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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 11/05/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 482 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 18/03/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. GUERINI ROCCO MARTA , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO cf: ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 08/04/2025
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI
Per come precisate con note depositate il 24/01/2025. Parte_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 18/03/2024, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito civile con n Crema il 30.10.2004 (trascritto presso gli atti dello Stato civile CP_1 del Comune medesimo atto 38, serie C, p. 2), unione dalla quale sono nati i figli (nato a Per_1
Crema il 9/11/2005), (nato a [...] [...]) e (nata a [...] il [...]), e di Per_2 CP_2
essersi separata dal marito con verbale di separazione consensuale del 11/11/2021 omologato con decreto del 02/12/2021, chiedeva a questo Tribunale la pronuncia di divorzio alle condizioni meglio precisate in ricorso.
La ricorrente depositava memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. formulando richiesta di prova orale per testi sulle circostanze indicate.
All'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., il Giudice Delegato dichiarava la contumacia del resistente e, sentita personalmente la parte ricorrente, confermava in via temporanea e urgente le condizioni di cui alla separazione consensuale, rigettava le richieste istruttorie e disponeva l'ascolto del minore
(nato a [...] [...]). Per_2
La parte ricorrente chiedeva sentenza parziale di divorzio e, pertanto, il Giudice invitava a precisare le conclusioni, rimettendo all'esito la causa dinanzi al Collegio limitatamente alla pronuncia sullo status.
Con sentenza n. 620/2024 , pubblicata il 9/11/2024, veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio;
con contestuale ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio.
Il Giudice, all'esito dell'ascolto giudiziale, rilevato che la causa era matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, assegnati i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., all'udienza del
1/04/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., rimetteva la causa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 08/05/2025.
*
La domanda di divorzio
Nulla deve essere disposto in ordine alla domanda di divorzio, essendo stata già pronunciata da questo
Tribunale in data 30/10/2024 sentenza parziale n. 620/2024 di scioglimento del matrimonio
(pubblicata il 9/11/2024).
*
La responsabilità genitoriale
In punto di responsabilità genitoriale, considerato che (nato a [...] il [...]) è Per_1
maggiorenne, sebbene non economicamente autosufficiente, deve limitarsi la trattazione della questione indicata ai soli (nato a [...] [...]) e (nata a [...] il [...]). Per_2 CP_2
In proposito, la ricorrente ha domandato l'affido condiviso dei figli, con collocamento degli stessi presso di sé e regolamentazione della frequentazione paterna. Orbene, considerate le verbalizzazioni della parte, la documentazione in atti e le dichiarazioni rese dal minore , ascoltato dal Giudice in data 8/12/2024, il Tribunale ritiene di avere a disposizione Per_2
elementi sufficienti per assumere una motivata decisione in punto di responsabilità genitoriale, al fine di garantire alla prole il percorso di crescita più sereno ed equilibrato.
In specie, il Collegio ritiene che debba essere confermato il vigente regime dell'affido condiviso a entrambi i genitori, già disposto dal Giudice delegato ex art. 473 bis.22 c.p.c..
Gli elementi offerti, infatti, pur dando evidenza di qualche profilo di discontinuità nel rapporto tra il padre e i figli, non sono tali da indicare una situazione di inidoneità in capo ai genitori, ritenendosi, per quanto rappresentato e appurato, che ciò non si rifletta sull'equilibrio della prole né ostacoli l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse riguardanti i figli. Del resto, come noto, tenuto conto che l'affido condiviso è il regime privilegiato dal legislatore al fine di garantire l'attuazione della bigenitorialità, pperché possa derogarsi alla regola è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, ad esempio, una sua anomala condizioni di vita, un insanabile contrasto con il figlio, l'obiettiva lontananza anche morale;
ex multis cfr. Cass. civile Sez. I 19.06.2008 n. 16593).
Nel caso oggetto del presente giudizio, è emerso che il padre non ha rispettato puntualmente gli accordi separativi, in punto di frequentazione;
cionondimeno, e la madre stessa hanno Per_2
sottolineato come i figli mantengono comunque dei rapporti frequenti con il padre e una buona relazione affettiva.
Dunque, in difetto di reale elemento di pregiudizio, l'assetto delle relazioni tra genitori e tra genitori e figli non conduce, allo stato, a disporre un affido monogenitoriale, avendo i minori interesse a conservare rapporti con entrambi i genitori;
l'affidamento condiviso richiesto appare quindi la soluzione maggiormente rispondente all'interesse della prole.
I minori rimarranno collocati presso la madre, con la quale sono sempre rimasti a vivere, unitamente al fratello maggiorenne (nato a [...] il [...]). Per_1
Ciò posto, in punto di collocamento e concreta esplicazione del diritto di visita, deve tenersi conto delle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente e dal minore . Per_2
Il ragazzo, dimostrando comunque un saldo attaccamento a entrambe le figure genitoriali, ha evidenziato di poter gestire in autonomia i rapporti con il padre. Ebbene, tenuto conto dell'età di
(nato il [...]), ormai prossimo alla maggiore età, appare preferibile nulla statuire sui Per_2
tempi di frequentazione con il padre che restano pertanto rimessi alla autonoma regolamentazione padre-figlio, con l'auspicabile collaborazione della madre, collocataria prevalente della prole. Quanto, invece, ad (nata a [...] il [...]), deve rilevarsi che in sede di separazione CP_2
consensuale i coniugi hanno concordato un regime di visita paterno nei termini di seguito riassunti: un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, dalle 18,00 fino al giovedì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
fine settimana alternati, un weekend dal venerdì pomeriggio dalle 18,00 fino a lunedì mattina e l'altro fine settimana dal sabato mattina dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina successivo.
Negli anni, tuttavia, secondo quanto rappresentato dalla parte ricorrente, la suddetta regolamentazione non è stata di fatto mai attuata, in particolare per quanto attiene al pernottamento.
Cionondimeno, tenuto conto comunque che la madre e hanno entrambi sottolineato che Per_2
conserva una buona relazione affettiva con il padre, che deve essere sostenuta e coltivata, CP_2 nell'interesse esclusivo della minore, il Collegio ritiene di disporre che il padre possa vedere e tenere con sé un pomeriggio infrasettimanale (indicativamente il mercoledì), dall'uscita di scuola (ovvero dalle ore 16 in periodo non scolastico) sino alle ore 21, e a weekend alternati, dal sabato mattina
(indicativamente alle ore 9.00 ovvero dall'uscita di scuola) sino alla domenica sera (indicativamente alle ore 19.00), con prelievo e riaccompagnamento presso la casa materna.
Le modalità indicate appaiono al Collegio adeguate a stimolare e garantire alla minore un rapporto stabile ed equilibrato con ciascun genitore, pur nel rispetto delle reciproche esigenze e delle condizioni di vita di ciascuno. Auspicando dunque che il padre, con responsabilità e maturità, intenda sviluppare il rapporto con la minore, pur nel rispetto dei bisogni affettivi ed emotivi di quest'ultima, nel primario interesse di ritiene il Tribunale che debba essere mantenuto il pernottamento CP_2
presso il padre.
Resta fermo, in ogni caso, che le parti potranno concordare una diversa e migliore modulazione, nell'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa e nell'esclusivo interesse della prole.
Nell'ottica di un percorso di crescita sereno ed equilibrato che preservi il rapporto continuativo e stabile con ciascuno dei genitori, i periodi di vacanza scolastica e festività vengono disciplinati come in dispositivo, dando continuità a quanto statuito in sede di separazione.
*
Contributo paterno al mantenimento dei figli
Quanto alle questioni economiche, deve preliminarmente rammentarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole degli artt. 147 e 148 cod. civ. non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il figlio non abbia raggiunto l'autosufficienza economica, salvo che la situazione di dipendenza dai genitori derivi da un atteggiamento di inerzia di rifiuto ingiustificato del figlio (in termini, ex multis, Sez. I Sentenza 23673 del 6/11/2006).
Orbene, risulta agli atti che (nato il [...]), da poco maggiorenne, frequenta la scuola e Per_1
necessita di essere tuttora aiutato e sostenuto dai genitori al fine di completare il percorso formativo e in seguito inserirsi nel mondo lavorativo e reperire una occupazione regolare e sufficientemente remunerativa, con adeguata garanzia di stabilità.
Affermato dunque l'obbligo di contribuzione in capo ai genitori in favore di oltre che dei Per_1
due figli minori, tenuto conto che la prole è collocata presso la residenza materna, devono svolgersi le seguenti valutazioni sulle condizioni economiche dei genitori. ha dichiarato di essere impiegata part time con stipendio mensile di circa € 1500 Parte_1
mensili per 14 mensilità. Più in dettaglio, dai documenti depositati risulta che la predetta è assunta presso e che, su sua richiesta, è stato concesso un regime a tempo parziale Controparte_3
orizzontale per 30 ore settimanali. Risulta invero che ella percepisce uno stipendio mensile medio di circa € 1800 (gen. 2024 € 1597,91; dic. 2023 € 2057,54; nov. 2023 € 1554,20; ott. 2023 € 1671,68; sett. 2023 € 2291,96; ago. 2023 € 1595,43).
Nel 2022 la ricorrente ha dichiarato un reddito imponibile di € 23442, con imposta netta € 2304, addizionale regionale dovuta € 318, addizionale comunale dovuta € 94 (v. mod. 730/2023); nel 2021 un reddito di € 23201, imposta netta € 2666, addizionale regionale dovuta € 314, addizionale comunale dovuta € 93 (v. mod. 730/2022); nel 2020, reddito di € 22317, imposta netta € 2232, addizionale regionale dovuta € 300 , addizionale comunale dovuta € 89 (mod. 730/2021).
abita, unitamente ai figli, nella ex casa familiare, di sua esclusiva proprietà, sita Parte_1
a Casaletto Ceredano;
ella inoltre, per effetto della successione ereditaria paterna, è divenuta comproprietaria dell'immobile ove abitano la madre e il fratello.
è altresì titolare di polizza vita con controvalore di € 40.487,57. Parte_1
Quanto alla attuale situazione economica e reddituale di il Tribunale non ha CP_1
disposizione elementi precisi non essendosi egli costituito in giudizio;
deve comunque ritenersi che il resistente, vista anche l'età (classe 1970), non sia limitato nella propria capacità lavorativa, tenuto conto anche di quanto verbalizzato in atti e quanto statuito in sede di separazione, su accordo delle parti.
Ciò posto, ai fini della quantificazione degli oneri di mantenimento, deve considerarsi che nel 2021 le parti hanno convenuto consensualmente che il padre avrebbe versato alla madre, per il mantenimento della prole, complessivi € 750 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
dagli estratti conto risulta che l'onere di mantenimento ordinario sia stato regolarmente adempiuto.
Ebbene, preme rilevare che “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione (…) dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (Cass. n. 13664/2022; in termini Cass. ord. 11724 del 4/05/2023).
Deve, al contempo, considerarsi che la ricorrente ha specificato di percepire in via integrale l'importo dell'assegno unico di € 660 circa al mese (dagli estratti conto risultano peraltro emolumenti di circa
€ 700 mensili), emolumento che, ex lege, spetterebbe in pari quota a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
Tenuto conto dei dati a disposizione, all'esito del giudizio, considerate le attuali esigenze dei figli anche in rapporto all'età, e gli attuali tempi di permanenza presso ciascun genitore, il Tribunale ritiene equo e congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante versamento di € 855 mensili (€ 285 per ciascun figlio).
L'importo è da considerarsi proporzionato, anche in corrispondenza dell'evoluzione e della crescita dei figli e della circostanza che gli oneri di mantenimento diretto gravano, per lo più, sulla madre;
d'altro canto, l'onere è da reputarsi sostenibile dal resistente, tenuto conto dell'impegno da questi assunto in sede di separazione consensuale, salvo il necessario adeguamento secondo gli indici di rivalutazione ISTAT che automaticamente, anche ai sensi dell'art. 337 ter c.c., comportano un aggiornamento nel tempo della misura del mantenimento.
Le statuizioni economiche avranno decorrenza dalla mensilità di marzo 2024, data di deposito del ricorso.
Al contributo ordinario deve aggiungersi il 50% delle spese straordinarie, che rispondono alle caratteristiche di occasionalità o sporadicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo)
o voluttuarietà (requisito funzionale), spese da individuarsi come da Protocollo in uso presso il
Tribunale.
* le spese di lite
Nulla sulle spese di lite che debbono considerarsi irripetibili attesa la mancata costituzione e la non opposizione della parte resistente, considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda e/o eccezione disattesa, dato atto che in data 30/10/2024 è stata pronunciata sentenza parziale n. 620/2024 di scioglimento del matrimonio (pubblicata il 9/11/2024),
1. AFFIDA i minori (nato a [...] [...]) e (nata a [...] il [...]) in Per_2 CP_2
via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé su libero accordo padre/figlio; Per_2
3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia con i seguenti tempi e CP_2
modalità: un pomeriggio infrasettimanale (indicativamente il mercoledì), dall'uscita di scuola
(ovvero dalle ore 16 in periodo non scolastico) sino alle ore 21, e a weekend alternati, dal sabato mattina (indicativamente alle ore 9.00 ovvero dall'uscita di scuola) sino alla domenica sera (indicativamente alle ore 19.00), con prelievo e riaccompagnamento presso la casa materna;
durante le vacanze estive, quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
metà del periodo durante le vacanze natalizie e pasquali ad anni alternati;
tutte le altre festività saranno regolate secondo il criterio dell'alternanza annuale;
sono in ogni caso fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse della prole;
4. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli , CP_1 Per_1
e mediante versamento alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, della Per_2 CP_2
somma complessiva di € 855 mensili (€ 285 per ciascun figlio), con decorrenza dalla mensilità di marzo 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il
31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
5. DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 08/05/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 18/03/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. GUERINI ROCCO MARTA , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO cf: ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 08/04/2025
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI
Per come precisate con note depositate il 24/01/2025. Parte_1
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 18/03/2024, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito civile con n Crema il 30.10.2004 (trascritto presso gli atti dello Stato civile CP_1 del Comune medesimo atto 38, serie C, p. 2), unione dalla quale sono nati i figli (nato a Per_1
Crema il 9/11/2005), (nato a [...] [...]) e (nata a [...] il [...]), e di Per_2 CP_2
essersi separata dal marito con verbale di separazione consensuale del 11/11/2021 omologato con decreto del 02/12/2021, chiedeva a questo Tribunale la pronuncia di divorzio alle condizioni meglio precisate in ricorso.
La ricorrente depositava memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. formulando richiesta di prova orale per testi sulle circostanze indicate.
All'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., il Giudice Delegato dichiarava la contumacia del resistente e, sentita personalmente la parte ricorrente, confermava in via temporanea e urgente le condizioni di cui alla separazione consensuale, rigettava le richieste istruttorie e disponeva l'ascolto del minore
(nato a [...] [...]). Per_2
La parte ricorrente chiedeva sentenza parziale di divorzio e, pertanto, il Giudice invitava a precisare le conclusioni, rimettendo all'esito la causa dinanzi al Collegio limitatamente alla pronuncia sullo status.
Con sentenza n. 620/2024 , pubblicata il 9/11/2024, veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio;
con contestuale ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio.
Il Giudice, all'esito dell'ascolto giudiziale, rilevato che la causa era matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, assegnati i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., all'udienza del
1/04/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., rimetteva la causa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 08/05/2025.
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La domanda di divorzio
Nulla deve essere disposto in ordine alla domanda di divorzio, essendo stata già pronunciata da questo
Tribunale in data 30/10/2024 sentenza parziale n. 620/2024 di scioglimento del matrimonio
(pubblicata il 9/11/2024).
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La responsabilità genitoriale
In punto di responsabilità genitoriale, considerato che (nato a [...] il [...]) è Per_1
maggiorenne, sebbene non economicamente autosufficiente, deve limitarsi la trattazione della questione indicata ai soli (nato a [...] [...]) e (nata a [...] il [...]). Per_2 CP_2
In proposito, la ricorrente ha domandato l'affido condiviso dei figli, con collocamento degli stessi presso di sé e regolamentazione della frequentazione paterna. Orbene, considerate le verbalizzazioni della parte, la documentazione in atti e le dichiarazioni rese dal minore , ascoltato dal Giudice in data 8/12/2024, il Tribunale ritiene di avere a disposizione Per_2
elementi sufficienti per assumere una motivata decisione in punto di responsabilità genitoriale, al fine di garantire alla prole il percorso di crescita più sereno ed equilibrato.
In specie, il Collegio ritiene che debba essere confermato il vigente regime dell'affido condiviso a entrambi i genitori, già disposto dal Giudice delegato ex art. 473 bis.22 c.p.c..
Gli elementi offerti, infatti, pur dando evidenza di qualche profilo di discontinuità nel rapporto tra il padre e i figli, non sono tali da indicare una situazione di inidoneità in capo ai genitori, ritenendosi, per quanto rappresentato e appurato, che ciò non si rifletta sull'equilibrio della prole né ostacoli l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse riguardanti i figli. Del resto, come noto, tenuto conto che l'affido condiviso è il regime privilegiato dal legislatore al fine di garantire l'attuazione della bigenitorialità, pperché possa derogarsi alla regola è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, ad esempio, una sua anomala condizioni di vita, un insanabile contrasto con il figlio, l'obiettiva lontananza anche morale;
ex multis cfr. Cass. civile Sez. I 19.06.2008 n. 16593).
Nel caso oggetto del presente giudizio, è emerso che il padre non ha rispettato puntualmente gli accordi separativi, in punto di frequentazione;
cionondimeno, e la madre stessa hanno Per_2
sottolineato come i figli mantengono comunque dei rapporti frequenti con il padre e una buona relazione affettiva.
Dunque, in difetto di reale elemento di pregiudizio, l'assetto delle relazioni tra genitori e tra genitori e figli non conduce, allo stato, a disporre un affido monogenitoriale, avendo i minori interesse a conservare rapporti con entrambi i genitori;
l'affidamento condiviso richiesto appare quindi la soluzione maggiormente rispondente all'interesse della prole.
I minori rimarranno collocati presso la madre, con la quale sono sempre rimasti a vivere, unitamente al fratello maggiorenne (nato a [...] il [...]). Per_1
Ciò posto, in punto di collocamento e concreta esplicazione del diritto di visita, deve tenersi conto delle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente e dal minore . Per_2
Il ragazzo, dimostrando comunque un saldo attaccamento a entrambe le figure genitoriali, ha evidenziato di poter gestire in autonomia i rapporti con il padre. Ebbene, tenuto conto dell'età di
(nato il [...]), ormai prossimo alla maggiore età, appare preferibile nulla statuire sui Per_2
tempi di frequentazione con il padre che restano pertanto rimessi alla autonoma regolamentazione padre-figlio, con l'auspicabile collaborazione della madre, collocataria prevalente della prole. Quanto, invece, ad (nata a [...] il [...]), deve rilevarsi che in sede di separazione CP_2
consensuale i coniugi hanno concordato un regime di visita paterno nei termini di seguito riassunti: un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, dalle 18,00 fino al giovedì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
fine settimana alternati, un weekend dal venerdì pomeriggio dalle 18,00 fino a lunedì mattina e l'altro fine settimana dal sabato mattina dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina successivo.
Negli anni, tuttavia, secondo quanto rappresentato dalla parte ricorrente, la suddetta regolamentazione non è stata di fatto mai attuata, in particolare per quanto attiene al pernottamento.
Cionondimeno, tenuto conto comunque che la madre e hanno entrambi sottolineato che Per_2
conserva una buona relazione affettiva con il padre, che deve essere sostenuta e coltivata, CP_2 nell'interesse esclusivo della minore, il Collegio ritiene di disporre che il padre possa vedere e tenere con sé un pomeriggio infrasettimanale (indicativamente il mercoledì), dall'uscita di scuola (ovvero dalle ore 16 in periodo non scolastico) sino alle ore 21, e a weekend alternati, dal sabato mattina
(indicativamente alle ore 9.00 ovvero dall'uscita di scuola) sino alla domenica sera (indicativamente alle ore 19.00), con prelievo e riaccompagnamento presso la casa materna.
Le modalità indicate appaiono al Collegio adeguate a stimolare e garantire alla minore un rapporto stabile ed equilibrato con ciascun genitore, pur nel rispetto delle reciproche esigenze e delle condizioni di vita di ciascuno. Auspicando dunque che il padre, con responsabilità e maturità, intenda sviluppare il rapporto con la minore, pur nel rispetto dei bisogni affettivi ed emotivi di quest'ultima, nel primario interesse di ritiene il Tribunale che debba essere mantenuto il pernottamento CP_2
presso il padre.
Resta fermo, in ogni caso, che le parti potranno concordare una diversa e migliore modulazione, nell'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa e nell'esclusivo interesse della prole.
Nell'ottica di un percorso di crescita sereno ed equilibrato che preservi il rapporto continuativo e stabile con ciascuno dei genitori, i periodi di vacanza scolastica e festività vengono disciplinati come in dispositivo, dando continuità a quanto statuito in sede di separazione.
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Contributo paterno al mantenimento dei figli
Quanto alle questioni economiche, deve preliminarmente rammentarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole degli artt. 147 e 148 cod. civ. non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il figlio non abbia raggiunto l'autosufficienza economica, salvo che la situazione di dipendenza dai genitori derivi da un atteggiamento di inerzia di rifiuto ingiustificato del figlio (in termini, ex multis, Sez. I Sentenza 23673 del 6/11/2006).
Orbene, risulta agli atti che (nato il [...]), da poco maggiorenne, frequenta la scuola e Per_1
necessita di essere tuttora aiutato e sostenuto dai genitori al fine di completare il percorso formativo e in seguito inserirsi nel mondo lavorativo e reperire una occupazione regolare e sufficientemente remunerativa, con adeguata garanzia di stabilità.
Affermato dunque l'obbligo di contribuzione in capo ai genitori in favore di oltre che dei Per_1
due figli minori, tenuto conto che la prole è collocata presso la residenza materna, devono svolgersi le seguenti valutazioni sulle condizioni economiche dei genitori. ha dichiarato di essere impiegata part time con stipendio mensile di circa € 1500 Parte_1
mensili per 14 mensilità. Più in dettaglio, dai documenti depositati risulta che la predetta è assunta presso e che, su sua richiesta, è stato concesso un regime a tempo parziale Controparte_3
orizzontale per 30 ore settimanali. Risulta invero che ella percepisce uno stipendio mensile medio di circa € 1800 (gen. 2024 € 1597,91; dic. 2023 € 2057,54; nov. 2023 € 1554,20; ott. 2023 € 1671,68; sett. 2023 € 2291,96; ago. 2023 € 1595,43).
Nel 2022 la ricorrente ha dichiarato un reddito imponibile di € 23442, con imposta netta € 2304, addizionale regionale dovuta € 318, addizionale comunale dovuta € 94 (v. mod. 730/2023); nel 2021 un reddito di € 23201, imposta netta € 2666, addizionale regionale dovuta € 314, addizionale comunale dovuta € 93 (v. mod. 730/2022); nel 2020, reddito di € 22317, imposta netta € 2232, addizionale regionale dovuta € 300 , addizionale comunale dovuta € 89 (mod. 730/2021).
abita, unitamente ai figli, nella ex casa familiare, di sua esclusiva proprietà, sita Parte_1
a Casaletto Ceredano;
ella inoltre, per effetto della successione ereditaria paterna, è divenuta comproprietaria dell'immobile ove abitano la madre e il fratello.
è altresì titolare di polizza vita con controvalore di € 40.487,57. Parte_1
Quanto alla attuale situazione economica e reddituale di il Tribunale non ha CP_1
disposizione elementi precisi non essendosi egli costituito in giudizio;
deve comunque ritenersi che il resistente, vista anche l'età (classe 1970), non sia limitato nella propria capacità lavorativa, tenuto conto anche di quanto verbalizzato in atti e quanto statuito in sede di separazione, su accordo delle parti.
Ciò posto, ai fini della quantificazione degli oneri di mantenimento, deve considerarsi che nel 2021 le parti hanno convenuto consensualmente che il padre avrebbe versato alla madre, per il mantenimento della prole, complessivi € 750 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
dagli estratti conto risulta che l'onere di mantenimento ordinario sia stato regolarmente adempiuto.
Ebbene, preme rilevare che “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione (…) dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (Cass. n. 13664/2022; in termini Cass. ord. 11724 del 4/05/2023).
Deve, al contempo, considerarsi che la ricorrente ha specificato di percepire in via integrale l'importo dell'assegno unico di € 660 circa al mese (dagli estratti conto risultano peraltro emolumenti di circa
€ 700 mensili), emolumento che, ex lege, spetterebbe in pari quota a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
Tenuto conto dei dati a disposizione, all'esito del giudizio, considerate le attuali esigenze dei figli anche in rapporto all'età, e gli attuali tempi di permanenza presso ciascun genitore, il Tribunale ritiene equo e congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante versamento di € 855 mensili (€ 285 per ciascun figlio).
L'importo è da considerarsi proporzionato, anche in corrispondenza dell'evoluzione e della crescita dei figli e della circostanza che gli oneri di mantenimento diretto gravano, per lo più, sulla madre;
d'altro canto, l'onere è da reputarsi sostenibile dal resistente, tenuto conto dell'impegno da questi assunto in sede di separazione consensuale, salvo il necessario adeguamento secondo gli indici di rivalutazione ISTAT che automaticamente, anche ai sensi dell'art. 337 ter c.c., comportano un aggiornamento nel tempo della misura del mantenimento.
Le statuizioni economiche avranno decorrenza dalla mensilità di marzo 2024, data di deposito del ricorso.
Al contributo ordinario deve aggiungersi il 50% delle spese straordinarie, che rispondono alle caratteristiche di occasionalità o sporadicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo)
o voluttuarietà (requisito funzionale), spese da individuarsi come da Protocollo in uso presso il
Tribunale.
* le spese di lite
Nulla sulle spese di lite che debbono considerarsi irripetibili attesa la mancata costituzione e la non opposizione della parte resistente, considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda e/o eccezione disattesa, dato atto che in data 30/10/2024 è stata pronunciata sentenza parziale n. 620/2024 di scioglimento del matrimonio (pubblicata il 9/11/2024),
1. AFFIDA i minori (nato a [...] [...]) e (nata a [...] il [...]) in Per_2 CP_2
via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé su libero accordo padre/figlio; Per_2
3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia con i seguenti tempi e CP_2
modalità: un pomeriggio infrasettimanale (indicativamente il mercoledì), dall'uscita di scuola
(ovvero dalle ore 16 in periodo non scolastico) sino alle ore 21, e a weekend alternati, dal sabato mattina (indicativamente alle ore 9.00 ovvero dall'uscita di scuola) sino alla domenica sera (indicativamente alle ore 19.00), con prelievo e riaccompagnamento presso la casa materna;
durante le vacanze estive, quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
metà del periodo durante le vacanze natalizie e pasquali ad anni alternati;
tutte le altre festività saranno regolate secondo il criterio dell'alternanza annuale;
sono in ogni caso fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse della prole;
4. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli , CP_1 Per_1
e mediante versamento alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, della Per_2 CP_2
somma complessiva di € 855 mensili (€ 285 per ciascun figlio), con decorrenza dalla mensilità di marzo 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il
31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
5. DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 08/05/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato