TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 16/06/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub R.G. n. 1125/2024, promossa con atto di citazione notificato a mezzo della posta elettronica certificata in data 24.4.2024
DA
(C.F. , con sede a Milano, in persona della Parte_1 P.IVA_1
mandataria giusta procura del 20.7.2017, rep. 60850 racc. 11358 notaio Parte_2 [...]
di Milano, rappresentata e difesa, per procura generale alle liti raccolta dal notaio Per_1 Per_2
di Verona, in data 16.9.2010, rep. 67561 racc. 18650, dall'avv. Fausto Tasciotti del Foro di
[...]
Latina, domiciliatario;
attrice
CONTRO
, rappresentato e difeso, per procura unita mediante strumenti informatici Controparte_1
alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Sebastiano Saitta del Foro di Udine, domiciliatario;
convenuto in punto: opposizione a precetto ex art. 615 c. I c.p.c..
pagina 1 di 7
CONCLUSIONI
Per l'attrice: Voglia il Tribunale ordinario di Udine, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1) in via principale, accertare e dichiarare la propria incompetenza per territorio e rimettere le parti innanzi il Giudice territorialmente competente, ovvero il Tribunale di Milano;
2) in via subordinata, preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo rappresentato dalla sentenza n. 164/2024 della Corte d'Appello di Trieste, per tutto quanto sopra dedotto, rilevato d eccepito;
3) sempre in via subordinata, nel merito, accogliere la presente opposizione e dichiarare che l'opponente nulla deve all'opposto in forza del titolo azionato in quanto il credito è estinto per pagamento mediante compensazione per le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto dichiarare l'inefficacia/nullità dell'atto di precetto notificato in data 11.4.2024. Con vittoria di spese e compensi professionali (aumentati del 30% come previsto dall'articolo 4, comma 1 bis, del di seguito citato D.M.
poiché gli atti depositati dalla scrivente difesa con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, e consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto, nonché la navigazione all'interno dell'atto), oltre il rimborso forfettario del 15% ai sensi del D.M. n. 55/2014, nonché c.a. ed i.v.a. come per legge.
Per il convenuto: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettare le domande tutte formulate da parte attrice in quanto inammissibili oltre che infondate. Condannare, ai sensi dell'art. 94 c.p.c., la Pt_2
e personalmente il legale rappresentante della in solido con
[...] Controparte_2
quest'ultima, alla rifusione delle spese processuali che verranno liquidate dall'intestato Tribunale;
Condannare, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., parte opponente al risarcimento dei danni nella misura che verrà
ritenuta congrua da codesto Ill.mo Tribunale;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato che si dichiara antistatario.
pagina 2 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.4.2024, a Parte_1
mezzo della mandataria ha evocato avanti all'intestato Tribunale , Parte_3 Controparte_1
premettendo che il convenuto le aveva notificato in data 11.4.2024, unitamente al titolo costituito dalla sentenza n. 164/2024 della Corte d'Appello di Trieste, il precetto per il pagamento della complessiva somma di € 31.122,84, oltre al costo della notifica, all'imposta di registro ove non assolta dalla debitrice, alle spese successive occorrende. L'attrice ha sostenuto: a) l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Udine adito, in ragione dell'anomala elezione di domicilio in Udine operata nell'atto di precetto notificato, non trovandosi nel circondario del Tribunale di Udine beni mobili o immobili della società attrice, né la sede della stessa;
ne conseguiva la competenza del Tribunale di Milano;
b) la compensazione del credito portato dalla sentenza d'appello n. 164/2024 con il maggior credito vantato dall'attrice nei confronti del sig. in forza del decreto ingiuntivo n. 232/2002 emesso dal CP_1
Tribunale di Latina il 14.2.2002, mai revocato dal Tribunale di Pordenone. Ciò premesso, l'opponente ha concluso in via principale per l'accertamento dell'incompetenza per territorio del Tribunale di Udine
e della competenza territoriale del Tribunale di Milano, in subordine per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, in via subordinata di merito per l'accoglimento dell'opposizione e l'accertamento che nulla era dovuto al convenuto, con vittoria di spese.
2. Si è costituito , evidenziando che, con atto di precetto notificato in data Controparte_1
8.4.2022, dichiarandosi cessionaria del credito di cui al decreto ingiuntivo n. Parte_1
232/2002 emesso a favore della creditrice Banca di Roma, all'esito di plurime cessioni intervenute ex art. 58 TUB, gli aveva notificato precetto per il pagamento della somma di € 134.273,69; egli aveva proposto opposizione avverso il citato precetto avanti al Tribunale di Pordenone, eccependo, tra l'altro,
la carenza di legittimazione e di titolarità attiva in capo a il Tribunale di Parte_1
Pordenone, con sentenza n. 577/2023, aveva accertato la fondatezza delle citate eccezioni e dichiarato la nullità del precetto notificato. La sentenza del Tribunale di Pordenone era stata da lui impugnata, in pagina 3 di 7 punto spese, avanti alla Corte d'Appello di Trieste e aveva proposto appello Parte_1
incidentale, per ottenere la riforma della sentenza e l'accertamento della propria legittimazione e della titolarità del credito. L'appello incidentale era stato rigettato, risultando pertanto accertato, in primo e in secondo grado, che non era titolare del credito di cui al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 232/2002 del Tribunale di Latina. Il convenuto ha sostenuto l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale svolta dall'opponente, atteso che essa stessa aveva adito il Tribunale di
Udine; nel merito l'opposizione era infondata, in quanto sia il Tribunale di Pordenone che la Corte
d'Appello di Trieste avevano accertato che non erano titolari del credito che Parte_1
pure l'attrice pretendeva di porre in compensazione. Contestata l'istanza di sospensione, il convenuto ha concluso per il rigetto dell'opposizione, con condanna alle spese, in solido con il suo legale rappresentante e con da distrarsi in favore del procuratore, nonché al risarcimento dei Parte_3
danni ex art. 96 c.p.c.
3. Le parti hanno fruito dei termini per le memorie integrative;
nella prima udienza è stata respinta l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del titolo;
la causa, istruita solo documentalmente, è
stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi.
4. L'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Udine è inammissibile.
E' la stessa opponente, infatti, ad aver promosso il giudizio avanti al Tribunale di Udine, del quale non può pertanto contestualmente sostenere l'incompetenza; come ripetutamente affermato dal giudice di legittimità, l'attrice opponente avrebbe ben potuto adire il Tribunale di Milano ritenuto competente,
sostenendo che l'elezione di domicilio di cui al precetto era stata operata in difetto di collegamenti con il luogo dell'esecuzione, facendo insorgere in capo al creditore l'onere di contestare la competenza del diverso Tribunale dimostrando che la dichiarazione di domicilio era invece stata effettuata in uno dei luoghi nei quali avrebbe potuto avere inizio l'esecuzione; non essendo vincolata, come più volte ribadito dal giudice di legittimità, all'elezione di domicilio “anomala” se non per il luogo della notifica dell'opposizione (così, tra altre, Cass., sez. VI-III civ. ord. 22.3.2021, n. 8024), l'attrice non può dolersi della sua iniziativa di adire comunque il Tribunale individuato in relazione a tale elezione.
pagina 4 di 7 5. Il motivo di opposizione costituito dall'eccezione di compensazione appare del tutto infondato.
ha intimato al sig. con precetto del 29.9.2021, notificato l'8.4.2022, il Parte_1 CP_1
pagamento della somma di € 134.273,69, in forza del titolo costituito dalla seconda copia esecutiva del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Latina il 14-19.2.2002, su ricorso della Banca di Roma s.p.a., a carico del sig. e di altri obbligati in solido. In CP_1
accoglimento dell'opposizione a precetto proposta dal sig. il Tribunale di Pordenone, con CP_1
sentenza n. 577/2023 del 6.9.2023, ha ritenuto la fondatezza delle eccezioni di difetto di legittimazione attiva e di titolarità del credito dallo stesso opposte a compensando le spese Parte_1
processuali. Avverso tale sentenza ha proposto appello il sig. dolendosi della disposta CP_1
compensazione delle spese;
ha proposto appello incidentale, chiedendo di Parte_1
accertare e dichiarare “la piena legittimazione attiva, oltre che la titolarità del credito azionato, in capo
alla e per essa la mandataria e, per l'effetto, riformare la Controparte_2 Parte_2
sentenza impugnata respingendo l'avversaria opposizione….”. La Corte d'Appello di Trieste, con sentenza n. 164/2024 del 4.4.2024 ha accolto l'appello principale e respinto quello incidentale.
L'attrice opponente, pertanto, pretende inammissibilmente di opporre nel presente giudizio, quale fatto estintivo, lo stesso suo asserito diritto sostanziale del quale è stata accertata l'inesistenza nel processo definito con il titolo giudiziale su cui poggia il precetto opposto nella presente causa, ciò in contrasto con l'orientamento del tutto consolidato del giudice di legittimità in ordine all'individuazione dei fatti estintivi opponibili al fronte di un titolo giudiziale. Il convenuto opposto ha documentato che
[...]
sempre a mezzo di do Bank s.p.a., ha per giunta notificato un precetto di data Parte_1
27.6.2024, sulla base del citato decreto ingiuntivo del Tribunale di Latina, per il pagamento della somma di € 103.180,04, così determinata deducendo dall'importo portato dal decreto ingiuntivo la somma oggetto del precetto opposto in questa sede. L'esecutorietà del titolo è stata sospesa dal
Tribunale di Pordenone, cui è stata proposta altra opposizione al precetto.
pagina 5 di 7 6. Stante la soccombenza, la società attrice deve essere condannata a rifondere al convenuto sig. le spese processuali, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri CP_1
di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 pertinenti rispetto al valore della causa, assunti ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e istruttoria, al valore minimo per quella decisoria, non essendo state autorizzate scritture conclusive. In accoglimento della richiesta del convenuto, in solido con
[...]
deve essere condannata la sua mandataria che, in difetto della Parte_1 Parte_3
necessaria prudenza, ha esposto la rappresentata alla condanna di cui alla presente sentenza, con inutile spesa.
7. Il convenuto ha chiesto di condannare l'attrice al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; l'espresso richiamo alla responsabilità risarcitoria rende inequivoco il riferimento al primo comma dell'art. 96 c.p.c.. La facoltà, concessa da tale norma, di liquidare d'ufficio il danno da responsabilità aggravata costituisce applicazione del principio generale dettato dagli artt. 1226 e 2056
c.c., senza derogare all'onere di allegazione degli elementi di fatto che dimostrino l'effettività di un pregiudizio ulteriore rispetto a quello ristorato dalla disposta rifusione delle spese processuali (si veda
Cass., sez. III civ., 27.10.2015, n. 21798). Non si ritiene che, nel caso di specie, il convenuto abbia assolto al citato onere, di talché la domanda risarcitoria deve essere disattesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
a) rigetta l'opposizione proposta da e ogni domanda attorea;
Parte_1
b) condanna l'attrice e, in solido con essa, ex art. 94 c.p.c., la sua Parte_1
mandataria a rifondere al convenuto sig. le spese processuali, che liquida in Parte_3 CP_1
6.164,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo, con distrazione in favore del procuratore avv. Sebastiano Saitta;
c) rigetta la domanda ex art. 96 c. I c.p.c. svolta dal convenuto sig. CP_1
pagina 6 di 7 Udine, 14 giugno 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
pagina 7 di 7
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub R.G. n. 1125/2024, promossa con atto di citazione notificato a mezzo della posta elettronica certificata in data 24.4.2024
DA
(C.F. , con sede a Milano, in persona della Parte_1 P.IVA_1
mandataria giusta procura del 20.7.2017, rep. 60850 racc. 11358 notaio Parte_2 [...]
di Milano, rappresentata e difesa, per procura generale alle liti raccolta dal notaio Per_1 Per_2
di Verona, in data 16.9.2010, rep. 67561 racc. 18650, dall'avv. Fausto Tasciotti del Foro di
[...]
Latina, domiciliatario;
attrice
CONTRO
, rappresentato e difeso, per procura unita mediante strumenti informatici Controparte_1
alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Sebastiano Saitta del Foro di Udine, domiciliatario;
convenuto in punto: opposizione a precetto ex art. 615 c. I c.p.c..
pagina 1 di 7
CONCLUSIONI
Per l'attrice: Voglia il Tribunale ordinario di Udine, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1) in via principale, accertare e dichiarare la propria incompetenza per territorio e rimettere le parti innanzi il Giudice territorialmente competente, ovvero il Tribunale di Milano;
2) in via subordinata, preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo rappresentato dalla sentenza n. 164/2024 della Corte d'Appello di Trieste, per tutto quanto sopra dedotto, rilevato d eccepito;
3) sempre in via subordinata, nel merito, accogliere la presente opposizione e dichiarare che l'opponente nulla deve all'opposto in forza del titolo azionato in quanto il credito è estinto per pagamento mediante compensazione per le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto dichiarare l'inefficacia/nullità dell'atto di precetto notificato in data 11.4.2024. Con vittoria di spese e compensi professionali (aumentati del 30% come previsto dall'articolo 4, comma 1 bis, del di seguito citato D.M.
poiché gli atti depositati dalla scrivente difesa con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, e consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto, nonché la navigazione all'interno dell'atto), oltre il rimborso forfettario del 15% ai sensi del D.M. n. 55/2014, nonché c.a. ed i.v.a. come per legge.
Per il convenuto: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettare le domande tutte formulate da parte attrice in quanto inammissibili oltre che infondate. Condannare, ai sensi dell'art. 94 c.p.c., la Pt_2
e personalmente il legale rappresentante della in solido con
[...] Controparte_2
quest'ultima, alla rifusione delle spese processuali che verranno liquidate dall'intestato Tribunale;
Condannare, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., parte opponente al risarcimento dei danni nella misura che verrà
ritenuta congrua da codesto Ill.mo Tribunale;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato che si dichiara antistatario.
pagina 2 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.4.2024, a Parte_1
mezzo della mandataria ha evocato avanti all'intestato Tribunale , Parte_3 Controparte_1
premettendo che il convenuto le aveva notificato in data 11.4.2024, unitamente al titolo costituito dalla sentenza n. 164/2024 della Corte d'Appello di Trieste, il precetto per il pagamento della complessiva somma di € 31.122,84, oltre al costo della notifica, all'imposta di registro ove non assolta dalla debitrice, alle spese successive occorrende. L'attrice ha sostenuto: a) l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Udine adito, in ragione dell'anomala elezione di domicilio in Udine operata nell'atto di precetto notificato, non trovandosi nel circondario del Tribunale di Udine beni mobili o immobili della società attrice, né la sede della stessa;
ne conseguiva la competenza del Tribunale di Milano;
b) la compensazione del credito portato dalla sentenza d'appello n. 164/2024 con il maggior credito vantato dall'attrice nei confronti del sig. in forza del decreto ingiuntivo n. 232/2002 emesso dal CP_1
Tribunale di Latina il 14.2.2002, mai revocato dal Tribunale di Pordenone. Ciò premesso, l'opponente ha concluso in via principale per l'accertamento dell'incompetenza per territorio del Tribunale di Udine
e della competenza territoriale del Tribunale di Milano, in subordine per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, in via subordinata di merito per l'accoglimento dell'opposizione e l'accertamento che nulla era dovuto al convenuto, con vittoria di spese.
2. Si è costituito , evidenziando che, con atto di precetto notificato in data Controparte_1
8.4.2022, dichiarandosi cessionaria del credito di cui al decreto ingiuntivo n. Parte_1
232/2002 emesso a favore della creditrice Banca di Roma, all'esito di plurime cessioni intervenute ex art. 58 TUB, gli aveva notificato precetto per il pagamento della somma di € 134.273,69; egli aveva proposto opposizione avverso il citato precetto avanti al Tribunale di Pordenone, eccependo, tra l'altro,
la carenza di legittimazione e di titolarità attiva in capo a il Tribunale di Parte_1
Pordenone, con sentenza n. 577/2023, aveva accertato la fondatezza delle citate eccezioni e dichiarato la nullità del precetto notificato. La sentenza del Tribunale di Pordenone era stata da lui impugnata, in pagina 3 di 7 punto spese, avanti alla Corte d'Appello di Trieste e aveva proposto appello Parte_1
incidentale, per ottenere la riforma della sentenza e l'accertamento della propria legittimazione e della titolarità del credito. L'appello incidentale era stato rigettato, risultando pertanto accertato, in primo e in secondo grado, che non era titolare del credito di cui al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 232/2002 del Tribunale di Latina. Il convenuto ha sostenuto l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale svolta dall'opponente, atteso che essa stessa aveva adito il Tribunale di
Udine; nel merito l'opposizione era infondata, in quanto sia il Tribunale di Pordenone che la Corte
d'Appello di Trieste avevano accertato che non erano titolari del credito che Parte_1
pure l'attrice pretendeva di porre in compensazione. Contestata l'istanza di sospensione, il convenuto ha concluso per il rigetto dell'opposizione, con condanna alle spese, in solido con il suo legale rappresentante e con da distrarsi in favore del procuratore, nonché al risarcimento dei Parte_3
danni ex art. 96 c.p.c.
3. Le parti hanno fruito dei termini per le memorie integrative;
nella prima udienza è stata respinta l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del titolo;
la causa, istruita solo documentalmente, è
stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi.
4. L'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Udine è inammissibile.
E' la stessa opponente, infatti, ad aver promosso il giudizio avanti al Tribunale di Udine, del quale non può pertanto contestualmente sostenere l'incompetenza; come ripetutamente affermato dal giudice di legittimità, l'attrice opponente avrebbe ben potuto adire il Tribunale di Milano ritenuto competente,
sostenendo che l'elezione di domicilio di cui al precetto era stata operata in difetto di collegamenti con il luogo dell'esecuzione, facendo insorgere in capo al creditore l'onere di contestare la competenza del diverso Tribunale dimostrando che la dichiarazione di domicilio era invece stata effettuata in uno dei luoghi nei quali avrebbe potuto avere inizio l'esecuzione; non essendo vincolata, come più volte ribadito dal giudice di legittimità, all'elezione di domicilio “anomala” se non per il luogo della notifica dell'opposizione (così, tra altre, Cass., sez. VI-III civ. ord. 22.3.2021, n. 8024), l'attrice non può dolersi della sua iniziativa di adire comunque il Tribunale individuato in relazione a tale elezione.
pagina 4 di 7 5. Il motivo di opposizione costituito dall'eccezione di compensazione appare del tutto infondato.
ha intimato al sig. con precetto del 29.9.2021, notificato l'8.4.2022, il Parte_1 CP_1
pagamento della somma di € 134.273,69, in forza del titolo costituito dalla seconda copia esecutiva del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Latina il 14-19.2.2002, su ricorso della Banca di Roma s.p.a., a carico del sig. e di altri obbligati in solido. In CP_1
accoglimento dell'opposizione a precetto proposta dal sig. il Tribunale di Pordenone, con CP_1
sentenza n. 577/2023 del 6.9.2023, ha ritenuto la fondatezza delle eccezioni di difetto di legittimazione attiva e di titolarità del credito dallo stesso opposte a compensando le spese Parte_1
processuali. Avverso tale sentenza ha proposto appello il sig. dolendosi della disposta CP_1
compensazione delle spese;
ha proposto appello incidentale, chiedendo di Parte_1
accertare e dichiarare “la piena legittimazione attiva, oltre che la titolarità del credito azionato, in capo
alla e per essa la mandataria e, per l'effetto, riformare la Controparte_2 Parte_2
sentenza impugnata respingendo l'avversaria opposizione….”. La Corte d'Appello di Trieste, con sentenza n. 164/2024 del 4.4.2024 ha accolto l'appello principale e respinto quello incidentale.
L'attrice opponente, pertanto, pretende inammissibilmente di opporre nel presente giudizio, quale fatto estintivo, lo stesso suo asserito diritto sostanziale del quale è stata accertata l'inesistenza nel processo definito con il titolo giudiziale su cui poggia il precetto opposto nella presente causa, ciò in contrasto con l'orientamento del tutto consolidato del giudice di legittimità in ordine all'individuazione dei fatti estintivi opponibili al fronte di un titolo giudiziale. Il convenuto opposto ha documentato che
[...]
sempre a mezzo di do Bank s.p.a., ha per giunta notificato un precetto di data Parte_1
27.6.2024, sulla base del citato decreto ingiuntivo del Tribunale di Latina, per il pagamento della somma di € 103.180,04, così determinata deducendo dall'importo portato dal decreto ingiuntivo la somma oggetto del precetto opposto in questa sede. L'esecutorietà del titolo è stata sospesa dal
Tribunale di Pordenone, cui è stata proposta altra opposizione al precetto.
pagina 5 di 7 6. Stante la soccombenza, la società attrice deve essere condannata a rifondere al convenuto sig. le spese processuali, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri CP_1
di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 pertinenti rispetto al valore della causa, assunti ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e istruttoria, al valore minimo per quella decisoria, non essendo state autorizzate scritture conclusive. In accoglimento della richiesta del convenuto, in solido con
[...]
deve essere condannata la sua mandataria che, in difetto della Parte_1 Parte_3
necessaria prudenza, ha esposto la rappresentata alla condanna di cui alla presente sentenza, con inutile spesa.
7. Il convenuto ha chiesto di condannare l'attrice al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; l'espresso richiamo alla responsabilità risarcitoria rende inequivoco il riferimento al primo comma dell'art. 96 c.p.c.. La facoltà, concessa da tale norma, di liquidare d'ufficio il danno da responsabilità aggravata costituisce applicazione del principio generale dettato dagli artt. 1226 e 2056
c.c., senza derogare all'onere di allegazione degli elementi di fatto che dimostrino l'effettività di un pregiudizio ulteriore rispetto a quello ristorato dalla disposta rifusione delle spese processuali (si veda
Cass., sez. III civ., 27.10.2015, n. 21798). Non si ritiene che, nel caso di specie, il convenuto abbia assolto al citato onere, di talché la domanda risarcitoria deve essere disattesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
a) rigetta l'opposizione proposta da e ogni domanda attorea;
Parte_1
b) condanna l'attrice e, in solido con essa, ex art. 94 c.p.c., la sua Parte_1
mandataria a rifondere al convenuto sig. le spese processuali, che liquida in Parte_3 CP_1
6.164,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo, con distrazione in favore del procuratore avv. Sebastiano Saitta;
c) rigetta la domanda ex art. 96 c. I c.p.c. svolta dal convenuto sig. CP_1
pagina 6 di 7 Udine, 14 giugno 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
pagina 7 di 7