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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/07/2025, n. 2182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2182 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 9282/2024 r.g.
(cui è riunita la n. 9727/2024 r.g.), decisa nell'udienza del 22.7.2025,
promossa da con gli avv.ti Paolo De Biasi e Francesco Sallustio;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: accertamento negativo di indebito.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 30.9.2024, chiedeva dichiararsi non Parte_1
dovuta la restituzione della somma di euro 875,81 pretesa dall' con CP_1
nota del 4.7.2024 a titolo di recupero di importi indebitamente percepiti sull'assegno sociale n. 4038390 nel periodo dall'1.1.2023 al 31.7.2024.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 Con successivo ricorso depositato l'11.10.2024, iscritto al n. 9727/2024
r.g. e poi riunito al primo, chiedeva dichiararsi non dovuta la Parte_1
restituzione della ulteriore somma di euro 952,36 pretesa dall' con CP_1
nota del 24.9.2024 a titolo di recupero di importi indebitamente percepiti sull'assegno sociale n. 4038390 nel periodo dall'1.1.2022 al 31.10.2024.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
All'odierna udienza le cause riunite venivano oralmente discusse e decise con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
Con nota del 4.7.2024, l' ha accertato un indebito di euro 875,81 a CP_1
titolo di importi dell'assegno sociale di cui all'art. 3 co. 6 l.
8.8.1995 n. 335
(pensione cat. as n. 4038390) erogati nel periodo dall'1.1.2023 al
31.7.2024, ma non dovuti in relazione ai redditi dell'istante.
Con successiva nota del 10.10.2024, l' ha accertato un ulteriore CP_1
indebito di euro 952,36 a titolo di importi dell'assegno sociale di cui all'art. 3 co. 6 l.
8.8.1995 n. 335 (pensione cat. as n. 4038390) erogati nel periodo dall'1.1.2022 al 31.10.2024, ma non dovuti in relazione ai redditi dell'istante.
L'istante deduce, sotto un primo profilo, la insussistenza degli indebiti.
Egli tuttavia non ha in alcun modo adempiuto all'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione nella parte contestata,
ovvero la esistenza di un titolo che consenta di qualificare come
2 adempimento quanto corrisposto dall' onere che, per insegnamento CP_1
della giurisprudenza di legittimità, resta ad esclusivo carico del pensionato nel giudizio che miri ad ottenere l'accertamento negativo del proprio obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito: cfr. Cass. 19.2.2021 n. 4590 e Cass. Sez. Un.
4.8.2010 n. 18046.
Sotto un secondo profilo, l'istante deduce la irripetibilità del preteso indebito per difetto di dolo e in forza del principio di tutela dell'affidamento, trattandosi di somme percepite in epoca anteriore all'accertamento dell'indebito.
Invero, la giurisprudenza di legittimità, in materia di ripetizione di indebito di prestazioni assistenziali – quale è l'assegno sociale di cui all'art. 3 co. 6 l.
8.8.1995 n. 335 (cfr. Cass.
2.7.2021 n. 18820, Cass. 30.6.2020 n. 13223 e
Cass. 25.6.2020 n. 12608) – se per un verso ha escluso l'applicazione della speciale disciplina dettata per le prestazioni previdenziali, per altro verso ha tuttavia limitato l'applicabilità della generale disciplina dettata dall'art. 2033 c.c. ai soli casi in cui manchi qualsiasi rapporto assistenziale fra il beneficiario della prestazione e l'istituto erogatore (come per l'errore di persona), mentre negli altri casi, riconducibili alla mancanza di un requisito per conseguire la prestazione, ha negato la ripetibilità dei ratei erogati nel periodo anteriore al provvedimento che accerti che la prestazione non era dovuta, ove percepiti in buona fede: cfr. Cass. 28.3.2006 n. 7048, Cass.
23.1.2008 n. 1446, Cass. 28.4.2009 n. 9939, Cass. 25.9.2009 n. 24778,
Cass. 17.4.2014 n. 8970, Cass.
1.10.2015 n. 19638.
3 Con particolare riferimento alla ipotesi, qui ricorrente, di difetto del requisito reddituale, la giurisprudenza di legittimità, in un più recente arresto, dopo avere ribadito che “l'indebito assistenziale, in mancanza di
norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo
successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che
accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non
ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come
nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto
assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23.8.2003 n. 12406),
nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali
(Cass.
5.3.2018 n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità
di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero
dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo
comprovato dell'accipiens”, ha confermato il principio per cui “l'indebito
assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente
quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata
chiesta e si aveva il diritto di percepire, determina il diritto a ripetere le
somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il
superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che
l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo
rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando
l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere
inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che
naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le
norme limitative della ripetibilità dell'indebito”: cfr. Cass.
9.11.2018 n.
4 28771; in senso conforme, cfr. Cass. 15.10.2019 n. 26036 e Cass.
30.6.2020 n. 13223.
Ancora più recentemente, la S.C. ha precisato che “l'indebito assistenziale,
per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far
tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti,
salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non
configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati
reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di
conoscere”: cfr. Cass. 23.2.2023 n. 5606.
A quest'ultimo proposito, la S.C. ha così statuito: “nessun obbligo di
restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già
dichiarato i propri redditi alla p.a., ed essi fossero perciò conoscibili
dall' al quale già il d.l. 269/2003, art. 42, conv. in l. 326/2003, CP_1
consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo
del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso
ancor più chiaro ed esplicito dal d.l. 78/2009, art. 15, conv. in l. 102/2009,
il quale prevede che dal 1° gennaio 2010 l'amministrazione finanziaria ed
ogni altra amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a
determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali
collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via CP_1
telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro
disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni
pensionistiche o assistenziali residenti in [...]. Da ciò si evince che tutti i
fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o
5 assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via CP_1
telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal d.l.
78/2010, art. 13, conv. in l. 122/2010, il quale prevede al co. 1 l'istituzione
presso l' del casellario dell'assistenza per la raccolta, la conservazione CP_1
e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti
aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al co. 6 dello stesso
art. 13 stabilisce che i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al
precedente co. 8 devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1
situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia
già stata integralmente comunicata all'amministrazione finanziaria (…)
sicché giammai potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa
comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento
della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere”: cfr. Cass. CP_1
30.6.2020 n. 13223; in senso conforme, cfr. Cass. 20.5.2021 n. 13915.
Tali principi, espressi in materia di indebito assistenziale, non possono tuttavia trovare piena applicazione con riferimento all'assegno sociale,
atteso il carattere di provvisorietà che caratterizza la liquidazione dello stesso.
A norma dell'art. 3 co. 6 l.
8.8.1995 n. 335, infatti, “l'assegno è erogato
con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal
richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo,
sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”.
Il limite temporale individuato dalla norma corrisponde al mese successivo al termine del 30 giugno stabilito in via ordinaria per la presentazione
6 della dichiarazione dei redditi, così che, ove tale termine sia differito,
l' dovrà procedere al conguaglio entro il mese successivo al termine CP_1
prorogato.
Tanto premesso, deve evidenziarsi che, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “la mera erogazione provvisoria dell'assegno
sociale, disposta in virtù delle dichiarazioni dell'assistito che ha avvalorato
la sussistenza dei presupposti di legge, non può fondare un affidamento
meritevole di tutela nell'irripetibilità della prestazione concessa”: cfr. Cass.
7.2.2024 n. 3522.
Ne deriva che l'affidamento meritevole di tutela sorge solo dopo la scadenza del termine assegnato all per provvedere al conguaglio, CP_1
atteso che, una volta vanamente decorso tale termine, la liquidazione della prestazione, inizialmente connotata dalla provvisorietà, assume carattere definitivo.
Nel caso in esame, in relazione ai redditi dell'anno 2022, il detto termine è
vanamente decorso il 31.12.2023 (ovvero un mese dopo la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, prorogato al
30.11.2023), sicché tardivo si appalesa il conguaglio operato dall' con CP_1
la nota in data 24.9.2024, con conseguente irripetibilità dell'indebito di euro 169,00 ivi preteso in relazione appunto all'anno 2022.
Viceversa, in relazione ai redditi degli anni 2023 e 2024, il detto termine,
che sarebbe scaduto rispettivamente il 30.11.2024 e il 30.11.2025 (ovvero un mese dopo la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, rispettivamente prorogato al 31.10.2024 e al
7 31.10.2025), è stato osservato dall avendo l'ente previdenziale CP_1
tempestivamente operato il conguaglio con le note in data 4.7.2024 e in data 24.9.2024, con conseguente ripetibilità dell'intero importo di euro
875,81 preteso nella prima nota e del restante importo di euro 783,36
preteso nella seconda, in relazione appunto agli anni 2023 e 2024.
Conclusivamente, deve dichiararsi non dovuta dall'istante all' la CP_1
restituzione della sola somma di euro 169,00, restando invece dovuta la restituzione della residua somma di euro 1.659,17.
L'accoglimento solo parziale della domanda costituisce, ex art. 92 c.p.c.,
giusto motivo di compensazione delle spese di causa.
P.q.m.
dichiara non dovuta dall'istante la restituzione all' della somma di CP_1
euro 169,00; rigetta nel resto la domanda;
spese compensate.
Taranto, 22.7.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
8
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 9282/2024 r.g.
(cui è riunita la n. 9727/2024 r.g.), decisa nell'udienza del 22.7.2025,
promossa da con gli avv.ti Paolo De Biasi e Francesco Sallustio;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: accertamento negativo di indebito.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 30.9.2024, chiedeva dichiararsi non Parte_1
dovuta la restituzione della somma di euro 875,81 pretesa dall' con CP_1
nota del 4.7.2024 a titolo di recupero di importi indebitamente percepiti sull'assegno sociale n. 4038390 nel periodo dall'1.1.2023 al 31.7.2024.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 Con successivo ricorso depositato l'11.10.2024, iscritto al n. 9727/2024
r.g. e poi riunito al primo, chiedeva dichiararsi non dovuta la Parte_1
restituzione della ulteriore somma di euro 952,36 pretesa dall' con CP_1
nota del 24.9.2024 a titolo di recupero di importi indebitamente percepiti sull'assegno sociale n. 4038390 nel periodo dall'1.1.2022 al 31.10.2024.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
All'odierna udienza le cause riunite venivano oralmente discusse e decise con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
Con nota del 4.7.2024, l' ha accertato un indebito di euro 875,81 a CP_1
titolo di importi dell'assegno sociale di cui all'art. 3 co. 6 l.
8.8.1995 n. 335
(pensione cat. as n. 4038390) erogati nel periodo dall'1.1.2023 al
31.7.2024, ma non dovuti in relazione ai redditi dell'istante.
Con successiva nota del 10.10.2024, l' ha accertato un ulteriore CP_1
indebito di euro 952,36 a titolo di importi dell'assegno sociale di cui all'art. 3 co. 6 l.
8.8.1995 n. 335 (pensione cat. as n. 4038390) erogati nel periodo dall'1.1.2022 al 31.10.2024, ma non dovuti in relazione ai redditi dell'istante.
L'istante deduce, sotto un primo profilo, la insussistenza degli indebiti.
Egli tuttavia non ha in alcun modo adempiuto all'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione nella parte contestata,
ovvero la esistenza di un titolo che consenta di qualificare come
2 adempimento quanto corrisposto dall' onere che, per insegnamento CP_1
della giurisprudenza di legittimità, resta ad esclusivo carico del pensionato nel giudizio che miri ad ottenere l'accertamento negativo del proprio obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito: cfr. Cass. 19.2.2021 n. 4590 e Cass. Sez. Un.
4.8.2010 n. 18046.
Sotto un secondo profilo, l'istante deduce la irripetibilità del preteso indebito per difetto di dolo e in forza del principio di tutela dell'affidamento, trattandosi di somme percepite in epoca anteriore all'accertamento dell'indebito.
Invero, la giurisprudenza di legittimità, in materia di ripetizione di indebito di prestazioni assistenziali – quale è l'assegno sociale di cui all'art. 3 co. 6 l.
8.8.1995 n. 335 (cfr. Cass.
2.7.2021 n. 18820, Cass. 30.6.2020 n. 13223 e
Cass. 25.6.2020 n. 12608) – se per un verso ha escluso l'applicazione della speciale disciplina dettata per le prestazioni previdenziali, per altro verso ha tuttavia limitato l'applicabilità della generale disciplina dettata dall'art. 2033 c.c. ai soli casi in cui manchi qualsiasi rapporto assistenziale fra il beneficiario della prestazione e l'istituto erogatore (come per l'errore di persona), mentre negli altri casi, riconducibili alla mancanza di un requisito per conseguire la prestazione, ha negato la ripetibilità dei ratei erogati nel periodo anteriore al provvedimento che accerti che la prestazione non era dovuta, ove percepiti in buona fede: cfr. Cass. 28.3.2006 n. 7048, Cass.
23.1.2008 n. 1446, Cass. 28.4.2009 n. 9939, Cass. 25.9.2009 n. 24778,
Cass. 17.4.2014 n. 8970, Cass.
1.10.2015 n. 19638.
3 Con particolare riferimento alla ipotesi, qui ricorrente, di difetto del requisito reddituale, la giurisprudenza di legittimità, in un più recente arresto, dopo avere ribadito che “l'indebito assistenziale, in mancanza di
norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo
successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che
accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non
ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come
nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto
assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23.8.2003 n. 12406),
nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali
(Cass.
5.3.2018 n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità
di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero
dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo
comprovato dell'accipiens”, ha confermato il principio per cui “l'indebito
assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente
quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata
chiesta e si aveva il diritto di percepire, determina il diritto a ripetere le
somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il
superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che
l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo
rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando
l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere
inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che
naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le
norme limitative della ripetibilità dell'indebito”: cfr. Cass.
9.11.2018 n.
4 28771; in senso conforme, cfr. Cass. 15.10.2019 n. 26036 e Cass.
30.6.2020 n. 13223.
Ancora più recentemente, la S.C. ha precisato che “l'indebito assistenziale,
per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far
tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti,
salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non
configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati
reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di
conoscere”: cfr. Cass. 23.2.2023 n. 5606.
A quest'ultimo proposito, la S.C. ha così statuito: “nessun obbligo di
restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già
dichiarato i propri redditi alla p.a., ed essi fossero perciò conoscibili
dall' al quale già il d.l. 269/2003, art. 42, conv. in l. 326/2003, CP_1
consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo
del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso
ancor più chiaro ed esplicito dal d.l. 78/2009, art. 15, conv. in l. 102/2009,
il quale prevede che dal 1° gennaio 2010 l'amministrazione finanziaria ed
ogni altra amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a
determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali
collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via CP_1
telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro
disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni
pensionistiche o assistenziali residenti in [...]. Da ciò si evince che tutti i
fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o
5 assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via CP_1
telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal d.l.
78/2010, art. 13, conv. in l. 122/2010, il quale prevede al co. 1 l'istituzione
presso l' del casellario dell'assistenza per la raccolta, la conservazione CP_1
e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti
aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al co. 6 dello stesso
art. 13 stabilisce che i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al
precedente co. 8 devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1
situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia
già stata integralmente comunicata all'amministrazione finanziaria (…)
sicché giammai potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa
comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento
della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere”: cfr. Cass. CP_1
30.6.2020 n. 13223; in senso conforme, cfr. Cass. 20.5.2021 n. 13915.
Tali principi, espressi in materia di indebito assistenziale, non possono tuttavia trovare piena applicazione con riferimento all'assegno sociale,
atteso il carattere di provvisorietà che caratterizza la liquidazione dello stesso.
A norma dell'art. 3 co. 6 l.
8.8.1995 n. 335, infatti, “l'assegno è erogato
con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal
richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo,
sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”.
Il limite temporale individuato dalla norma corrisponde al mese successivo al termine del 30 giugno stabilito in via ordinaria per la presentazione
6 della dichiarazione dei redditi, così che, ove tale termine sia differito,
l' dovrà procedere al conguaglio entro il mese successivo al termine CP_1
prorogato.
Tanto premesso, deve evidenziarsi che, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “la mera erogazione provvisoria dell'assegno
sociale, disposta in virtù delle dichiarazioni dell'assistito che ha avvalorato
la sussistenza dei presupposti di legge, non può fondare un affidamento
meritevole di tutela nell'irripetibilità della prestazione concessa”: cfr. Cass.
7.2.2024 n. 3522.
Ne deriva che l'affidamento meritevole di tutela sorge solo dopo la scadenza del termine assegnato all per provvedere al conguaglio, CP_1
atteso che, una volta vanamente decorso tale termine, la liquidazione della prestazione, inizialmente connotata dalla provvisorietà, assume carattere definitivo.
Nel caso in esame, in relazione ai redditi dell'anno 2022, il detto termine è
vanamente decorso il 31.12.2023 (ovvero un mese dopo la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, prorogato al
30.11.2023), sicché tardivo si appalesa il conguaglio operato dall' con CP_1
la nota in data 24.9.2024, con conseguente irripetibilità dell'indebito di euro 169,00 ivi preteso in relazione appunto all'anno 2022.
Viceversa, in relazione ai redditi degli anni 2023 e 2024, il detto termine,
che sarebbe scaduto rispettivamente il 30.11.2024 e il 30.11.2025 (ovvero un mese dopo la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, rispettivamente prorogato al 31.10.2024 e al
7 31.10.2025), è stato osservato dall avendo l'ente previdenziale CP_1
tempestivamente operato il conguaglio con le note in data 4.7.2024 e in data 24.9.2024, con conseguente ripetibilità dell'intero importo di euro
875,81 preteso nella prima nota e del restante importo di euro 783,36
preteso nella seconda, in relazione appunto agli anni 2023 e 2024.
Conclusivamente, deve dichiararsi non dovuta dall'istante all' la CP_1
restituzione della sola somma di euro 169,00, restando invece dovuta la restituzione della residua somma di euro 1.659,17.
L'accoglimento solo parziale della domanda costituisce, ex art. 92 c.p.c.,
giusto motivo di compensazione delle spese di causa.
P.q.m.
dichiara non dovuta dall'istante la restituzione all' della somma di CP_1
euro 169,00; rigetta nel resto la domanda;
spese compensate.
Taranto, 22.7.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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