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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 06/08/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Savona
Sezione civile
Il Tribunale di Savona in persona del giudice Alberto Princiotta, ha pronunciato la presente
s e n t e n z a nella causa n. 326 del ruolo generale affari contenziosi civili dell' anno 2024 promossa da:
codice fiscale, partita IVA Parte_1 C.F._1
assistita dall' avv. ROMANI ROBERTO nei confronti di: codice fiscale, partita IVA CP_1 C.F._2
assistita dall' avv. LEVATI LUIGI causa avente ad oggetto: diritti reali immobiliari, proprietà
Conclusioni assunte da Parte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis,
1 – accertare e dichiarare che il manufatto meglio descritto in premessa e consistente nella soletta del terrazzo realizzato al piano primo dell'edificio di proprietà della signora è stata eseguito in violazione della normativa CP_1
sulle distanze tra costruzioni e vedute dirette ed oblique;
2 – conseguentemente ordinare la riduzione in pristino dello stato dell'immobile con demolizione della parte di soletta realizzata in violazione delle distanze;
3 - Vinte spese di lite e compensi professionali nonché quelle della procedura di mediazione ex D. Lgs n. 28/2010”.
Conclusioni assunte da CP_1
Piaccia al Tribunale, reiectis contrariis, respingere, poiché non ammissibili e/o infondati in fatto e diritto, il ricorso e le domande tutte con esso avanzate da nei confronti di con la condanna della parte Parte_1 CP_1
ricorrente attrice all'integrale rifusione in favore della parte Parte_1
1 resistente convenuta delle spese e competenze tutte del giudizio, ivi CP_1
comprese quelle relative alla preliminare procedura di mediazione obbligatoria.
Salvis iuribus.
ragioni di fatto ed di diritto della decisione
I.- , ha convenuto in giudizio proprietaria Parte_1 CP_1
dell'immobile posto nello stesso caseggiato in cui è ubicato l' immobile attoreo, chiedendo la demolizione della soletta di copertura esistente nel bene della convenuta in quanto realizzata in violazione del regime delle distanze.
La convenuta ha resistito alla domanda assumendone l' infondatezza in fatto ed in diritto.
La vertenza è stata istruita documentalmente, con l' audizione di testimoni e l' esecuzione di una consulenza tecnica affidata all' architetto Persona_1
successivamente è stata posta in decisione sulle conclusioni come sopra riportate.
II.- La domanda è fondata.
In relazione allo stato dei luoghi esistente prima della costruzione soletta in questione, rilevano le deposizioni rese da testi e Testimone_1 Tes_2
In particolare, il primo teste, artigiano edile, ha dichiarato di avere
[...]
realizzato lui stesso la soletta e che in precedenza il piano inferiore (di proprietà dell'attrice) usufruiva di una colonna d' aria e di luce nonché della veduta sul terrapieno ( cfr. deposizione resa il 25 luglio 2024 “ho lavorato nell' immobile per cui è causa su incarico del signor nel 2009/2010 ho allargato al CP_2 primo piano, all'interno, un passaggio che dà sulla veranda ed ho creato all'esterno una soletta e per renderla calpestabile ho sistemato delle putrelle … nella foto in basso a destra di cui alla prod. 5 di parte ricorrente che mi viene rammostrata riconosco, presa frontalmente, la situazione dei luoghi: sotto era così come si vede nella foto, con la veranda e l'apertura; io ho realizzato la soletta che si vede sopra e che fa da copertura … la veranda chiudeva solo una parte dello spazio esterno all'edificio, mentre dall'altra parte era aperto e si vedeva il balcone al piano superiore;
…con la soletta da me realizzata si era creato un unico passaggio che
2 dall'appartamento al primo piano arrivava fino alla copertura, in terra ed erba, di un sottostante locale;
da lì si poteva arrivare anche alla piscina.”
Tali circostanze sono state confermate anche dal teste (cfr. Tes_2
deposizione resa il 12 settembre 2024 “confermo che il vano di cui mi si chiede, che era cucina ed ora è una camera …da quando è stata costruita la soletta soprastante non ha più la luce e l' aria che aveva in passato…la porta finestra di cui sopra ho riferito non ha più, da quando è stata costruita la soletta, la veduta obliqua e verso l' alto che aveva prima…la terrazza in oggetto è stata costruita su richiesta di (dante causa della convenuta come risulta dalla documentazione CP_2
agli atti prodotta dalla stessa convenuta N.D.R.) quand'è tornato a stare stabilmente lì e cioè nel 2009…. ha prolungato il pianerottolo della scala che CP_2
conduce alla veranda del primo piano per creare un passaggio diretto dell' appartamento al terrazzo. Tale situazione è ben raffigurata nelle foto indicate come prod. 5,6,7 di parte ricorrente che mi vengono rammostrate”).
Tale stato dei luoghi risulta dalla copiosa documentazione fotografica agli atti e trova conferma negli accertamenti effettuati dalla CTU architetto (non Per_1
oggetto di contestazione) che fanno comprendere anche l' interesse dell' allora proprietario ( ) ad eseguire l' opera idonea ad aumentare le CP_2
dimensioni ed il pregio del terrazzo permettendo anche di accedere alla piscina.
La CTU:
.- ha appurato l' intervento de quo risulta abusivo (cfr. pag. 16: …nei suddetti elaborati grafici non risulta rappresentato alcun manufatto nello spazio interposto tra il lato sud-ovet del fabbricato ed il terrazzamento sotto cui è presente il magazzino. Si precisa che neppure nelle planimetrie catastali delle due unità immobiliari residenziali [delle parti in causa N.D.R.] risulta presente il solaio\terrazzo oggetto di causa);
.- valutando la documentazione agli atti e le immagini satellitari di Google
Eart, ha ritenuto che l' intervento è stato realizzato dopo ottobre 1996 e prima del giugno 2014 (cfr. CTU pag. 19);
.- con riferimento alle distanze tra l' opera realizzata e l' apertura dell' alloggio attoreo, ha riportato la sezione dei manufatti in corrispondenza della porta finestra della camera da letto (ex cucina) che affaccia sullo spazio coperto dal
3 solaio\terrazzo in questione ed ha verificato che la distanza tra i due elementi edilizi
è pari ad 1.75 metri in linea retta ed in metri 1,82 in linea obliqua dallo stipite dell' apertura sino al “nuovo solaio” ( cfr. figura 22 a pag.22).
Risulta, quindi, violato il regime di distanze previsto dall' art. 907 c.c. invocato dall'attrice in quanto la realizzazione di una costruzione a distanza inferiore ostacola l' esercizio della inspectio e della prospectio nonché di godere di luce ed aria dalla veduta ed opera per tutte le vedute (cfr.: Cassazione Sez. 2, sentenza n. 2209 del 30/01/2008, edita su : La violazione del diritto di CP_3
veduta del proprietario di un'unità immobiliare si determina quando viene realizzata una "fabbrica", a distanza inferiore da quella prevista dalla legge, di qualsiasi materiale e forma, idonea ad ostacolare stabilmente l'esercizio della"inspectio" e della "prospectio" nonché di godere di luce ed aria dalla veduta. (In applicazione del principio la Corte ha escluso la violazione dell'art. 907 cod. civ., a causa della installazione, all'estremità laterale di un balcone, di una parete, vetrata, di sottili dimensioni); Cassazione civile Sez. II, 29/11/2023, n.33134, edita nella Banca Dati
Giuffrè: La disciplina delle distanze per le vedute, contenuta nell'articolo 907 del
Cc, opera per tutte le vedute, indipendentemente dal fatto che esse siano state aperte iure proprietatis, a un metro e mezzo dal confine, o iure servitutis”).
Non risulta fondato l' assunto difensivo della convenuta secondo cui in sito esistono due diversi manufatti di cui il primo preesistente costituito da un tetto che chiude nella parte soprastante il nuovo volume chiuso anche lateralmente da porte ed il secondo successivo soprastante a tale tetto costituito dal manufatto per il quale l' attrice ha instaurato la vertenza.
Tale circostanza non ha trovato conferma negli accertamenti peritali (cfr.
CTU pag. 20), e risulta smentita dalla documentazione fotografica e dalla condizione dello stato dei luoghi che evidenza la preesistenza di un corridoio che circonda l' immobile privo di coperture come confermato anche dal tombino per il deflusso delle acque meteoriche e della fontanella da esterno riportata nella documentazione fotografica agli atti ed anche in CTU alle figure 2 e 3.
Rilevano al riguardo anche le deposizioni rese dai citati testi secondo cui prima della edificazione della soletta “si vedeva il balcone al piano superiore”
4 laddove successivamente la “porta finestra del vano non ha più la veduta obliqua e verso l' alto che aveva prima”.
Non fondato, infine, l' ulteriore assunto difensivo di parte convenuta che invoca la costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell' art. 1062 c.c. in quanto come già appurato il manufatto è stato abusivamente realizzato nel 2009\2010 da successivamente all' acquisto effettuato CP_2
nel 1996 con atto a rogito notaio (cfr. all. 1 di parte convenuta). Per_2
Accertata la violazione delle distanze, in accoglimento della domanda, va ordinata la demolizione della soletta oggetto di causa da parte della convenuta attuale proprietaria del bene ( cfr. Cassazione Sez. 2 civile, sentenza n. 458 del
14/01/2016: “Il proprietario del fondo danneggiato da opere eseguite sul fondo del vicino, in violazione delle distanze legali, può esperire, oltre all'azione risarcitoria, di natura obbligatoria, quella ripristinatoria, di natura reale, ex art. 872 c.c. La prima, mirando al ristoro del pregiudizio patrimoniale conseguente all'edificazione illegittima, è esercitatabile anche nei confronti dell'autore materiale di questa mentre la seconda, volta all'eliminazione fisica delle modifiche apportate sul fondo contiguo, va necessariamente proposta nei confronti del proprietario della costruzione, anche se materialmente realizzata da altri, potendo egli soltanto essere destinatario dell'ordine di demolizione che il ripristino delle distanze legali tende ad attuare”).
III.- In applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico di parte convenuta;
in difetto del deposito di nota, vanno liquidate applicando i parametri medi, ritenendo il valore della controversia compreso tra €. 5200 ed €. 26.000 come indicato in citazione.
Parimenti le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento nel corso del giudizio, vanno definitivamente poste a carico della parte convenuta, ferma la solidarietà esterna delle parti nei confronti del consulente tecnico d'ufficio.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge
5
per questi motivi
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
1.- accerta e dichiara che il manufatto oggetto di causa e meglio descritto nella CTU redatta dall' arch. e consistente nella soletta del terrazzo realizzato Per_1 al piano primo dell'edificio di proprietà della signora è stata eseguito CP_1
in violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni e vedute dirette ed oblique;
2.- conseguentemente ordina la riduzione in pristino dello stato dell'immobile con demolizione della parte di soletta realizzata in violazione delle distanze;
3.- condanna al pagamento delle spese processuali che CP_1 in favore dell' attrice, liquida in €. 518,00 per esborsi ed €. 5.077,00 per compensi al difensore, oltre oneri fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge;
3.- pone definitivamente a carico di le spese del CTU già CP_1
liquidate nel corso del giudizio con separato provvedimento, ferma la solidarietà esterna delle parti nei confronti del consulente tecnico d' ufficio.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso il 31 luglio 2025
Il giudice Alberto Princiotta atto sottoscritto con firma digitale, sentenza depositata in via telematica in data
06/08/2025
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Savona
Sezione civile
Il Tribunale di Savona in persona del giudice Alberto Princiotta, ha pronunciato la presente
s e n t e n z a nella causa n. 326 del ruolo generale affari contenziosi civili dell' anno 2024 promossa da:
codice fiscale, partita IVA Parte_1 C.F._1
assistita dall' avv. ROMANI ROBERTO nei confronti di: codice fiscale, partita IVA CP_1 C.F._2
assistita dall' avv. LEVATI LUIGI causa avente ad oggetto: diritti reali immobiliari, proprietà
Conclusioni assunte da Parte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis,
1 – accertare e dichiarare che il manufatto meglio descritto in premessa e consistente nella soletta del terrazzo realizzato al piano primo dell'edificio di proprietà della signora è stata eseguito in violazione della normativa CP_1
sulle distanze tra costruzioni e vedute dirette ed oblique;
2 – conseguentemente ordinare la riduzione in pristino dello stato dell'immobile con demolizione della parte di soletta realizzata in violazione delle distanze;
3 - Vinte spese di lite e compensi professionali nonché quelle della procedura di mediazione ex D. Lgs n. 28/2010”.
Conclusioni assunte da CP_1
Piaccia al Tribunale, reiectis contrariis, respingere, poiché non ammissibili e/o infondati in fatto e diritto, il ricorso e le domande tutte con esso avanzate da nei confronti di con la condanna della parte Parte_1 CP_1
ricorrente attrice all'integrale rifusione in favore della parte Parte_1
1 resistente convenuta delle spese e competenze tutte del giudizio, ivi CP_1
comprese quelle relative alla preliminare procedura di mediazione obbligatoria.
Salvis iuribus.
ragioni di fatto ed di diritto della decisione
I.- , ha convenuto in giudizio proprietaria Parte_1 CP_1
dell'immobile posto nello stesso caseggiato in cui è ubicato l' immobile attoreo, chiedendo la demolizione della soletta di copertura esistente nel bene della convenuta in quanto realizzata in violazione del regime delle distanze.
La convenuta ha resistito alla domanda assumendone l' infondatezza in fatto ed in diritto.
La vertenza è stata istruita documentalmente, con l' audizione di testimoni e l' esecuzione di una consulenza tecnica affidata all' architetto Persona_1
successivamente è stata posta in decisione sulle conclusioni come sopra riportate.
II.- La domanda è fondata.
In relazione allo stato dei luoghi esistente prima della costruzione soletta in questione, rilevano le deposizioni rese da testi e Testimone_1 Tes_2
In particolare, il primo teste, artigiano edile, ha dichiarato di avere
[...]
realizzato lui stesso la soletta e che in precedenza il piano inferiore (di proprietà dell'attrice) usufruiva di una colonna d' aria e di luce nonché della veduta sul terrapieno ( cfr. deposizione resa il 25 luglio 2024 “ho lavorato nell' immobile per cui è causa su incarico del signor nel 2009/2010 ho allargato al CP_2 primo piano, all'interno, un passaggio che dà sulla veranda ed ho creato all'esterno una soletta e per renderla calpestabile ho sistemato delle putrelle … nella foto in basso a destra di cui alla prod. 5 di parte ricorrente che mi viene rammostrata riconosco, presa frontalmente, la situazione dei luoghi: sotto era così come si vede nella foto, con la veranda e l'apertura; io ho realizzato la soletta che si vede sopra e che fa da copertura … la veranda chiudeva solo una parte dello spazio esterno all'edificio, mentre dall'altra parte era aperto e si vedeva il balcone al piano superiore;
…con la soletta da me realizzata si era creato un unico passaggio che
2 dall'appartamento al primo piano arrivava fino alla copertura, in terra ed erba, di un sottostante locale;
da lì si poteva arrivare anche alla piscina.”
Tali circostanze sono state confermate anche dal teste (cfr. Tes_2
deposizione resa il 12 settembre 2024 “confermo che il vano di cui mi si chiede, che era cucina ed ora è una camera …da quando è stata costruita la soletta soprastante non ha più la luce e l' aria che aveva in passato…la porta finestra di cui sopra ho riferito non ha più, da quando è stata costruita la soletta, la veduta obliqua e verso l' alto che aveva prima…la terrazza in oggetto è stata costruita su richiesta di (dante causa della convenuta come risulta dalla documentazione CP_2
agli atti prodotta dalla stessa convenuta N.D.R.) quand'è tornato a stare stabilmente lì e cioè nel 2009…. ha prolungato il pianerottolo della scala che CP_2
conduce alla veranda del primo piano per creare un passaggio diretto dell' appartamento al terrazzo. Tale situazione è ben raffigurata nelle foto indicate come prod. 5,6,7 di parte ricorrente che mi vengono rammostrate”).
Tale stato dei luoghi risulta dalla copiosa documentazione fotografica agli atti e trova conferma negli accertamenti effettuati dalla CTU architetto (non Per_1
oggetto di contestazione) che fanno comprendere anche l' interesse dell' allora proprietario ( ) ad eseguire l' opera idonea ad aumentare le CP_2
dimensioni ed il pregio del terrazzo permettendo anche di accedere alla piscina.
La CTU:
.- ha appurato l' intervento de quo risulta abusivo (cfr. pag. 16: …nei suddetti elaborati grafici non risulta rappresentato alcun manufatto nello spazio interposto tra il lato sud-ovet del fabbricato ed il terrazzamento sotto cui è presente il magazzino. Si precisa che neppure nelle planimetrie catastali delle due unità immobiliari residenziali [delle parti in causa N.D.R.] risulta presente il solaio\terrazzo oggetto di causa);
.- valutando la documentazione agli atti e le immagini satellitari di Google
Eart, ha ritenuto che l' intervento è stato realizzato dopo ottobre 1996 e prima del giugno 2014 (cfr. CTU pag. 19);
.- con riferimento alle distanze tra l' opera realizzata e l' apertura dell' alloggio attoreo, ha riportato la sezione dei manufatti in corrispondenza della porta finestra della camera da letto (ex cucina) che affaccia sullo spazio coperto dal
3 solaio\terrazzo in questione ed ha verificato che la distanza tra i due elementi edilizi
è pari ad 1.75 metri in linea retta ed in metri 1,82 in linea obliqua dallo stipite dell' apertura sino al “nuovo solaio” ( cfr. figura 22 a pag.22).
Risulta, quindi, violato il regime di distanze previsto dall' art. 907 c.c. invocato dall'attrice in quanto la realizzazione di una costruzione a distanza inferiore ostacola l' esercizio della inspectio e della prospectio nonché di godere di luce ed aria dalla veduta ed opera per tutte le vedute (cfr.: Cassazione Sez. 2, sentenza n. 2209 del 30/01/2008, edita su : La violazione del diritto di CP_3
veduta del proprietario di un'unità immobiliare si determina quando viene realizzata una "fabbrica", a distanza inferiore da quella prevista dalla legge, di qualsiasi materiale e forma, idonea ad ostacolare stabilmente l'esercizio della"inspectio" e della "prospectio" nonché di godere di luce ed aria dalla veduta. (In applicazione del principio la Corte ha escluso la violazione dell'art. 907 cod. civ., a causa della installazione, all'estremità laterale di un balcone, di una parete, vetrata, di sottili dimensioni); Cassazione civile Sez. II, 29/11/2023, n.33134, edita nella Banca Dati
Giuffrè: La disciplina delle distanze per le vedute, contenuta nell'articolo 907 del
Cc, opera per tutte le vedute, indipendentemente dal fatto che esse siano state aperte iure proprietatis, a un metro e mezzo dal confine, o iure servitutis”).
Non risulta fondato l' assunto difensivo della convenuta secondo cui in sito esistono due diversi manufatti di cui il primo preesistente costituito da un tetto che chiude nella parte soprastante il nuovo volume chiuso anche lateralmente da porte ed il secondo successivo soprastante a tale tetto costituito dal manufatto per il quale l' attrice ha instaurato la vertenza.
Tale circostanza non ha trovato conferma negli accertamenti peritali (cfr.
CTU pag. 20), e risulta smentita dalla documentazione fotografica e dalla condizione dello stato dei luoghi che evidenza la preesistenza di un corridoio che circonda l' immobile privo di coperture come confermato anche dal tombino per il deflusso delle acque meteoriche e della fontanella da esterno riportata nella documentazione fotografica agli atti ed anche in CTU alle figure 2 e 3.
Rilevano al riguardo anche le deposizioni rese dai citati testi secondo cui prima della edificazione della soletta “si vedeva il balcone al piano superiore”
4 laddove successivamente la “porta finestra del vano non ha più la veduta obliqua e verso l' alto che aveva prima”.
Non fondato, infine, l' ulteriore assunto difensivo di parte convenuta che invoca la costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell' art. 1062 c.c. in quanto come già appurato il manufatto è stato abusivamente realizzato nel 2009\2010 da successivamente all' acquisto effettuato CP_2
nel 1996 con atto a rogito notaio (cfr. all. 1 di parte convenuta). Per_2
Accertata la violazione delle distanze, in accoglimento della domanda, va ordinata la demolizione della soletta oggetto di causa da parte della convenuta attuale proprietaria del bene ( cfr. Cassazione Sez. 2 civile, sentenza n. 458 del
14/01/2016: “Il proprietario del fondo danneggiato da opere eseguite sul fondo del vicino, in violazione delle distanze legali, può esperire, oltre all'azione risarcitoria, di natura obbligatoria, quella ripristinatoria, di natura reale, ex art. 872 c.c. La prima, mirando al ristoro del pregiudizio patrimoniale conseguente all'edificazione illegittima, è esercitatabile anche nei confronti dell'autore materiale di questa mentre la seconda, volta all'eliminazione fisica delle modifiche apportate sul fondo contiguo, va necessariamente proposta nei confronti del proprietario della costruzione, anche se materialmente realizzata da altri, potendo egli soltanto essere destinatario dell'ordine di demolizione che il ripristino delle distanze legali tende ad attuare”).
III.- In applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico di parte convenuta;
in difetto del deposito di nota, vanno liquidate applicando i parametri medi, ritenendo il valore della controversia compreso tra €. 5200 ed €. 26.000 come indicato in citazione.
Parimenti le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento nel corso del giudizio, vanno definitivamente poste a carico della parte convenuta, ferma la solidarietà esterna delle parti nei confronti del consulente tecnico d'ufficio.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge
5
per questi motivi
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
1.- accerta e dichiara che il manufatto oggetto di causa e meglio descritto nella CTU redatta dall' arch. e consistente nella soletta del terrazzo realizzato Per_1 al piano primo dell'edificio di proprietà della signora è stata eseguito CP_1
in violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni e vedute dirette ed oblique;
2.- conseguentemente ordina la riduzione in pristino dello stato dell'immobile con demolizione della parte di soletta realizzata in violazione delle distanze;
3.- condanna al pagamento delle spese processuali che CP_1 in favore dell' attrice, liquida in €. 518,00 per esborsi ed €. 5.077,00 per compensi al difensore, oltre oneri fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge;
3.- pone definitivamente a carico di le spese del CTU già CP_1
liquidate nel corso del giudizio con separato provvedimento, ferma la solidarietà esterna delle parti nei confronti del consulente tecnico d' ufficio.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso il 31 luglio 2025
Il giudice Alberto Princiotta atto sottoscritto con firma digitale, sentenza depositata in via telematica in data
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