Art. 49.
Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di far prendere notizia o copia degli elenchi e delle liste ((elettorali)) e dei relativi documenti, e' punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa da lire 1000 a lire 5000.
Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di far prendere notizia o copia degli elenchi e delle liste ((elettorali)) e dei relativi documenti, e' punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa da lire 1000 a lire 5000.