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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/06/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2685 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2685/2024 R.G. posta in decisione con decreto reso in data 4.6.2025 ex art. 27 ter c.p.c.; promossa da:
(C.F. ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in AGUSTA, VIA PRINCIPE UMBERTO N. 104, presso lo studio dell'avv. FASOLI MARZIA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in AGUSTA, VIA PRINCIPE UMBERTO N. 104, presso lo studio dell'avv. FASOLI MARZIA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 10.9.2024);
***
All'udienza del 3.6.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa
è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 25.7.2024, , premettendo di avere contratto matrimonio Parte_1
con in data 15.1.1992 e che dall'unione sono nate le figlie (il 27.9.1993), CP_1 Per_1 pagina 1 di 3 maggiorenne ed economicamente indipendente, e (il 13.7.2001), chiedeva al Tribunale la Per_2
pronuncia di separazione dei coniugi, senza la previsione di ulteriori condizioni di natura economica.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 30.1.2025 il sig. , CP_1
benché non costituito, compariva innanzi al Giudice dichiarando di aderire alla domanda di separazione avanzata dalla ricorrente. La causa, quindi, veniva rinviata all'udienza del 3.6.2025 al fine di consentire al resistente di munirsi di un difensore.
Con note congiunte del 26.5.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto il seguente accordo sulle condizioni della separazione:
i coniugi vivranno separati liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove vorranno, fermo
l'obbligo del rispetto reciproco;
I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
I coniugi dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro avendo già regolamentato
l'aspetto patrimoniale ed economico.
All'udienza del 3.6.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., preso atto dell'accordo e ritenuto di non dover assumere provvedimenti temporanei ed urgenti, il giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e personali tra le parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
2685/ 2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: omologa la separazione personale dei coniugi e , i quali Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio con rito civile in Augusta, il giorno 15.1.1992 (Atto n. 3, Parte I, Anno
1992), in conformità alle condizioni sopra riportate che qui si intendono integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Augusta di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
pagina 2 di 3 Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
19.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2685/2024 R.G. posta in decisione con decreto reso in data 4.6.2025 ex art. 27 ter c.p.c.; promossa da:
(C.F. ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in AGUSTA, VIA PRINCIPE UMBERTO N. 104, presso lo studio dell'avv. FASOLI MARZIA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in AGUSTA, VIA PRINCIPE UMBERTO N. 104, presso lo studio dell'avv. FASOLI MARZIA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 10.9.2024);
***
All'udienza del 3.6.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa
è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 25.7.2024, , premettendo di avere contratto matrimonio Parte_1
con in data 15.1.1992 e che dall'unione sono nate le figlie (il 27.9.1993), CP_1 Per_1 pagina 1 di 3 maggiorenne ed economicamente indipendente, e (il 13.7.2001), chiedeva al Tribunale la Per_2
pronuncia di separazione dei coniugi, senza la previsione di ulteriori condizioni di natura economica.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 30.1.2025 il sig. , CP_1
benché non costituito, compariva innanzi al Giudice dichiarando di aderire alla domanda di separazione avanzata dalla ricorrente. La causa, quindi, veniva rinviata all'udienza del 3.6.2025 al fine di consentire al resistente di munirsi di un difensore.
Con note congiunte del 26.5.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto il seguente accordo sulle condizioni della separazione:
i coniugi vivranno separati liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove vorranno, fermo
l'obbligo del rispetto reciproco;
I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
I coniugi dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro avendo già regolamentato
l'aspetto patrimoniale ed economico.
All'udienza del 3.6.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., preso atto dell'accordo e ritenuto di non dover assumere provvedimenti temporanei ed urgenti, il giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e personali tra le parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
2685/ 2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: omologa la separazione personale dei coniugi e , i quali Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio con rito civile in Augusta, il giorno 15.1.1992 (Atto n. 3, Parte I, Anno
1992), in conformità alle condizioni sopra riportate che qui si intendono integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Augusta di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
pagina 2 di 3 Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
19.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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