Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/02/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 7264/2023 Tribunale di Taranto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 7.02.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Luigia Tritto e Parte_1
Cataldo Tarricone Ricorrente
C O N T R O
, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Ernesto Aprile Resistente
Convenuto Oggetto: malattia professionale - aggravamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 7.08.2023 parte ricorrente, premesso di aver già ottenuto il riconoscimento di malattia professionale per la patologia “dermopatia cronica a genesi irritativa di tipo Darier”, con una valutazione complessiva del danno biologico pari al 10%, asseriva di aver conseguito un aggravamento degli esiti invalidanti con la conseguente menomazione della propria integrità psico-fisica in misura maggiore rispetto a quella precedentemente quantificata.
In ragione di tanto riferiva di aver inoltrato domanda amministrativa di aggravamento all' il 27.03.2023, che l' rigettava. CP_1 CP_1
Invano proponeva ricorso amministrativo.
Con il presente ricorso il ricorrente conveniva in giudizio l' per ottenere CP_1
l'accertamento della maggiore entità dei postumi invalidanti già accertati nell'an in sede amministrativa e la conseguente corresponsione del beneficio nella misura corrispondente al grado di invalidità psico-fisica da accertare in corso di causa.
Si costituiva in giudizio l' che, con propria memoria, contestava gli avversi CP_1 assunti e concludeva per il rigetto del ricorso.
Istruita a mezzo di produzione documentale e CTU, la causa veniva discussa all'odierna udienza e decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il dott. nell'elaborato peritale depositato, le cui motivazioni si condividono, ER ha accertato l'intervenuto aggravamento del danno biologico subito dal ricorrente, deducendo che: “La malattia di già riconosciuta come malattia professionale Per_2
è, per sua natura cronica ad andamento progressivo, anche quando vengono eliminate le cause che hanno contribuito alla sua insorgenza, si ritiene che allo stato attuale la stessa risulti aggravata. .” e stabilendo l'entità del danno biologico nella misura del 16% con decorrenza dalla domanda di aggravamento.
Ai fini della liquidazione del beneficio, l'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 definisce il danno biologico come “lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico legale” e ne sancisce il ristoro, se conseguente a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
Il nuovo sistema indennitario dell'invalidità permanente prevede una franchigia per gradi di menomazione inferiori al 6 % e si attua attraverso tre tabelle (v. d.m.
12.7.2000):
1) “tabella delle menomazioni” comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, che sostituisce le due tabelle dell'industria e dell'agricoltura previste nel Testo Unico e basate sulla perdita dell'attitudine al lavoro;
2) “tabella di indennizzo del danno biologico”, da applicare in riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica, per l'indennizzo di menomazioni uguali o superiori al 16 % ed erogate in rendita. Le menomazioni inferiori al 16 % sono erogate in capitale;
3) “tabella dei coefficienti” che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
Alla luce di siffatti elementi deve pertanto ritenersi che il danno biologico, comportante una invalidità permanente globale del 16% causalmente connessa con l'attività lavorativa, può rientrare nell'indennizzo e, pertanto, la domanda va CP_1 accolta con la condanna dell' al pagamento di una rendita complessivamente CP_1 pari al 16% di inabilità permanente a decorrere dal 27.03.2023. Il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali, ovvero rivalutato, qualora la svalutazione monetaria dovesse essere stata nel tempo superiore al tasso legale di interesse (v. C. Cost. n° 156/91 e art. 16, comma 6, della legge n° 412/91).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, mentre quelle di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara il diritto della ricorrente alla liquidazione di una rendita pari al 16% di inabilità con decorrenza dalla domanda amministrativa di aggravamento e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre interessi legali e/o CP_1 rivalutazione sino al soddisfo.
2. Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.600,00 CP_1 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso con distrazione;
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate in separato CP_1 decreto.
Taranto, 7.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli