Sentenza 21 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/07/2004, n. 13541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13541 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REVELLI METALLIK S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GARIGLIANO 72, presso lo studio dell'avvocato PIETRO DE RUGGIERI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURO NEBIOLO VIETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SI AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 980/01 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 13/11/01 R.G.N. 1588/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/02/04 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
Udito l'Avvocato NEBIOLO VIETTI;
udito l'Avvocato VACIRCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dotte Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Revelli Metallik spa ricorre per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, della Corte d'appello di Torino che, confermando quella di primo grado, ha accolto la domanda proposta nei suoi confronti dal sig. MA SI, volta ad ottenerne la condanna al pagamento della somma di L. 2.293.314, oltre accessori di legge, a titolo d'incidenza del lavoro straordinario sul TFR. La sentenza impugnata argomenta, ribadendo quanto deciso dal Pretore, che: 1) i compensi per lavoro straordinario percepiti dal ricorrente avevano carattere continuativo e non occasionale ed erano, pertanto, computabili nel T.F.R. ex art. 2120 c.c.; 2) nel ccnl del 13.9.94 (per l'industria metalmeccanica) era stata inserita la dichiarazione a verbale secondo cui: "Le parti in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120, c.c., convengono che la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro di cui al comma 1, art. 7, disciplina generale, è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Quanto sopra senza pregiudizio per le eventuali controversie giudiziarie attualmente in corso";
3) tale pattuizione non ha effetto retroattivo e si applica solo agli accantonamenti successivi alla sua stipulazione.
Assume la Corte territoriale che la disciplina collettiva ha effetto solo per il periodo successivo alla sua entrata in vigore, sia perché se le parti sociali avessero voluto il contrario lo avrebbero detto espressamente, sia perché l'ultima parte della disposizione, che fa salve le controversie in corso non può essere letta come clausola premiale per i lavoratori più "litigiosi", sia, infine, perché nel nostro ordinamento la contrattazione collettiva del settore privato non può contenere clausole interpretative o modificative della disciplina collettiva con efficacia retroattiva, a differenza di quanto avviene nel settore pubblico, ove tale possibilità è espressamente prevista dall'art. 68 bis del d.lgs. 3.2.93, n. 29 (ora trasfuso nell'art. 64 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).
Contro questa sentenza la società ricorrente prospetta un motivo di ricorso per Cassazione, articolato in due profili, ulteriormente illustrati da memoria. Resiste l'intimato con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo parte ricorrente lamenta la violazione delle norme in materia d'in-terpretazione dei contratti ed, in particolare, degli arti. 1362, 1363 e 1367 c.c, in relazione alla disciplina prevista dal CCNL del '94 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) e l'insufficiente e contraddittoria analisi della disciplina prevista dal CCNL del 1994, (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.). Deduce che l'interpretazione data dalla Corte d'appello alla precisazione surriferita del ccnl del '94 (che esclude, dalla base di calcolo del TFR, il compenso per le prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro, "senza pregiudizio per le eventuali controversie giudiziarie attualmente in corso"), viola le norme in materia e, in particolare, gli artt. 1363 e 1367 c.c., sull'interconnessione interpretativa delle clausole e sulla loro efficacia dispositiva.
Argomenta che l'impostazione proposta dal Giudice d'appello, secondo cui la computabilita' dello straordinario nel TFR e' esclusa solo per il futuro e non per il passato, rende la precisazione ("senza pregiudizio per le eventuali controversie in corso") priva di qualunque effetto, in violazione dell'art. 1367 c.c., perché svuota l'intera previsione complessiva, in violazione dell'art. 1363, c.c., dal momento che "non possono pendere attualmente controversie relative ad una disciplina collettiva applicabile solo per il futuro", ma solo controversie per il periodo pregresso. Aggiunge che quest'interpretazione si fonda sulla natura di negozio di accertamento voluto dalle parti collettive per incidere sul periodo precedente, senza riflettersi sui giudizi in corso, non per premiare, come adombra la Corte territoriale i lavoratori "più litigiosi", ma per evitare che chi avesse promosso azioni giudiziarie sulla base della precedente disciplina, possa trovarsi in una situazione deteriore, con il rischio della soccombenza. Rileva, infine, che il riferimento alla sentenza di questa Corte (n. 3079/'01), secondo cui ai fini della liquidazione del TFR occorre fare riferimento alle singole discipline dell'anno di riferimento, non è conferente perché, attraverso l'emersione, nell'Ordinamento, del negozio d'accertamento con efficacia retroattiva (come dimostrano gli artt. 49 e 64 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), la contrattualizzazione del pubblico impiego ha trascinato nel settore privato tale opportunità, già formalmente attribuita, sotto il profilo procedurale, al solo settore pubblico.
Il ricorso non è fondato.
Questa Corte, infatti, non rinviene alcun valido motivo per discostarsi dal principio di diritto, che intende confermare anche in relazione a questa specifica vicenda contrattuale, stabilito dalla sentenza 2 marzo 2001, n. 3079, la quale, in tema di TFR, ha affermato, in coerente applicazione dell'art. 2120, cod. civ., che l'individuazione della retribuzione annua utile ai fini del calcolo del TFR deve operarsi, a sensi del secondo comma dell'art. 2120, cod. civ., con riferimento alla normativa legale o contrattuale in vigore al momento degli accantonamenti.
Quella decisione, premesso che l'ammontare del TFR è costituito dalla somma degli accantonamenti annuali, rivalutati nella misura prevista al fine d'evitarne l'erosione per effetto dell'inflazione, chiarisce che il "meccanismo a maturazione progressiva, espressamente voluto dal legislatore per assicurare certezza della misura del diritto, postula che le regole per determinare la misura dell'accantonamento siano quelle vigenti al momento in cui esso è effettuato" e aggiunge: "Come non si dubita che la retribuzione dovuta di cui all'art. 2120, cod. civ., sia quella fissata dalla contrattazione collettiva del momento dell'accantonamento, così deve essere la medesima contrattazione a fissare la retribuzione utile per l'accantonamento", precisando che "..anche ritenendo che il diritto sorga alla cessazione del rapporto e che l'accantonamento (annuale) sia virtuale, queste opinioni non comportano cioè il calcolo dell'accantonamento vada fatto secondo l'area della retribuzione individuata della contrattazione collettiva del momento della liquidazione e non debba essere fatto, così come per la misura di essa, da quella vigente al momento dell'accantonamento..." perché la diversa "interpretazione seguita dal Tribunale è in contrasto con il meccanismo di accumulazione previsto dall'art. 2120, cod. civ., e, soprattutto, con la natura di retribuzione differita dell'istituto. Contrasta inoltre con l'esigenza di certezza dell'entità del trattamento, per le imprese e per i lavoratori, che costituisce la ratio della norma. Infatti, poiché la contrattazione collettiva potrebbe raddoppiare o dimezzare la retribuzione utile per il TFR, se a tale contrattazione si riconoscesse, come fa il Tribunale, effetto retroattivo non vi sarebbe alcuna possibilità di prevederne e contabilizzarne l'ammontare, sarebbero vanificate le descritte finalità della riforma, diverrebbe rischiosa per le imprese l'anticipazione della indennità ed inutile l'accertamento giudiziale dell'accantonamento. Questo rilievo esclude anche che la contrattazione collettiva possa attribuire effetto retroattivo alla individuazione della retribuzione utile per il TFR, in quanto tale pattuizione sarebbe nulla perché si porrebbe in contrasto con i principi di norma di legge inderogabile".
Il che vanifica "in Fatto" la tesi (peraltro neppure condivisibile in astratto in relazione alla disciplina vigente, dove la disponibilità del diritto inderogabile è assicurata a ciascun lavoratore), perseguita con tenacia dalla difesa ricorrente, d'una implicita possibilità d'interpretazione autentica dei precedenti schemi negoziali collettivi, assicurata alle parti collettive attraverso un negozio d'accertamento per rimodulare (in questo caso) la definizione del TFR, la cui previsione è stata, peraltro, esclusa dalla Corte territoriale con valutazione inappuntabile e qui insindacabile. D'altra parte, il rilievo della difesa ricorrente secondo cui la dichiarazione a verbale sullo status quo delle controversie in corso sul TFR sarebbe altrimenti priva di giustificazione, contrasta, come sostiene coerentemente la sentenza, con l'ovvia considerazione che essa null'altro vuoi esplicitare se non che la disciplina del '94 non poteva incidere su contese nascenti dalla contrattazione anteriore o relative al periodo di vacanza contrattuale.
Ne' a questa impostazione può opporsi dalla parte interessata una ricostruzione in contrasto con quella espressa dal libero convincimento del giudice senza che siano offerti elementi di concreta evidenza che possano ragionevolmente indurre a condividerne la tesi. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Le spese processuali di questo giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese che liquida in Euro 10,00 oltre Euro 2.000 (duemila) per onorari. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2004