Articolo 1508 del Codice dell'ordinamento militare
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19 dicembre 2018
Art. 1508. Reclutamento e trasferimento ad altri ruoli 1. Nel regolamento sono determinate le modalita' per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli del personale delle bande musicali delle Forze armate, nonche' le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) valutazione della specifica professionalita' e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica; b) previsione che il personale non piu' idoneo alle attivita' delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attivita' istituzionali o trasferito in altri ruoli delle amministrazioni di appartenenza; c) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall' articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 . (( 1-bis. Nel concorso per l'accesso alla banda dell'Arma dei carabinieri, tra i titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del relativo punteggio, l'aver prestato servizio senza demerito nella specializzazione di musicante. ))
Entrata in vigore il 19 dicembre 2018
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