Articolo 1 della Legge 25 gennaio 1959, n. 26
Articolo 2
Versione
1 marzo 1959
Art. 1.
La lettera a) dell'art. 6 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , modificato con la legge 30 luglio 1957, n. 652 , e' sostituita dalla seguente:
"a) il marito nei confronti della moglie purche' essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 10.000 mensili. Non sono considerate, ai fini predetti, le pensioni di guerra".
La lettera b) dell'art. 7 del testo unico predetto e' sostituita dalla seguente:
"b) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 10.000 mensili nel caso di un solo genitore o a lire 15.000 mensili nel caso di due genitori".
Entrata in vigore il 1 marzo 1959
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