TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/03/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di IG, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario dr. Luca Restivo, in esito alle note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del giorno
18 marzo 2025, depositate dalla parte ricorrente il 14.03.2025 e dalla parte resistente il
13.01.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 544 dell'anno 2021 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente e ivi elettivamente domiciliato in via Doberdò n. 2/A presso lo studio dell'avv. Alfonso
Marco Cardella che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f.: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede in IG, via Picone nn.
20/30, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi giusta procura generale alle liti in notar di Roma in atti Persona_1
* RESISTENTE *
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso depositato in data 02 marzo 2021, esponeva: Parte_1
- di aver presentato “in data 18.05.2020 … domanda al fine di ottenere il cd. Bonus Baby Sitting tramite procedura guidata portale web dell'Ente previdenziale … n. 327632 prot.
0100.21/05/2020.0153823” e di avere così ricevuto il detto bonus per € 1.000,00; CP_1
- di avere poi presentato “in data 17.06.2020 … nuova domanda … al fine di ottenere
l'integrazione disposta normativamente per il … Bonus baby-sitting (domanda n. 904665 prot.
0100.19/06/2020.0191373)”; CP_1
CP_
- che “L' di IG comunicava con apposito avviso la disponibilità dell'ulteriore somma
1 di € 1.000,00”;
- che “tuttavia, a causa di un continuo problema informatico del portale il quale andava CP_1 letteralmente in “tilt”, non riusciva a completare la procedura di ″appropriazione somme″”;
- di aver presentato quindi in data 11.09.2020 un primo reclamo all' (prot. n. 10026618969) CP_1 che veniva respinto dall'Ente con la motivazione di non avere “inoltrato la suddetta domanda entro il termine di scadenza (28.08.2020)”;
- che esito negativo sortiva anche il secondo reclamo presentato il 16.09.2020 (prot. n. 3627584);
- che la successiva diffida, inviata tramite legale in data 06.11.2020, era riscontrata dall' con CP_1 la seguente comunicazione: “come da messaggio 30/10/2020.0003999, sarà inviata agli Per_2
utenti un nuovo SMS in cui gli stessi sono avvisati della possibilità di effettuare
l'appropriazione”. Non ricevendo il detto SMS. il ricorrente con nota del 23.11.2020 sollecitava l' che così rispondeva: “da consultazione effettuata, la domanda risulta accolta con CP_1
appropriazione voucher eseguita e pagamento disposto” (cfr. all. n. 16);
In assenza del pagamento del bonus, con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha, quindi, chiesto al Tribunale di: “1. Accertare e dichiarare il buon diritto del ricorrente sig.
ad ottenere l'integrale prestazione economica cd. Bonus Baby-sitting …;
2. Parte_1
CP_ Accertare e dichiarare che l' di IG è debitore del ricorrente della cifra di €.1.000,00
… e per l'effetto condannare il resistente al pagamento di detta somma oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo …;
3. Accertare e dichiarare inefficaci e/o illegittimi gli atti presupposti alla
CP_ mancata corresponsione del bonus cd. Baby sitting adottati dall' di IG, nonché ogni CP_ ulteriore atto e/o provvedimento …;
4. Condannare l' di IG … al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario”.
L' costituitosi in giudizio il 20.05.2021, ha contestato la fondatezza delle CP_1 doglianze sollevate in ricorso, di cui ha chiesto il rigetto, evidenziando che “La domanda del ricorrente, presentata in data 17 giugno 2020 è stata istruita in modalità automatica … Dalla verifica amministrativa tuttavia è emerso che il Signor ha dichiarato … di essere Parte_1
genitore unico … senza allegare la prevista documentazione (sentenza di separazione, divorzio,
Per_ affido) da cui si possa evincere a quale genitore il giudice ha affidato la figlia dato indispensabile … secondo la circolare n. 44/2020”. CP_1
Dopo alcuni rinvii dell'udienza di discussione disposti dal Giudice per esigenze di carico di ruolo, in data 10 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'odierna udienza per la discussione.
In esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18 marzo
2 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., effettuato da entrambe le parti, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti dalle parti - non oggetto di alcuna contestazione da parte dell'ente previdenziale - emerge che l' ha espressamente riconosciuto il diritto del CP_1
alla percezione del bonus per cui è causa una prima volta provvedendo Parte_1
all'erogazione del medesimo bonus richiesto dal ricorrente con la prima domanda presentata in data 18.05.2020 (n. 327632 prot. .0100.21/05/2020.0153823) e, poi, proprio con riferimento CP_1
alla domanda presentata il 19.06.2020 (n. 904665 prot. .0100.19/06/2020.0191373) per cui è CP_1
causa, con i messaggi di posta elettronica certificata inviati in riscontro ai reclami/diffide del ricorrente, e specificatamente:
1) pec inviata il 09.11.2020 all'avv. Cardella con oggetto: “Risposta: Posta certificata: diffida … prot n. CCBFF.16/09/2020.3627584 – Domanda n. 904665 …” avente il seguente CP_1
contenuto: “come da messaggio 30/10/2020.0003999, sarà inviato agli utenti un nuovo Per_2
sms in cui gli stessi sono avvisati della possibilità di effettuare l'appropriazione. Cordiali saluti.
(cfr. doc. n. 14 fascicolo parte ricorrente); Controparte_2
2) pec inviata il 24.11.2020 all'avv. Cardella con oggetto: “Risposta: Posta certificata:
0100.09/11/2020.0333139 – mancato ricevimento sms – – sollecito …” CP_1 Parte_1
avente il seguente contenuto: “da consultazione effettuata, la domanda risulta accolta con
Appropriazione Voucher eseguita e Pagamento disposto. Cordiali saluti. Controparte_2
(cfr. doc. n. 16).
[...]
Deve, invece, ritenersi priva di fondamento la circostanza che “il Signor Parte_1
ha dichiarato nella domanda telematica di essere genitore unico … senza allegare la prevista documentazione (sentenza di separazione, divorzio, affido) da cui si possa evincere a quale
Per_ genitore il giudice ha affidato la figlia dato indispensabile ai fini del riconoscimento del bonus baby sitting … secondo la circolare n. 44/2020”, dedotta dall - solo e per la CP_1 CP_1
prima volta - in seno alla memoria di costituzione depositata il 20 maggio 2021 quale unico motivo di diniego del bonus richiesto dal ricorrente.
A prescindere dal contrasto di tale motivo con il contenuto delle comunicazioni pec di cui si è sopra detto e della documentazione versata in atti oltre e ancora dalla mancata comunicazione al , si osserva brevemente quanto segue. Parte_1
Il bonus in questione è stato introdotto dall'art. 23 del D.L. n. 18/2020 che, al comma 8, così dispone: “A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa alla
3 prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby- sitting nel limite massimo complessivo di 1200 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo
54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”.
Il successivo art. 25 dispone al comma 3 che “… il bonus per l'acquisto di servizi di baby- sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall'articolo
23, comma 8 … è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 2000 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico …” e al comma 4 che “Ai fini dell'accesso al bonus … il lavoratore presenta domanda CP_ tramite i canali telematici dell' e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando … l'importo del bonus che si intende utilizzare”.
La circolare n. 44 del 24 marzo 2020 prevede che “Al comma 7, dell'articolo 23, è CP_1
stabilito infine che ″le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari″. Si precisa, dunque, che le agevolazioni previste dalla norma competono ai genitori naturali, ma sono destinate anche ai soggetti affidatari del minore. Al riguardo,
l'ampliamento deve intendersi riferito ai casi di adozione, nazionale e internazionale, per i quali
l'ingresso del minore in famiglia sia verificato alla data del 5 marzo 2020, sia ai casi di affidamento preadottivo con sentenza o provvedimento del giudice. La documentazione utile all'Istituto per la verifica dei suddetti dati inerenti agli affidi dovrà essere allegata al modello di domanda per la prestazione e trasmessa all' a cura del richiedente”. CP_1
Fermo restando che, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di merito “le circolari orientano l'azione della pubblica amministrazione ma non hanno alcun valore normativo vincolante”, deve in ogni caso rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ente, né la normativa sopra richiamata né la stessa circolare , ad un'attenta lettura, CP_1 prevedono per i “genitori naturali” l'allegazione alla domanda per il detto bonus della
“documentazione (sentenza di separazione, divorzio, affido) da cui si possa evincere a quale genitore il giudice ha affidato la figlia” (motivo del diniego indicato in comparsa di costituzione dell' ). Tale obbligo è invece espressamente previsto dalla detta circolare solo ed CP_1 esclusivamente per i “soggetti affidatari del minore” da “intendersi riferito ai casi di adozione, nazionale e internazionale, … sia ai casi di affidamento preadottivo con sentenza o provvedimento
4 del giudice”.
Tale interpretazione trova piena conferma nel modulo di domanda predisposto dall e CP_1
presentato dal ricorrente dove si legge testualmente alla pagina 2:
“Dati del Figlio …
Dichiaro di essere il genitore/affidatario del figlio per il quale presento la domanda: Si
Dichiaro di essere convivente con il figlio oggetto della domanda: Si …”
e alla seguente pagina 3
“In caso di minore in affido preadottivo:
Dichiaro di essere genitore affidatario del minore con sentenza/provvedimento in allegato: No
Documenti Affido: Non allegati”
Appare, quindi, evidente che il modulo predisposto dall'Ente resistente, conformemente alla sopra richiamata circolare 44/2020, prevede la compilazione del campo “documenti allegati” solo con espresso riferimento al “caso di minore in affido preadottivo”.
Ne deriva, pertanto, che il ricorrente ha diritto ad usufruire del bonus baby sitting richiesto e, conseguentemente, l' va condannata al pagamento delle somme richieste. CP_1
3. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, anche in considerazione della semplicità delle questioni trattate, come in dispositivo e con distrazione, ex art. 93 comma 1 c.p.c., in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di IG, Sezione Lavoro, in persona del Giudice dr. Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e dichiara il diritto di ad avere corrisposto il “bonus baby Parte_1
sitting” richiesto con domanda n. 904665 (prot. .0100.19/06/2020.0191373); CP_1
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.000,00 oltre interessi CP_1
legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna. altresì. l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € CP_1
450,00, oltre accessori come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Alfonso Marco Cardella, dichiaratosi procuratore antistatario.
Così deciso in IG il 18/03/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di IG, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario dr. Luca Restivo, in esito alle note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del giorno
18 marzo 2025, depositate dalla parte ricorrente il 14.03.2025 e dalla parte resistente il
13.01.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 544 dell'anno 2021 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente e ivi elettivamente domiciliato in via Doberdò n. 2/A presso lo studio dell'avv. Alfonso
Marco Cardella che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f.: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede in IG, via Picone nn.
20/30, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi giusta procura generale alle liti in notar di Roma in atti Persona_1
* RESISTENTE *
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso depositato in data 02 marzo 2021, esponeva: Parte_1
- di aver presentato “in data 18.05.2020 … domanda al fine di ottenere il cd. Bonus Baby Sitting tramite procedura guidata portale web dell'Ente previdenziale … n. 327632 prot.
0100.21/05/2020.0153823” e di avere così ricevuto il detto bonus per € 1.000,00; CP_1
- di avere poi presentato “in data 17.06.2020 … nuova domanda … al fine di ottenere
l'integrazione disposta normativamente per il … Bonus baby-sitting (domanda n. 904665 prot.
0100.19/06/2020.0191373)”; CP_1
CP_
- che “L' di IG comunicava con apposito avviso la disponibilità dell'ulteriore somma
1 di € 1.000,00”;
- che “tuttavia, a causa di un continuo problema informatico del portale il quale andava CP_1 letteralmente in “tilt”, non riusciva a completare la procedura di ″appropriazione somme″”;
- di aver presentato quindi in data 11.09.2020 un primo reclamo all' (prot. n. 10026618969) CP_1 che veniva respinto dall'Ente con la motivazione di non avere “inoltrato la suddetta domanda entro il termine di scadenza (28.08.2020)”;
- che esito negativo sortiva anche il secondo reclamo presentato il 16.09.2020 (prot. n. 3627584);
- che la successiva diffida, inviata tramite legale in data 06.11.2020, era riscontrata dall' con CP_1 la seguente comunicazione: “come da messaggio 30/10/2020.0003999, sarà inviata agli Per_2
utenti un nuovo SMS in cui gli stessi sono avvisati della possibilità di effettuare
l'appropriazione”. Non ricevendo il detto SMS. il ricorrente con nota del 23.11.2020 sollecitava l' che così rispondeva: “da consultazione effettuata, la domanda risulta accolta con CP_1
appropriazione voucher eseguita e pagamento disposto” (cfr. all. n. 16);
In assenza del pagamento del bonus, con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha, quindi, chiesto al Tribunale di: “1. Accertare e dichiarare il buon diritto del ricorrente sig.
ad ottenere l'integrale prestazione economica cd. Bonus Baby-sitting …;
2. Parte_1
CP_ Accertare e dichiarare che l' di IG è debitore del ricorrente della cifra di €.1.000,00
… e per l'effetto condannare il resistente al pagamento di detta somma oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo …;
3. Accertare e dichiarare inefficaci e/o illegittimi gli atti presupposti alla
CP_ mancata corresponsione del bonus cd. Baby sitting adottati dall' di IG, nonché ogni CP_ ulteriore atto e/o provvedimento …;
4. Condannare l' di IG … al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario”.
L' costituitosi in giudizio il 20.05.2021, ha contestato la fondatezza delle CP_1 doglianze sollevate in ricorso, di cui ha chiesto il rigetto, evidenziando che “La domanda del ricorrente, presentata in data 17 giugno 2020 è stata istruita in modalità automatica … Dalla verifica amministrativa tuttavia è emerso che il Signor ha dichiarato … di essere Parte_1
genitore unico … senza allegare la prevista documentazione (sentenza di separazione, divorzio,
Per_ affido) da cui si possa evincere a quale genitore il giudice ha affidato la figlia dato indispensabile … secondo la circolare n. 44/2020”. CP_1
Dopo alcuni rinvii dell'udienza di discussione disposti dal Giudice per esigenze di carico di ruolo, in data 10 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'odierna udienza per la discussione.
In esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18 marzo
2 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., effettuato da entrambe le parti, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti dalle parti - non oggetto di alcuna contestazione da parte dell'ente previdenziale - emerge che l' ha espressamente riconosciuto il diritto del CP_1
alla percezione del bonus per cui è causa una prima volta provvedendo Parte_1
all'erogazione del medesimo bonus richiesto dal ricorrente con la prima domanda presentata in data 18.05.2020 (n. 327632 prot. .0100.21/05/2020.0153823) e, poi, proprio con riferimento CP_1
alla domanda presentata il 19.06.2020 (n. 904665 prot. .0100.19/06/2020.0191373) per cui è CP_1
causa, con i messaggi di posta elettronica certificata inviati in riscontro ai reclami/diffide del ricorrente, e specificatamente:
1) pec inviata il 09.11.2020 all'avv. Cardella con oggetto: “Risposta: Posta certificata: diffida … prot n. CCBFF.16/09/2020.3627584 – Domanda n. 904665 …” avente il seguente CP_1
contenuto: “come da messaggio 30/10/2020.0003999, sarà inviato agli utenti un nuovo Per_2
sms in cui gli stessi sono avvisati della possibilità di effettuare l'appropriazione. Cordiali saluti.
(cfr. doc. n. 14 fascicolo parte ricorrente); Controparte_2
2) pec inviata il 24.11.2020 all'avv. Cardella con oggetto: “Risposta: Posta certificata:
0100.09/11/2020.0333139 – mancato ricevimento sms – – sollecito …” CP_1 Parte_1
avente il seguente contenuto: “da consultazione effettuata, la domanda risulta accolta con
Appropriazione Voucher eseguita e Pagamento disposto. Cordiali saluti. Controparte_2
(cfr. doc. n. 16).
[...]
Deve, invece, ritenersi priva di fondamento la circostanza che “il Signor Parte_1
ha dichiarato nella domanda telematica di essere genitore unico … senza allegare la prevista documentazione (sentenza di separazione, divorzio, affido) da cui si possa evincere a quale
Per_ genitore il giudice ha affidato la figlia dato indispensabile ai fini del riconoscimento del bonus baby sitting … secondo la circolare n. 44/2020”, dedotta dall - solo e per la CP_1 CP_1
prima volta - in seno alla memoria di costituzione depositata il 20 maggio 2021 quale unico motivo di diniego del bonus richiesto dal ricorrente.
A prescindere dal contrasto di tale motivo con il contenuto delle comunicazioni pec di cui si è sopra detto e della documentazione versata in atti oltre e ancora dalla mancata comunicazione al , si osserva brevemente quanto segue. Parte_1
Il bonus in questione è stato introdotto dall'art. 23 del D.L. n. 18/2020 che, al comma 8, così dispone: “A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa alla
3 prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby- sitting nel limite massimo complessivo di 1200 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo
54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”.
Il successivo art. 25 dispone al comma 3 che “… il bonus per l'acquisto di servizi di baby- sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall'articolo
23, comma 8 … è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 2000 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico …” e al comma 4 che “Ai fini dell'accesso al bonus … il lavoratore presenta domanda CP_ tramite i canali telematici dell' e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando … l'importo del bonus che si intende utilizzare”.
La circolare n. 44 del 24 marzo 2020 prevede che “Al comma 7, dell'articolo 23, è CP_1
stabilito infine che ″le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari″. Si precisa, dunque, che le agevolazioni previste dalla norma competono ai genitori naturali, ma sono destinate anche ai soggetti affidatari del minore. Al riguardo,
l'ampliamento deve intendersi riferito ai casi di adozione, nazionale e internazionale, per i quali
l'ingresso del minore in famiglia sia verificato alla data del 5 marzo 2020, sia ai casi di affidamento preadottivo con sentenza o provvedimento del giudice. La documentazione utile all'Istituto per la verifica dei suddetti dati inerenti agli affidi dovrà essere allegata al modello di domanda per la prestazione e trasmessa all' a cura del richiedente”. CP_1
Fermo restando che, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di merito “le circolari orientano l'azione della pubblica amministrazione ma non hanno alcun valore normativo vincolante”, deve in ogni caso rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ente, né la normativa sopra richiamata né la stessa circolare , ad un'attenta lettura, CP_1 prevedono per i “genitori naturali” l'allegazione alla domanda per il detto bonus della
“documentazione (sentenza di separazione, divorzio, affido) da cui si possa evincere a quale genitore il giudice ha affidato la figlia” (motivo del diniego indicato in comparsa di costituzione dell' ). Tale obbligo è invece espressamente previsto dalla detta circolare solo ed CP_1 esclusivamente per i “soggetti affidatari del minore” da “intendersi riferito ai casi di adozione, nazionale e internazionale, … sia ai casi di affidamento preadottivo con sentenza o provvedimento
4 del giudice”.
Tale interpretazione trova piena conferma nel modulo di domanda predisposto dall e CP_1
presentato dal ricorrente dove si legge testualmente alla pagina 2:
“Dati del Figlio …
Dichiaro di essere il genitore/affidatario del figlio per il quale presento la domanda: Si
Dichiaro di essere convivente con il figlio oggetto della domanda: Si …”
e alla seguente pagina 3
“In caso di minore in affido preadottivo:
Dichiaro di essere genitore affidatario del minore con sentenza/provvedimento in allegato: No
Documenti Affido: Non allegati”
Appare, quindi, evidente che il modulo predisposto dall'Ente resistente, conformemente alla sopra richiamata circolare 44/2020, prevede la compilazione del campo “documenti allegati” solo con espresso riferimento al “caso di minore in affido preadottivo”.
Ne deriva, pertanto, che il ricorrente ha diritto ad usufruire del bonus baby sitting richiesto e, conseguentemente, l' va condannata al pagamento delle somme richieste. CP_1
3. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, anche in considerazione della semplicità delle questioni trattate, come in dispositivo e con distrazione, ex art. 93 comma 1 c.p.c., in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di IG, Sezione Lavoro, in persona del Giudice dr. Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e dichiara il diritto di ad avere corrisposto il “bonus baby Parte_1
sitting” richiesto con domanda n. 904665 (prot. .0100.19/06/2020.0191373); CP_1
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.000,00 oltre interessi CP_1
legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna. altresì. l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € CP_1
450,00, oltre accessori come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Alfonso Marco Cardella, dichiaratosi procuratore antistatario.
Così deciso in IG il 18/03/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
5