Art. 3.
La presente legge non si applica ai contratti aventi ad oggetto terreni destinati alla silvicoltura, ed ai contratti nei quali la locazione del suolo sia disgiunta da quella del soprasuolo, sempreche' cio' sia conforme agli usi localmente praticati.
La presente legge non si applica ai contratti aventi ad oggetto terreni destinati alla silvicoltura, ed ai contratti nei quali la locazione del suolo sia disgiunta da quella del soprasuolo, sempreche' cio' sia conforme agli usi localmente praticati.