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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 2957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2957 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 11/09/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 464/2023
T R A
nato il [...] a San Felice a [...] e residente in Parte_1
Santa Maria a Vico alla via San Marco 28, rapp.to e difeso dall'avv. Michele Marra ed elett.te dom.to presso lo studio di quest'ultimo alla via Dorso n. 16 Caserta;
Appellante
E
in amministrazione giudiziaria, in persona sia Controparte_1 dell'amministratore unico e legale rapp.te sia degli amministratori giudiziari CP_2
e , tutti rapp.ti e difesi dall'avv. Nicola Corso;
Controparte_3 Parte_2
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 3.3.2023 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 2213/2022 pubblicata il 4.10.2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro, con cui, espletata la prova testimoniale, era stato respinto il suo ricorso volto ad ottenere - in relazione al rapporto di lavoro svoltosi dal 1°.
9.2001 al 4.8.2017 alle dipendenze della in qualità di “autista di Controparte_1 autobetoniera e pompista” - la condanna della resistente al pagamento delle differenze retribuite per mansioni superiori, lavoro straordinario e accantonamento Cassa Edile, come quantificate in ricorso.
Il ricorrente aveva esposto di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dall'1.9.2001 al 4.8.2017 e prima ancora dall'anno 1987 e fino all'anno 2000, espletando mansioni di operaio specializzato autista di autobetoniera e pompista, addetto al trasporto di autocarri speciali per l'edilizia, in particolare pompe per il sollevamento del calcestruzzo ed autobetoniere per il trasporto del calcestruzzo;
di avere sempre osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore 19,00 per cinque giorni a settimana e due volte al mese il sabato dalle ore 7,00 alle ore 14,00, senza alcuna pausa, per complessive 266 ore di lavoro mensili, di cui 173 orario di lavoro ordinario e 93 ore di straordinario mai liquidato dalla resistente;
di non avere ricevuto neanche l'accantonamento della cassa edile per il periodo dal maggio 2016 fino all'agosto 2017; di avere ricevuto le direttive da . Parte_3
Si era costituita nel precedente grado la società datrice, contestando mansioni ed orario di lavoro, eccependo la prescrizione delle pretese di natura retributiva per avere avuto alle proprie dipendenze sempre oltre 15 addetti nel periodo 2001-2017 e concludendo per il rigetto della domanda.
Il Tribunale adito ha rigettato la domanda ritenendo le prove insufficienti a corroborare gli assunti attorei. Con compensazione delle spese di lite.
Avverso detta decisone ha proposto tempestivo gravame il ricorrente lamentando l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie relativamente all'orario di lavoro ed alle mansioni di operaio specializzato di cui al 3° livello del c.c.n.l. Edilizia ed affini.
Ha concluso chiedendo: accertato e dichiarato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società resistente per il periodo dal 1.9.2001 fino al 4.8.2017 con mansioni di operaio specializzato conducente di autobetoniere ed autopompa per il getto del calcestruzzo, in relazione all'orario di lavoro settimanale svolto, come indicato in premessa, in riforma della sentenza emessa, dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere l'importo complessivo di euro 240.167,85 a titolo di ore di lavoro straordinario svolto e mai liquidato ed euro 9.859,76 a titolo di accantonamento cassa edile come sopra indicato, per un complessivo importo di euro 250.027,61 salvo ogni errore od omissione e sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo come per legge e come sarà accertato a mezzo della chiesta c.t.u., e per l'effetto condannare la società al pagamento degli importi predetti;
Controparte_1
Vinte le spese ed onorario di entrambi i gradi del processo, con attribuzione all'avv. Michele Marra.
Notificato l'atto, si è costituita la resistendo al gravame di cui ha Controparte_1 chiesto il rigetto.
La società, richiamati i principi stabiliti dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di onere probatorio relativamente alle mansioni superiori ed al lavoro straordinario, ha ribadito le mansioni espletate dal ricorrente di autista addetto alla betoniera, la corretta retribuzione corrisposta per le ore di lavoro svolte, rinviando alle buste paga e quietanze di pagamento versate in atti, e l'erogazione al ricorrente, per il tramite della Cassa Edile di Caserta, degli accantonamenti relativi agli anni 2016 e 2017. Ha infine insistito con l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento ed acquisite le note delle parti costituite, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato. Occorre premettere che la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 1°.
9.2001 al 4.8.2017 non è contestata e risulta pacificamente dalla documentazione in atti (lettera di assunzione e buste paga).
Oggetto di contestazione sono l'orario di lavoro e l'inquadramento corrispondente alle mansioni svolte dal ricorrente. Il diversamente da quanto risulta dalla documentazione Parte_1 menzionata, sostiene di aver diritto ad essere inquadrato al 3° livello del c.c.n.l. Industria Edile e di aver lavorato oltre l'orario di lavoro concordato.
Ritiene la Corte che i rilievi dell'appellante, alla luce del complesso delle emergenze di causa, non siano condivisibili. Parte attrice non ha offerto convincente ed adeguata prova – della quale era onerata ex art. 2697 c.c. – della propria prospettazione: manca un apprezzabile riscontro del fatto che il abbia prestato attività di tipo subordinato alle dipendenze della resistente Parte_1 osservando un orario di lavoro eccedente quello contrattuale ed espletando mansioni superiori per l'intero periodo dal 2001 al 2017.
Sul lavoro straordinario la S.C. ha affermato che il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario “ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto” (così Cass. n. 3714/2009 e in senso analogo Cass. n. 12434/2006, n. 1389/2003, n. 12695/2001) e che “Sul lavoratore … grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (Cass. n. 16150 del 19/06/2018).
Ad avviso dell'appellante i testi escussi avrebbero pienamente confermato lo svolgimento della prestazione di lavoro con l'effettivo orario di lavoro di 266 ore in un mese, di cui n. 93 ore di straordinario.
Ritiene il collegio che dall'espletata istruttoria non sono emersi elementi sufficienti a supportare quanto dedotto nell'atto introduttivo.
Come si legge nelle trascrizioni riportate in sentenza, , citato da entrambe le Persona_1 parti, collega di lavoro del ricorrente assunto dalla nel 1994 con Controparte_1 mansioni di autista, ha riferito che il ricorrente “era come me autista, addetto alla guida di betoniera… io lavoravo dalle 07.00 alle 16.00 con un'ora di pausa tutti i giorni tranne la domenica;
il sabato dalle 07.00 alle 12.00 oppure dalle 08.00 alle 13.00. Gli orari sono rimasti invariati durante tutto il rapporto. Il ricorrente faceva i miei stessi orari più o meno. Ci incontravamo di mattina nel deposito di Capodrise ove tutti noi prendevamo gli automezzi. Caricavamo lì il calcestruzzo e andavamo a scaricare sui vari cantieri edilizi in provincia di Napoli e Caserta. Eseguito lo scarico tornavamo in deposito per fare un nuovo carico e così via per tutta la giornata. Siccome i tempi erano diversi per ciascuno di noi, non mi capitava di incontrare durante la giornata il ricorrente, salvo qualche volta. Nemmeno in uscita ci incontravamo salvo che coincidessero i nostri orari. Mi è capitato di finire alle 19:00 due/tre volte a settimana, secondo necessità. Quando io tornavo a posare il camion a fine giornata, a volte vedevo quello del Parte_1 già depositato altre volte no… ci diceva quali carichi e scarichi fare l'impiantista CP_4
”.
[...] dipendente della dalla fine dell'anno 2001 fino a settembre Tes_1 Controparte_1
2020, ha dichiarato di essere “autista di betoniera come il ricorrente;
solo qualche volta, il guidava anche la “pompa”. Sull'orario di lavoro ha raccontato “Iniziavamo a lavorare Parte_1 alle 07:00 del mattino dal lunedì al venerdì, recandoci presso il deposito di Capodrise dove c'è anche l'impianto di calcestruzzi. Caricavamo e poi uscivamo raggiungendo i vari cantieri, tutti in Campania. Terminavamo prevalentemente alle 17.00; però capitava di finire anche più tardi, alle 18.00 o alle 19.00 e ciò poteva accadere una/due volte a settimana, ma anche nessuna. Ciò dipendeva dal fatto che, se iniziavamo un getto di cemento di un solaio, non potevamo poi lasciarlo in sospeso e, quindi, dovevamo attenderne il completamento. Consumavamo il pranzo durante i tempi di attesa del carico oppure in attesa del getto, se sul cantiere non erano pronti gli operai che dovevano occuparsene”. Ha precisato che “La pausa pranzo poteva durare tutto il tempo di cui avevamo bisogno e comunque per tutto il tempo in cui non c'era niente da fare (un quarto d'ora, mezz'ora, un'ora o anche due ore); intendo dire che, essendo noi tenuti solo alla guida, tutti i tempi destinati alle attività propriamente edilizie o di carico/scarico erano per noi tempi morti. Poteva capitare che ne approfittassimo per pulire il camion. Durante la pausa-pranzo ci potevamo allontanare dal camion, per andare a comprare un panino al supermercato, da consumare nel cantiere della L'organizzazione della pausa era molto elastica Controparte_1
e teneva conto dei tempi “liberi”, cioè in attesa di dover effettuare lo scarico o programmato il giorno prima per un determinato orario o il giorno stesso se la committente aveva esigenze particolari. Sapevamo, quindi, di dover rientrare entro l'orario in cui era stata programmata la consegna”; che gli orari di lavoro descritti “erano uguali per tutti gli autisti, compreso il ricorrente” e che poteva capitare qualche volta di lavorare il sabato, dipendeva dal lavoro da farsi di volta in volta.
Le deposizioni descritte non forniscono riscontro alle deduzioni attoree relative alla continuità e alla sistematicità dell'orario giornaliero di lavoro (dalle 7,00 fino alle 19,00) e non dimostrano che tale orario eccedesse i limiti dell'orario normale previsto dal contratto individuale o collettivo. Non risulta provato che il ricorrente lavorasse dal lunedì al venerdì per 12 ore consecutive. Il come gli altri lavoratori, fruiva della pausa pranzo (che poteva avere una Parte_1 durata variabile); tra i momenti di guida, inoltre, vi erano tempi “morti” di attesa, non costituenti orario di lavoro, atteso che l'autista era libero di allontanarsi dal camion per poi rientrare nell'orario programmato. In relazione al sabato le informazioni fornite dai testi sono contrastanti (secondo il si lavorava tutti i sabati;
secondo il il sabato si lavorava qualche volte, Parte_1 Tes_1 quando c'era bisogno).
Queste testimonianze confermano la carenza del materiale probatorio a suffragio degli assunti attorei sul lavoro straordinario.
Sulle mansioni assegnate, nel contratto di assunzione è precisato che il ricorrente “svolgerà mansioni di AUTISTA AUTOBETONIERA”; nelle buste paga è indicata la qualifica di “autista” di livello 2° (cfr. documentazione allegata dalla resistente).
I testi ( e hanno confermato che il ricorrente era autista di betoniera e a volte Tes_1 Parte_1 guidava anche la pompa. Non hanno descritto compiti e attività specifiche dallo stesso espletate. Anche queste dichiarazioni, generiche e incomplete, sono inidonee a dimostrare lo svolgimento di mansioni superiori dedotto in ricorso. Le stesse allegazioni contenute in ricorso circa le mansioni svolte, da cui deriverebbe il superiore inquadramento (3° livello, anziché 2° livello assegnato) sono carenti, generiche e incomplete. La S.C. ha più volte chiarito che “Ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in tre distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento” (Cass. n. 11925/2003; n. 12092/2004; n. 10905/2005).
Nella specie si versa in un ipotesi analoga a quella esaminata nella predetta pronuncia dato che l'attività di “autista di autobetoniera e pompista” è in astratto riconducibile sia al livello 3° (che comprende gli “operai specializzati” ossia “quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica” e a titolo di esempio “Autista, conducente di autobetoniere: addetto alla conduzione della macchina e che provvede alla pulizia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, ivi compresa la riparazione delle parti meccaniche in genere anche con la sostituzione di pezzi di ricambio” e “Pompista: addetto alla conduzione della macchina ed al pompaggio del calcestruzzo e che provvede alla pulizia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle autobetonpompe, la riparazione delle parti meccaniche e della pompa, anche con la sostituzione di pezzi di ricambio”) sia al livello 2° (che comprende gli “operai qualificati” ossia “quegli operai che sono capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica normale capacità per la loro esecuzione” e a titolo esemplificativo
“Autista, conducente di autobetoniere: addetto alla conduzione del mezzo e che provvede alla pulizia e alla manutenzione ordinaria dello stesso” e “Pompista: addetto alla conduzione della macchina e al pompaggio del calcestruzzo, che provvede alla ordinaria manutenzione della autobetonpompa e alla pulizia della stessa”).
Il si è limitato ad allegare di essere “autista di autobetoniera e pompista”, addetto al Parte_1 trasporto di autocarri speciali per l'edilizia, in particolare pompe per il getto del calcestruzzo e/o autobetoniere per il trasporto del medesimo cemento presso i vari cantieri edili. Le mansioni così descritte sono riconducibili sia al 3° livello invocato sia al 2° livello posseduto.
E' evidente che non è possibile accertare il corretto inquadramento, non essendovi specificazioni dei precisi compiti assegnati e svolti dal ricorrente. Il generico riferimento alle mansioni di autista di autobetoniera e pompista, contenuto in ricorso e confermato dai testimoni, è insufficiente a fondare il superiore inquadramento richiesto.
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio relativamente all'orario di lavoro eccedente quello contrattuale e alle mansioni con il superiore inquadramento invocato è assorbente con riguardo alla domanda di pagamento di differenze retributive, del t.f.r. e accantonamenti alla cassa edile sulle medesime differenze retributive.
Per le ragioni descritte, che assorbono le ulteriori questioni proposte, l'appello va respinto con conferma della gravata sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico dell'appellante. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
-condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del grado, che liquida in complessivi euro 4997,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali come per legge.
-A norma dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Napoli, 11/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 11/09/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 464/2023
T R A
nato il [...] a San Felice a [...] e residente in Parte_1
Santa Maria a Vico alla via San Marco 28, rapp.to e difeso dall'avv. Michele Marra ed elett.te dom.to presso lo studio di quest'ultimo alla via Dorso n. 16 Caserta;
Appellante
E
in amministrazione giudiziaria, in persona sia Controparte_1 dell'amministratore unico e legale rapp.te sia degli amministratori giudiziari CP_2
e , tutti rapp.ti e difesi dall'avv. Nicola Corso;
Controparte_3 Parte_2
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 3.3.2023 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 2213/2022 pubblicata il 4.10.2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro, con cui, espletata la prova testimoniale, era stato respinto il suo ricorso volto ad ottenere - in relazione al rapporto di lavoro svoltosi dal 1°.
9.2001 al 4.8.2017 alle dipendenze della in qualità di “autista di Controparte_1 autobetoniera e pompista” - la condanna della resistente al pagamento delle differenze retribuite per mansioni superiori, lavoro straordinario e accantonamento Cassa Edile, come quantificate in ricorso.
Il ricorrente aveva esposto di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dall'1.9.2001 al 4.8.2017 e prima ancora dall'anno 1987 e fino all'anno 2000, espletando mansioni di operaio specializzato autista di autobetoniera e pompista, addetto al trasporto di autocarri speciali per l'edilizia, in particolare pompe per il sollevamento del calcestruzzo ed autobetoniere per il trasporto del calcestruzzo;
di avere sempre osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore 19,00 per cinque giorni a settimana e due volte al mese il sabato dalle ore 7,00 alle ore 14,00, senza alcuna pausa, per complessive 266 ore di lavoro mensili, di cui 173 orario di lavoro ordinario e 93 ore di straordinario mai liquidato dalla resistente;
di non avere ricevuto neanche l'accantonamento della cassa edile per il periodo dal maggio 2016 fino all'agosto 2017; di avere ricevuto le direttive da . Parte_3
Si era costituita nel precedente grado la società datrice, contestando mansioni ed orario di lavoro, eccependo la prescrizione delle pretese di natura retributiva per avere avuto alle proprie dipendenze sempre oltre 15 addetti nel periodo 2001-2017 e concludendo per il rigetto della domanda.
Il Tribunale adito ha rigettato la domanda ritenendo le prove insufficienti a corroborare gli assunti attorei. Con compensazione delle spese di lite.
Avverso detta decisone ha proposto tempestivo gravame il ricorrente lamentando l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie relativamente all'orario di lavoro ed alle mansioni di operaio specializzato di cui al 3° livello del c.c.n.l. Edilizia ed affini.
Ha concluso chiedendo: accertato e dichiarato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società resistente per il periodo dal 1.9.2001 fino al 4.8.2017 con mansioni di operaio specializzato conducente di autobetoniere ed autopompa per il getto del calcestruzzo, in relazione all'orario di lavoro settimanale svolto, come indicato in premessa, in riforma della sentenza emessa, dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere l'importo complessivo di euro 240.167,85 a titolo di ore di lavoro straordinario svolto e mai liquidato ed euro 9.859,76 a titolo di accantonamento cassa edile come sopra indicato, per un complessivo importo di euro 250.027,61 salvo ogni errore od omissione e sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo come per legge e come sarà accertato a mezzo della chiesta c.t.u., e per l'effetto condannare la società al pagamento degli importi predetti;
Controparte_1
Vinte le spese ed onorario di entrambi i gradi del processo, con attribuzione all'avv. Michele Marra.
Notificato l'atto, si è costituita la resistendo al gravame di cui ha Controparte_1 chiesto il rigetto.
La società, richiamati i principi stabiliti dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di onere probatorio relativamente alle mansioni superiori ed al lavoro straordinario, ha ribadito le mansioni espletate dal ricorrente di autista addetto alla betoniera, la corretta retribuzione corrisposta per le ore di lavoro svolte, rinviando alle buste paga e quietanze di pagamento versate in atti, e l'erogazione al ricorrente, per il tramite della Cassa Edile di Caserta, degli accantonamenti relativi agli anni 2016 e 2017. Ha infine insistito con l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento ed acquisite le note delle parti costituite, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato. Occorre premettere che la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 1°.
9.2001 al 4.8.2017 non è contestata e risulta pacificamente dalla documentazione in atti (lettera di assunzione e buste paga).
Oggetto di contestazione sono l'orario di lavoro e l'inquadramento corrispondente alle mansioni svolte dal ricorrente. Il diversamente da quanto risulta dalla documentazione Parte_1 menzionata, sostiene di aver diritto ad essere inquadrato al 3° livello del c.c.n.l. Industria Edile e di aver lavorato oltre l'orario di lavoro concordato.
Ritiene la Corte che i rilievi dell'appellante, alla luce del complesso delle emergenze di causa, non siano condivisibili. Parte attrice non ha offerto convincente ed adeguata prova – della quale era onerata ex art. 2697 c.c. – della propria prospettazione: manca un apprezzabile riscontro del fatto che il abbia prestato attività di tipo subordinato alle dipendenze della resistente Parte_1 osservando un orario di lavoro eccedente quello contrattuale ed espletando mansioni superiori per l'intero periodo dal 2001 al 2017.
Sul lavoro straordinario la S.C. ha affermato che il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario “ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto” (così Cass. n. 3714/2009 e in senso analogo Cass. n. 12434/2006, n. 1389/2003, n. 12695/2001) e che “Sul lavoratore … grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (Cass. n. 16150 del 19/06/2018).
Ad avviso dell'appellante i testi escussi avrebbero pienamente confermato lo svolgimento della prestazione di lavoro con l'effettivo orario di lavoro di 266 ore in un mese, di cui n. 93 ore di straordinario.
Ritiene il collegio che dall'espletata istruttoria non sono emersi elementi sufficienti a supportare quanto dedotto nell'atto introduttivo.
Come si legge nelle trascrizioni riportate in sentenza, , citato da entrambe le Persona_1 parti, collega di lavoro del ricorrente assunto dalla nel 1994 con Controparte_1 mansioni di autista, ha riferito che il ricorrente “era come me autista, addetto alla guida di betoniera… io lavoravo dalle 07.00 alle 16.00 con un'ora di pausa tutti i giorni tranne la domenica;
il sabato dalle 07.00 alle 12.00 oppure dalle 08.00 alle 13.00. Gli orari sono rimasti invariati durante tutto il rapporto. Il ricorrente faceva i miei stessi orari più o meno. Ci incontravamo di mattina nel deposito di Capodrise ove tutti noi prendevamo gli automezzi. Caricavamo lì il calcestruzzo e andavamo a scaricare sui vari cantieri edilizi in provincia di Napoli e Caserta. Eseguito lo scarico tornavamo in deposito per fare un nuovo carico e così via per tutta la giornata. Siccome i tempi erano diversi per ciascuno di noi, non mi capitava di incontrare durante la giornata il ricorrente, salvo qualche volta. Nemmeno in uscita ci incontravamo salvo che coincidessero i nostri orari. Mi è capitato di finire alle 19:00 due/tre volte a settimana, secondo necessità. Quando io tornavo a posare il camion a fine giornata, a volte vedevo quello del Parte_1 già depositato altre volte no… ci diceva quali carichi e scarichi fare l'impiantista CP_4
”.
[...] dipendente della dalla fine dell'anno 2001 fino a settembre Tes_1 Controparte_1
2020, ha dichiarato di essere “autista di betoniera come il ricorrente;
solo qualche volta, il guidava anche la “pompa”. Sull'orario di lavoro ha raccontato “Iniziavamo a lavorare Parte_1 alle 07:00 del mattino dal lunedì al venerdì, recandoci presso il deposito di Capodrise dove c'è anche l'impianto di calcestruzzi. Caricavamo e poi uscivamo raggiungendo i vari cantieri, tutti in Campania. Terminavamo prevalentemente alle 17.00; però capitava di finire anche più tardi, alle 18.00 o alle 19.00 e ciò poteva accadere una/due volte a settimana, ma anche nessuna. Ciò dipendeva dal fatto che, se iniziavamo un getto di cemento di un solaio, non potevamo poi lasciarlo in sospeso e, quindi, dovevamo attenderne il completamento. Consumavamo il pranzo durante i tempi di attesa del carico oppure in attesa del getto, se sul cantiere non erano pronti gli operai che dovevano occuparsene”. Ha precisato che “La pausa pranzo poteva durare tutto il tempo di cui avevamo bisogno e comunque per tutto il tempo in cui non c'era niente da fare (un quarto d'ora, mezz'ora, un'ora o anche due ore); intendo dire che, essendo noi tenuti solo alla guida, tutti i tempi destinati alle attività propriamente edilizie o di carico/scarico erano per noi tempi morti. Poteva capitare che ne approfittassimo per pulire il camion. Durante la pausa-pranzo ci potevamo allontanare dal camion, per andare a comprare un panino al supermercato, da consumare nel cantiere della L'organizzazione della pausa era molto elastica Controparte_1
e teneva conto dei tempi “liberi”, cioè in attesa di dover effettuare lo scarico o programmato il giorno prima per un determinato orario o il giorno stesso se la committente aveva esigenze particolari. Sapevamo, quindi, di dover rientrare entro l'orario in cui era stata programmata la consegna”; che gli orari di lavoro descritti “erano uguali per tutti gli autisti, compreso il ricorrente” e che poteva capitare qualche volta di lavorare il sabato, dipendeva dal lavoro da farsi di volta in volta.
Le deposizioni descritte non forniscono riscontro alle deduzioni attoree relative alla continuità e alla sistematicità dell'orario giornaliero di lavoro (dalle 7,00 fino alle 19,00) e non dimostrano che tale orario eccedesse i limiti dell'orario normale previsto dal contratto individuale o collettivo. Non risulta provato che il ricorrente lavorasse dal lunedì al venerdì per 12 ore consecutive. Il come gli altri lavoratori, fruiva della pausa pranzo (che poteva avere una Parte_1 durata variabile); tra i momenti di guida, inoltre, vi erano tempi “morti” di attesa, non costituenti orario di lavoro, atteso che l'autista era libero di allontanarsi dal camion per poi rientrare nell'orario programmato. In relazione al sabato le informazioni fornite dai testi sono contrastanti (secondo il si lavorava tutti i sabati;
secondo il il sabato si lavorava qualche volte, Parte_1 Tes_1 quando c'era bisogno).
Queste testimonianze confermano la carenza del materiale probatorio a suffragio degli assunti attorei sul lavoro straordinario.
Sulle mansioni assegnate, nel contratto di assunzione è precisato che il ricorrente “svolgerà mansioni di AUTISTA AUTOBETONIERA”; nelle buste paga è indicata la qualifica di “autista” di livello 2° (cfr. documentazione allegata dalla resistente).
I testi ( e hanno confermato che il ricorrente era autista di betoniera e a volte Tes_1 Parte_1 guidava anche la pompa. Non hanno descritto compiti e attività specifiche dallo stesso espletate. Anche queste dichiarazioni, generiche e incomplete, sono inidonee a dimostrare lo svolgimento di mansioni superiori dedotto in ricorso. Le stesse allegazioni contenute in ricorso circa le mansioni svolte, da cui deriverebbe il superiore inquadramento (3° livello, anziché 2° livello assegnato) sono carenti, generiche e incomplete. La S.C. ha più volte chiarito che “Ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in tre distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento” (Cass. n. 11925/2003; n. 12092/2004; n. 10905/2005).
Nella specie si versa in un ipotesi analoga a quella esaminata nella predetta pronuncia dato che l'attività di “autista di autobetoniera e pompista” è in astratto riconducibile sia al livello 3° (che comprende gli “operai specializzati” ossia “quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica” e a titolo di esempio “Autista, conducente di autobetoniere: addetto alla conduzione della macchina e che provvede alla pulizia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, ivi compresa la riparazione delle parti meccaniche in genere anche con la sostituzione di pezzi di ricambio” e “Pompista: addetto alla conduzione della macchina ed al pompaggio del calcestruzzo e che provvede alla pulizia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle autobetonpompe, la riparazione delle parti meccaniche e della pompa, anche con la sostituzione di pezzi di ricambio”) sia al livello 2° (che comprende gli “operai qualificati” ossia “quegli operai che sono capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica normale capacità per la loro esecuzione” e a titolo esemplificativo
“Autista, conducente di autobetoniere: addetto alla conduzione del mezzo e che provvede alla pulizia e alla manutenzione ordinaria dello stesso” e “Pompista: addetto alla conduzione della macchina e al pompaggio del calcestruzzo, che provvede alla ordinaria manutenzione della autobetonpompa e alla pulizia della stessa”).
Il si è limitato ad allegare di essere “autista di autobetoniera e pompista”, addetto al Parte_1 trasporto di autocarri speciali per l'edilizia, in particolare pompe per il getto del calcestruzzo e/o autobetoniere per il trasporto del medesimo cemento presso i vari cantieri edili. Le mansioni così descritte sono riconducibili sia al 3° livello invocato sia al 2° livello posseduto.
E' evidente che non è possibile accertare il corretto inquadramento, non essendovi specificazioni dei precisi compiti assegnati e svolti dal ricorrente. Il generico riferimento alle mansioni di autista di autobetoniera e pompista, contenuto in ricorso e confermato dai testimoni, è insufficiente a fondare il superiore inquadramento richiesto.
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio relativamente all'orario di lavoro eccedente quello contrattuale e alle mansioni con il superiore inquadramento invocato è assorbente con riguardo alla domanda di pagamento di differenze retributive, del t.f.r. e accantonamenti alla cassa edile sulle medesime differenze retributive.
Per le ragioni descritte, che assorbono le ulteriori questioni proposte, l'appello va respinto con conferma della gravata sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico dell'appellante. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
-condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del grado, che liquida in complessivi euro 4997,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali come per legge.
-A norma dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Napoli, 11/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano