Art. 9.
Il testo dell' art. 975 del Codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
Art. 975 (Limite del risarcimento). - "Il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente e' limitato per ogni accidente ad una somma di lire diecimila per chilogramma del peso dell'aeromobile con il carico totale massimo, secondo le indicazioni del certificato di navigabilita' o di collaudo.
Quando la somma fissata in base al peso dell'aeromobile e' inferiore a venticinque milioni di lire o superiore a ottantatre milioni di lire, l'esercente risponde fino a concorrenza di tali somme. Se trattasi di aeromobile da turismo o di aliante, il limite minimo e' ridotto a dieci milioni di lire".
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 12/06/1954, n. 133 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Il testo dell' art. 975 del Codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
Art. 975 (Limite del risarcimento). - "Il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente e' limitato per ogni accidente ad una somma di lire diecimila per chilogramma del peso dell'aeromobile con il carico totale massimo, secondo le indicazioni del certificato di navigabilita' o di collaudo.
Quando la somma fissata in base al peso dell'aeromobile e' inferiore a venticinque milioni di lire o superiore a ottantatre milioni di lire, l'esercente risponde fino a concorrenza di tali somme. Se trattasi di aeromobile da turismo o di aliante, il limite minimo e' ridotto a dieci milioni di lire".
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 12/06/1954, n. 133 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.