Sentenza 26 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 26/10/2023, n. 2400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2400 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/10/2023
N. 02400/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00617/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 617 del 2021, proposto da
AB RO, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe D’Amico e Alfonso Mancuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di ER, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Malzone e Anna Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
a) dell’ordinanza n. 1 del Direttore del Settore Trasformazioni Urbanistiche di ER (prot. 22153 del 4 febbraio 2021), successivamente notificata l’8 febbraio 2021, recante l’ingiunzione di demolizione di opere abusive;
b) del rapporto dell’Ufficio Verifiche di Conformità Edilizie prot. n. 15217 del 23 gennaio 2021, richiamato nel provvedimento sub a), non conosciuto;
c) della relazione di servizio prot. 178963 del 5 novembre 2020, redatta a seguito di sopralluogo effettuato in data 22 ottobre 2020, allegata al rapporto dell’Ufficio Verifiche di Conformità Edilizie sub b), non conosciuta, richiamata nel provvedimento sub a);
d) della nota prot. n. 192991 del 26 novembre 2020, di avvio di procedimento, notificata il 1° dicembre 2020;
e) di qualsivoglia altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di ER;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso si impugna l’ordinanza n. 1 del Comune di ER (prot. 22153 del 4 febbraio 2021), successivamente notificata l’8 febbraio 2021, recante l’ingiunzione di demolizione di opere abusive.
Deduce la ricorrente di aver presentato domanda di permesso di costruire in sanatoria per alcuni interventi realizzati presso la preesistente abitazione di proprietà ma tale domanda venne rigettata con provvedimento del Dirigente SUE di ER n. 33 del 16 ottobre 2009.
Rappresenta di aver impugnato il diniego con ricorso proposto innanzi a questo T.A.R. (R.G. n. 2221/2009), successivamente dichiarato perento.
Allega che, in seguito ad un sopralluogo, l’Amministrazione ha rilevato la realizzazione abusiva di una casa unifamiliare, su unico livello a piano terra, composta da 3 corpi di fabbrica affiancati, per una superficie complessiva di mq 73 circa, così conformata: un corpo di fabbrica centrale, di mq 50,50, cui si affiancavano altri due corpi di fabbrica, rispettivamente di mq 14,20 e mq 8,40, e conseguentemente ha comunicato l’avvio del procedimento teso all’irrogazione delle sanzioni e successivamente ha adottato l’ordinanza qui gravata.
Si eccepisce che gli interventi sanzionati hanno avuto ad oggetto la ristrutturazione di un preesistente fabbricato, realizzato in data antecedente al 1° settembre 1967, sicché si è in presenza, non già di un intervento di nuova costruzione, bensì di ristrutturazione edilizia, e pertanto non era consentita l’applicazione dell’art. 31 del T.U., dovendo – a tutto concedere – trovare ingresso l’art. 33.
Si lamenta anche il vizio di motivazione, in ragione del lungo lasso di tempo intercorso tra la realizzazione degli abusi e l’irrogazione della sanzione.
Si è costituito in resistenza il Comune di ER, deducendo che i lavori abusivi realizzati in passato (oggetto del diniego di sanatoria), sono stati successivamente ampliati con l’aggiunta di un ulteriore corpo edilizio realizzato certamente in epoca successiva all’adozione del menzionato provvedimento di diniego.
Ha eccepito: che la ricorrente non ha dato prova della preesistenza di un manufatto, attorno al quale è stata poi, di volta in volta, edificata una unità abitativa di oltre 70 mq; che anche nel caso di preesistenza del corpo edilizio si verserebbe, comunque, in una fattispecie di ampliamento abusivo, da sanzionare con un ordine di demolizione; che il tecnico di parte conferma l’avvenuto abbattimento e ricostruzione del manufatto intorno all’anno 2008; che nessun difetto di motivazione può essere lamentato.
Con successiva memoria, il Comune ha insistito nelle difese.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 18 ottobre 2023 ed è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Il Collegio ritiene, infatti, che la ricorrente non abbia assolto all’onere della prova, su di lei gravante, circa l’epoca di costruzione del fabbricato (ossia della risalenza dell’immobile ante 1967).
Al contrario, risulta dalla stessa relazione allegata alla domanda di permesso di costruire in sanatoria del 2009 che il precario manufatto originario è stato abbattuto e ricostruito nel 2008, dopo che la ricorrente ne è divenuta proprietaria con atto di donazione.
Da ciò si deduce che, anche ove in ipotesi il precedente corpo edilizio fosse da considerarsi legittimo in quanto costruito ante anno 1967 (circostanza, si ribadisce, non dimostrata dalla ricorrente), il suo integrale abbattimento avvenuto senza titolo con contestuale realizzazione di una costruzione del tutto nuova esclude che l’edificio abusivo esistente, oggetto della gravata ordinanza, possa considerarsi risalente ad epoca antecedente rispetto all’anno 2008.
L’opera risulta, pertanto, integralmente abusiva, sicché il relativo ordine di demolizione è pienamente legittimo ed esente dai lamentati vizi.
In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di ER (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune resistente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Laura Zoppo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Zoppo | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO