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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 18/09/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 413/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 413 /2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Graziano Piredda
( ), come da giusta procura allegata agli atti;
C.F._2 parte attrice contro
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._3 residente in [...], e , nata a CO
Nuoro il 18/11/1994, residente in [...], germani, C.F._4 entrambi elettivamente domiciliati in Nuoro, via Antonio Mereu n. 35, presso e nello studio degli avv.ti Giuseppe Malandrino e Alberto Mario Zizi;
parte convenuta
nonché contro
, c.f. nata a [...] il [...], Controparte_3 C.F._5 residente in [...] terza chiamata contumace
Oggetto: Usucapione
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “Voglia l'ill.mo Tribunale di Nuoro, contraris reiectis, così giudicare:
Dichiarare l'attore. IG. CF 8F979N, nato a [...] il 18 Parte_1 C.F._6 gennaio 1991 e residente a [...], proprietario esclusivo per maturata usucapione, di 1/4 del terreno sito in Dorgali (NU), località (Mulatta), catasto terreni, distinto al foglio 86, particella 37, pari a metri quadri 1000, catastalmente intestato a CO
, nata a [...] [...], CF ( ,
[...] C.F._7 Controparte_1
nato a [...], il [...], C.F ( , in qualità ciascuno di
[...] CodiceFiscale_8 comproprietario;
1) Voglia, il Tribunale, altresì ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso l'agenzia del territorio di Nuoro, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari in caso di opposizione.”
Nell'interesse di parte convenuta:
“A) in via principale: rigettare l'avversa domanda in quanto infondata;
B) in via riconvenzionale: previo accertamento e declaratoria del fatto che il signor Parte_1
occupa una porzione di terreno ricadente nel foglio 86, mapp. 37 di proprietà dei convenuti
[...] senza averne titolo, condannarsi il predetto a rilasciare nella piena ed Parte_1 esclusiva proprietà di essi convenuti il terreno anzidetto e a ripristinare lo stato dei luoghi quale esso era al momento della abusiva occupazione.
C) in via di mero subordine: per la sola denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarando tenuta la venditrice signora a rendere la garanzia per la parziale Controparte_3 evizione patita dai convenuti e per l'effetto condannando la medesima venditrice signora
[...]
al risarcimento dei danni nella misura che risulterà dovuta all'esito dell'esperenda CP_3 istruttoria, tenuto conto del valore dell'area sottratta alla disponibilità dei convenuti rispetto a quella complessivamente compravenduta e del minor valore del compendio immobiliare di loro proprietà a causa dei limiti edificatori derivanti dalla minore estensione del lotto;
D) in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio parte Parte_1 convenuta al fine di sentir dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione dell'immobile meglio sotto specificato. A fondamento della propria domanda ha esposto:
• di godere e possedere, uti dominus, da oltre vent'anni e più precisamente dal 01/07/1995, comportandosi come l'unico e solo proprietario, la proprietà di 1/2 di 1200 mq circa del fondo, situato in Dorgali (NU), località “Mulattaî”, distinto al catasto terreni del comune di Dorgali al foglio 86, particella 37, qualità (vigneto), classe 3, rendita € 4,45; • che il mappale sopra citato risulta intestato a , nato a [...] il Controparte_1
11/06/1993, e , nata a Nuoro il [...], in [...] ciascuno di CO comproprietario, giusto atto pubblico del 2014 a rogito Notaio Avv. Patrizia Righi;
• che, già dai primi anni novanta, la quota di 1/2 del sopra citato mappale veniva venduto dal fratello del IG. , nonno del IG , al IG. padre Persona_1 Parte_1 Per_2 del , che ha rilasciato una dichiarazione in merito, e pertanto metà del fondo Persona_3
è sempre rimasto di proprietà del;
Persona_1
• che agli inizi degli anni 2000, il padre del IG. , ebbe vari problemi finanziari, Persona_3
a seguito dei quali gli furono pignorati e messi all' asta diversi beni, tra i quali il terreno in oggetto, che fu riacquistato all'asta dall'ex moglie del;
Persona_3
• che quest'ultima, nel 2014, vendeva il terreno oggetto di causa ai convenuti, specificando che
½ del mappale 37 non rientrava nella vendita poiché di proprietà di , nonno Persona_1 dell'attore. Pertanto, i signori si impegnavano a contattare gli eredi del IG. CP_2 CP_3 per un eventuale accordo di vendita della superficie residua ed un eventuale frazionamento;
• che tale ricostruzione dei fatti viene avvalorata anche dal fatto che in data 27/01/2009 il IG
, nel disporre delle sue volontà, incluse i mille metri circa del Parte_2 mappale 37, in favore della madre del IG. , odierno attore;
Parte_1
• che pertanto, dal 1995, l'attore ha sempre goduto e posseduto della proprietà aggetto di causa, in modo palese, pacifico, continuato, non interrotto e non contestato, comportandosi nei confronti di chiunque come l'unico e vero proprietario;
• che l'attore, dall'anno 1995, ha provveduto ad occuparsi del vigneto costituito da circa mille ceppi di vite ed una trentina di alberi da frutto e olive, dotati di impianto di irrigazione centralizzato, dei quali da allora provvede personalmente, di anno in anno, alla aratura, potatura, vendemmia e raccolta periodica. Dal conseguito possesso, ciascuna primavera lo stesso IG. , provvede alla realizzazione di un vasto orto dal quale periodicamente Pt_1 raccoglie gli ortaggi che destina a parenti ed amici. Inoltre, nel 2005, l'attore, ha provveduto alla realizzazione di due piccole porcilaie dove vengono ricoverati dei maiali, che accudisce giornalmente. Infine, il provvede personalmente alla manutenzione delle sopra citate Pt_1 strutture sostenendo, in via esclusiva, tutti gli esborsi economici.
Alla luce di tali argomentazioni, l'attore ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe riportate.
* Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 07.06.2022, si costituivano in giudizio i convenuti contestando la domanda attorea e formulando domanda riconvenzionale come sopra esposta. A fondamento delle proprie ragioni deducevano quanto segue:
• di essere proprietari nell'interezza del terreno sito in agro di Dorgali (NU), località “Mulattai”, distinto in catasto terreni al Foglio 86, mapp. 37 per averlo acquistato con rep. Persona_4
N. 933 racc. 733 del 12.06.2014 dalla signora che, all'epoca del Controparte_3 trasferimento, risultava esserne l'unica ed esclusiva intestataria presso i PP.RR.II., avendolo a sua volta acquistato con in data 31.03.2008 dal signor che, CP_4 Persona_3
a sua volta, ne era divenuto proprietario in forza di Decreto di Trasferimento del Tribunale di
Nuoro emesso in data 11.05.2004 nel procedimento esecutivo n. 27/92 R.E.;
• nel contesto dell'atto non veniva fatto alcun riferimento o menzione della esistenza di ragioni, diritti o prerogative di qualsivoglia altra natura a favore di terzi, ma venivano invece offerte le più ampie garanzie circa, tra l'altro, la sussistenza, in capo alla venditrice, della titolarità dominicale e del possesso del bene che nel contesto veniva trasferito. Al capo 5 del rogito, infatti, la parte venditrice dichiarava di immettere gli acquirenti nel possesso legale e materiale di quanto oggetto della compravendita per ogni effetto utile ed oneroso;
• non corrisponde, a verità, e perciò i convenuti formalmente contestano, che la venditrice o chiunque altro all'atto del trasferimento abbia loro comunicato che un'estensione pari a circa la metà del mappale compravenduto appartenesse ai terzi soggetti, né men che mai che alcuno abbia sollecitato l'impegno dei a contattare gli eredi per un eventuale CP_2 CP_3 accordo di vendita della superficie residua, vero essendo, al contrario, che l'oggetto dell'acquisto restava tra le parti definito nei termini convenuti e formalizzati nell'atto pubblico ove la superficie del mappale 37 veniva trasferita nella sua interezza per estensione pari a
2460 metri quadrati;
• subito dopo l'acquisto come sopra formalizzato, all'atto della apprensione materiale del terreno, i convenuti potevano, peraltro, direttamente constatare che l'immobile risultava completamente libero, non essendo stata rilevata la presenza in sito di persone o di colture in atto, e versando, per contro, l'area in contestazione in stato di totale abbandono;
• tale stato di cose permaneva immutato negli anni successivi sino a quando, nell'ottobre del
2020, i convenuti si avvedevano che taluni soggetti - poi identificati nella persona dell'attore
, dello zio e degli operai incaricati - avevano dato corso a Parte_1 Per_5 lavori di scavo in una ristretta porzione del fondo per cui è lite, demolendo un breve tratto del muro di cinta al fine di costituire un nuovo accesso al terreno. • il veniva, senza esito, verbalmente intimato di sospendere ogni turbativa a carico Pt_1 della proprietà dei convenuti e quindi ulteriormente diffidato, tramite legale, con raccomandata del 15 ottobre 2020, al rilascio e del ripristino dello stato dei luoghi, talché ad oggi, la situazione di fatto resta sostanzialmente immutata;
• non corrisponde al vero la circostanza che l'attore abbia mai posseduto il terreno che oggi egli rivendica, né che su di esso egli abbia compiuto attività di coltivazione o di altra natura, almeno fino a quando, nell'anno 2020, egli si introduceva abusivamente al suo interno attraverso il varco, realizzato con violenza e contro la volontà dei proprietari. Da informazioni assunte presso i confinanti, i apprendevano, infatti, che mai nel trascorso ventennio CP_2 altre persone all'infuori della venditrice e del di lei coniuge (che CP_3 Persona_3 peraltro vi erano acceduti solo assai sporadicamente) avevano frequentato il fondo, talché nel predetto ventennio, ed ancora anteriormente a partire approssimativamente dalla data della inscrizione del vincolo pignoratizio trascritto nell'anno 1992 in odio del suocero della venditrice, tale , il predio versava in stato di abbandono siccome totalmente Persona_6 inutilizzato ed incolto, e perciò nello stesso stato di fatto che i convenuti avevano avuto modo di constatare al momento del loro primo accesso;
• il , pertanto, a seguito dell'abusiva occupazione, esercita su quell'area una illegittima Pt_1 detenzione non avendo egli aderito alle reiterate richieste di sgombero e di riduzione in pristino reiteratamente formulate dai convenuti.
Per tutte le ragioni sopra esposte, i convenuti concludevano per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, contestando la fondatezza della domanda attorea e spiegando domanda riconvenzionale volta al rilascio dell'immobile e al ripristino dello stato dei luoghi quale esso era al momento della abusiva occupazione. Inoltre, per la sola denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere in tutto o in parte sussistenti le ragioni attoree azionate nel presente giudizio, intendono i convenuti pervenire al ristoro del pregiudizio che loro deriverebbe dalla declaratoria della parziale altruità del bene compravenduto, in ragione non solo e non tanto del valore venale dell'area sottratta alla loro disponibilità, ma anche del generale deprezzamento del compendio immobiliare di loro proprietà, in cui ricade la porzione fondiaria oggetto di lite che, privato della relativa superficie, risulterebbe mancante dell'estensione minima urbanisticamente richiesta per il suo utilizzo a finalità edificatorie.
Per tali ragioni, i convenuti hanno chiesto il rigetto dell'avversa domanda e l'autorizzazione a chiamare in causa la IG.ra loro dante causa. Controparte_3
* Con provvedimento del 10.06.2022, il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo disponendo il rinvio della causa al 01.12.2022.
Alla prima udienza, il Giudice, dichiarava la contumacia della terza chiamata in causa e invitava le parti, al fine di valutare la piena integrità del contraddittorio, a depositare: i) la certificazione ipotecaria speciale rilasciata dall'Agenzia del Territorio (ex Conservatoria dei RR.II.) riguardante lo stato ventennale relativo all'immobile oggetto di causa, con indicazione di tutte le trascrizioni a favore e contro e delle iscrizioni a favore e contro gli intestatari catastali ovvero relazione notarile contenente le predette indicazioni;
ii) certificato storico di famiglia degli intestatari che risultano deceduti, rinviava per tali incombenti al 14.03. 2023.
Dopo una serie di rinvii interlocutori, all'udienza del 25.05.2023 venivano assegnati i termini ex art
183 cpc, con rinvio della causa all'udienza del 10.10.23.
A seguito di variazione tabellare, in data 25.07.2023, la causa transitava sul ruolo della scrivente.
All'udienza del 17.06.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice si riservava sulla decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice volta a dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in proprio favore di 1/4 del fondo, pari a 1000 mq, situato in Dorgali (NU), località “Mulattaî”, distinto al catasto terreni del comune di Dorgali al foglio 86, particella 37, qualità (vigneto), classe 3, rendita € 4,45, non può essere accolta.
Come è noto, l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, che si fonda sul possesso pacifico, pubblico, continuato e ininterrotto del bene per almeno vent'anni. Il possesso, secondo la definizione offerta dall'art.1140 c.c., consiste in un potere di fatto sulla cosa (corpus possessionis) che si manifesta nell'esercizio di attività corrispondenti al contenuto del diritto di proprietà o di altro diritto reale e per la volontà (animus possidendi), manifesta e non equivoca, di disporre del bene uti dominus, attraverso l'esercizio di un'attività incompatibile con il possesso altrui.
Sulla parte che invoca l'acquisto per usucapione di un bene immobile incombe, ai sensi dell'art. 2697 cc, l'onere di fornire la prova, certa e rigorosa, del possesso ventennale di cui all'art. 1158 c.c.
Ebbene, nel caso di specie, sulla base dell'istruttoria svolta, detto onere probatorio non può ritenersi assolto.
In primo luogo, occorre rilevare che parte attrice non ha depositato in giudizio la documentazione formalmente richiesta dal Giudice all'udienza del 01.12.2022, volta alla verifica della corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eventuali legittimati passivi. Invero, parte attrice deposita solo in data 22.01.2024, un certificato ipocatastale incompleto, non ottemperando alle richieste del Giudice e impedendo in tal modo di verificare la corretta instaurazione del giudizio. La domanda deve ritenersi pertanto improcedibile.
Si evidenzia, ad ogni modo, l'incongruenza tra quanto allegato e dedotto nell'atto introduttivo e le conclusioni rassegnate. Invero, l'atto introduttivo e i mezzi di prova dedotti mirano a dimostrare il possesso ultraventennale di ½ del fondo per cui è causa di circa 1200 mq, mentre parte attrice conclude chiedendo l'accertamento dell'intervenuta usucapione di ¼ del medesimo terreno pari a
1000 mq, con l'ulteriore e conseguente difficoltà a delineare correttamente l'oggetto del giudizio.
In ogni caso, parte attrice non fornisce neppure elementi sufficienti a ritenere che nei 20 anni precedenti l'instaurazione del giudizio abbia esercitato un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà per i motivi di seguito esposti.
Le deduzioni istruttorie formulate nell'atto introduttivo del giudizio, volte alla prova del possesso in capo all'attore del fondo per cui è causa, sono state ritenute inammissibili dal giudice, stante la loro evidente irragionevolezza e incongruenza, atteso che tutti i capi di prova formulati tendevano a provare che l'attore, nato nel 1991, sin dal 1995, avesse svolto una serie di attività sul fondo oggetto di causa, quali, a mero titolo esemplificativo, la recinzione e l'apposizione di un cancello, la coltivazione di una vigna e di un orto, nonché la pulizia del fondo.
È evidente infatti che, considerata la giovane età dell'attore, le circostanze riportate, oggetto della prova testimoniale, siano del tutto inverosimili, stante l'impossibilità intrinseca di dimostrare che un bimbo di appena 4 anni possa aver svolto le predette attività, con conseguente non ammissione dei capitoli di prova dedotti.
Peraltro, occorre rilevare che solo all'udienza di ammissione delle prove del 24.01.2024, parte attrice, argomentando circa la rilevata incongruità delle circostanze dedotte nei capi di prova formulati con l'atto introduttivo del giudizio (età dell'attore al momento del compimento delle attività comprovanti l'asserito possesso), ha precisato che il terreno era posseduto dalla famiglia, e precisamente, dal nonno dell'attore, introducendo di fatto nuove argomentazioni, da ritenersi, allo stato della causa inammissibili ed, in ogni caso, non provate.
Infatti, alcun elemento può essere desunto dagli altri documenti depositati in giudizio, privi di valenza probatoria ai fini della verifica del possesso in capo all'attore e/o alla sua famiglia del bene per cui è causa.
Per tutte le ragioni sopra esposte, la domanda deve incontrare rigetto.
*
Parimenti, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti al fine di ottenere il rilascio dei beni per cui è causa ed il ripristino dello stato dei luoghi, quale esso era al momento dell'abusiva occupazione. Come è noto, la domanda con la quale il proprietario agisce per ottenere la restituzione del bene da parte di chi ne ha la disponibilità materiale, in totale assenza di un valido e legittimo titolo, configura un'azione di rivendicazione, come tale soggetta alla c.d. "probatio diabolica" della titolarità del diritto da parte di chi agisce.
L'attore in rivendicazione ha pertanto l'onere di provare il suo diritto di proprietà e, a tal fine, non è sufficiente esibire un titolo di acquisto derivativo, essendo necessario provare che l'alienante o uno dei suoi danti causa ne aveva a sua volta la titolarità sino a risalire a un acquisto a titolo originario ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione in suo favore. Si tratta di un onere probatorio rigoroso, che rimane in capo al rivendicante anche nell'ipotesi in cui il convenuto fallisca nel provare il suo titolo di proprietà o non giustifichi il proprio possesso.
Tale rigore probatorio rimane attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato,
l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Se invece il convenuto oppone di aver usucapito il bene anteriormente al titolo derivativo vantato dal rivendicante, quest'ultimo non può avvalersi del titolo derivativo pur se il convenuto fallisca la sua prova.
Costituisce infatti principio consolidato che: «sull'attore in rivendica incombe l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà, in forza di un titolo di acquisto originario o derivativo, risalente ad un periodo di tempo atto all'usucapione. In caso di allegazione di titolo derivativo, il giudice di merito è tenuto quindi innanzitutto a verificare se vi è prova dell'esistenza del titolo dedotto dall'attore
a fondamento della pretesa (e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova dev'essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio). Una volta verificato questo, occorre esaminare i titoli a monte fino a risalire ad un titolo originario.
(Sez. 2 - , Ordinanza n. 14540 del 30/05/2025 (Rv. 675287 - 01).
La Suprema Corte (Cass. ord. 10.1.2023 n. 394; Cass. 19.10.2021 n.28865) ha altresì precisato che,
"essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. (..)Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore".
Tanto premesso, nel caso di specie, tale onere probatorio posto a carico dei convenuti non può ritenersi assolto.
È bene evidenziare infatti che all'atto della costituzione in giudizio i germani si sono limitati CP_2
a produrre in causa l'atto di acquisto a titolo derivativo comprovante l'acquisto della proprietà del terreno dalla , senza tuttavia provare, né in via documentale né deducendo istanze istruttorie CP_3
a riguardo, l'acquisto a titolo originario da parte dei propri danti causa.
Alcuna attenuazione dell'onere della prova può pertanto essere riconosciuta nel caso in esame, sulla scorta del fatto che con l'atto introduttivo del giudizio il non solo assume di aver usucapito Pt_1 in data anteriore al titolo di acquisto vantato dai convenuti, ma contesta specificatamente il contenuto e l'ampiezza dell'acquisto dei convenuti assumendo che la non era la legittima proprietaria CP_3 di tutto il terreno compravenduto ma solo di una parte.
Pertanto, considerato che parte convenuta non ha assolto al proprio onere probatorio, anche la domanda riconvenzionale deve incontrare il rigetto.
*
Le spese di lite, avuto riguardo alla soccombenza parziale e reciproca, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) Rigetta la domanda attorea;
2) rigetta la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti,
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Nuoro, 17.09.2025
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 413 /2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Graziano Piredda
( ), come da giusta procura allegata agli atti;
C.F._2 parte attrice contro
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._3 residente in [...], e , nata a CO
Nuoro il 18/11/1994, residente in [...], germani, C.F._4 entrambi elettivamente domiciliati in Nuoro, via Antonio Mereu n. 35, presso e nello studio degli avv.ti Giuseppe Malandrino e Alberto Mario Zizi;
parte convenuta
nonché contro
, c.f. nata a [...] il [...], Controparte_3 C.F._5 residente in [...] terza chiamata contumace
Oggetto: Usucapione
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “Voglia l'ill.mo Tribunale di Nuoro, contraris reiectis, così giudicare:
Dichiarare l'attore. IG. CF 8F979N, nato a [...] il 18 Parte_1 C.F._6 gennaio 1991 e residente a [...], proprietario esclusivo per maturata usucapione, di 1/4 del terreno sito in Dorgali (NU), località (Mulatta), catasto terreni, distinto al foglio 86, particella 37, pari a metri quadri 1000, catastalmente intestato a CO
, nata a [...] [...], CF ( ,
[...] C.F._7 Controparte_1
nato a [...], il [...], C.F ( , in qualità ciascuno di
[...] CodiceFiscale_8 comproprietario;
1) Voglia, il Tribunale, altresì ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso l'agenzia del territorio di Nuoro, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari in caso di opposizione.”
Nell'interesse di parte convenuta:
“A) in via principale: rigettare l'avversa domanda in quanto infondata;
B) in via riconvenzionale: previo accertamento e declaratoria del fatto che il signor Parte_1
occupa una porzione di terreno ricadente nel foglio 86, mapp. 37 di proprietà dei convenuti
[...] senza averne titolo, condannarsi il predetto a rilasciare nella piena ed Parte_1 esclusiva proprietà di essi convenuti il terreno anzidetto e a ripristinare lo stato dei luoghi quale esso era al momento della abusiva occupazione.
C) in via di mero subordine: per la sola denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarando tenuta la venditrice signora a rendere la garanzia per la parziale Controparte_3 evizione patita dai convenuti e per l'effetto condannando la medesima venditrice signora
[...]
al risarcimento dei danni nella misura che risulterà dovuta all'esito dell'esperenda CP_3 istruttoria, tenuto conto del valore dell'area sottratta alla disponibilità dei convenuti rispetto a quella complessivamente compravenduta e del minor valore del compendio immobiliare di loro proprietà a causa dei limiti edificatori derivanti dalla minore estensione del lotto;
D) in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio parte Parte_1 convenuta al fine di sentir dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione dell'immobile meglio sotto specificato. A fondamento della propria domanda ha esposto:
• di godere e possedere, uti dominus, da oltre vent'anni e più precisamente dal 01/07/1995, comportandosi come l'unico e solo proprietario, la proprietà di 1/2 di 1200 mq circa del fondo, situato in Dorgali (NU), località “Mulattaî”, distinto al catasto terreni del comune di Dorgali al foglio 86, particella 37, qualità (vigneto), classe 3, rendita € 4,45; • che il mappale sopra citato risulta intestato a , nato a [...] il Controparte_1
11/06/1993, e , nata a Nuoro il [...], in [...] ciascuno di CO comproprietario, giusto atto pubblico del 2014 a rogito Notaio Avv. Patrizia Righi;
• che, già dai primi anni novanta, la quota di 1/2 del sopra citato mappale veniva venduto dal fratello del IG. , nonno del IG , al IG. padre Persona_1 Parte_1 Per_2 del , che ha rilasciato una dichiarazione in merito, e pertanto metà del fondo Persona_3
è sempre rimasto di proprietà del;
Persona_1
• che agli inizi degli anni 2000, il padre del IG. , ebbe vari problemi finanziari, Persona_3
a seguito dei quali gli furono pignorati e messi all' asta diversi beni, tra i quali il terreno in oggetto, che fu riacquistato all'asta dall'ex moglie del;
Persona_3
• che quest'ultima, nel 2014, vendeva il terreno oggetto di causa ai convenuti, specificando che
½ del mappale 37 non rientrava nella vendita poiché di proprietà di , nonno Persona_1 dell'attore. Pertanto, i signori si impegnavano a contattare gli eredi del IG. CP_2 CP_3 per un eventuale accordo di vendita della superficie residua ed un eventuale frazionamento;
• che tale ricostruzione dei fatti viene avvalorata anche dal fatto che in data 27/01/2009 il IG
, nel disporre delle sue volontà, incluse i mille metri circa del Parte_2 mappale 37, in favore della madre del IG. , odierno attore;
Parte_1
• che pertanto, dal 1995, l'attore ha sempre goduto e posseduto della proprietà aggetto di causa, in modo palese, pacifico, continuato, non interrotto e non contestato, comportandosi nei confronti di chiunque come l'unico e vero proprietario;
• che l'attore, dall'anno 1995, ha provveduto ad occuparsi del vigneto costituito da circa mille ceppi di vite ed una trentina di alberi da frutto e olive, dotati di impianto di irrigazione centralizzato, dei quali da allora provvede personalmente, di anno in anno, alla aratura, potatura, vendemmia e raccolta periodica. Dal conseguito possesso, ciascuna primavera lo stesso IG. , provvede alla realizzazione di un vasto orto dal quale periodicamente Pt_1 raccoglie gli ortaggi che destina a parenti ed amici. Inoltre, nel 2005, l'attore, ha provveduto alla realizzazione di due piccole porcilaie dove vengono ricoverati dei maiali, che accudisce giornalmente. Infine, il provvede personalmente alla manutenzione delle sopra citate Pt_1 strutture sostenendo, in via esclusiva, tutti gli esborsi economici.
Alla luce di tali argomentazioni, l'attore ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe riportate.
* Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 07.06.2022, si costituivano in giudizio i convenuti contestando la domanda attorea e formulando domanda riconvenzionale come sopra esposta. A fondamento delle proprie ragioni deducevano quanto segue:
• di essere proprietari nell'interezza del terreno sito in agro di Dorgali (NU), località “Mulattai”, distinto in catasto terreni al Foglio 86, mapp. 37 per averlo acquistato con rep. Persona_4
N. 933 racc. 733 del 12.06.2014 dalla signora che, all'epoca del Controparte_3 trasferimento, risultava esserne l'unica ed esclusiva intestataria presso i PP.RR.II., avendolo a sua volta acquistato con in data 31.03.2008 dal signor che, CP_4 Persona_3
a sua volta, ne era divenuto proprietario in forza di Decreto di Trasferimento del Tribunale di
Nuoro emesso in data 11.05.2004 nel procedimento esecutivo n. 27/92 R.E.;
• nel contesto dell'atto non veniva fatto alcun riferimento o menzione della esistenza di ragioni, diritti o prerogative di qualsivoglia altra natura a favore di terzi, ma venivano invece offerte le più ampie garanzie circa, tra l'altro, la sussistenza, in capo alla venditrice, della titolarità dominicale e del possesso del bene che nel contesto veniva trasferito. Al capo 5 del rogito, infatti, la parte venditrice dichiarava di immettere gli acquirenti nel possesso legale e materiale di quanto oggetto della compravendita per ogni effetto utile ed oneroso;
• non corrisponde, a verità, e perciò i convenuti formalmente contestano, che la venditrice o chiunque altro all'atto del trasferimento abbia loro comunicato che un'estensione pari a circa la metà del mappale compravenduto appartenesse ai terzi soggetti, né men che mai che alcuno abbia sollecitato l'impegno dei a contattare gli eredi per un eventuale CP_2 CP_3 accordo di vendita della superficie residua, vero essendo, al contrario, che l'oggetto dell'acquisto restava tra le parti definito nei termini convenuti e formalizzati nell'atto pubblico ove la superficie del mappale 37 veniva trasferita nella sua interezza per estensione pari a
2460 metri quadrati;
• subito dopo l'acquisto come sopra formalizzato, all'atto della apprensione materiale del terreno, i convenuti potevano, peraltro, direttamente constatare che l'immobile risultava completamente libero, non essendo stata rilevata la presenza in sito di persone o di colture in atto, e versando, per contro, l'area in contestazione in stato di totale abbandono;
• tale stato di cose permaneva immutato negli anni successivi sino a quando, nell'ottobre del
2020, i convenuti si avvedevano che taluni soggetti - poi identificati nella persona dell'attore
, dello zio e degli operai incaricati - avevano dato corso a Parte_1 Per_5 lavori di scavo in una ristretta porzione del fondo per cui è lite, demolendo un breve tratto del muro di cinta al fine di costituire un nuovo accesso al terreno. • il veniva, senza esito, verbalmente intimato di sospendere ogni turbativa a carico Pt_1 della proprietà dei convenuti e quindi ulteriormente diffidato, tramite legale, con raccomandata del 15 ottobre 2020, al rilascio e del ripristino dello stato dei luoghi, talché ad oggi, la situazione di fatto resta sostanzialmente immutata;
• non corrisponde al vero la circostanza che l'attore abbia mai posseduto il terreno che oggi egli rivendica, né che su di esso egli abbia compiuto attività di coltivazione o di altra natura, almeno fino a quando, nell'anno 2020, egli si introduceva abusivamente al suo interno attraverso il varco, realizzato con violenza e contro la volontà dei proprietari. Da informazioni assunte presso i confinanti, i apprendevano, infatti, che mai nel trascorso ventennio CP_2 altre persone all'infuori della venditrice e del di lei coniuge (che CP_3 Persona_3 peraltro vi erano acceduti solo assai sporadicamente) avevano frequentato il fondo, talché nel predetto ventennio, ed ancora anteriormente a partire approssimativamente dalla data della inscrizione del vincolo pignoratizio trascritto nell'anno 1992 in odio del suocero della venditrice, tale , il predio versava in stato di abbandono siccome totalmente Persona_6 inutilizzato ed incolto, e perciò nello stesso stato di fatto che i convenuti avevano avuto modo di constatare al momento del loro primo accesso;
• il , pertanto, a seguito dell'abusiva occupazione, esercita su quell'area una illegittima Pt_1 detenzione non avendo egli aderito alle reiterate richieste di sgombero e di riduzione in pristino reiteratamente formulate dai convenuti.
Per tutte le ragioni sopra esposte, i convenuti concludevano per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, contestando la fondatezza della domanda attorea e spiegando domanda riconvenzionale volta al rilascio dell'immobile e al ripristino dello stato dei luoghi quale esso era al momento della abusiva occupazione. Inoltre, per la sola denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere in tutto o in parte sussistenti le ragioni attoree azionate nel presente giudizio, intendono i convenuti pervenire al ristoro del pregiudizio che loro deriverebbe dalla declaratoria della parziale altruità del bene compravenduto, in ragione non solo e non tanto del valore venale dell'area sottratta alla loro disponibilità, ma anche del generale deprezzamento del compendio immobiliare di loro proprietà, in cui ricade la porzione fondiaria oggetto di lite che, privato della relativa superficie, risulterebbe mancante dell'estensione minima urbanisticamente richiesta per il suo utilizzo a finalità edificatorie.
Per tali ragioni, i convenuti hanno chiesto il rigetto dell'avversa domanda e l'autorizzazione a chiamare in causa la IG.ra loro dante causa. Controparte_3
* Con provvedimento del 10.06.2022, il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo disponendo il rinvio della causa al 01.12.2022.
Alla prima udienza, il Giudice, dichiarava la contumacia della terza chiamata in causa e invitava le parti, al fine di valutare la piena integrità del contraddittorio, a depositare: i) la certificazione ipotecaria speciale rilasciata dall'Agenzia del Territorio (ex Conservatoria dei RR.II.) riguardante lo stato ventennale relativo all'immobile oggetto di causa, con indicazione di tutte le trascrizioni a favore e contro e delle iscrizioni a favore e contro gli intestatari catastali ovvero relazione notarile contenente le predette indicazioni;
ii) certificato storico di famiglia degli intestatari che risultano deceduti, rinviava per tali incombenti al 14.03. 2023.
Dopo una serie di rinvii interlocutori, all'udienza del 25.05.2023 venivano assegnati i termini ex art
183 cpc, con rinvio della causa all'udienza del 10.10.23.
A seguito di variazione tabellare, in data 25.07.2023, la causa transitava sul ruolo della scrivente.
All'udienza del 17.06.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice si riservava sulla decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice volta a dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in proprio favore di 1/4 del fondo, pari a 1000 mq, situato in Dorgali (NU), località “Mulattaî”, distinto al catasto terreni del comune di Dorgali al foglio 86, particella 37, qualità (vigneto), classe 3, rendita € 4,45, non può essere accolta.
Come è noto, l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, che si fonda sul possesso pacifico, pubblico, continuato e ininterrotto del bene per almeno vent'anni. Il possesso, secondo la definizione offerta dall'art.1140 c.c., consiste in un potere di fatto sulla cosa (corpus possessionis) che si manifesta nell'esercizio di attività corrispondenti al contenuto del diritto di proprietà o di altro diritto reale e per la volontà (animus possidendi), manifesta e non equivoca, di disporre del bene uti dominus, attraverso l'esercizio di un'attività incompatibile con il possesso altrui.
Sulla parte che invoca l'acquisto per usucapione di un bene immobile incombe, ai sensi dell'art. 2697 cc, l'onere di fornire la prova, certa e rigorosa, del possesso ventennale di cui all'art. 1158 c.c.
Ebbene, nel caso di specie, sulla base dell'istruttoria svolta, detto onere probatorio non può ritenersi assolto.
In primo luogo, occorre rilevare che parte attrice non ha depositato in giudizio la documentazione formalmente richiesta dal Giudice all'udienza del 01.12.2022, volta alla verifica della corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eventuali legittimati passivi. Invero, parte attrice deposita solo in data 22.01.2024, un certificato ipocatastale incompleto, non ottemperando alle richieste del Giudice e impedendo in tal modo di verificare la corretta instaurazione del giudizio. La domanda deve ritenersi pertanto improcedibile.
Si evidenzia, ad ogni modo, l'incongruenza tra quanto allegato e dedotto nell'atto introduttivo e le conclusioni rassegnate. Invero, l'atto introduttivo e i mezzi di prova dedotti mirano a dimostrare il possesso ultraventennale di ½ del fondo per cui è causa di circa 1200 mq, mentre parte attrice conclude chiedendo l'accertamento dell'intervenuta usucapione di ¼ del medesimo terreno pari a
1000 mq, con l'ulteriore e conseguente difficoltà a delineare correttamente l'oggetto del giudizio.
In ogni caso, parte attrice non fornisce neppure elementi sufficienti a ritenere che nei 20 anni precedenti l'instaurazione del giudizio abbia esercitato un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà per i motivi di seguito esposti.
Le deduzioni istruttorie formulate nell'atto introduttivo del giudizio, volte alla prova del possesso in capo all'attore del fondo per cui è causa, sono state ritenute inammissibili dal giudice, stante la loro evidente irragionevolezza e incongruenza, atteso che tutti i capi di prova formulati tendevano a provare che l'attore, nato nel 1991, sin dal 1995, avesse svolto una serie di attività sul fondo oggetto di causa, quali, a mero titolo esemplificativo, la recinzione e l'apposizione di un cancello, la coltivazione di una vigna e di un orto, nonché la pulizia del fondo.
È evidente infatti che, considerata la giovane età dell'attore, le circostanze riportate, oggetto della prova testimoniale, siano del tutto inverosimili, stante l'impossibilità intrinseca di dimostrare che un bimbo di appena 4 anni possa aver svolto le predette attività, con conseguente non ammissione dei capitoli di prova dedotti.
Peraltro, occorre rilevare che solo all'udienza di ammissione delle prove del 24.01.2024, parte attrice, argomentando circa la rilevata incongruità delle circostanze dedotte nei capi di prova formulati con l'atto introduttivo del giudizio (età dell'attore al momento del compimento delle attività comprovanti l'asserito possesso), ha precisato che il terreno era posseduto dalla famiglia, e precisamente, dal nonno dell'attore, introducendo di fatto nuove argomentazioni, da ritenersi, allo stato della causa inammissibili ed, in ogni caso, non provate.
Infatti, alcun elemento può essere desunto dagli altri documenti depositati in giudizio, privi di valenza probatoria ai fini della verifica del possesso in capo all'attore e/o alla sua famiglia del bene per cui è causa.
Per tutte le ragioni sopra esposte, la domanda deve incontrare rigetto.
*
Parimenti, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti al fine di ottenere il rilascio dei beni per cui è causa ed il ripristino dello stato dei luoghi, quale esso era al momento dell'abusiva occupazione. Come è noto, la domanda con la quale il proprietario agisce per ottenere la restituzione del bene da parte di chi ne ha la disponibilità materiale, in totale assenza di un valido e legittimo titolo, configura un'azione di rivendicazione, come tale soggetta alla c.d. "probatio diabolica" della titolarità del diritto da parte di chi agisce.
L'attore in rivendicazione ha pertanto l'onere di provare il suo diritto di proprietà e, a tal fine, non è sufficiente esibire un titolo di acquisto derivativo, essendo necessario provare che l'alienante o uno dei suoi danti causa ne aveva a sua volta la titolarità sino a risalire a un acquisto a titolo originario ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione in suo favore. Si tratta di un onere probatorio rigoroso, che rimane in capo al rivendicante anche nell'ipotesi in cui il convenuto fallisca nel provare il suo titolo di proprietà o non giustifichi il proprio possesso.
Tale rigore probatorio rimane attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato,
l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Se invece il convenuto oppone di aver usucapito il bene anteriormente al titolo derivativo vantato dal rivendicante, quest'ultimo non può avvalersi del titolo derivativo pur se il convenuto fallisca la sua prova.
Costituisce infatti principio consolidato che: «sull'attore in rivendica incombe l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà, in forza di un titolo di acquisto originario o derivativo, risalente ad un periodo di tempo atto all'usucapione. In caso di allegazione di titolo derivativo, il giudice di merito è tenuto quindi innanzitutto a verificare se vi è prova dell'esistenza del titolo dedotto dall'attore
a fondamento della pretesa (e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova dev'essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio). Una volta verificato questo, occorre esaminare i titoli a monte fino a risalire ad un titolo originario.
(Sez. 2 - , Ordinanza n. 14540 del 30/05/2025 (Rv. 675287 - 01).
La Suprema Corte (Cass. ord. 10.1.2023 n. 394; Cass. 19.10.2021 n.28865) ha altresì precisato che,
"essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. (..)Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore".
Tanto premesso, nel caso di specie, tale onere probatorio posto a carico dei convenuti non può ritenersi assolto.
È bene evidenziare infatti che all'atto della costituzione in giudizio i germani si sono limitati CP_2
a produrre in causa l'atto di acquisto a titolo derivativo comprovante l'acquisto della proprietà del terreno dalla , senza tuttavia provare, né in via documentale né deducendo istanze istruttorie CP_3
a riguardo, l'acquisto a titolo originario da parte dei propri danti causa.
Alcuna attenuazione dell'onere della prova può pertanto essere riconosciuta nel caso in esame, sulla scorta del fatto che con l'atto introduttivo del giudizio il non solo assume di aver usucapito Pt_1 in data anteriore al titolo di acquisto vantato dai convenuti, ma contesta specificatamente il contenuto e l'ampiezza dell'acquisto dei convenuti assumendo che la non era la legittima proprietaria CP_3 di tutto il terreno compravenduto ma solo di una parte.
Pertanto, considerato che parte convenuta non ha assolto al proprio onere probatorio, anche la domanda riconvenzionale deve incontrare il rigetto.
*
Le spese di lite, avuto riguardo alla soccombenza parziale e reciproca, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) Rigetta la domanda attorea;
2) rigetta la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti,
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Nuoro, 17.09.2025
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis