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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 01/07/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2652/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2557/2024 VG promossa congiuntamente da:
, ( ) residente a [...] C.F._1
NC ON n. 6
e
, ) residente a [...]
entrambi difesi e rappresentati, in virtù di delega in calce al presente atto, dall'avv.
BO Folloni del Foro di Lodi
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.09.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1- La casa familiare sita a San AN IL (MI) Via NC ON n. 6 resterà nella disponibilità della OR con tutto quanto l'arreda e la dota, ove vivrà CP_1 con la LI e sino a quando quest'ultima non sarà economicamente Per_1 autosufficiente. Resta inteso che la OR si occuperà di corrispondere le CP_1
Pag. 1 rate ordinarie e straordinarie condominiali nonché le utenze ( luce e gas) della casa famigliare dal mese di Agosto 2024 compreso.
2- ll Signor verserà alla OR , a titolo di contributo al Controparte_2 CP_1 mantenimento della LI , ora maggiorenne e non economicamente Per_1 autosufficiente la somma di € 200,00= e ciò sino alla completa autosufficienza economica della LI, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio 2023, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di maggio 2025.
3- Il Signor terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno Controparte_2 relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di
Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
Pag.
2 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
4- Il Signor , inoltre, verserà alla OR la somma Controparte_2 CP_1 mensile pari ad Euro 50,00= con decorrenza Maggio 2023 quale contributo per il mantenimento dell'animale di compagnia e precisamente cane meticcio DY intestato alla
OR . Il Signor contribuirà nella misura del 50% alle spese Parte_1 CP_2 straordinarie medico veterinarie necessarie per ( a titolo esemplificativo vaccinazioni Pt_2 annuali e richiami, eventuali operazioni chirurgiche, profilassi e medicinali connessi etc...)
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e dichiarato di non volersi riconciliare.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a San
AN IL (MI) il 15/05/1999 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di
San AN IL (MI) al n. 27, Anno 1999 Serie A, P 2. Dal matrimonio è nata la LI maggiorenne non economicamente autosufficiente. Persona_2
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente i rapporti economici.
Pag. 3 Le statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e CP_1 Controparte_2 che hanno contratto matrimonio in San AN IL (MI) il 15/05/1999 trascritto nei
Registri dello stato civile del Comune di San AN IL (MI) al n. 27, Anno 1999
Serie A, P 2;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese di lite;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San AN
IL perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 24/06/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
Pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2557/2024 VG promossa congiuntamente da:
, ( ) residente a [...] C.F._1
NC ON n. 6
e
, ) residente a [...]
entrambi difesi e rappresentati, in virtù di delega in calce al presente atto, dall'avv.
BO Folloni del Foro di Lodi
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.09.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1- La casa familiare sita a San AN IL (MI) Via NC ON n. 6 resterà nella disponibilità della OR con tutto quanto l'arreda e la dota, ove vivrà CP_1 con la LI e sino a quando quest'ultima non sarà economicamente Per_1 autosufficiente. Resta inteso che la OR si occuperà di corrispondere le CP_1
Pag. 1 rate ordinarie e straordinarie condominiali nonché le utenze ( luce e gas) della casa famigliare dal mese di Agosto 2024 compreso.
2- ll Signor verserà alla OR , a titolo di contributo al Controparte_2 CP_1 mantenimento della LI , ora maggiorenne e non economicamente Per_1 autosufficiente la somma di € 200,00= e ciò sino alla completa autosufficienza economica della LI, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio 2023, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di maggio 2025.
3- Il Signor terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno Controparte_2 relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di
Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
Pag.
2 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
4- Il Signor , inoltre, verserà alla OR la somma Controparte_2 CP_1 mensile pari ad Euro 50,00= con decorrenza Maggio 2023 quale contributo per il mantenimento dell'animale di compagnia e precisamente cane meticcio DY intestato alla
OR . Il Signor contribuirà nella misura del 50% alle spese Parte_1 CP_2 straordinarie medico veterinarie necessarie per ( a titolo esemplificativo vaccinazioni Pt_2 annuali e richiami, eventuali operazioni chirurgiche, profilassi e medicinali connessi etc...)
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e dichiarato di non volersi riconciliare.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a San
AN IL (MI) il 15/05/1999 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di
San AN IL (MI) al n. 27, Anno 1999 Serie A, P 2. Dal matrimonio è nata la LI maggiorenne non economicamente autosufficiente. Persona_2
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente i rapporti economici.
Pag. 3 Le statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e CP_1 Controparte_2 che hanno contratto matrimonio in San AN IL (MI) il 15/05/1999 trascritto nei
Registri dello stato civile del Comune di San AN IL (MI) al n. 27, Anno 1999
Serie A, P 2;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese di lite;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San AN
IL perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 24/06/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
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