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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 31/05/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1034/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1034/2025, promossa con ricorso depositato il 14/03/2025 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...],
con l'Avv. Ivana Martinello;
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...],
con l'Avv. MO Riva;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bisuschio (VA), in data 31 luglio
1994 (anno 1994 atto n.14 parte II serie A); separati consensualmente con verbale in data pagina 1 di 3 06/04/2016 omologato con decreto del 27/06/2016 n. 277/2016 depositato il 27/06/2016; con i seguenti figli maggiorenni: nato a [...] il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 14/03/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) Il SI. verserà alla RA , a partire dal mese di marzo Parte_1 Parte_2
2025, a titolo di contributo al mantenimento del figlio MO (non economicamente autosufficiente), la somma mensile di €300,00, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese;
detta somma deve intendersi comprensiva delle spese straordinarie, ad eccezione di eventuali spese mediche importanti e/o spese universitarie che dovranno comunque essere previamente concordate e documentate, salvo l'urgenza. L'importo previsto di € 300,00 verrà rivalutato all'inizio di ogni anno, in proporzione alla variazione dell'indice ISTAT, costo vita intervenuto nell'anno precedente a partire da marzo 2026.
2) Il SI. verserà inoltre alla SI.ra , a partire dal mese di Parte_1 Parte_2 marzo 2025, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, l'importo mensile di €500,00, da rivalutarsi annualmente in base all'indice Istat, a partire dal marzo 2026, fatto salvo quanto previsto al punto seguente.
3) Il SI. dichiara di acconsentire, secondo quanto previsto dalla legge Parte_1
svizzera, per il tramite del datore di lavoro e/o della Cassa Svizzera, alla liquidazione e/o corresponsione in favore della SI.ra della quota di sua spettanza delle somme Parte_2
dallo stesso accantonate, come previdenza professionale (secondo pilastro), dal giorno del matrimonio fino alla data del divorzio.
La SI.ra si impegna a richiedere tale quota di sua spettanza del c.d. secondo Pt_2
pilastro agli organi competenti, senza ritardo.
Dal momento in cui la SI.ra , raggiunto il limite di età previsto dalla legge Parte_2
svizzera, potrà effettivamente avere accesso a tali somme (cioè quando le somme saranno svincolate e rese disponibili per l'utilizzo), il SI. non sarà più tenuto a Parte_1
corrispondere alla SI.ra la somma mensile di € 500,00 di cui al punto 2). Parte_2
4) Il SI. si impegna a cedere, con la firma del presente ricorso, Parte_1 gratuitamente, la propria quota dell'autovettura Mitsubishi Colt tg. CT458FX, attualmente cointestata anche alla SI.ra . Le spese di trapasso saranno a carico di Parte_2 quest'ultima ed il , a semplice richiesta della SI.ra , si impegna a recarsi Pt_1 Parte_2
pagina 2 di 3 presso l'Agenzia che gestirà la pratica di trapasso per l'apposizione della propria firma per la cessione.
5) Le parti dichiarano di null'altro avere a pretendere l'una dall'altra, ad eccezione di quanto previsto ai punti precedenti, avendo già definito ogni ulteriore rapporto.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 02/04/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra , Parte_1
nato a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], Parte_2
contratto dai coniugi in data 31/07/1994, in Bisuschio (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bisuschio (VA) (anno 1994, atto n. 14, parte
II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1034/2025, promossa con ricorso depositato il 14/03/2025 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...],
con l'Avv. Ivana Martinello;
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...],
con l'Avv. MO Riva;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bisuschio (VA), in data 31 luglio
1994 (anno 1994 atto n.14 parte II serie A); separati consensualmente con verbale in data pagina 1 di 3 06/04/2016 omologato con decreto del 27/06/2016 n. 277/2016 depositato il 27/06/2016; con i seguenti figli maggiorenni: nato a [...] il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 14/03/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) Il SI. verserà alla RA , a partire dal mese di marzo Parte_1 Parte_2
2025, a titolo di contributo al mantenimento del figlio MO (non economicamente autosufficiente), la somma mensile di €300,00, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese;
detta somma deve intendersi comprensiva delle spese straordinarie, ad eccezione di eventuali spese mediche importanti e/o spese universitarie che dovranno comunque essere previamente concordate e documentate, salvo l'urgenza. L'importo previsto di € 300,00 verrà rivalutato all'inizio di ogni anno, in proporzione alla variazione dell'indice ISTAT, costo vita intervenuto nell'anno precedente a partire da marzo 2026.
2) Il SI. verserà inoltre alla SI.ra , a partire dal mese di Parte_1 Parte_2 marzo 2025, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, l'importo mensile di €500,00, da rivalutarsi annualmente in base all'indice Istat, a partire dal marzo 2026, fatto salvo quanto previsto al punto seguente.
3) Il SI. dichiara di acconsentire, secondo quanto previsto dalla legge Parte_1
svizzera, per il tramite del datore di lavoro e/o della Cassa Svizzera, alla liquidazione e/o corresponsione in favore della SI.ra della quota di sua spettanza delle somme Parte_2
dallo stesso accantonate, come previdenza professionale (secondo pilastro), dal giorno del matrimonio fino alla data del divorzio.
La SI.ra si impegna a richiedere tale quota di sua spettanza del c.d. secondo Pt_2
pilastro agli organi competenti, senza ritardo.
Dal momento in cui la SI.ra , raggiunto il limite di età previsto dalla legge Parte_2
svizzera, potrà effettivamente avere accesso a tali somme (cioè quando le somme saranno svincolate e rese disponibili per l'utilizzo), il SI. non sarà più tenuto a Parte_1
corrispondere alla SI.ra la somma mensile di € 500,00 di cui al punto 2). Parte_2
4) Il SI. si impegna a cedere, con la firma del presente ricorso, Parte_1 gratuitamente, la propria quota dell'autovettura Mitsubishi Colt tg. CT458FX, attualmente cointestata anche alla SI.ra . Le spese di trapasso saranno a carico di Parte_2 quest'ultima ed il , a semplice richiesta della SI.ra , si impegna a recarsi Pt_1 Parte_2
pagina 2 di 3 presso l'Agenzia che gestirà la pratica di trapasso per l'apposizione della propria firma per la cessione.
5) Le parti dichiarano di null'altro avere a pretendere l'una dall'altra, ad eccezione di quanto previsto ai punti precedenti, avendo già definito ogni ulteriore rapporto.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 02/04/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra , Parte_1
nato a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], Parte_2
contratto dai coniugi in data 31/07/1994, in Bisuschio (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bisuschio (VA) (anno 1994, atto n. 14, parte
II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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