Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/03/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 3436 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3436 del Ruolo Generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Massimo Sorrentino, presso il cui studio, sito in SA (CE) al Viale J. F. Kennedy n.49, elettivamente domicilia;
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._2 in atti dall'avv. Massimo Sorrentino, presso il cui studio, sito in SA (CE) al Viale J. F. Kennedy
n.49, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 14.01.2025 per la trattazione dell'udienza tenutasi in modalità cartolare in data 16.01.2025, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi riportate, rappresentando altresì che le parti,
1
nelle dichiarazioni allegate, hanno altresì rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero in data 23.09.2024 ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 16.09.2024 i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di aver contratto matrimonio in SA in data 28.04.2014 e che dalla loro unione erano nati n. 2 figli - (nato ad [...] il [...]) - (nato ad [...] Per_1 CP_2
il 18.05.2021) - chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni ivi indicate.
Il PM in data 23.09.2024 apponeva il suo visto.
All'esito della richiesta di chiarimenti del Giudice delegato sul calendario di incontri padre-figli minori, con le note depositate in data 14.01.2025 per la comparizione in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. all'udienza del 16.01.2025, i ricorrenti, ribadendo la volontà di separarsi, chiarivano le condizioni di cui all'accordo di separazione;
il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
*** ***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
V dunque dichiarata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.,
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni che di seguito si trascrivono:
“1) - i coniugi vivranno separati;
2) – la sig.ra conserverà il domicilio in SA (CE) alla Via Gridelli n.53, sua Parte_1
attuale residenza;
3) – il sig. ha già stabilito la propria residenza e il domicilio in SA Controparte_1
(CE) alla Mancone n.35 quale nuova e più idonea sistemazione abitativa;
4) – la ricorrente sig.ra è dipendente del Ministero della Giustizia è svolge le Parte_1
mansioni di agente di polizia penitenziaria. In ogni caso darsi atto che coniugi hanno già amichevolmente risolto ogni questione patrimoniale e regolato tutti i loro rapporti patrimoniali non avendo più nulla reciprocamente a pretendere;
5) - I coniugi convengono che i figli e , entrambi minori di età, rimarranno affidati Per_1 CP_2
ad entrambi i genitori, fissando la loro residenza con la madre presso l'abitazione familiare in
SA alla Via Gridelli n.53. I ricorrenti, consapevoli dell'importanza per i minori di trascorrere
2 R.g. V.g. n. 3436 /2024
tempi adeguati con ciascuno dei genitori, stabiliscono che i figli potranno vedere il padre e stare con lui ogniqualvolta ne manifestassero l'esigenza, previa comunicazione alla madre;
- in caso di disaccordo tra le parti sulle modalità di visita: i minori e trascorrono Per_1 CP_2
con il padre due fine settimana al mese ogni 14 giorni. Il fine settimana andrà dal sabato mattina all'uscita da scuola alla domenica sera. Oltre i predetti week end, si prevede un giorno infrasettimanale, il mercoledì, senza pernottamento. Il padre dovrà recarsi personalmente presso
l'abitazione della madre ed il trasporto sarà a carico del padre;
6) - il sig. s'impegna al versamento dell'assegno di mantenimento in Controparte_1
favore dei figli e nella misura di €.250,00 (duecentocinquanta/00) euro mensili Per_1 CP_2
ciascuno da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabili annualmente secondo gli indici
Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida del C.N.F.;
7) - L'immobile sopradescritto sito in SA alla Via Gridelli n.53 resterà in uso esclusivo della moglie Il sig. lo ha già rilasciato avendo trovato una Parte_1 Controparte_1
nuova e più idonea sistemazione abitativa. La sig.ra conserverà la propria Parte_1
residenza in SA (CE) alla Via Gridelli n.53, suo attuale domicilio in uno ai figli e Per_1
”. CP_2
Non apparendo le condizioni in contrasto con norme imperative e risultando conformi all'interesse della prole possono essere recepite nella presente pronuncia.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, cc si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta nulla si dispone per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Dichiara, ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., la separazione personale dei coniugi _1
(nata a [...] il [...],) e (nato a [...]
[...] Controparte_1
24.12.1985) con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA (Atto n. 18, parte I, Serie /, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2014 ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in SA, camera di consiglio del 13.03.2025.
3 Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
4
R.g. V.g. n. 3436 /2024
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio