta mediante l'estratto di ruolo, nelle sole ipotesi di irrituale notifica della stessa e comunque solo in presenza di una valida allegazione probatoria comprovante l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (cfr. Cass. 13.10.2016,
n. 20618; Cass. 9.3.2017, n. 6034).
Nello specifico, “l'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione e si identifica nella esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del Giudice” (Cass. 13.10.2016, n.
20618). In tale prospettiva, precisa la S.C. “nel caso in esame, al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo (la cartella esattoriale ancora iscritta a ruolo, costituente titolo esecutivo nei suoi confronti) la cui esecuzione a suo avviso non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito dell'amministrazione, il debitore sarebbe potuto giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotutela del credito dell'amministrazione ormai prescritto. Non era necessario percorrere, in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell'amministrazione, la strada dell'azione di accertamento negativo del credito. Avrebbe potuto legittimamente essere oggetto di
pagina 20 di 22 impugnazione soltanto il provvedimento dell'amministrazione che avesse negato lo sgravio”. Osserva la S.C. che tale interpretazione “non si pone in contrasto con quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n.
19704 del 2015…”.
Ciò posto, nella fattispecie che occupa nella quale l' ha dimostrato di Pt_1
aver correttamente notificato la cartella, pur prescindendo dall'applicabilità o meno della novella legislativa (applicabile laddove si abbia riguardo ai fini della valutazione di ammissibilità dell'azione alla prospettazione della domanda, non applicabile se si tiene conto dello sviluppo concreto del processo nel quale è stata fornita la prova della intervenuta notifica), l'appellato ha omesso di allegare il pregiudizio derivantegli dalla sussistenza di un carico esattoriale in suo danno sul ruolo, dovendone conseguire la declaratoria della inammissibilità dell'azione proposta.
Ne deriva, di conseguenza, la fondatezza dell'appello proposto.
Per ciò che attiene al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. ord.
24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle pagina 21 di 22 spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Nel caso che occupa, si ravvisano motivi idonei a giustificare la compensazione integrale delle spese di ambo i gradi (dovendosi modificare anche sul punto la statuizione del g.d.p.) dal momento che il giudizio è stato intrapreso allorché non era ancora consolidato l'orientamento poi stabilizzatosi nel senso della inammissibilità della impugnazione non accompagnata dall'allegazione di un interesse ed in ogni caso non era ancora intervenuto il legislatore disciplinando la fattispecie (per la ipotesi di inesistente o invalida notifica).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) in accoglimento dell'appello dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo proposta da;
Controparte_4
2) compensa le spese tra le parti, riformando anche in parte qua la sentenza di primo grado.
Torre Annunziata, 9/01/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
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