Articolo 5 della Legge 27 novembre 1980, n. 815
Articolo 4Articolo 6
Versione
25 dicembre 1980
Art. 5. Riserva a favore di determinati soggetti

Alle cooperative, ai consorzi, alle imprese associate in cooperative o consorzi esercenti l'attivita' di autotrasporto merci in conto terzi e' riservato il 50 per cento dello stanziamento previsto dalla presente legge da utilizzarsi nel rispetto della riserva di cui al secondo comma del precedente articolo 2.
Per i soggetti di cui al comma precedente, il requisito dell'iscrizione all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 , deve essere soddisfatto o dai soggetti stessi o dai singoli operatori associati.
In caso di non completa utilizzazione delle riserve previste nel presente articolo e nell'articolo 2 nell'anno di competenza o in quello successivo, le disponibilita' residue sono erogate a favore degli altri soggetti di cui all'articolo 3.
Entrata in vigore il 25 dicembre 1980