Versione
1 marzo 1959
1 marzo 1959
Art. 1.
La lettera a) dell'art. 6 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , modificato con la legge 30 luglio 1957, n. 652 , e' sostituita dalla seguente:
"a) il marito nei confronti della moglie purche' essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 10.000 mensili. Non sono considerate, ai fini predetti, le pensioni di guerra".
La lettera b) dell'art. 7 del testo unico predetto e' sostituita dalla seguente:
"b) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 10.000 mensili nel caso di un solo genitore o a lire 15.000 mensili nel caso di due genitori".
La lettera a) dell'art. 6 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , modificato con la legge 30 luglio 1957, n. 652 , e' sostituita dalla seguente:
"a) il marito nei confronti della moglie purche' essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 10.000 mensili. Non sono considerate, ai fini predetti, le pensioni di guerra".
La lettera b) dell'art. 7 del testo unico predetto e' sostituita dalla seguente:
"b) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 10.000 mensili nel caso di un solo genitore o a lire 15.000 mensili nel caso di due genitori".
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 19/09/1963, n. 2568Provvedimento: A norma dell'art 6 del tu 30 maggio 1955, n 797, e dell'art 1 della legge 29 gennaio 1959 n 26, le pensioni di guerra devono essere escluse nella valutazione del reddito della moglie agli effetti della corresponsione degli assegni familiari spettanti al marito lavoratore, mentre devono essere valutate nel reddito di tutte le altre persone a carico del lavoratore stesso.*Leggi di più...
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- esclusione dalla valutazione del reddito·
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