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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22057 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma, c.p.c.) e vertente
TRA
P.IVA , n. Rea NA291942), con sede legale in San Giorgio A Parte_1 P.IVA_1
CR (NA) alla Via Botteghelle n. 86, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Pt_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale ad litem in calce all'atto di citazione, dall'Avv.
[...]
Carmen Troia (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio della C.F._1 medesima, sito in Napoli alla Via Foria n. 136; opponente
E
(già con IO UN (già ) (P.IVA: - CP_1 CP_2 CP_1 P.IVA_2
Cod. Fisc.: ), corrente in Genova (GE), alla Via Sardonella n. 45 T, in persona del suo legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in 80143 NAPOLI, Centro Direzionale Is G1 presso l'Avv. Gaetano Barbato (C.F. , cui sono conferiti le funzioni ed i poteri di C.F._2 rappresentanza processuale e di difesa ex artt. 83 e 84 c.p.c. in forza di dichiarazione di nomina contenuta nella comparsa di costituzione, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Giovanna Garrone del Foro di Milano (C.F. C.F._3 opposta
CONCLUSIONI
Come da verbali in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Brevemente circa i fatti di causa, va rilevato che con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione notificati a mezzo pec in data 21.09.2022, la società proponeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto dell'8.09.2022 con il quale la (già con IO UN (già CP_1 CP_2 ), (di seguito solo , le intimava il pagamento della somma complessiva di CP_1 CP_1 euro 46.750,40, “oltre al dovuto a titolo di ulteriori interessi accessori maturandi, alle spese di notifica segnate a margine ed alle successive occorrende”, sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 3988/2019, emesso dal Tribunale di Napoli in data 27.05.2019 (R.G. 15331/2019), divenuto definitivo perché non opposto (cfr. all. n. 2 della comparsa di costituzione dell'opposta).
A sostegno della presente domanda, la società istante deduceva l'assenza di valida procura al difensore costituito, l'omessa indicazione del numero del decreto ingiuntivo, nonché del numero di ruolo del procedimento di ingiunzione. Deducendo, altresì, la mancata notifica del titolo in formula esecutiva, esponeva che non fosse dato sapere quando detta formula fosse stata apposta. Infine, dolendosi dell'erroneità del quantum debeatur in ordine all'importo richiesto a titolo di interessi, insisteva per l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Si costituiva in giudizio la la quale, contestando singolarmente gli assunti attorei, ne CP_1 eccepiva la palese infondatezza, nonché l'insussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda con la conseguente pronunzia di accertamento della legittimità della propria pretesa creditoria, con il favore delle spese di lite.
Espletati gli incombenti di rito, disattesa con provvedimento del 31.03.2023 l'istanza di sospensione, assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., con provvedimento del 26.09.2024 il giudice tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Così brevemente esposti i fatti di causa e le domande delle parti e così delineato nei suoi punti essenziali l'ambito del dibattito processuale, si osserva, innanzitutto, che la qualificazione giuridica dell'opposizione
(come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi) competa esclusivamente al Giudice adito, previa valutazione delle contestazioni sottoposte al suo esame, senza essere in ciò vincolato dalla prospettazione operata da parte attrice. Costituisce altresì ius receptum che la distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi risieda nel fatto che la prima ha per oggetto la controversia sul diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione, sia in via assoluta negandosi l'esistenza, la validità e la sufficienza del titolo esecutivo, sia in via relativa contestandosi la pignorabilità di determinati beni, laddove, invece, oggetto della seconda è la denuncia di irregolarità formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi atto del procedimento esecutivo. Si è così affermato in giurisprudenza che “Il criterio discretivo tra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi sta nel fatto che la prima riguarda l'"an" dell'esecuzione, mentre la seconda il
"quomodo", nel senso che con la prima si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata, mentre con la seconda si contesta la legittimità formale del titolo esecutivo, del precetto e degli atti del processo esecutivo. La distinzione tra questi due rimedi cognitivi, dunque, si fonda esclusivamente sulle ragioni addotte nell'atto di opposizione - indipendentemente dalla qualifica dell'opponente - ed è irrilevante che l'esecuzione forzata sia già iniziata.” (cfr. tra le altre Cass. civ. n. 496/2001). Facendo applicazione alla fattispecie in esame dei principi giurisprudenziali testé enunciati, si osserva che l'opposizione, nella parte tesa a contestare vizi di forma dell'atto di precetto (in particolare l'assenza di procura e l'irregolarità della notifica) va inquadrata nel paradigma dell'art. 617, I comma, c.p.c. e deve considerarsi tempestiva per essere stata proposta nel termine di 20 giorni dalla conoscenza legale del precetto in parola (infatti quest'ultimo risulta notificato l'8.09.2022 e l'atto di citazione il successivo
21.09.2022). (cfr. all nn. 2, 3 e 4 dell'atto di citazione dell'opponente).
Quanto all'asserita erroneità delle somme precettate a titolo di interessi, occorre precisare che la domanda proposta da parte istante deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto si contesta sostanzialmente, sia pure in ordine al “quantum”, il diritto della creditrice ad agire in via esecutiva (cfr. Cass. n. 9698 del 2011) e detta impugnazione risulta svincolata da qualsiasi termine decadenziale.
Orbene, passando all'esame dei motivi di opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., il primo si rivela del tutto infondato, considerato che la procura rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo risulta espressamente conferita anche per la fase di esecuzione. Nel caso di specie, la creditrice, depositando la procura speciale conferita al difensore all'atto della costituzione nel giudizio monitorio, ha, dunque, certamente sanato il potere rappresentativo per ipotesi mancante. (cfr. all. n. 3 della comparsa di costituzione di parte convenuta).
Invero, dalla documentazione prodotta si evince che la conferiva procura alle liti al CP_1 difensore, con esplicito e chiaro riferimento alla successiva procedura esecutiva nei confronti dell'odierna opponente, procura che risulta citata nell'atto di precetto. (cfr. all. n. 2 della comparsa di costituzione della
. Sul punto, giova sottolineare che per giurisprudenza costante e prevalente all'atto di CP_1 precetto nel quale la procura è richiamata e non allegata non va comminata la sanzione di inesistenza giuridica dell'atto, trattandosi di adempimento non richiesto da alcuna norma di legge (cfr. Tribunale di
Napoli sent. n. 12051/2014). Inoltre, principio consolidato in giurisprudenza è quello secondo cui :“l'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo. Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell'istante pur essendo sfornito di procura alle liti, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo - fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore - della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene”. (cfr. Cassazione, sent. n. 10497/2006).
Del pari infondata si rivela la censura relativa alla mancata menzione del numero del decreto ingiuntivo e del numero di ruolo del ricorso monitorio. Al riguardo, mette conto evidenziare come l'atto di precetto, che non rispetta i requisiti legali, resti valido se individua con certezza il titolo messo in esecuzione. Gli elementi formali di un atto processuale, richiesti dalla legge nella indicazione della sua struttura tipica, sono funzionali allo scopo che l'atto processuale è destinato a conseguire: sono richiesti quegli elementi formali che sono indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto; se lo scopo risulta ugualmente raggiunto, non rileva la mancanza od incompletezza od imprecisione di un elemento formale (cfr.
Cassazione civile, 28.01.2020 n. 1928). Orbene, considerato che il precetto opposto, in ordine al titolo sotteso, indichi il provvedimento giudiziale (decreto ingiuntivo), l'Autorità Giudiziaria emanante (Tribunale di Napoli), nonché la data di emissione dello stesso (27.05.2019), deve ritenersi come l'atto di intimazione impugnato rappresenti in maniera univoca il titolo sulla base del quale è stato azionato. Da ciò ne consegue il rigetto della eccezione di nullità del precetto in parola per mancata indicazione del titolo.
Ancora, la risulta dolersi della mancanza di nuova notifica del decreto ingiuntivo Parte_1 munito della formula esecutiva. Quanto appena detto, in ordine alla interpretazione del contenuto delle doglianze dell'opponente, trova ulteriore e chiara conferma nel fatto che l'opponente richiami, ad asserita prova della dedotta mancanza di notifica del decreto in formula esecutiva, l'esame del precetto stesso, come se quest'ultimo dovesse essere accompagnato (in notifica) dal titolo, ossia dal decreto munito della formula esecutiva (cfr. l'atto di opposizione: “[…] si precisa che all'odierna opponente non è stato mai notificato dall CP_1 decreto ingiuntivo in formula esecutiva in data 28.10.2019[…]”).
Orbene, nel caso di specie, essendo il titolo esecutivo rappresentato da un decreto ingiuntivo, trova applicazione la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 654 c.p.c. (vecchia formulazione) a mente del quale se il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo non è necessaria una nuova notificazione del medesimo, essendo sufficiente che nel precetto si indichino le parti e la data di notifica dell'ingiunzione e si menzioni il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva (cfr. Cass. 21 novembre 2001, n. 14730; Cass. 30 maggio 2007, n. 12731; conforme Cass. 21 novembre 2001, n. 14729);
Il secondo comma dell'art. 654 c.p.c. dispone (nella formulazione applicabile ratione temporis e quindi prima della modifica avvenuta con il D.lgs. 149/2022 che ha eliminato il riferimento all'apposizione della formula esecutiva) che “ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo;
ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula”.
La disposizione si pone come deroga al principio contenuto nell'art. 479 c.p.c., a mente del quale l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo (e del precetto) ed a quello, contenuto nell'art. 475 dello stesso codice, che (anche) il decreto ingiuntivo, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, deve essere munito della formula esecutiva.
La giustificazione della deroga sta nell'esigenza di semplificare l'inizio del procedimento esecutivo, come la
Corte di Cassazione ha più volte evidenziato (cfr. sent. 6 ottobre 1998, n. 9901- sent. 17 dicembre 1997, n.
12792).
Infatti, il decreto ingiuntivo prima di essere posto in esecuzione, è stato già notificato all'intimato al fine della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione (come dispongono gli artt. 643, 644 e 645 c.p.c.) ed una nuova notificazione si risolverebbe in una inutile duplicazione. Per questa ragione il secondo comma dell'art. 654 prima citato delinea una forma di precetto più sintetica di quella generale indicata dal secondo comma dell'art. 480 dello stesso codice.
Questa forma è rispettata quando nell'atto di precetto siano indicate le parti, la data della notificazione del decreto ingiuntivo e quella che in cui il decreto ingiuntivo a suo tempo già notificato è diventato esecutivo
(come è avvenuto nel caso di specie).
Sulla base di queste premesse, pertanto, il creditore che promuove l'esecuzione forzata avvalendosi di un decreto ingiuntivo può limitarsi alla sola menzione (intesa come citazione, riferimento) nell'atto di precetto, dell'avvenuta apposizione della formula esecutiva e della data del provvedimento di esecutorietà.
Nei fatti di causa, la menzione nel precetto dell'apposizione della formula esecutiva, con la data in cui il decreto ingiuntivo è stato reso esecutivo (id est: dell'avvenuta spedizione in forma esecutiva) sostituisce la formalità della nuova notificazione ed integra la precedente notificazione del titolo, avvenuta quanto il decreto ingiuntivo non aveva ancora carattere di titolo esecutivo.
Pertanto, queste indicazioni riportate nell'atto di precetto opposto, rispondono a quanto richiesto dal già citato art. 654 c.p.c., in quanto attraverso queste l'intimata società è stata informata che il decreto ingiuntivo fosse esecutivo e recasse la formula esecutiva. (id est: era stato spedito in forma esecutiva).
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “nell'esecuzione forzata promossa in base a decreto ingiuntivo non occorre una nuova notificazione di tale decreto, ma è sufficiente che, con l'atto di precetto, il debitore sia informato, come ritualmente avvenuto nella specie, della conseguita esecutorietà del decreto medesimo, attraverso la citazione del provvedimento che abbia disposto l'esecutorietà, indipendentemente dall'osservanza di prescrizioni formali” (cfr. ex multis
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14730 del 21/11/2001), in quanto “la completa identificazione del titolo sostituisce, in forza dell'art. 654 cod. proc. civ., la notifica dello stesso” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22510 del 23/10/2014).
Dunque, anche in ordine a detto motivo di opposizione, deve ritenersi circostanza processuale acquisita in ragione sia della produzione documentale di parte opposta, sia del difetto di contestazioni e di allegazioni di segno contrario da parte della opponente, quella della avvenuta, regolare, notifica (a mezzo pec) alla
[...] da parte della in data 26.06.2019 del titolo esecutivo successivamente Parte_1 CP_1 azionato in executivis.
Quanto al motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., relativo all'asserita erroneità delle somme intimate a titolo di interessi (euro 16.171,84), perché, ad avviso di parte opponente, sproporzionate rispetto al capitale residuo pari ad euro 26.053,68 (cfr. all. n. 2 della comparsa di costituzione della CP_1 atto di precetto), mette conto evidenziare che non risulta, agli atti, alcun accordo tra la Pt_1 Parte_1
e parte opposta in base al quale si possa desumere il consenso della creditrice ad imputare a, deconto del capitale, la somma erogata di euro 31.049,64 a parziale pagamento del debito. Nè, peraltro, la società debitrice ne ha fornito prova, incombendo sulla stessa l'onere probatorio di tale accordo. A ben vedere, l'art. 1194 comma I, c.c., dispone che “Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi
e alle spese, senza il consenso del creditore”.
Al riguardo, si osserva che il criterio legale di imputazione del pagamento agli interessi anziché al capitale
(in difetto del consenso del creditore), di cui alla suindicata disposizione normativa, non costituisce fatto che debba essere specificamente dedotto in funzione del raggiungimento di un determinato effetto giuridico, risolvendosi, per converso, in una conseguenza automatica di ogni pagamento. Come nel caso di specie, quando il debitore paga solo parzialmente il proprio debito, le somme da questi versate al creditore devono considerarsi – se non c'è stato un diverso accordo – imputate prima a saldare gli interessi del debito e le spese e, solo dopo, il capitale. L'autorizzazione, da parte del creditore, a imputare la somma pagata alla sorte capitale, e non agli accessori, deve risultare in forma espressa e per iscritto. Dunque, il debitore non può, di propria spontanea iniziativa, considerare il pagamento effettuato come volto a saldare direttamente il capitale se non ha ottenuto prima l'autorizzazione scritta del creditore. (cfr. Cass. sent. n.
17661/2002).
Pertanto, facendo buon governo della prescrizione testè indicata e ritenuta pacifica la ricostruzione del parziale pagamento effettuato dalla odierna opponente pari ad euro 31.049,64, correttamente parte opposta ha calcolato gli interessi in parola sul totale dell'importo riconosciuto con il procedimento monitorio pari alla somma di euro 57.103,32. D'altra parte, la ha smentito le affermazioni di parte CP_1 opponente, dando prova della legittimità del conteggio degli interessi di mora sulla base dell'intera sorta capitale corrispondente esattamente a quella ingiunta dal Tribunale di Napoli in data 24.05.2019 con il titolo esecutivo, posto a base del precetto impugnato e corrispondente, altresì, esattamente all'imponibile di cui alla disciplina codicistica e alla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, quale il D.Lgs. n. 231 del 2002. Sul punto si rileva che l'importo stabilito nel decreto ingiuntivo è pari ad euro 57.103,32 e gli interessi calcolati sono pari ad euro 16.171,84 come da conteggio eseguito dal creditore. Pertanto, detraendo l'importo di euro 31.049.64 corrisposto alla CP_1 dall'odierna opponente, ed imputandolo in primo luogo agli interessi, la somma residua dovuta è pari ad euro 42.225,52.
Aderendo questo Tribunale al generale principio per cui: “il potere di allegazione rimane riservato esclusivamente alla parte anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni rilevabili d'ufficio, perché il giudice può surrogare la parte nella postulazione degli effetti giuridici dei fatti allegati, ma non può surrogarla nell'onere di allegazione, che, risolvendosi nella formulazione delle ipotesi di ricostruzione dei fatti funzionali alle pretese da far valere in giudizio, non può non essere riservato in via esclusiva a chi di quel diritto assuma di essere titolare”, (cfr. Cass. n. 15142/2003; Cass. Sezioni Unite: n.
1099 del 1998); nonché al suo corollario secondo il quale:“(fatti salvi casi particolari) è vietato al giudice porre alla base della propria decisione fatti che non rispondano ad una tempestiva allegazione delle parti, ovvero il giudice non può basare la propria decisione su un fatto, ritenuto estintivo, modificativo o impeditivo, che non sia mai stato dedotto o allegato dalla parte o comunque non sia risultante dagli atti di causa, e che tale allegazione non solo è necessaria ma deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il “thema decidendum” ed il “thema probandum” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14581 del 22/06/2007), si rileva che, a fronte delle tempestive deduzioni di parte opposta, la limitandosi a richiamare Parte_1 le proprie originarie contestazioni già compiute nell'atto di opposizione, non ha compiuto alcuna contestazione (tanto meno specifica, ex art. 115 c.p.c.) alla documentazione prodotta dalla controparte in ordine al credito precettato, risultando il motivo di censura formulato in termini estremamente generici e meramente assertivi. In buona sostanza l'opponente, invertendo il principio processual civilistico di cui all'art. 2697 c.p.c. che vuole a carico di chi propone la domanda giudiziale l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, si è limitata a contestare l'entità e la debenza della suindicata voce di credito, senza alcuna indicazione di dettaglio circa le ragioni sottese alla dedotta erronea richiesta.
Pertanto, attesa la manifesta infondatezza dei motivi di censura addotti dalla perché Parte_1 contrari, per un verso, alle risultanze documentali acquisite e, per altro verso, ai principi giuridici consolidati sopra richiamati, l'opposizione così come proposta deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in Controparte_3 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
a) rigetta l'opposizione al precetto, proposta da nei confronti della Controparte_3
(già con IO UN (già ); CP_1 CP_2 CP_1
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_3 dell'opposta (già con IO UN (già ), che si CP_1 CP_2 CP_1 liquidano in euro 3.809,00 per compensi professionali, spese generali, oltre accessori di legge.
Napoli, 10 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22057 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma, c.p.c.) e vertente
TRA
P.IVA , n. Rea NA291942), con sede legale in San Giorgio A Parte_1 P.IVA_1
CR (NA) alla Via Botteghelle n. 86, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Pt_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale ad litem in calce all'atto di citazione, dall'Avv.
[...]
Carmen Troia (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio della C.F._1 medesima, sito in Napoli alla Via Foria n. 136; opponente
E
(già con IO UN (già ) (P.IVA: - CP_1 CP_2 CP_1 P.IVA_2
Cod. Fisc.: ), corrente in Genova (GE), alla Via Sardonella n. 45 T, in persona del suo legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in 80143 NAPOLI, Centro Direzionale Is G1 presso l'Avv. Gaetano Barbato (C.F. , cui sono conferiti le funzioni ed i poteri di C.F._2 rappresentanza processuale e di difesa ex artt. 83 e 84 c.p.c. in forza di dichiarazione di nomina contenuta nella comparsa di costituzione, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Giovanna Garrone del Foro di Milano (C.F. C.F._3 opposta
CONCLUSIONI
Come da verbali in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Brevemente circa i fatti di causa, va rilevato che con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione notificati a mezzo pec in data 21.09.2022, la società proponeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto dell'8.09.2022 con il quale la (già con IO UN (già CP_1 CP_2 ), (di seguito solo , le intimava il pagamento della somma complessiva di CP_1 CP_1 euro 46.750,40, “oltre al dovuto a titolo di ulteriori interessi accessori maturandi, alle spese di notifica segnate a margine ed alle successive occorrende”, sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 3988/2019, emesso dal Tribunale di Napoli in data 27.05.2019 (R.G. 15331/2019), divenuto definitivo perché non opposto (cfr. all. n. 2 della comparsa di costituzione dell'opposta).
A sostegno della presente domanda, la società istante deduceva l'assenza di valida procura al difensore costituito, l'omessa indicazione del numero del decreto ingiuntivo, nonché del numero di ruolo del procedimento di ingiunzione. Deducendo, altresì, la mancata notifica del titolo in formula esecutiva, esponeva che non fosse dato sapere quando detta formula fosse stata apposta. Infine, dolendosi dell'erroneità del quantum debeatur in ordine all'importo richiesto a titolo di interessi, insisteva per l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Si costituiva in giudizio la la quale, contestando singolarmente gli assunti attorei, ne CP_1 eccepiva la palese infondatezza, nonché l'insussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda con la conseguente pronunzia di accertamento della legittimità della propria pretesa creditoria, con il favore delle spese di lite.
Espletati gli incombenti di rito, disattesa con provvedimento del 31.03.2023 l'istanza di sospensione, assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., con provvedimento del 26.09.2024 il giudice tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Così brevemente esposti i fatti di causa e le domande delle parti e così delineato nei suoi punti essenziali l'ambito del dibattito processuale, si osserva, innanzitutto, che la qualificazione giuridica dell'opposizione
(come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi) competa esclusivamente al Giudice adito, previa valutazione delle contestazioni sottoposte al suo esame, senza essere in ciò vincolato dalla prospettazione operata da parte attrice. Costituisce altresì ius receptum che la distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi risieda nel fatto che la prima ha per oggetto la controversia sul diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione, sia in via assoluta negandosi l'esistenza, la validità e la sufficienza del titolo esecutivo, sia in via relativa contestandosi la pignorabilità di determinati beni, laddove, invece, oggetto della seconda è la denuncia di irregolarità formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi atto del procedimento esecutivo. Si è così affermato in giurisprudenza che “Il criterio discretivo tra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi sta nel fatto che la prima riguarda l'"an" dell'esecuzione, mentre la seconda il
"quomodo", nel senso che con la prima si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata, mentre con la seconda si contesta la legittimità formale del titolo esecutivo, del precetto e degli atti del processo esecutivo. La distinzione tra questi due rimedi cognitivi, dunque, si fonda esclusivamente sulle ragioni addotte nell'atto di opposizione - indipendentemente dalla qualifica dell'opponente - ed è irrilevante che l'esecuzione forzata sia già iniziata.” (cfr. tra le altre Cass. civ. n. 496/2001). Facendo applicazione alla fattispecie in esame dei principi giurisprudenziali testé enunciati, si osserva che l'opposizione, nella parte tesa a contestare vizi di forma dell'atto di precetto (in particolare l'assenza di procura e l'irregolarità della notifica) va inquadrata nel paradigma dell'art. 617, I comma, c.p.c. e deve considerarsi tempestiva per essere stata proposta nel termine di 20 giorni dalla conoscenza legale del precetto in parola (infatti quest'ultimo risulta notificato l'8.09.2022 e l'atto di citazione il successivo
21.09.2022). (cfr. all nn. 2, 3 e 4 dell'atto di citazione dell'opponente).
Quanto all'asserita erroneità delle somme precettate a titolo di interessi, occorre precisare che la domanda proposta da parte istante deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto si contesta sostanzialmente, sia pure in ordine al “quantum”, il diritto della creditrice ad agire in via esecutiva (cfr. Cass. n. 9698 del 2011) e detta impugnazione risulta svincolata da qualsiasi termine decadenziale.
Orbene, passando all'esame dei motivi di opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., il primo si rivela del tutto infondato, considerato che la procura rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo risulta espressamente conferita anche per la fase di esecuzione. Nel caso di specie, la creditrice, depositando la procura speciale conferita al difensore all'atto della costituzione nel giudizio monitorio, ha, dunque, certamente sanato il potere rappresentativo per ipotesi mancante. (cfr. all. n. 3 della comparsa di costituzione di parte convenuta).
Invero, dalla documentazione prodotta si evince che la conferiva procura alle liti al CP_1 difensore, con esplicito e chiaro riferimento alla successiva procedura esecutiva nei confronti dell'odierna opponente, procura che risulta citata nell'atto di precetto. (cfr. all. n. 2 della comparsa di costituzione della
. Sul punto, giova sottolineare che per giurisprudenza costante e prevalente all'atto di CP_1 precetto nel quale la procura è richiamata e non allegata non va comminata la sanzione di inesistenza giuridica dell'atto, trattandosi di adempimento non richiesto da alcuna norma di legge (cfr. Tribunale di
Napoli sent. n. 12051/2014). Inoltre, principio consolidato in giurisprudenza è quello secondo cui :“l'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo. Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell'istante pur essendo sfornito di procura alle liti, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo - fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore - della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene”. (cfr. Cassazione, sent. n. 10497/2006).
Del pari infondata si rivela la censura relativa alla mancata menzione del numero del decreto ingiuntivo e del numero di ruolo del ricorso monitorio. Al riguardo, mette conto evidenziare come l'atto di precetto, che non rispetta i requisiti legali, resti valido se individua con certezza il titolo messo in esecuzione. Gli elementi formali di un atto processuale, richiesti dalla legge nella indicazione della sua struttura tipica, sono funzionali allo scopo che l'atto processuale è destinato a conseguire: sono richiesti quegli elementi formali che sono indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto; se lo scopo risulta ugualmente raggiunto, non rileva la mancanza od incompletezza od imprecisione di un elemento formale (cfr.
Cassazione civile, 28.01.2020 n. 1928). Orbene, considerato che il precetto opposto, in ordine al titolo sotteso, indichi il provvedimento giudiziale (decreto ingiuntivo), l'Autorità Giudiziaria emanante (Tribunale di Napoli), nonché la data di emissione dello stesso (27.05.2019), deve ritenersi come l'atto di intimazione impugnato rappresenti in maniera univoca il titolo sulla base del quale è stato azionato. Da ciò ne consegue il rigetto della eccezione di nullità del precetto in parola per mancata indicazione del titolo.
Ancora, la risulta dolersi della mancanza di nuova notifica del decreto ingiuntivo Parte_1 munito della formula esecutiva. Quanto appena detto, in ordine alla interpretazione del contenuto delle doglianze dell'opponente, trova ulteriore e chiara conferma nel fatto che l'opponente richiami, ad asserita prova della dedotta mancanza di notifica del decreto in formula esecutiva, l'esame del precetto stesso, come se quest'ultimo dovesse essere accompagnato (in notifica) dal titolo, ossia dal decreto munito della formula esecutiva (cfr. l'atto di opposizione: “[…] si precisa che all'odierna opponente non è stato mai notificato dall CP_1 decreto ingiuntivo in formula esecutiva in data 28.10.2019[…]”).
Orbene, nel caso di specie, essendo il titolo esecutivo rappresentato da un decreto ingiuntivo, trova applicazione la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 654 c.p.c. (vecchia formulazione) a mente del quale se il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo non è necessaria una nuova notificazione del medesimo, essendo sufficiente che nel precetto si indichino le parti e la data di notifica dell'ingiunzione e si menzioni il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva (cfr. Cass. 21 novembre 2001, n. 14730; Cass. 30 maggio 2007, n. 12731; conforme Cass. 21 novembre 2001, n. 14729);
Il secondo comma dell'art. 654 c.p.c. dispone (nella formulazione applicabile ratione temporis e quindi prima della modifica avvenuta con il D.lgs. 149/2022 che ha eliminato il riferimento all'apposizione della formula esecutiva) che “ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo;
ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula”.
La disposizione si pone come deroga al principio contenuto nell'art. 479 c.p.c., a mente del quale l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo (e del precetto) ed a quello, contenuto nell'art. 475 dello stesso codice, che (anche) il decreto ingiuntivo, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, deve essere munito della formula esecutiva.
La giustificazione della deroga sta nell'esigenza di semplificare l'inizio del procedimento esecutivo, come la
Corte di Cassazione ha più volte evidenziato (cfr. sent. 6 ottobre 1998, n. 9901- sent. 17 dicembre 1997, n.
12792).
Infatti, il decreto ingiuntivo prima di essere posto in esecuzione, è stato già notificato all'intimato al fine della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione (come dispongono gli artt. 643, 644 e 645 c.p.c.) ed una nuova notificazione si risolverebbe in una inutile duplicazione. Per questa ragione il secondo comma dell'art. 654 prima citato delinea una forma di precetto più sintetica di quella generale indicata dal secondo comma dell'art. 480 dello stesso codice.
Questa forma è rispettata quando nell'atto di precetto siano indicate le parti, la data della notificazione del decreto ingiuntivo e quella che in cui il decreto ingiuntivo a suo tempo già notificato è diventato esecutivo
(come è avvenuto nel caso di specie).
Sulla base di queste premesse, pertanto, il creditore che promuove l'esecuzione forzata avvalendosi di un decreto ingiuntivo può limitarsi alla sola menzione (intesa come citazione, riferimento) nell'atto di precetto, dell'avvenuta apposizione della formula esecutiva e della data del provvedimento di esecutorietà.
Nei fatti di causa, la menzione nel precetto dell'apposizione della formula esecutiva, con la data in cui il decreto ingiuntivo è stato reso esecutivo (id est: dell'avvenuta spedizione in forma esecutiva) sostituisce la formalità della nuova notificazione ed integra la precedente notificazione del titolo, avvenuta quanto il decreto ingiuntivo non aveva ancora carattere di titolo esecutivo.
Pertanto, queste indicazioni riportate nell'atto di precetto opposto, rispondono a quanto richiesto dal già citato art. 654 c.p.c., in quanto attraverso queste l'intimata società è stata informata che il decreto ingiuntivo fosse esecutivo e recasse la formula esecutiva. (id est: era stato spedito in forma esecutiva).
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “nell'esecuzione forzata promossa in base a decreto ingiuntivo non occorre una nuova notificazione di tale decreto, ma è sufficiente che, con l'atto di precetto, il debitore sia informato, come ritualmente avvenuto nella specie, della conseguita esecutorietà del decreto medesimo, attraverso la citazione del provvedimento che abbia disposto l'esecutorietà, indipendentemente dall'osservanza di prescrizioni formali” (cfr. ex multis
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14730 del 21/11/2001), in quanto “la completa identificazione del titolo sostituisce, in forza dell'art. 654 cod. proc. civ., la notifica dello stesso” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22510 del 23/10/2014).
Dunque, anche in ordine a detto motivo di opposizione, deve ritenersi circostanza processuale acquisita in ragione sia della produzione documentale di parte opposta, sia del difetto di contestazioni e di allegazioni di segno contrario da parte della opponente, quella della avvenuta, regolare, notifica (a mezzo pec) alla
[...] da parte della in data 26.06.2019 del titolo esecutivo successivamente Parte_1 CP_1 azionato in executivis.
Quanto al motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., relativo all'asserita erroneità delle somme intimate a titolo di interessi (euro 16.171,84), perché, ad avviso di parte opponente, sproporzionate rispetto al capitale residuo pari ad euro 26.053,68 (cfr. all. n. 2 della comparsa di costituzione della CP_1 atto di precetto), mette conto evidenziare che non risulta, agli atti, alcun accordo tra la Pt_1 Parte_1
e parte opposta in base al quale si possa desumere il consenso della creditrice ad imputare a, deconto del capitale, la somma erogata di euro 31.049,64 a parziale pagamento del debito. Nè, peraltro, la società debitrice ne ha fornito prova, incombendo sulla stessa l'onere probatorio di tale accordo. A ben vedere, l'art. 1194 comma I, c.c., dispone che “Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi
e alle spese, senza il consenso del creditore”.
Al riguardo, si osserva che il criterio legale di imputazione del pagamento agli interessi anziché al capitale
(in difetto del consenso del creditore), di cui alla suindicata disposizione normativa, non costituisce fatto che debba essere specificamente dedotto in funzione del raggiungimento di un determinato effetto giuridico, risolvendosi, per converso, in una conseguenza automatica di ogni pagamento. Come nel caso di specie, quando il debitore paga solo parzialmente il proprio debito, le somme da questi versate al creditore devono considerarsi – se non c'è stato un diverso accordo – imputate prima a saldare gli interessi del debito e le spese e, solo dopo, il capitale. L'autorizzazione, da parte del creditore, a imputare la somma pagata alla sorte capitale, e non agli accessori, deve risultare in forma espressa e per iscritto. Dunque, il debitore non può, di propria spontanea iniziativa, considerare il pagamento effettuato come volto a saldare direttamente il capitale se non ha ottenuto prima l'autorizzazione scritta del creditore. (cfr. Cass. sent. n.
17661/2002).
Pertanto, facendo buon governo della prescrizione testè indicata e ritenuta pacifica la ricostruzione del parziale pagamento effettuato dalla odierna opponente pari ad euro 31.049,64, correttamente parte opposta ha calcolato gli interessi in parola sul totale dell'importo riconosciuto con il procedimento monitorio pari alla somma di euro 57.103,32. D'altra parte, la ha smentito le affermazioni di parte CP_1 opponente, dando prova della legittimità del conteggio degli interessi di mora sulla base dell'intera sorta capitale corrispondente esattamente a quella ingiunta dal Tribunale di Napoli in data 24.05.2019 con il titolo esecutivo, posto a base del precetto impugnato e corrispondente, altresì, esattamente all'imponibile di cui alla disciplina codicistica e alla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, quale il D.Lgs. n. 231 del 2002. Sul punto si rileva che l'importo stabilito nel decreto ingiuntivo è pari ad euro 57.103,32 e gli interessi calcolati sono pari ad euro 16.171,84 come da conteggio eseguito dal creditore. Pertanto, detraendo l'importo di euro 31.049.64 corrisposto alla CP_1 dall'odierna opponente, ed imputandolo in primo luogo agli interessi, la somma residua dovuta è pari ad euro 42.225,52.
Aderendo questo Tribunale al generale principio per cui: “il potere di allegazione rimane riservato esclusivamente alla parte anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni rilevabili d'ufficio, perché il giudice può surrogare la parte nella postulazione degli effetti giuridici dei fatti allegati, ma non può surrogarla nell'onere di allegazione, che, risolvendosi nella formulazione delle ipotesi di ricostruzione dei fatti funzionali alle pretese da far valere in giudizio, non può non essere riservato in via esclusiva a chi di quel diritto assuma di essere titolare”, (cfr. Cass. n. 15142/2003; Cass. Sezioni Unite: n.
1099 del 1998); nonché al suo corollario secondo il quale:“(fatti salvi casi particolari) è vietato al giudice porre alla base della propria decisione fatti che non rispondano ad una tempestiva allegazione delle parti, ovvero il giudice non può basare la propria decisione su un fatto, ritenuto estintivo, modificativo o impeditivo, che non sia mai stato dedotto o allegato dalla parte o comunque non sia risultante dagli atti di causa, e che tale allegazione non solo è necessaria ma deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il “thema decidendum” ed il “thema probandum” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14581 del 22/06/2007), si rileva che, a fronte delle tempestive deduzioni di parte opposta, la limitandosi a richiamare Parte_1 le proprie originarie contestazioni già compiute nell'atto di opposizione, non ha compiuto alcuna contestazione (tanto meno specifica, ex art. 115 c.p.c.) alla documentazione prodotta dalla controparte in ordine al credito precettato, risultando il motivo di censura formulato in termini estremamente generici e meramente assertivi. In buona sostanza l'opponente, invertendo il principio processual civilistico di cui all'art. 2697 c.p.c. che vuole a carico di chi propone la domanda giudiziale l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, si è limitata a contestare l'entità e la debenza della suindicata voce di credito, senza alcuna indicazione di dettaglio circa le ragioni sottese alla dedotta erronea richiesta.
Pertanto, attesa la manifesta infondatezza dei motivi di censura addotti dalla perché Parte_1 contrari, per un verso, alle risultanze documentali acquisite e, per altro verso, ai principi giuridici consolidati sopra richiamati, l'opposizione così come proposta deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in Controparte_3 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
a) rigetta l'opposizione al precetto, proposta da nei confronti della Controparte_3
(già con IO UN (già ); CP_1 CP_2 CP_1
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_3 dell'opposta (già con IO UN (già ), che si CP_1 CP_2 CP_1 liquidano in euro 3.809,00 per compensi professionali, spese generali, oltre accessori di legge.
Napoli, 10 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale