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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA
(artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.)
Il Giudice, dott. Giuseppe Puglisi, alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e dell'art. 281 sexies
c.p.c. nella causa iscritta al n. 507/2024 R.G. cui è stata riunita la causa n. 732/2024
R.G. lette le note scritte con cui le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa ha pronunciato la seguente sentenza
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nelle cause iscritte al n. 507/2024 R.G. e n. 732/2024 R.G. entrambe
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. C.F._1
Antonio Matasso, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
CONTRO con sede in Treia (MC), via dell'Industria, n. Controparte_1
4, (c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Piergiorgio
Parisella, Stefania Toninel e Lidia Di Blasi ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'avv. Di Blasi
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – ha convenuto in giudizio dinnanzi a questo Tribunale Parte_1 [...]
proponendo opposizione al precetto con cui quest'ultima gli aveva Controparte_1 intimato il pagamento di € 62.497,88 – oltre interessi e spese – in forza del decreto ingiuntivo n. 1000/2012 del 22 maggio 2012 emesso dal Tribunale di Macerata, notificato il 26 giugno 2012 e dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. il
9 maggio 2014.
2 Nella resistenza di parte convenuta, costituitasi con comparsa del 2 ottobre 2024, veniva disposta la riunione del fascicolo n. 732/2024 R.G. oggetto di erronea duplicazione in sede di iscrizione e, ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa viene definita sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione ex artt.
127 ter e 281 sexies c.p.c.
2. – L'opposizione va respinta giacché, a differenza di quanto sostenuto dall'opponente con l'unico motivo di censura in questa sede avanzato, non è decorso il termine decennale di prescrizione.
L'opposta ha infatti dimostrato di essere intervenuta nel processo esecutivo a carico di iscritto al n. 46/2005 R.G.E. in data 6 maggio 2014 (v. allegato 4 Parte_1 alla comparsa di costituzione) per ottenere la soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo esecutivo del 9 maggio 2014, appunto) e che la procedura è stata chiusa all'esito dell'approvazione del progetto di riparto con provvedimento del 9 aprile 2024.
È pacifico che “[n]ell'espropriazione forzata il ricorso per intervento (...) costituisce una domanda proposta nel corso del giudizio, secondo l'espressione contenuta nell'art. 2943, secondo comma, cod. civ., sicché dal momento in cui esso viene presentato a quello in cui il processo esecutivo si chiude con l'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato che provvede sulla domanda formulata con l'intervento stesso, la prescrizione non decorre, come previsto dall'art. 2945 cod. civ.” (v., per tutte, Cass., n. 11794/2008) e che la domanda formulata dal creditore nell'ambito del giudizio esecutivo, in quanto diretta nei confronti del debitore in un giudizio già pendente, deve ritenersi comunicata al debitore mediante il deposito agli atti di quel processo, senza necessità di apposita notifica (così Cass., n. 24683/2018).
Ne consegue che dal 6 maggio 2014 (data di deposito dell'atto di intervento nel processo esecutivo) al 9 aprile 2024 (data di chiusura della procedura) il termine di prescrizione è stato interrotto.
Sicché, notificato il precetto il 16 aprile 2024 (v. la raccomandata di ricevimento), il credito non può ritenersi estinto.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse pertanto vanno poste a carico dell'opponente e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore fino a € 260.000 tenuto conto della semplicità, in fatto e in diritto, della
3 questione trattata, nonché dell'attività concretamente svolta dalla parte vittoriosa e con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo in difetto di deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nelle cause n. 507/2024 R.G. e n.
732/2024 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, rigetta l'opposizione a precetto promossa da , condannandolo a Parte_1 rifondere a e spese di lite liquidate in € 4.217,00 oltre Controparte_1 spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 9 gennaio 2025.
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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