Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 23/06/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N.230 / 2023 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 230 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2023, posta in decisione in data 25 marzo 2025, e vertente
TRA
nata a [...] il [...], e residente a [...]
Fossombrone (PU), Via 8 marzo n. 58, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Emanuela Peruzzini,
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...], il [...], residente a [...], CP_1
rappresentato e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Adriano Blasi.
Resistente
Con l'intervento del PM
OGGETTO: RICORSO PER MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO EX ART
473 BIS 29 C.P.C.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07 aprile 2023 ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1
, esponeva:
[...]
- di aver contratto matrimonio civile, in data 17.07.2009, con . CP_1
- che dall'unione, in data 14/06/2011, è nata, a Urbino, la loro figlia . R_1
67.438,00, ed era proprietario di quattro immobili, mentre la signora era casalinga;
Parte_1
- che dopo qualche tempo il rapporto coniugale è entrato in crisi a causa dei comportamenti autoritari, freddi e irrispettosi del marito;
- che i coniugi hanno quindi dapprima ottenuto la separazione e successivamente lo scioglimento del matrimonio civile con Sentenza n 242/2021 del Tribunale di Urbino del 30.11.2021 alle seguenti condizioni:
“1. Pone a carico di a corresponsione in favore della figlia di un assegno di Controparte_1
mantenimento mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versare alla madre entro il 10 di ogni mese, con le modalità che saranno indicate da Parte_1
quest'ultima;
2. pone le spese straordinarie secondo il protocollo di Pesaro in capo al padre nella misura di 2/3;
3. affida congiuntamente la figlia a entrambi i coniugi, con collocazione prevalente presso R_1
la madre:
4.Disciplina il diritto di visita del padre nei confronti della figlia, che potrà essere soggetto a modifiche con la crescita di , salvo diversi accordi tra i genitori ed in considerazione delle R_1
specifiche esigenze della bambina nei seguenti termini: il padre terrà con sé la figlia il fine settimana, alternativamente alla madre, dalle ore 10.00 di sabato alle ore 20.30 di domenica, durante il periodo scolastico due pomeriggi la settimana, il martedì e il giovedì dalle 16.00 alle
20.30, durante le vacanze estive il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 20.30… .”
- che “in seguito alla sentenza di divorzio si sono verificate circostanze fattuali lesive della serena crescita psicofisica di che impongono una revisione del precedente provvedimento. R_1
La ricorrente si è sempre dimostrata rispettosa dei provvedimenti giudiziali e soprattutto collaborativa con l'altro genitore, affinché la piccola potesse contare su entrambe le figure R_
genitoriali, nonostante le numerose difficoltà insorte, sin da subito, durante la gestione degli incontri, a causa di alcuni comportamenti ostili e, alquanto diseducativi, tenuti dal padre.
Per anni il signor ha denigrato la figura materna con la propria figlia, attribuendole il CP_1
demerito di averlo lasciato.
Molto spesso la questione economica è stata dal padre “caricata” oltremisura sulla minore, facendole pesare il suo obbligo contributivo nei suoi confronti.
La situazione si è aggravata negli ultimi tempi, è intimorita, vive la relazione con il padre R_1
con grande e disagio, a causa delle sue reazioni spropositate e aggressive, condizioni che somatizza con conati di vomito o mal di pancia. Le frequentazioni risultano difficili, a causa di comportamenti inadeguati da parte del padre che non perde occasione per insultare la figlia, denigrarla, intimorirla con i suoi modi e con il suo linguaggio rozzo e volgare…omissis…
1.2 Sulla condizione psicologica della minore
Sin dalla scuola primaria, ha manifestato difficoltà nell'apprendimento, le stesse R_1
insegnanti hanno consigliato ai genitori di approfondire in ambito neuropsichico l'eventuale sussistenza di un disturbo specifico al fine di intervenire tempestivamente con un supporto adeguato.
Il padre si è opposto e, solo dopo l'intervento e la mediazione dei Servizi Sociali di Fossombrone, ha prestato il proprio consenso. (Si produce la corrispondenza intercorsa tra i difensori Doc. n 5)
Dall'esito diagnostico è effettivamente emersa la sussistenza di un “ disturbo misto delle abilità scolastiche “ ( Doc. n 6 ).
oggi ha undici anni frequenta la prima media presso la scuola “Fratelli Mercantini” di R_1
Fossombrone, il suo rendimento scolastico talvolta è insufficiente, purtroppo la ragazzina ha notevoli difficoltà nell'apprendimento e, anche il supporto pomeridiano, sia a casa della madre
( servizio di aiuto compiti domiciliare istituito tramite i servizi sociali), che a casa del padre (con l'aiuto di un amico ), non ha prodotto i risultati attesi. R_2
La ragazzina, totalmente priva di autostima, vive ogni insuccesso scolastico con grande disagio, si sente inadeguata, vani sono risultati i tentativi da parte della madre di convincere il padre a farla seguire da un insegnante privato.
L'unico interesse extrascolastico che dà soddisfazione e valorizza è studiare pianoforte. R_1
Anche su tale attività il padre si è manifestato oppositivo, unicamente per motivi economici dovendo contribuire alla spesa per 2/3 in base al provvedimento di divorzio.
La ricorrente, circa due anni fa, si è rivolta ai servizi sociali di Fossombrone al fine di ottenere un supporto nella gestione dei rapporti con il signor per le esigenze della figlia, anche in CP_1
relazione alle scelte di natura straordinaria, come il supporto della logopedista, l'aiuto compiti e la certificazione del disturbo di apprendimento . I servizi Sociali potranno riferire sulla circostanza.
1.3 Sul comportamento inadeguato da parte del padre e altamente pregiudizievole per la minore
L'atteggiamento tenuto dal padre nei confronti di , in particolare negli ultimi tempi, risulta R_1
particolarmente inadeguato, mortificante e pregiudizievole per la minore.
frequenta il padre, poiché costretta da un provvedimento del Giudice, vive con ansia il R_1
momento in cui il padre si reca a casa della madre a prelevarla. La frequentazione a casa del padre arreca alla minore un forte stress psicologico, ansia, senso di frustrazione, tanto che rientra a casa stanchissima e spesso la mattina seguente fa difficoltà ad alzarsi per andare a scuola. Non a caso le assenze sono concentrate in alcune giornate.
Negli ultimi tempi la minore, durante la sua permanenza a casa del padre, è solita chiamare la madre con il proprio cellulare o mandarle messaggi, per manifestarle tutto il suo disagio nella frequentazione con il padre.
Temendo di non essere creduta, con il proprio cellulare ha registrato delle conversazioni R_1
con il padre o, meglio, i monologhi con cui il padre la offende, la mortifica e le urla addosso, spesso per ragioni futili o, peggio, per motivi economici…..omissis….
….Il padre non perde occasione per apostrofarla con: “sei un'incapace”, “sei un stupida” “tu non capisci” , anche i “tuoi amici non stanno con te perché sei montata,” .. “sei una brutta persona”.
Il signor attribuisce alla figlia la responsabilità del suo difficile rapporto con la CP_1 R_1
prima figlia (di 45 anni ca.); una sorella maggiore incontrata in 11 anni due volte (di cui una per caso in un locale) e che, palesemente, non vuole avere alcun rapporto con . R_1
Il padre che spesso convive con giovani donne provenienti da UB o dal Brasile, coinvolge la figlia, nelle dinamiche di relazione con le stesse, pretendendo addirittura che le chiami e che chieda loro di tornare a vivere con il padre, oppure la minore viene persino coinvolta dal genitore nella descrizione dei suoi rapporti, anche intimi, con queste ragazze.
L'ultima, , giovane donna Brasiliana, che si è sempre presa cura amorevolmente di R_ R_
, ma che ha mantenuto un rapporto altalenante con il compagno, le liti in casa avvenivano
[...]
molto spesso, anche alla presenza della minore e da ca un mese lo ha lasciato e lo ha bloccato al telefono.
Il padre ha reiteratamente chiesto alla minore di chiamare e di messaggiare la figlia di R_
che vive in Brasile per convincerla a far ritornare la madre a convivere con lui .
Quando si reca a casa del padre, spesso viene lasciata da sola…omissis… R_1
….Il comportamento del padre risulta non solo inadeguato, ma configura gli estremi dell'illecito di maltrattamenti, del tutto inaccettabile e censurabile sotto tutti i profili….omissis…”
Tanto premesso domandava all'adito Tribunale di adottare i seguenti provvedimenti in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale:
“1. Preliminarmente:
(i) Disporre la sospensione delle visite, anche al fine di impedire gravi ripercussioni psicologiche a carico della minore anche in considerazione dell'odierna iniziativa giudiziale;
(ii) Disporre l'immediata audizione ex art 473 bis 6 cod civ. della minore R_1
(iii) Disporre l'intervento e l'audizione dei Servizi Sociali di Fossombrone, e/o qualunque altra iniziativa idonea a tutelare l'integrità fisica e psicologica della minore sulla base della situazione rappresentata.
2. Nel merito
2.1 Disporre la modifica della sentenza di divorzio limitatamente all'affidamento e al diritto di visita, in particolare disporre l'affidamento superesclusivo della minore , in favore della R_1
madre.
2.2 Disporre la modifica delle condizioni di divorzio limitatamente al diritto di visita, da regolare solo previa valutazione della capacità genitoriale del padre e previo consenso della minore e, previa audizione dei Servizi Sociali.
2.3 Disporre ogni altro provvedimento idoneo a tutelare i diritti indisponibili della minore R_
”.
[...]
Il Giudice delegato, con decreto del 13.04.2023, letto il ricorso e preso atto delle riferite gravi condotte tenute dal padre in danno della figlia minore descritte dalla madre (cfr. doc. nn. 7, 8, 9, 10,
11, 12), fissava l'udienza del 19 aprile 2023, per l'audizione della minore Persona_4
All'esito veniva adottato il provvedimento che si riporta:…. All'udienza del 19 aprile 2023, quindi, si procedeva all'audizione della piccola che, nonostante l'età inferiore agli anni 12 Persona_4
(nella specie anni 11), veniva ritenuta assolutamente in grado di riferire con precisione e cognizione circa il suo rapporto con il padre, avendo ella dato prova, negli audio registrati segretamente dal padre e con le esternazioni di disagio fatte alla madre, di aver un elevato grado di maturità e consapevolezza della propria condizione personale e familiare. Ebbene, alla luce di quanto riferito in udienza dalla stessa bambina, ritiene questo Giudice di dover disporre in via d'urgenza ed inaudita altera parte la sospensione di qualsiasi visita, incontro o contatto tra la minore ed il padre alla luce delle condotte aggressive, violente, degradanti, minatorie e svilenti dallo stesso poste in essere in danno della minore.
Visibilmente commossa ed emozionata, infatti, alla presenza del Giudice delegato e del Pubblico
Ministero (che all'esito dell'audizione si è unito alle richieste della ricorrente), ha Persona_4
descritto un allarmante quadro della sua relazione con il padre. Spiegando come lo stesso sia solito frequentare numerose donne di nazionalità straniera (“latine”) da lui approcciate sui social, invero, la bambina ha raccontato in udienza di come lo sia altresì solito profondersi in CP_1
eccessi di rabbia e rancore nei suoi confronti, svilendola e sminuendola costantemente, noncurante della sua tenera età e della sua fragilità emotiva.
Descrivendolo come un uomo aduso ad eccessi di rabbia (“se faccio un minuto di ritardo fa un casino assurdo”; “ho paura di PÀ perché sbatte spesso le cose per terra o tira i pugni al muro e mi insulta, lui fa le tragedie e io sto zitta”), ha riferito come il padre sia solito insultarla R_ dandole della “puttana”, della “troia”, della “rompipalle”, sminuirla ed umiliarla dicendole che sarebbe “meglio avere una malattia che una figlia come lei” e che “le sue compagne sono più importanti di lei”. Raccontando inoltre come il tempo trascorso con lo non sia un tempo CP_1
di qualità alla luce del totale disinteresse materiale e morale dallo stesso manifestato nei suoi confronti, la minore ha peraltro raccontato di come lo sia solito lasciarla per ore intere a CP_1
casa da sola, nei giorni di sua spettanza con la minore, per recarsi a bere con amici e conoscenti.
Peraltro, evidenziando le proprie sofferenze emotive in merito a tali atteggiamenti del padre (verso il quale la bambina ha dichiarato comunque di provare amore, mostrandosi fortemente amareggiata per le mancanze del genitore), la bambina ha da ultimo riferito di un allarmante episodio di percosse, spiegando come, in occasione dell'ennesima aggressione verbale per futili motivi, lo l'avrebbe anche colpita con un “pugno” sferratole di striscio sull'orecchio; CP_1
senza contare che, sempre per come riferito dalla bambina, lo stesso sarebbe solito coinvolgerla inopportunamente nelle proprie relazioni sentimentali e sessuali da lui intrattenute con ragazze straniere, costringendola a spalleggiarlo e a contattare tali amanti per convincerle a rapportarsi con lui.
Tali condotte e atteggiamenti, peraltro in parte confermati dai documenti depositati dalla ricorrente unitamente all'atto introduttivo (v. doc. nn. 7, 8, 9, 10, 11, 12), devono ritenersi assolutamente pregiudizievoli per l'equilibrio psicofisico della bambina e per la sua crescita e serenità e non possono che portare questo Giudice, nelle more del procedimento, ad adottare provvedimenti limitativi dei rapporti padre figlia al fine di salvaguardare l'integrità della minore ed evitare una possibile ingravescenza delle sue condizioni psicologiche già fortemente destabilizzate.
Pertanto, sulla base del neo introdotto art. 473 bis.15 c.p.c., il quale prevede che “In caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti”, deve disporsi la sospensione di qualsiasi contatto, incontro o visita del padre con la figlia minore e, sin da R_
subito, attivarsi un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti in base al luogo di residenza della minore affinché, prendendo contatti con le parti, accertino la concreta situazione familiare del nucleo e le capacità genitoriali delle parti.
Come previsto dalla medesima disposizione ora citata, si impone la necessità di fissare ulteriore udienza per valutare l'opportunità di una modifica, conferma o revoca del presente decreto, riservando all'esito l'istaurazione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, visti gli artt. 473 bis.6, 473 bis.14 e 473 bis.15
c.p.c., così provvede:
SOSPENDE in via temporanea e urgente qualsiasi contatto, visita, incontro o frequentazione tra la minore ed il padre;
Persona_4
DISPONE che i Servizi Sociali territorialmente competenti in base al luogo di residenza della minore provvedano ad effettuare una approfondita indagine sull'ambiente di vita, familiare e relazionale della minore e sulla capacità genitoriale delle parti;
DISPONE che parte ricorrente provveda a notificare il presente decreto a entro il 26 CP_1
aprile 2023;
FISSA l'udienza del 3 maggio 2023, ore 11:30, per valutare l'opportunità di una modifica, revoca o conferma dei presenti provvedimenti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza e, in particolare, per la comunicazione del presente provvedimento al Pubblico Ministero in sede;
”.
Successivamente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3 maggio 2023, il Giudice confermava i provvedimenti provvisori ed urgenti adottati con decreto del 20 aprile 2023.
In data 06 giugno 2023 si costituiva in giudizio il resistente sig. che, nel contestare la CP_1
ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente, rappresentava che:
“…la ricorrente tende a mistificare il reale svolgimento dei fatti posto che non è affatto vero, a differenza di quanto sostenuto dalla stessa, che è sempre stata “collaborativa con l'altro genitore”
e che il sig. abbia affrontato la “questione economica” caricandola “oltremisura sulla CP_1
minore, facendole pesare il suo obbligo contributivo nei suoi confronti”.
Se da un lato si può soprassedere alla faziosa ricostruzione del “turista strafottente”, CP_1
dall'altro non ci si può esimere dall'evidenziare alcuni aspetti che sono stati volontariamente celati dalla ricorrente.
In particolare, si sottolinea, proprio poiché viene giustamente sollevato l'aspetto più importante ossia quello delle condizioni psicologiche della minore, che pochi anni fa (circa 4/5) l'odierna ricorrente abbia compiuto un cambiamento spirituale entrando a far parte dei testimoni di Geova.
Durante tale periodo, quando la bambina aveva appena 6/7 anni, veniva portata R_1
continuamente alle riunioni di tale congregazione religiosa e, in innumerevoli occasioni, ha dimostrato anche con le stesse sintomatologie come mal di pancia, conati, ecc. (evidenziati nel ricorso) la riluttanza a vivere queste costrizioni dettate da un certo fanatismo religioso. In detto periodo, la minore aveva dimostrato come la “nuova vita” stesse minando la sua crescita tant'è che fino a 2 anni fa aveva palesato la volontà di andare a vivere con il padre. Tale passaggio della vita della piccola non è mai stato evidenziato dalla sig.ra Parte_1
ma l'odierno resistente, che ha l'unico scopo di poter continuare a vedere propria figlia
[...]
quando sarà possibile, ritiene che il Tribunale adito debba conoscere questi aspetti di non poco conto.
Non solo! risulta rintanarsi dentro casa a Fossombrone e non partecipa ad attività R_1
ludiche, magari con amichette, come l'età della stessa consiglierebbe. E questo non può certo essere imputato al resistente visto che la stessa vive con la madre nella nuova famiglia che quest'ultima ha formato.
Quanto alla “questione economica”, assolutamente di secondaria (se non di più) importanza per l'odierno resistente, le uniche rimostranze del padre sono state quelle di puntualizzare come in plurime circostanze si sia verificato che la bimba volesse intraprendere attività, che poi le è stato comprato tutto l'occorrente e immediatamente dopo la stessa venisse accantonata;
oppure il fatto che siano state pagate numerose lezioni di ripetizioni alle quali certe volte nemmeno la piccola Per
decideva di prendere parte.
Certamente il resistente non ha compreso immediatamente le ragioni di tali rifiuti o il motivo per cui le stesse non avessero fruttato i risultati sperati. Ecco che allora, come può ritenersi opportuno nell'impartire una educazione ai propri figli, lo stesso ha tentato di far comprendere alla bambina il valore dei soldi che probabilmente non era mai stato debitamente affrontato con la minore.
Il sig. è consapevole di aver alzato la voce, esagerando, nelle occasioni riferite CP_1
dalla stessa ricorrente: ma solo e soltanto in quei specifici episodi.
Lo stesso, infatti, si è sempre impegnato affinché la propria figlia potesse non subire il peso della separazione e del divorzio con la sig.ra . Parte_1
Non ha mai fatto mancare nulla a;
ha tentato (e tenta tuttora) di educarla, aiutarla nella R_1
propria crescita e di essere il più presente possibile nella sua vita.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, pertanto, il ricorrente, consapevole degli errori commessi negli episodi in questione, ma visto e considerato tutto l'impegno profuso nell'accompagnare nella propria crescita personale, spera di poter continuare a vedere la R_1
propria figlia con le modalità concesse in sede di divorzio. E ciò proprio per non rendere vano tutto il rapporto creato nel corso degli anni con la bambina che mai prima degli ultimi mesi risultava incrinato, anzi esattamente l'opposto”.
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Urbino, ogni contraria istanza reietta e disattesa,
IN VIA PRINCIPALE - respingere il ricorso promosso dalla sig.ra per le motivazioni addotte in Parte_1
superiore narrativa.
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda della ricorrente, previa valutazione della capacità genitoriale, concedere anche in modalità ridotta la possibilità di continuare le visite con la minore
Con vittoria di compenso professionale e spese di lite in entrambi i casi”.
In data 27 giugno 2023 il consultorio familiare di AN LF (AST PESARO URBINO) depositava la relazione del sig. dalla quale emergeva quanto segue: CP_1 A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 luglio 2023, il Giudice istruttore, in via provvisoria e urgente, affidava la minore in via esclusiva alla madre disponendo altresì che quest'ultima percepisse integralmente l'assegno unico, disponendo indagini in merito alle capacità genitoriali delle parti e mandando ai Servizi competenti per l'attivazione di un percorso di sostegno psicologico per la minore.
Veniva altresì disposta l'acquisizione del verbale del 13 luglio 2023 del Tribunale di Urbino relativo all'incidente probatorio volto ad acquisire nel procedimento per maltrattamenti tutt'ora in corso a carico del resistente le dichiarazioni della minore nel corso del quale quest'ultima Persona_4
confermava gli episodi di rabbia del padre, le parole dette da quest'ultimo, il rapporto vissuto con ansia e timore, affermando comunque di volergli bene.
In data 26.10.2023 il consultorio familiare di AN LF (AST PESARO URBINO) riversava in atti la relazione del sig. dalla quale emergeva: CP_1
“In riferimento alla richiesta fatta al Sig. di collaborare con gli esperti dei Servizi CP_1
nello svolgimento degli incarichi loro delegati, si comunica che dopo una prima fase in cui l'uomo non si era reso disponibile ad effettuare il percorso di valutazione, a cui aveva fatto seguito una relazione in merito a Codesto Tribunale in data 26.06.2023 che verrà allegata, è stato in seguito possibile eseguire quanto richiesto. I Sig. dopo numerose resistenze ha infatti compreso CP_1
l'utilità di non rinunciare alla possibilità di ripristinare un contatto con la figlia e si è R_1
sottoposto in modo collaborante al percorso valutativo che ha previsto colloqui clinici e l'utilizzo di materiale testologico.
Ad integrazione delle notizie anamnestiche riportate nella relazione precedente si comunica che nel mese di luglio è deceduto improvvisamente il fratello di 10 anni più grande del Sig. lacobelli. Come in precedenza riportato tra i due c'era un buon rapporto e ad oggi il Sig. sta CP_1
dimostrando vicinanza ai familiari.
Si evince dai racconti dell'uomo che in totale sarebbero stati cinque fratelli, tre dei quali morti prima della sua nascita. In seguito alla perdita prematura di tre figli la madre, orma deceduta insieme al marito, “è rimasta tormentata per sempre”. In particolare il Sig. racconta che CP_1
la donna, dopo la perdita della figlia a soli 11 anni, per un lungo periodo è andata a R_5
dormire al cimitero accanto a lei. ha poi deciso di chiamare la sua prima figlia con lo stesso CP_1
nome della sorella. Alla secondogenita darà il nome come sua madre. R_1
Durante i colloqui il sig. riconferma l'immagine positiva dei genitori definendo la madre CP_1
“una santa” e il padre “uomo molto onesto”. Anche la prima moglie viene descritta con accezioni positive: “una brava donna, una brava insegnante, una donna molto stimata”. Nel motivare la loro separazione dichiara che ad un certo punto ha avvertito il bisogno di sentirsi libero e che per correttezza si è separato. All'epoca la figlia maggiore era una adolescente e nel corso degli anni il rapporto è stato mantenuto in modo continuativo nonostante la figlia non abbia mai accettato l'unione dell'uomo con la madre della minore in oggetto. Rispetto alla figlia , minore in oggetto, si emoziona di fronte alla possibilità di riprendere i R_1
contatti con lei ma chiede che gli eventuali incontri avvengano alla presenza di altre persone. Non nega di aver detto alla bambina “brutte cose”, pur confermando la necessità di uno stile educativo severo e fatto di regole. Insiste nel dire che si è sentito molto offeso quando la figlia gli avrebbe detto delle bugie e che non riesce a comprenderne le motivazioni. Considera la madre della minore responsabile di condizionamenti che a tutt'oggi farebbe subire alla minore. In particolare la frequentazione con i Testimoni di Geova rappresenterebbe una ragione di disagio per . A R_1
conferma del buon rapporto con la bambina esibisce alla Sottoscritta disegni e pensieri affettuosi che la minore in passato gli ha regalato
Dal percorso effettuato è emersa, come evidenziato anche nella relazione precedente, una sofferenza psicologica di natura prevalentemente ansiosa e depressiva. Tale stato è confermato dai punteggi ottenuti dal soggetto nel Questionario MCMI-IIII. Tra le riposte considerate rilevanti ne compaiono alcune relative alle “Preoccupazioni riferite allo stato di salute' ( Mi sembra quasi impossibile dormire e mi alzo stanco come quando sono andato a letto;
ultimamente sudo moltissimo e mi sento molto teso;
ho completamente perso l'appetito e ho problemi a dormire la maggior parte delle notti;
mi sento nervoso e ho difficoltà a prendere sonno a causa di dolorosi ricordi di eventi passati che mi girano per la testa); all”Alienazione nei rapporti interpersonali”(Mostro raramente al mondo esterno quei pochi sentimenti che mi sembra di provare;
Se ne ho la possibilità preferisco fare le cose da solo;
Evito la maggior parte delle situazioni sociali perché mi aspetto che le persone mi critichino e mi rifiutino;
solo per la R_6
maggior parte del tempo e preferisco così; Nei gruppi sociali sono quasi sempre imbarazzato e molto teso;
al di fuori della mia famiglia non ho amici intimi;
Sto molto attento a mantenere la mia vita una cosa privata cosi che nessuno si possa approfittare di me;
Nonostante abbia paura di farmi delle amicizie ne vorrei più di quante ne ho) ; al “Discontrollo Emotivo” (A volte so essere alquanto rude e scortese con i miei familiari;
Ultimamente ho cominciato a sentire l'impulso di rompere le cose;
Ultimamente mi sento a pezzi;
I miei stati d'animo sembrano cambiare moltissimo da un giorno all'altro; Mi arrabbio spesso con le persone che fanno le cose lentamente;
A volte mi sento come pazzo o fuori dalla realtà quando le cose cominciano ad andare male nella mia vita) e al “Potenziale Autodistmttivo”(In questo periodo mi sento terribilmente depresso e triste per la maggior parte del tempo;
Mi sento profondamente depresso a causa di nessun motivo che io possa immaginare;
Ogni giorno guardare al fUturo mi fa sentire terribilmente depresso;
non sono mai stato capace di liberarmi della sensazione di non voler far nulla per gli altri). Il Reattivo di
RT non e interpretabile a causa della insufficiente realizzazione dei disegni nei riquadri presenti. L'uomo ha dichiarato la sua incapacità nell esecuzione della prova e ha espresso il desiderio di interromperla.
Dal test S.A.T. risulta uno stile di attaccamento insicuro evitante: tale risultato potrebbe essere motivato dalla notevole differenza di età padre-figlia che potrebbe rendere difficile “il mettersi nei panni di un bambino”. Accanto a questo tale risultato potrebbe evidenziare una modalità che ha portato nel tempo il soggetto a mettere in atto comportamenti di falsa autonomia;
lo stesso, cioè, potrebbe avere appreso a negare i propri bisogni di sicurezza e a non esprimere le emozioni legate a questi bisogni quali l'ansia, la rabbia e la tristezza.
Considerazioni conclusive
Nonostante gli aspetti critici sopra evidenziati si ritiene comunque opportuno favorire il reincontro padre minore attraverso iniziali incontri protetti valutativi. Parallelamente sarà importante continuare il percorso di sostegno per favorire un adeguato approccio relazionale della figura paterna con la figlia ”. R_
In data 12.12.2023 il consultorio familiare depositava la relazione relativa alla Controparte_2
valutazione delle capacita genitoriali della sig.ra che così concludeva: Parte_1
“Dall'esame psicodiagnostico della signora non emergono tratti psicopatologici, nè aspetti Pt_1
tali che possano mettere a rischio la genitorialità della stessa che comunque va sostenuta e rafforzata in considerazione di alcuni aspetti relazionali che vedono dirigere la relazione R_1
con la madre e altri in cui la signora sembra andare più nella direzione di ciò che la bambina vuole piuttosto che nella direzione di ciò di cui ha bisogno. La signora afferma che ha sempre avuto paura di mandare la figlia dal padre poiché da quest'uomo si aspetta di tutto. Alludendo ad ulteriori aspetti di pregiudizio. La signora appare preoccupata sia rispetto a ciò che può essere successo tra il padre e la figlia, sia rispetto all'evoluzione futura del loro rapporto riconoscendo che comunque nei confronti del padre nutre affetto. In considerazione di ciò, nel confronto R_1
in equipe si e preso in considerazione la possibilità di stabilire incontri protetti valutativi tra la minore e il padre anche finalizzati a far riconoscere al padre le proprie responsabilità relativamente a contenuti maltrattanti che ha subito e liberare la bambina dai sensi di R_1
colpa di essere stata lei a denunciare i comportamenti inadeguati del padre. Pertanto si ritiene importante attivare un~percorso di sostegno alla genitorialità per la signora e incontri Pt_1
protetti valutativi tra il padre e la minore al fine di valutare l'adeguatezza e la funzionalità della relazione.”
In data 19.10.2024 veniva depositata un' ulteriore relazione dalla quale emergeva che: Il procedimento all'esito dell'espletamento delle prove testimoniali giungeva all'udienza del
14.01.2025 nella quale i procuratori delle parti precisavano di non aver richiesto la modifica dell'assegno previsto nella sentenza di divorzio di euro 500,00 mensili annualmente rivalutati secondo ISTAT con spese straordinarie nella misura del 75% a carico del padre e del 25% a carico della madre e chiedevano fissarsi udienza di rimessione della causa in decisione. Il giudice rinviava per rimessione della causa in decisione all'udienza del 25.03.2025 ore 10.00 con termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note scritte.
Il procuratore di parte ricorrente con memoria conclusiva del 14.03.2025 insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito confermare le statuizioni contenute nel provvedimento provvisorio del
21.07.2023 modificare il provvedimento sentenza del Tribunale di Urbino n 242/2021 emessa dal
Dott. Di Patria in data 30.11.2021.
1.1 Disporre la modifica della sentenza di divorzio limitatamente all'affidamento e al diritto di visita, in particolare disporre l'affidamento “superesclusivo” della minore , in favore della R_1
madre con ogni effetto consequenziale.
1.2 Disporre la modifica delle condizioni di divorzio limitatamente al diritto di visita, da regolare solo previa valutazione della capacità genitoriale del padre e previo consenso della minore e, previa audizione dei Servizi Sociali.
1.3 Disporre ogni altro provvedimento idoneo a tutelare i diritti indisponibili della minore . R_1
1.4 Confermare il diritto della ricorrente a richiedere la totalità dell'assegno unico.
1.5 Disporre l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'art. 473 bis. 39 c.p.c.
1.6 Confermare le statuizioni di natura economica contenute nella sentenza di divorzio e, in particolare:
- il contributo di mantenimento per la minore pari a € 500,00 (oggi Rivalutato pari a € 572,00) o quella diversa somma maggiore che il Tribunale riterrà equo alla luce dei tempi di permanenza della minore solo ed unicamente con la madre
Contribuzione da parte del resistente per 2/3 delle spese di natura straordinaria”.
All'udienza del 25.03.3025 la causa veniva quindi rimessa al Collegio per decisione.
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1. Affidamento super esclusivo della minore alla madre e diritto di visita del padre. R_1
La ricorrente chiede che sia disposto in suo favore l'affido superesclusivo della figlia minore.
L'affidamento esclusivo dei figli, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., costituisce regime eccezionale di esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di cessazione degli effetti civili del matrimonio, consentito esclusivamente ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e contrario all'interesse del minore.
Invero insegna Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 21425 del 06/07/2022, Rv. 665234 – 01: “In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli”.
Quindi in materia di affidamento dei figli minori il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata
La Suprema Corte, anche di recente, ha ribadito che l'affidamento esclusivo (o rafforzato) è giustificato in presenza di carenze genitoriali e nell'interesse primario del benessere psicofisico del minore (Cass. 26517/24), senza che occorra, qualora si ritengano sussistenti detti presupposti, operare un bilanciamento fra diritti individuali dei genitori e l'interesse superiore del minore (Cass.
4056/2023; cfr. anche Cass. 32876/2022). Dunque l'affidamento esclusivo deve essere particolarmente motivato da circostanze concrete e concordanti in relazione non soltanto al pregiudizio potenzialmente arrecato ai bambini da un affidamento condiviso, ma anche all'idoneità del genitore affidatario ed alla corrispondente inidoneità educativa dell'altro, con violazioni gravi e manifeste dei doveri posti a carico del genitore dall'art. 147 c.c.
Ebbene, sulla scorta delle relazioni in atto, la capacità genitoriale della madre deve essere valutata positivamente;
per quanto attiene la capacità genitoriale del padre, considerando le dichiarazioni rese dallo stesso convenuto nonché quelle rese dalla minore e le prove documentali e testimoniali in atti, nonché le relazioni svolte dai Servizi competenti, i cui passaggi fondamentali sono riportati in motivazione, non può che addivenirsi alla conclusione che le capacità genitoriali del sig. CP_1
siano quantomeno carenti, in quanto è emerso che il padre non ha ancora consapevolezza dei bisogni affettivi e relazionali della figlia, rischiando così di porre nuovamente in essere comportamenti pregiudizievoli nei confronti della figlia, scaricandole addosso responsabilità che non le competono con conseguente insorgere di sensi di colpa e sentimenti di bassa autostima, o investendola con manifestazioni di rabbia assolutamente inadeguate.
In virtù di quanto esposto, si ritiene di disporre l'affido super esclusivo della minore alla madre.
Tenuto conto delle relazioni dei Servizi competenti, si ritiene opportuno stabilire che gli incontri del padre con la minore possano essere effettuati solo in presenza di un educatore con una cadenza non inferiore a 15 giorni. Appare altresì necessario che venga attivato un percorso di sostegno alla genitorialità per la sig.ra sig.ra e che prosegua il sostegno psicologico per la Parte_1
minore.
Per quanto riguarda il mantenimento della figlia si da atto che sul punto non vi è contestazione tra le parti atteso che all'udienza del 14.01.2025 i procuratori delle parti hanno precisato di non aver richiesto la modifica dell'assegno previsto nella sentenza di divorzio di euro 500,00 mensili annualmente rivalutati secondo ISTAT con spese straordinarie nella misura del 75% a carico del padre e del 25% a carico della madre. Sicché nessuna modifica, sul punto, deve essere disposta alla
Sentenza n 242/2021 del Tribunale di Urbino del 30.11.2021.
Si conferma inoltre il provvedimento del 21 luglio 2023 con il quale è stato disposto che la sig.ra percepisca la totalità dell'Assegno Unico;
Parte_1
2. Sulla richiesta di applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'art. 473 bis.39 c.p.c.
I provvedimenti ex art 473 bis 39 cpc sono chiesti in ragione dei pregressi inadempimenti, accertati nell'odierno giudizio in modo incontestato ed in ragione dei quali è stato disposto l'affidamento superesclusivo della minore alla. R_1 Allo stesso tempo deve evidenziarsi che il sig. per non rinunciare alla possibilità di CP_1
ripristinare un contatto con la figlia e si è sottoposto in modo collaborante al percorso R_1
valutativo.
Allo stato si ritiene opportuno ammonire il sig. ad evitare di assumere in futuro ogni CP_1
e qualsiasi atteggiamento che possa arrecare pregiudizio alla minore ed a proseguire nella collaborazione con i Servizi Sociali e Specialistici incaricati di supporto ed ausilio al nucleo familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, a parziale modifica della Sentenza n 242/2021 del Tribunale di Urbino del 30.11.2021 così provvede:
AFFIDA la figlia minore in via superesclusiva alla madre con collocamento Persona_4
presso l'abitazione di quest'ultima;
DISPONE che percepisca la totalità dell'Assegno Unico;
Parte_1
STABILISCE che gli incontri del padre con la minore possano essere effettuati solo in presenza di un educatore con una cadenza non inferiore a 15 giorni.
AMMONISCE il sig. ad evitare di assumere in futuro ogni e qualsiasi Controparte_1
atteggiamento che possa arrecare pregiudizio alla minore ed a proseguire nella collaborazione con i
Servizi Sociali e Specialistici incaricati di supporto ed ausilio al nucleo familiare.
MANDA ai Servizi già incaricati per la prosecuzione degli interventi in essere nonché per l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità in favore di;
Parte_1
CONDANNA il sig. alla rifusione delle spese di lite della ricorrente, liquidate in euro CP_1
7.616,00, oltre spese generali c.p.a. e iva come per legge;
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale, il 21.05.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone