TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/12/2025, n. 2065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2065 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2834/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 2834/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSO Parte_1 C.F._1
GIACOMO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GRASSO GIACOMO
ATTORE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), Controparte_3 C.F._4
CONVENUTI contumaci
OGGETTO: diffamazione a mezzo stampa – risarcimento danni. Responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come da note scritte allegate al verbale dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Tribunale dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al novellato art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e al fine sentire accertare e dichiarare la loro responsabilità
[...] Controparte_2 Controparte_3 nella causazione dei danni non patrimoniali da lui patiti a seguito della condotta diffamatoria dai medesimi tenuta e per l'effetto sentirli condannare, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 50.000,00 o, in via subordinata, della diversa somma ritenuta di Giustizia, da determinarsi anche in via equitativa.
In particolare, l'attore ha rappresentato che:
- a seguito di denuncia-querela sporta dal medesimo in data 26.3.2008, gli odierni convenuti sono stati sottoposti a procedimento penale (n. 326/13 RGNR) dinanzi al Tribunale di Avellino per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 595 c. 3 e 596 bis c.p., art. 13 e 21 L. 47/1948, rispettivamente per e Controparte_2
Massimo e del delitto p. e p. dall'art. 57 c.p.c., in relazione agli artt. 595 c. 3 e 596 bis c.p., 13 CP_1
e 21 L. 47/1948 per;
Controparte_3
- il detto procedimento si è concluso con la sentenza n. 1119/2015, depositata in data 15.05.2015, che ha dichiarato gli odierni convenuti colpevoli per i reati loro ascritti, condannandoli, altresì, in solido tra loro al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede dinanzi al giudice civile competente.
- in conseguenza della condotta diffamatoria ha subito danni non patrimoniali, consistiti nell'alterazione delle proprie abitudini di vita, nello sconvolgimento della quotidianità, nella privazione di occasioni per la serena espressione e la completa realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.
Nessuno si è costituito per i convenuti e, con ordinanza del 24.06.2025, ne è stata dichiarata la contumacia.
In assenza di richieste istruttorie, ritenuta matura per la decisione, all'udienza del 14.05.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Non sono state depositate comparsa conclusionale e memoria di replica, ma solo note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
******
1. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Per impostazione consolidata nella giurisprudenza di legittimità, il risarcimento del danno da diffamazione presuppone la dimostrazione della condotta diffamatoria in sé, del danno concreto e specifico subito, patrimoniale (es. perdita di guadagno) o non patrimoniale (es. danno morale, biologico, ecc.), anche per via presuntiva, nonché del nesso causale tra la condotta illecita e il pregiudizio riportato.
Ai fini della prova della condotta diffamatoria tenuta dagli odierni convenuti, l'attore ha in via preliminare evidenziato l'assenza di cause di giustificazione ed ha prodotto uno stralcio del quotidiano pagina 2 di 7 “L'attacco” del 18.3.2008 contenente l'articolo incriminato, una copia della denuncia-querela sporta dal medesimo in data 26.3.2008 ed, infine, una copia, non autenticata, della sentenza penale di condanna n. 1119/15 del Tribunale di Avellino, depositata il 28.4.2015, priva dell'attestazione del passaggio in giudicato.
In assenza di prova della irrevocabilità di tale sentenza, da un lato risulta inapplicabile al caso di specie la previsione di cui all'art.651 c.p.p. (“Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno”), dall'altro non è preclusa ai fini della liquidazione del quantum da parte del Giudice civile, una nuova delibazione dell'an della responsabilità civile, potendo assumere la sentenza penale il valore di documento soggetto al proprio prudente apprezzamento, tanto ricavandosi a contrario dal principio di diritto secondo cui: “ una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del “quantum”, procedere ad una nuova valutazione nell'“an” della responsabilità civile, potendo invece tale giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto (potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso derivazione causale previsto dall'art. 1223 c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati” (cfr. Cass. civ. sez. lavoro, ordinanza del 26.03.2025 n. 8063).
Tanto premesso in termini generali, deve osservarsi sul piano probatorio che la sentenza n. 1119/15 del Tribunale di Avellino, prodotta dall'attore, in punto di prova della condotta diffamatoria è analitica e circostanziata. Il Giudice penale, a seguito di dibattimento, ha concluso che: “è immediatamente percepibile il contenuto oggettivamente e assolutamente ingiurioso e diffamatorio delle suddette dichiarazioni, senz'altro idonee a ledere la reputazione del maresciallo . Nell'articolo si Pt_1 scredita l'operato del , quale appartenente all'Arma dei Carabinieri e nella sua veste di Pt_1 responsabile della Sezione di P.G. presso la Procura della Repubblica di Lucera” (e in definitiva l'onestà) (…). Ed evidente appare, altresì, l'intento della giornalista e del di voler offrire e CP_1 veicolare ai lettori del giornale un'immagine fortemente negativa di , ingenerando Parte_1 negli stessi inevitabilmente la convinzione della non correttezza (o meglio disonestà) del suo operato nell'ambito della propria attività professionale, svolta alle strette dipendenze della magistratura inquirente, (…) additando il come persona della quale si ipotizza possa commettere Pt_1 addirittura reati (insabbiare eventuali indagini nei confronti di e della sua famiglia, in Parte_2 nome di non meglio specificati rapporti diretti intercorrenti con il medesimo )” (pag. 4 Pt_2 sentenza n. 1119/15 Trib. Avellino)
Nella sentenza è acclarata, altresì, l'inesistenza di cause scriminanti del reato quali l'esercizio del diritto di cronaca - anche in via putativa - o di critica, non avendo gli imputati dimostrato che i fatti lesivi corrispondano al vero né che siano stati diligentemente svolti accertamenti finalizzati a stabilire la veridicità di quanto riportato e, sotto il profilo della continenza, risultando le espressioni utilizzate dalla giornalista pretestuosamente e gratuitamente diffamatorie.
Quanto alla prova del cd. danno conseguenza patito dall'attore a causa della descritta condotta, la Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato (Cass. 24474/2014; Cass. Ord. n.8861/2021; Corte di Appello di Bari n. 862/2023) afferma che in tema di responsabilità civile per diffamazione, quale sub specie di responsabilità aquiliana, anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, il pagina 3 di 7 pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento (c.d. danno evento), ma con le conseguenze di tale lesione (c.d. danno conseguenza), sicchè la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici che, nel nostro ordinamento, hanno piena dignità di prova.
Per pacifica giurisprudenza, già sopra richiamata, risultano dirimenti, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima e, con riguardo alla liquidazione del danno, si afferma che la stessa vada necessariamente operata con criteri equitativi, “il ricorso ai quali è insito nella natura del danno e nella funzione del risarcimento, realizzato mediante la dazione di una somma di denaro compensativa di un pregiudizio di tipo non patrimoniale” (Cass. 24474/2014; ord. Cass. n.8861/2021; Corte di Appello di Bari n. 862/2023).
Soccorrono, in tal senso, i criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa - Edizione 2024" individuati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, i quali tengono conto di alcuni parametri quali: 1) la notorietà del diffamante, - carica pubblica o ruolo istituzionale o professionale ricoperto dal diffamato, - natura della condotta diffamatoria (se colpisca la sfera personale e/o professionale, se sia violativa della verità e/o anche della continenza e pertinenza, se sia circostanziata o generica, se siano utilizzate espressioni ingiuriose, denigratorie o dequalificanti, uso del turpiloquio, possibile rilievo penale della condotta); 2) la reiterazione di campagne stampa;
3) la collocazione dell'articolo e dei titoli, spazio che la notizia diffamatoria occupa all'interno dell'articolo/libro/trasmissione televisiva o radiofonica,
- intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione (se vi sia animus diffamandi, se il dolo sia eventuale); 4) mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e relativa diffusione, eventualmente anche con edizione on line del giornale (escludendo la automatica equiparazione tra minor tiratura (o diffusività) = minor danno, specie in caso di mezzo di stampa che abbia un ambito di 101 diffusione assai limitato sul territoriale, ma di elevata diffusività proprio in quell'ambito assai ristretto, ove lo stesso costituisca “territorio” di vita e relazione del danneggiato); 5) risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie imputabile al diffamante (es. falso scoop con la consapevolezza di avvio di campagna stampa diffamatoria, ovvero notizia data ad agenzia tipo Ansa che la diffonde universalmente); 6) natura ed entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato, se siano evidenziati profili concreti di danno o meno;
7) reputazione già compromessa (es. ampio coinvolgimento in procedimento penale), - limitata riconoscibilità del diffamato (es. foto di spalle, mancata indicazione del nome); 8) ampio lasso temporale tra fatto e domanda giudiziale;
9) rettifica successiva e/o spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato o rifiuto degli stessi;
10) pubblicazione della sentenza.
Dall'esame comparativo della casistica esaminata è possibile individuare cinque tipologie di diffamazione che consentono di selezionare cinque categorie orientative per la liquidazione equitativa del danno: 1) diffamazioni di tenue gravità (danno liquidabile nell'importo da euro 1.175,00 ad euro 11.750,00): caratterizzate da limitata/assente notorietà del diffamante, tenuità dell'offesa considerata nel contesto fattuale di riferimento, minima/limitata diffusione del mezzo diffamatorio, minimo/limitato spazio della notizia diffamatoria, assente risonanza mediatica, tenue intensità elemento soggettivo, intervento riparatorio/rettifica del convenuto;
2) diffamazioni di modesta gravità (danno liquidabile nell'importo da euro 11.750,00 ad euro 23.498,00) caratterizzate da limitata/modesta pagina 4 di 7 notorietà del diffamante, limitata diffusione del mezzo diffamatorio (1 episodio diffamatorio a diffusione limitata), modesto spazio della notizia diffamatoria, modesta/assente risonanza mediatica, modesta intensità elemento soggettivo;
3) diffamazioni di media gravità (danno liquidabile nell'importo da euro 23.498,00 ad euro 35.247,00), caratterizzate da media notorietà del diffamante, significativa gravità delle offese attribuite al diffamato sul piano personale e/o professionale, uno o più episodi diffamatori, media/significativa diffusione del mezzo diffamatorio (diffusione a livello nazionale/significativa diffusione nell'ambiente locale di riferimento), eventuale pregiudizio al diffamato sotto il profilo personale e professionale, natura eventuale del dolo;
4) diffamazioni di elevata gravità (danno liquidabile nell'importo da euro 35.247,00 ad euro 58.745,00), caratterizzate da elevata notorietà del diffamante, uno o più episodi diffamatori di ampia diffusione (diffusione su quotidiano/trasmissione a diffusione nazionale), notevole gravità del discredito e eventuale rilevanza penale/disciplinare dei fatti attribuiti al diffamato, eventuale utilizzo di espressioni dequalificanti/denigratorie/ingiuriose, elevato pregiudizio al diffamato sotto il profilo personale, professionale e istituzionale, risonanza mediatica della notizia diffamatoria, elevata intensità elemento soggettivo;
5) diffamazioni di eccezionale gravità: danno liquidabile in importo superiore ad euro 58.745,00.
Orbene, nel caso di specie, ai fini della prova de qua, l'attore ha allegato, seppur genericamente, di aver subito l'alterazione delle proprie abitudini di vita, lo sconvolgimento della quotidianità e di essere stato privato di occasioni per la serena espressione e la completa realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.
Nella sentenza penale n. 1119/15 (pagina 8), lo stesso Giudice ha tenuto ad evidenziare che il maresciallo “si è commosso durante la sua deposizione, palesando in tal modo la sofferenza Pt_1 morale che ancora avverte nel ricordare la vicenda occorsagli”.
Quanto ai predetti indici presuntivi in ordine alla sussistenza del danno-conseguenza, invece, va tenuta in conto in primis la peculiare qualifica soggettiva e la notorietà del diffamato, appartenente all'Arma dei Carabinieri e responsabile della Sezione di P.G. presso la Procura della Repubblica di Lucera, del quale si legge in sentenza penale “risultano agli atti numerose note a firma del Procuratore di Lucera del giugno 2008, nelle quali si attesta inequivocabilmente che il M.llo (…) è un eccellente Pt_1 sottufficiale sotto tutti profili”; in secondo luogo la collocazione dell'articolo e la diffusione seppur locale del giornale, ove solo si consideri che, come emerge dalla denuncia-querela in atti, già a poche ore dalla pubblicazione, il , mentre era in servizio a Lucera, veniva notiziato del fatto dapprima Pt_1 da un collega, tale sig. e poco dopo da un agente di Polizia Municipale di San Persona_1
RC La OL tale sig. , a dimostrazione della rapida divulgazione dell'articolo Persona_2 anche nei comuni limitrofi. Ulteriore indice è costituito dalla rilevanza dell'offesa, vista la delicatezza dei temi trattati quali il diritto alla reputazione, all'onore ed al decoro, soprattutto nell'ambito professionale, da parte di un maresciallo dell'Arma dei Carabinieri, tacciato di disonestà e, dunque, l'idoneità dell'articolo a compromettere l'immagine pubblica del danneggiato. Da ultimo, ma non per importanza, a parte ogni considerazione sulla contumacia dei convenuti, non è stata offerta dai medesimi alcuna prova di aver posto in essere condotte riparatorie.
Alla luce di quanto sopra e degli insegnamenti della Suprema Corte (Cass. Ord. 8421 del 12.4.2011; S.U.11.11.2008 n. 26972) è lecito concludere che la pubblicazione della notizia in questione abbia pagina 5 di 7 minato, e per un non breve periodo di tempo, la serenità e la dignità del maresciallo , Pt_1 compromettendone, dal punto di vista oggettivo, la reputazione e l'onore non solo in ambito professionale, e provocando, altresì, dal punto di vista soggettivo una compromissione della sfera emotiva e relazionale del danneggiato per il timore della percezione sociale della compromissione della sua immagine di uomo delle istituzioni che si è certamente tradotta in una vera e propria sofferenza morale. Sulla scorta di quanto emerso ritiene, pertanto, il Tribunale che ricorra l'ipotesi della diffamazione di media gravità (danno liquidabile nell'importo da euro 23.498,00 ad euro 35.247,00), attesa la notorietà dei diffamanti, la significativa gravità delle offese attribuite al diffamato sul piano personale e professionale, la significativa diffusione del mezzo diffamatorio nell'ambiente locale di riferimento, capace di particolare portata offensiva per la reputazione del diffamato sotto il profilo personale e professionale.
Esiste, dunque, la prova presuntiva di un danno di media gravità, che si ritiene di quantificare in € 25.000,00, costituito dalla sofferenza provata dal sia per il giudizio che su di lui è maturato in Pt_1 ambito lavorativo, sia per aver perduto l'equilibrio di vita personale e professionale raggiunto antecedentemente all'illecito attraverso una condotta in relazione alla quale non sono emerse opacità di sorta, ma, al contrario, soltanto elementi da cui desumere un profilo professionale di elevato valore. Sul detto importo devono essere riconosciuti gli interessi maturati dalla domanda al saldo e calcolati fino alla pubblicazione della sentenza (momento a partire dal quale il debito di valore si trasforma in debito di valuta) sulla somma anno per anno rivalutata.
3. Atteso l'esito della lite e la soccombenza dei convenuti, gli stessi devono essere condannati al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo per le fasi processuali in cui vi è stata effettiva spendita di attività difensiva secondo i valori medi del dm 55/2014 e ss.mm., per le fasi di studio ed introduttiva, minimi per la fase decisoria (essendo stato omesso il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica) e tenuto conto del valore della controversia e dell'attività in concreto svolta.
Quanto alla domanda di condanna avanzata dall'attore ex art. 12 L. 47/1948, la sanzione pecuniaria viene calcolata nella misura di 1/8 del danno liquidato ed è posta a carico di e Controparte_1
in solido tra loro, non essendo applicabile al Direttore del giornale che sia stato Controparte_2 dichiarato responsabile del delitto di omesso controllo colposo della pubblicazione ai sensi dell'art. 57 c.p., in quanto l'irrogazione della sanzione pecuniaria costituisce una sanzione civile che consegue al reato di diffamazione, dei cui elementi costitutivi presuppone l'accertamento (Cassazione penale sez. V
- 10/10/2019, n. 44117).
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda proposta da per l'effetto, tra loro condanna Parte_1
e , nelle rispettive qualità ed in solido tra Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 25.000,00, oltre interessi maturati dalla domanda al saldo e calcolati secondo le modalità indicate in parte motiva;
2) condanna e , nelle rispettive qualità ed Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore di pagina 6 di 7 che si liquidano in euro 2.547,00 per compenso professionale, oltre Parte_1 contributo e marca nella misura versati, iva, cpa e rimborso spese generali (15% sul compenso);
3) condanna e , in solido tra loro, al pagamento della sanzione Controparte_1 CP_2 pecuniaria ex art. 12 L 47/1948 di € 1468,75, come calcolata in parte motiva, in favore di
. Parte_1
Così deciso in Foggia, il 04/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 7 di 7