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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 17686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17686 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEDICESIMA SEZIONE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. MA NZ Giudice relatore
Giudice 3) Dott.ssa Flora Mazzaro
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa annotata al R.G. n°28310 per l'anno 2021, trattenuta in decisione alla udienza del 16/09/2025, vertente
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Alessandro Varaldo n°24,
presso lo studio dell'Avv. Carla Fratini e dell'Avv. Umberto Fratini, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura rilasciata con riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo del 24/12/2019, r.g. n° 43971/2019, del Tribunale di Roma comprensivo n°10534/2019
del giudizio di querela di falso, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 5434873 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_1 e Email_2
ATTORE E
Controparte_1
con sede in Roma, Via Salaria n° 229, ente associativo con personalità giuridica di diritto
[...]
privato, iscritta nel registro delle persone giuridiche presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Roma al numero 62/99 - c.f.: P.IVA_1 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e '
Controparte_2 nato a [...] il [...], elettivamente legale rappresentante, Arch. domiciliata in Roma, Via Barberini n°47, presso lo studio dell'Avv. Angelo Pandolfo, dal quale è
rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti del 22 luglio 2020, Rep. n° 29429 per atto del
Persona_1 iscritta nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Notaio '
Civitavecchia, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/69775721 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
CONVENUTA
OGGETTO:QUERELA DI FALSO
All'udienza del 16 settembre 2025 comparivano l'Avv. Carla Fratini per il Sig. Pt_1 Pt_1 e l'Avv. Maria Amalia Raimondo, in sostituzione dell'Avv. Angelo Pandolfo, per CP_1
I procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
L'Avv. Fratini versava in atti copia cartacea della precisazione delle conclusioni facendo prontezza di replicare il deposito con modalità digitali.
Svolgimento del processo
Con ricorso in data 09 gennaio 2020 la Parte_2
[...] ( breviter l' CP 1 ) notificava all'Arch. Parte_1 il decreto ingiuntivo n° 10534/2019- R.G. n° 43971/2019 per mezzo del quale il Tribunale di Roma
- in funzione di Giudice del Lavoro- Dott.ssa Anna Maria La Marra, in data 24/12/2019, aveva intimato al medesimo il pagamento in favore del suddetto ente previdenziale della somma di € 107.452,54 oltre interessi e rivalutazione monetaria oltre le spese della procedura monitoria. In data 14/02/2020 l'Arch. Parte_1 depositava presso la competente cancelleria ricorso
CP_1in opposizione a decreto ingiuntivo per mezzo del quale evocava in giudizio 1 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: 66revocare, annullare, dichiarare nullo o comunque inefficace il decreto ingiuntivo n° 10534/2019 del 24/12/2019 r.g. n° 43971/2019 del Tribunale di Roma- Sezione Lavoro- notificato per il giorno
08/01/2020( data relata) istante l' Controparte_1 66 CP_1 "), con sede in Roma,
[...]
per quanto su esposto in particolare per intervenuta Via Salaria n°229, c.f.: P.IVA_1
prescrizione relativa agli anni 2005,2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 per la parte afferente lo stesso anno, in subordine e per i successivi anni per mancanza dei requisiti di certezza sia sull'an che sul quantum per i motivi innanzi espressi e perchè infondato in fatto e in diritto, assolutamente non provato e non dovute le somme in esso portate per violazione dei principi di diritto e procedura come sopra esposti". Con memoria del 22/01/2021 CP_1 si costituiva nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo resistendo all'eccezione di estinzione per prescrizione e chiedendo nel merito la reiezione dell'avversa domanda.
Parte_1All'udienza del 22 aprile 2021 l'Arch. proponeva querela di falso avverso gli avvisi di ricevimento delle raccomandate n° 606090196669, n° 14238998266-6 del 25/05/2011,
n° 61048374039-4 del 27/01/2012, n° 6495293581803 del 27/04/2016, n° 64963599604-4
del 24/05/2017 e n° 15051054642-6 dell'08/05/2019, prodotte dall' CP_1 delle quali la stessa dichiarava di volersi avvalere.
Il Giudice dell'opposizione sospendeva il giudizio di opposizione r.g n° 5347/2020 disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale Ordinario competente per la trattazione dell'incidente di cognizione.
Si costituiva dinanzi all'intestato ufficio l' CP_1 ed eccepiva la nullità della querela di falso perché proposta dai difensori dell'Arch. Pt_1 i quali non risultavano muniti della prescritta procura speciale;
del pari non risultava veridico che le note inviate dall' CP_1 fossero inesistenti o nulle;
tanto esposto l' CP_1 formulava le seguenti conclusioni:
"voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, in via preliminare: laddove ritenuto necessario disporre la rimessione in termini per la costituzione tempestiva
-
nel giudizio de quo;
CP_1 di nel merito:
- dichiarare la nullità della querela di falso per mancanza dei requisiti di cui all'art. 221 c.p.c. e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inammissibilità della querela e l'improcedibilità del presente giudizio;
- in ogni caso accertare e dichiarare l'infondatezza della querela di falso;
con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge".
Il Pubblico Ministero, pur ritualmente avvisato, non compariva.
Veniva disposta consulenza grafologica al fine di accertare la autenticità delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento oggetto di indagine.
Da ultimo la causa, all'udienza del 16 settembre 2025, all'esito della precisazione delle conclusioni ad opera dei procuratori delle parti, siccome riportate in atti, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
In rito occorre considerare che il pubblico ministero è stato convocato al fine di consentire l'osservanza della procedura di cui all'art. 223 c.p.c., ma non è comparso.
Deve per l'effetto essere considerato che il giudice istruttore, in presenza di siffatta impasse, è obbligato a dar corso alla procedura verificando, nel contraddittorio delle parti, la esistenza degli originali dei documenti da sindacare e provvedendo alla nomina di una esperta abilitata al fine di consentire la richiamata indagine( cfr. ex multis Cass. Civ. Sent. n° 19727/2003 secondo cui * sia il sequestro sia il processo verbale di deposito del documento relativamente al quale sia 66
stata proposta querela di falso, sono rimessi alla discrezionalità del giudice che deve adottarli, ove ne ravvisi la necessità, in relazione alla peculiarità del caso concreto, senza peraltro che dalla legge siano comminate sanzioni di nullità per il mancato adempimento di tali incombenti, essendo questi posti in funzione della attività ordinatoria da esplicarsi per giungere alla soluzione della controversia"). Tanto è occorso nel caso in esame sicchè ( preso atto del conferimento di valida procura ad litem ai difensori della parte denunciante il falso) deve esaminarsi il merito della controversia.
Operata la superiore premessa ritiene il Tribunale che la proposta domanda debba trovare accoglimento perché fondata. Giova rammentare che l'Arch. Parte_1 essendo stata prodotta in sede monitoria documentazione interruttiva del corso prescrizionale quinquennale della obbligazione di pagamento dei contributi obbligatori dovuti per gli anni dal 2005 al 2016, ha in sede di ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo censurato la falsità delle sottoscrizione degli avvisi di ricevimento recanti i suddetti atti interruttivi.
A fronte della omessa condivisione dell'assunto in sede di comparsa di risposta ad opera di CP_1 il giudice a quo ha autorizzato la proposizione della querela di falso opinando che dalla decisione della stessa potesse dipendere l'esito della lite;
per l'effetto ha sospeso il processo trasmettendo gli atti alla Sezione Ordinaria del Tribunale perché fosse istruito il suddetto incidente di cognizione.
Tanto premesso ritiene il Collegio che la richiesta di natura incidentale sia stata ritualmente formulata sicchè, preso atto della omessa partecipazione alla procedura del P.M.( pur ritualmente notiziato), è stata disposto accertamento di natura grafologica onde accertare se i sei originali in esame( uno dei quali acquisito in corso di procedura) fossero autentici.
Orbene la nominata esperta, con elaborato tratto sulla scorta di retti criteri tecnici ed immune da vizi logici, ha condivisibilmente riconosciuto che le sei sottoscrizioni originali in verifica non sono riferibili ad alcuno dei 4 scriventi esaminati ( Sigg.ri Parte_1 Parte_3
Parte 4 e Parte_5
Segnatamente appare opportuno richiamare le linee essenziali dell'opinamento peritale del seguente tenore:
i) "l'esame dei documenti comparativi del Sig. Parte_1 ha evidenziato un grafismo personalizzato in angolo e curva di calibro piccolo o medio piccolo.
La direzione assiale è prevalentemente inclinata verso destra.
Il movimento è dinamico sia nelle firme che nelle sigle.
L'esercizio pressorio presenta fisiologici alleggerimenti nei gesti estensivi ed appesantimenti in quelli flessivi. Pt_1 e poi il cognome Nelle firme per esteso viene vergato prima il nome
Pt_1 mentre nelle sigle viene vergato il solo cognome più o meno sincopato. 66
"
Nelle firme per esteso l'iniziale “L” presenta una forte spinta finale verso il basso che rende tale grafema simile ad una "S". Le spinte nell'esecuzione di tale gesto ad "S" sono prevalentemente in verticale, la gestualità è in prevalente angolo e vi è uno schiacciamento fra la parte superiore e quella inferiore del grafema.
Il confronto delle comparative autografe con le sottoscrizioni in verifica- a fronte di talune similarità nel fisiologico alleggerimento nei gesti estensivi ed appesantimento in quelli flessivi, nella irregolarità dell'allineamento di base e nella presenza, talora, di una ascendenza del tracciato- vede le verificande meno inclinate verso destra e presentanti un movimento caratterizzato da elementi di controllo e fluidità e non da dinamismo come, invece, si ha nelle sottoscrizioni autografe;
ii) l'esame dei documenti comparativi della Sig.ra Parte_3 ed il confronto con le sei sottoscrizioni in verifica hanno evidenziato- a fronte di talune similarità occasionali di natura prevalentemente formale, oltre ad una similarità nella fisiologica distribuzione pressoria- delle fondamentali difformità non solo di forma ma anche nella gestualità grafica( più curve nelle comparative), nel calibro( più ridotto nelle comparative) e nel movimento;
iii) l'esame dei documenti comparativi della Sig.ra Parte_4 ed il confronto con le sei sottoscrizioni in verifica hanno evidenziato- a fronte di alcune similarità quali la similarità nella fisiologica distribuzione pressoria e nell'allineamento di base del tracciato irregolare- delle difformità non solo di forma e di direzione( più inclinata a destra nelle comparative) ma anche nel movimento( più dinamico nelle comparative); iv) l'esame dei documenti comparativi della Sig.ra ed il confronto con le seiParte_5 sottoscrizioni verificande hanno evidenziato- a fronte di talune similarità ad esempio nella fisiologica distribuzione pressoria e nell'allineamento di base del tracciato irregolare e nella presenza, talora, di una ascendenza del tracciato- al contempo anche delle difformità non solo di forma, ma anche nel calibro( più ridotto nelle comparative) e nel movimento( più dinamico nelle comparative)".
In forza dei superiori rilievi deve essere accolta la querela di falso con la conseguenziale statuizione che gli avvisi di ricevimento posti a fondamento dell'assunto della interruzione del corso prescrizionale quinquennale non sono stati sottoscritti per ricezione dai Sigg.ri Parte_1
Parte_6 Parte_4 e Parte_5 Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, con pronuncia accessoria ex art. 93 c.p.c..
Per il medesimo principio le spese di C.T.U.- liquidate come in atti- devono essere poste in via definitiva a carico di CP 1 .
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
dichiara la falsità della sottoscrizione apposta in calce ai seguenti sei documenti in verifica poste come "ricevente" sugli avvisi di ricevimento:
1) A/R n° 606090196669 del 17/02/2007;
2) A/R n° 14238998266 del 25/05/2011 con data di spedizione 31/05/2011;
3) A/R n° 61048374038/4 del 27/01/2012;
4) A/R n° 64952935818-3 del 27/04/2016 con data di firma 05/05/2016;
5) A/R n° 64963599604-4 del 24/05/2017 con data di firma del 05/06/2017;
6) A/R n° 15051054642-06 del 13/05/2019 con data di forma del 13/05/2019;
in quanto al confronto di queste con la documentazione comparativa a disposizione dei Sigg.ri Parte_1 Parte_3 Parte_4 e Parte_5
è emersa la non riferibilità delle sei sottoscrizioni in verifica ad alcuno dei predetti
[...]
scriventi esaminati;
in particolare non è riferibile alla mano quattro
Parte_4 e Parte_5dei Sigg.ri Parte_6 Parte_1
[...] alcuna delle sei sottoscrizioni.
Condanna la Controparte_1
a rifondere in favore dell'Arch. Parte_1
[...]
per essa, in favore dei procuratori antistatari, le spese del presente giudizio che si liquidano in € 7.795,00 a titolo di onorari oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso,
c.p.a. ed i.v.a. come per legge oltre al rimborso della somma pari ad € 21,50, versata a titolo di contributo unificato.
Pone le spese di C.T.U- liquidate come in atti- in via definitiva a carico
Controparte_1di
[...] Dispone la trasmissione del fascicolo al Giudice rimettente.
Manda copia degli atti al P.M. competente per le valutazioni di cui all'art. 480 c.p.
Così deciso il 16 dicembre 2025 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma.
Il Giudice Estensore
Dott. MA NZ
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEDICESIMA SEZIONE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. MA NZ Giudice relatore
Giudice 3) Dott.ssa Flora Mazzaro
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa annotata al R.G. n°28310 per l'anno 2021, trattenuta in decisione alla udienza del 16/09/2025, vertente
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Alessandro Varaldo n°24,
presso lo studio dell'Avv. Carla Fratini e dell'Avv. Umberto Fratini, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura rilasciata con riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo del 24/12/2019, r.g. n° 43971/2019, del Tribunale di Roma comprensivo n°10534/2019
del giudizio di querela di falso, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 5434873 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_1 e Email_2
ATTORE E
Controparte_1
con sede in Roma, Via Salaria n° 229, ente associativo con personalità giuridica di diritto
[...]
privato, iscritta nel registro delle persone giuridiche presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Roma al numero 62/99 - c.f.: P.IVA_1 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e '
Controparte_2 nato a [...] il [...], elettivamente legale rappresentante, Arch. domiciliata in Roma, Via Barberini n°47, presso lo studio dell'Avv. Angelo Pandolfo, dal quale è
rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti del 22 luglio 2020, Rep. n° 29429 per atto del
Persona_1 iscritta nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Notaio '
Civitavecchia, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/69775721 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
CONVENUTA
OGGETTO:QUERELA DI FALSO
All'udienza del 16 settembre 2025 comparivano l'Avv. Carla Fratini per il Sig. Pt_1 Pt_1 e l'Avv. Maria Amalia Raimondo, in sostituzione dell'Avv. Angelo Pandolfo, per CP_1
I procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
L'Avv. Fratini versava in atti copia cartacea della precisazione delle conclusioni facendo prontezza di replicare il deposito con modalità digitali.
Svolgimento del processo
Con ricorso in data 09 gennaio 2020 la Parte_2
[...] ( breviter l' CP 1 ) notificava all'Arch. Parte_1 il decreto ingiuntivo n° 10534/2019- R.G. n° 43971/2019 per mezzo del quale il Tribunale di Roma
- in funzione di Giudice del Lavoro- Dott.ssa Anna Maria La Marra, in data 24/12/2019, aveva intimato al medesimo il pagamento in favore del suddetto ente previdenziale della somma di € 107.452,54 oltre interessi e rivalutazione monetaria oltre le spese della procedura monitoria. In data 14/02/2020 l'Arch. Parte_1 depositava presso la competente cancelleria ricorso
CP_1in opposizione a decreto ingiuntivo per mezzo del quale evocava in giudizio 1 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: 66revocare, annullare, dichiarare nullo o comunque inefficace il decreto ingiuntivo n° 10534/2019 del 24/12/2019 r.g. n° 43971/2019 del Tribunale di Roma- Sezione Lavoro- notificato per il giorno
08/01/2020( data relata) istante l' Controparte_1 66 CP_1 "), con sede in Roma,
[...]
per quanto su esposto in particolare per intervenuta Via Salaria n°229, c.f.: P.IVA_1
prescrizione relativa agli anni 2005,2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 per la parte afferente lo stesso anno, in subordine e per i successivi anni per mancanza dei requisiti di certezza sia sull'an che sul quantum per i motivi innanzi espressi e perchè infondato in fatto e in diritto, assolutamente non provato e non dovute le somme in esso portate per violazione dei principi di diritto e procedura come sopra esposti". Con memoria del 22/01/2021 CP_1 si costituiva nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo resistendo all'eccezione di estinzione per prescrizione e chiedendo nel merito la reiezione dell'avversa domanda.
Parte_1All'udienza del 22 aprile 2021 l'Arch. proponeva querela di falso avverso gli avvisi di ricevimento delle raccomandate n° 606090196669, n° 14238998266-6 del 25/05/2011,
n° 61048374039-4 del 27/01/2012, n° 6495293581803 del 27/04/2016, n° 64963599604-4
del 24/05/2017 e n° 15051054642-6 dell'08/05/2019, prodotte dall' CP_1 delle quali la stessa dichiarava di volersi avvalere.
Il Giudice dell'opposizione sospendeva il giudizio di opposizione r.g n° 5347/2020 disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale Ordinario competente per la trattazione dell'incidente di cognizione.
Si costituiva dinanzi all'intestato ufficio l' CP_1 ed eccepiva la nullità della querela di falso perché proposta dai difensori dell'Arch. Pt_1 i quali non risultavano muniti della prescritta procura speciale;
del pari non risultava veridico che le note inviate dall' CP_1 fossero inesistenti o nulle;
tanto esposto l' CP_1 formulava le seguenti conclusioni:
"voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, in via preliminare: laddove ritenuto necessario disporre la rimessione in termini per la costituzione tempestiva
-
nel giudizio de quo;
CP_1 di nel merito:
- dichiarare la nullità della querela di falso per mancanza dei requisiti di cui all'art. 221 c.p.c. e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inammissibilità della querela e l'improcedibilità del presente giudizio;
- in ogni caso accertare e dichiarare l'infondatezza della querela di falso;
con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge".
Il Pubblico Ministero, pur ritualmente avvisato, non compariva.
Veniva disposta consulenza grafologica al fine di accertare la autenticità delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento oggetto di indagine.
Da ultimo la causa, all'udienza del 16 settembre 2025, all'esito della precisazione delle conclusioni ad opera dei procuratori delle parti, siccome riportate in atti, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
In rito occorre considerare che il pubblico ministero è stato convocato al fine di consentire l'osservanza della procedura di cui all'art. 223 c.p.c., ma non è comparso.
Deve per l'effetto essere considerato che il giudice istruttore, in presenza di siffatta impasse, è obbligato a dar corso alla procedura verificando, nel contraddittorio delle parti, la esistenza degli originali dei documenti da sindacare e provvedendo alla nomina di una esperta abilitata al fine di consentire la richiamata indagine( cfr. ex multis Cass. Civ. Sent. n° 19727/2003 secondo cui * sia il sequestro sia il processo verbale di deposito del documento relativamente al quale sia 66
stata proposta querela di falso, sono rimessi alla discrezionalità del giudice che deve adottarli, ove ne ravvisi la necessità, in relazione alla peculiarità del caso concreto, senza peraltro che dalla legge siano comminate sanzioni di nullità per il mancato adempimento di tali incombenti, essendo questi posti in funzione della attività ordinatoria da esplicarsi per giungere alla soluzione della controversia"). Tanto è occorso nel caso in esame sicchè ( preso atto del conferimento di valida procura ad litem ai difensori della parte denunciante il falso) deve esaminarsi il merito della controversia.
Operata la superiore premessa ritiene il Tribunale che la proposta domanda debba trovare accoglimento perché fondata. Giova rammentare che l'Arch. Parte_1 essendo stata prodotta in sede monitoria documentazione interruttiva del corso prescrizionale quinquennale della obbligazione di pagamento dei contributi obbligatori dovuti per gli anni dal 2005 al 2016, ha in sede di ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo censurato la falsità delle sottoscrizione degli avvisi di ricevimento recanti i suddetti atti interruttivi.
A fronte della omessa condivisione dell'assunto in sede di comparsa di risposta ad opera di CP_1 il giudice a quo ha autorizzato la proposizione della querela di falso opinando che dalla decisione della stessa potesse dipendere l'esito della lite;
per l'effetto ha sospeso il processo trasmettendo gli atti alla Sezione Ordinaria del Tribunale perché fosse istruito il suddetto incidente di cognizione.
Tanto premesso ritiene il Collegio che la richiesta di natura incidentale sia stata ritualmente formulata sicchè, preso atto della omessa partecipazione alla procedura del P.M.( pur ritualmente notiziato), è stata disposto accertamento di natura grafologica onde accertare se i sei originali in esame( uno dei quali acquisito in corso di procedura) fossero autentici.
Orbene la nominata esperta, con elaborato tratto sulla scorta di retti criteri tecnici ed immune da vizi logici, ha condivisibilmente riconosciuto che le sei sottoscrizioni originali in verifica non sono riferibili ad alcuno dei 4 scriventi esaminati ( Sigg.ri Parte_1 Parte_3
Parte 4 e Parte_5
Segnatamente appare opportuno richiamare le linee essenziali dell'opinamento peritale del seguente tenore:
i) "l'esame dei documenti comparativi del Sig. Parte_1 ha evidenziato un grafismo personalizzato in angolo e curva di calibro piccolo o medio piccolo.
La direzione assiale è prevalentemente inclinata verso destra.
Il movimento è dinamico sia nelle firme che nelle sigle.
L'esercizio pressorio presenta fisiologici alleggerimenti nei gesti estensivi ed appesantimenti in quelli flessivi. Pt_1 e poi il cognome Nelle firme per esteso viene vergato prima il nome
Pt_1 mentre nelle sigle viene vergato il solo cognome più o meno sincopato. 66
"
Nelle firme per esteso l'iniziale “L” presenta una forte spinta finale verso il basso che rende tale grafema simile ad una "S". Le spinte nell'esecuzione di tale gesto ad "S" sono prevalentemente in verticale, la gestualità è in prevalente angolo e vi è uno schiacciamento fra la parte superiore e quella inferiore del grafema.
Il confronto delle comparative autografe con le sottoscrizioni in verifica- a fronte di talune similarità nel fisiologico alleggerimento nei gesti estensivi ed appesantimento in quelli flessivi, nella irregolarità dell'allineamento di base e nella presenza, talora, di una ascendenza del tracciato- vede le verificande meno inclinate verso destra e presentanti un movimento caratterizzato da elementi di controllo e fluidità e non da dinamismo come, invece, si ha nelle sottoscrizioni autografe;
ii) l'esame dei documenti comparativi della Sig.ra Parte_3 ed il confronto con le sei sottoscrizioni in verifica hanno evidenziato- a fronte di talune similarità occasionali di natura prevalentemente formale, oltre ad una similarità nella fisiologica distribuzione pressoria- delle fondamentali difformità non solo di forma ma anche nella gestualità grafica( più curve nelle comparative), nel calibro( più ridotto nelle comparative) e nel movimento;
iii) l'esame dei documenti comparativi della Sig.ra Parte_4 ed il confronto con le sei sottoscrizioni in verifica hanno evidenziato- a fronte di alcune similarità quali la similarità nella fisiologica distribuzione pressoria e nell'allineamento di base del tracciato irregolare- delle difformità non solo di forma e di direzione( più inclinata a destra nelle comparative) ma anche nel movimento( più dinamico nelle comparative); iv) l'esame dei documenti comparativi della Sig.ra ed il confronto con le seiParte_5 sottoscrizioni verificande hanno evidenziato- a fronte di talune similarità ad esempio nella fisiologica distribuzione pressoria e nell'allineamento di base del tracciato irregolare e nella presenza, talora, di una ascendenza del tracciato- al contempo anche delle difformità non solo di forma, ma anche nel calibro( più ridotto nelle comparative) e nel movimento( più dinamico nelle comparative)".
In forza dei superiori rilievi deve essere accolta la querela di falso con la conseguenziale statuizione che gli avvisi di ricevimento posti a fondamento dell'assunto della interruzione del corso prescrizionale quinquennale non sono stati sottoscritti per ricezione dai Sigg.ri Parte_1
Parte_6 Parte_4 e Parte_5 Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, con pronuncia accessoria ex art. 93 c.p.c..
Per il medesimo principio le spese di C.T.U.- liquidate come in atti- devono essere poste in via definitiva a carico di CP 1 .
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
dichiara la falsità della sottoscrizione apposta in calce ai seguenti sei documenti in verifica poste come "ricevente" sugli avvisi di ricevimento:
1) A/R n° 606090196669 del 17/02/2007;
2) A/R n° 14238998266 del 25/05/2011 con data di spedizione 31/05/2011;
3) A/R n° 61048374038/4 del 27/01/2012;
4) A/R n° 64952935818-3 del 27/04/2016 con data di firma 05/05/2016;
5) A/R n° 64963599604-4 del 24/05/2017 con data di firma del 05/06/2017;
6) A/R n° 15051054642-06 del 13/05/2019 con data di forma del 13/05/2019;
in quanto al confronto di queste con la documentazione comparativa a disposizione dei Sigg.ri Parte_1 Parte_3 Parte_4 e Parte_5
è emersa la non riferibilità delle sei sottoscrizioni in verifica ad alcuno dei predetti
[...]
scriventi esaminati;
in particolare non è riferibile alla mano quattro
Parte_4 e Parte_5dei Sigg.ri Parte_6 Parte_1
[...] alcuna delle sei sottoscrizioni.
Condanna la Controparte_1
a rifondere in favore dell'Arch. Parte_1
[...]
per essa, in favore dei procuratori antistatari, le spese del presente giudizio che si liquidano in € 7.795,00 a titolo di onorari oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso,
c.p.a. ed i.v.a. come per legge oltre al rimborso della somma pari ad € 21,50, versata a titolo di contributo unificato.
Pone le spese di C.T.U- liquidate come in atti- in via definitiva a carico
Controparte_1di
[...] Dispone la trasmissione del fascicolo al Giudice rimettente.
Manda copia degli atti al P.M. competente per le valutazioni di cui all'art. 480 c.p.
Così deciso il 16 dicembre 2025 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma.
Il Giudice Estensore
Dott. MA NZ
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo