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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/04/2025, n. 2101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2101 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G 11397/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 16/4/2025
Per la parte opponente è comparso l'avv. GENNARO ESPOSITO;
Per la parte opposta è comparsa l'avv. ANGELA SCARCELLA per delega dell'avv.
AGATELLA CARBONARO;
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e ai verbali di causa ed insistono nelle rispettive difese.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 1 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11397 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
GENNARO ESPOSITO per procura in atti opponente
E
(P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. AGATELLA CARBONARO per procura in atti opposta
Oggetto: trasporto.
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 7 Con atto di citazione notificato il 02.09.2022 la proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2765/2022, emesso da questo Tribunale in data 23.06.2022, notificato in data 24.06.2022, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 27.096,20, oltre interessi e spese della procedura, in favore di per il mancato pagamento delle seguenti fatture, relative ai Controparte_2
servizi di trasporto merci resi nel periodo tra novembre 2020 e maggio 2021: n. 10 del
20.4.21 per l'importo di € 5.191,10; n. 38 del 30.6.21, per l'importo di € 3.355,00; n. 39 del
30.6.2021, per l'importo di € 6.319,60; n. 40 del 30.6.2021 per l'importo di € 6.551,40; n. 41 del 30.6.2021 per l'importo di € 5.679,10.
La eccepiva innanzitutto l'incompetenza funzionale del giudice civile in Parte_1
favore del Giudice penale, Sezione Misure di Prevenzione, in quanto, con provvedimento del GIP di questo Tribunale del 25.11.2020, era stato nominato l'amministratore giudiziario, ai sensi del d. lgs. 159/2011, e chiedeva la revoca e/o la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo, in applicazione degli artt. 52 e ss. del d. lgs. 159/2011.
In subordine, contestava la quantificazione delle somme ingiunte, in quanto non era stata conteggiata la nota di credito n. 3 del 10.07.2021, per l'importo di € 1.647,00; dichiarava, poi, la mancata prova dell'esecuzione dei servizi e la inefficacia probatoria a tal fine delle fatture prodotte nel procedimento monitorio.
Si costituiva in giudizio chiedendo termine per Controparte_2
l'esperimento della procedura di mediazione ex art. 5, c. 4, d. lgs. n. 28/2010. Nel merito richiedeva il rigetto dell'opposizione evidenziando che la procedura di accertamento dei crediti avanti al Giudice Delegato si sarebbe aperta solo dopo la confisca dei beni sequestrati o, comunque, in previsione della confisca ex art. 57 del D. Lgs. n. 159/2011.
Contestava l'opposizione, ma riconosceva l'errore materiale, non avendo conteggiato la nota di credito n. 3 del 10.07.2021, e dichiarava il proprio credito nella misura di €
25.449,20; chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto per la somma indicata.
pagina 3 di 7 All'udienza del 08.02.2023 venivano assegnati i richiesti termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.; con ordinanza del 08.01.2024 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione e la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 17.06.2024.
A detta udienza, la prima dinanzi allo scrivente Giudice, divenuto titolare del ruolo, la causa veniva rinviata, per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c., all'udienza del
12.3.2025, poi differita all'udienza del 16.4.2025, alla quale viene decisa.
L'opposizione è fondata nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
L'opponente ha eccepito l'incompetenza, evidenziando che con provvedimento emesso da questo Tribunale in data 25.11.2020 è stato disposto il sequestro preventivo del 100% delle quote e dei beni aziendali della Parte_1
Nel nostro ordinamento si rinvengono tre diverse ipotesi di sequestro: sequestri e confische disciplinati dal Codice antimafia;
sequestri e confische diversi da quelli disciplinati dal Codice antimafia, cui si applica, in via di estensione (per esplicita scelta del legislatore), la disciplina dettata da tale Codice con riferimento ai rapporti tra la misura patrimoniale penale e la procedura esecutiva individuale riguardanti il medesimo bene;
peraltro, secondo la nuova formulazione dell'art. 104 bis, c. 1 quater, disp. att. c.p.p., “Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240 bis del Codice Penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del capo I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”; sequestri e confische diversi da quelli disciplinati dal Codice antimafia, per i quali non vi è, né in via diretta né in forza di un richiamo, una regolamentazione espressa quanto ai predetti rapporti.
Ove applicabile il d.lgs. 159/2011, i crediti devono essere fatti valere nell'ambito dell'apposita procedura, in applicazione degli artt. 52 ss., in particolare degli artt. 54 e 54 bis. Dunque, in tali casi è il Giudice delegato che autorizza i pagamenti.
pagina 4 di 7 Ciò posto in linea generale, nella fattispecie oggetto del presente giudizio non può trovare applicazione il c. 1 quater dell'art. 104 bis disp. att. c.p.p., nella sua formulazione attuale, in quanto modificato dall'art. 42, comma 1, lettera a), del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, entrato in vigore il 15 luglio 2022, dunque dopo il deposito del ricorso monitorio. Com'è noto, sulla base dell'art. 5 c.p.c., la competenza deve essere determinata al momento della domanda, che, per il caso di ricorso monitorio, coincide con la data di deposito del ricorso stesso (cfr. C. Cass., n. 8118/1999).
Il ricorso monitorio della risulta depositato in data Controparte_2
10.05.2022, quindi quando la società opponente era già sotto sequestro (il sequestro porta la data del 25/11/2020).
In ragione di ciò va rigettata l'eccezione di incompetenza, risultando radicata la competenza del giudice civile, sulla base delle disposizioni ratione temporis applicabili.
L'opponente ha poi lamentato l'erroneità della somma ingiunta, non avendo l'opposta tenuto conto della nota di credito n. 3 del 10.7.2021. L'opposta, dal canto, sul punto ha riconosciuto l'errore, ammettendo che la somma dovuta risulta pari ad € 25.449,20.
L'erronea indicazione dell'importo dovuto determina per ciò solo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Infine l'opponente ha lamentato la mancata prova delle prestazioni rese, non potendo le stesse essere dimostrate attraverso la produzione delle fatture.
Ebbene, la ha depositato, oltre alle fatture, i relativi Controparte_2
documenti di trasporto da cui risulta la firma del vettore Parte_1
Come già chiarito, la circostanza che il c. 1 quater dell'art. 104 disp. att. c.p.p., nella formulazione entrata in vigore a far data dal 15.7.2022, non risulti applicabile al presente giudizio consente di escludere la rilevanza della distinzione tra le attività rese prima del sequestro e le attività rese successivamente allo stesso.
In ogni caso, a fronte della prova documentale delle prestazioni rese dall'opposta,
l'opponente nulla ha contestato. Peraltro, nella pec del 10.2.2021, dopo avere riscontrato pagina 5 di 7 l'errore di individuazione dell'ammontare dovuto, l'amministratore della ha Parte_1
manifestato delle difficoltà nel provvedere ai pagamenti, senza ulteriori contestazioni.
A questo punto, dovendo fare applicazione degli ordinari principi in materia di riparto dell'onere della prova, come elaborati dalla Suprema Corte (in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, C. Cass.
SS.UU. n. 13533/2001), si rileva come il titolo non sia in contestazione e l'opposta ha fornito la prova dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni per le quali ha chiesto il corrispettivo.
Dal canto suo, l'opponente non ha fornito la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione pecuniaria.
Risulta, pertanto, fondata la pretesa creditoria dell'opposta. va, conseguentemente, condannata al pagamento della somma di € Parte_1
25.449,20, oltre interessi nella misura e con la decorrenza di cui al d. lgs. n. 231/2002.
L'esito della controversia – con l'errore nella quantificazione della somma, come riconosciuto dall'opposta, e la modifica normativa introdotta tra la notificazione del decreto ingiuntivo e l'opposizione – giustifica la compensazione per un terzo delle spese di lite, che sono liquidate, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 52.000,00) nel seguente modo: € 1.200,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 2.000,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 5.200,00, su cui applicare la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
11397/2022 R.G, vertente tra , in persona dell'Amministratore Parte_1
e liquidatore giudiziario pro-tempore (opponente), e in Controparte_2
pagina 6 di 7 persona del legale rappresentante pro-tempore (opposta), disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2765/2022, emesso da questo Tribunale in data 23.06.2022;
2. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2
della somma di € 25.449,20, oltre interessi come in motivazione;
[...]
3. Compensa per un terzo le spese di lite e condanna al Parte_1
pagamento in favore di dei residui due terzi, che Controparte_2 liquida in € 3.467,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania il 16/04/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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