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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 26/02/2026, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1645/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2295/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1269/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 4 e pubblicata il 08/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220011609441000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste come in atti.
Resistente/Appellato: Insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo la Cartella di pagamento n. 296 2022 0011609441/000 notificatale a mezzo pec il 13.07.2023 afferente tassa auto anno 2016 (cfr. provvedimento originariamente impugnato in atti).
Deduceva la mancata notifica dell'Avviso di accertamento , il vizio motivazionale nonché la prescrizione
(cfr. ricorso introduttivo).
Si costituiva l'Agenzia delle entrate riscossione la quale contro deduceva.
Il primo Giudice, con sentenza n. 1269/24, ha rigettato il ricorso ritenendo la cartella motivata ed il relativo debito non prescritto (cfr. sentenza di I grado in atti).
La Contribuente ha impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituito l'Agente della riscossione il quale ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contribuente – in estrema sintesi - censura la sentenza di prima istanza ritenendo non applicabile l'art. 68 del D.L. n. 18/2020, atteso che la norma è entrata in vigore successiva alla prescrizione della cartella di pagamento.
Il gravame non è fondato.
1.- L' art. 5 c. 51 d.l. 953/82 convertito in l. 53/83 (come modificato dall' art. 3 d.l. 2/1986 convertito in legge n. 60/1986 ) dispone che " … l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte".
2.- La pretesa qui in contestazione riguarda bollo auto 2016: il relativo pagamento doveva essere effettuato nel gennaio 2017: pertanto, non poteva ritenersi prescritto al 31/12/19.
La Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ … La prescrizione triennale del credito erariale, avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli, non inizia a decorrere dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, bensì dall'inizio dell'anno successivo, in virtù dell' art. 3 del DL n. 2 del
1986 (convertito dalla Legge n. 60 del 1986 ), che non si è limitato a disporre l'allungamento del termine biennale previsto dalla previgente disciplina, ma ha inteso assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva…”
(Cassazione, sentenza n. 10166/2024). In ragione di quanto precede, correttamente, il primo Collegio ha ritenuto che nella fattispecie trovava applicazione l'art. 68 del D.L. 17.3. 2020 n. 18.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna la contribuente alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione, che liquida in euro 200,00 (duecento/00) oltre accessori.
Palermo, 24 marzo 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ZI RO
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2295/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1269/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 4 e pubblicata il 08/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220011609441000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste come in atti.
Resistente/Appellato: Insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo la Cartella di pagamento n. 296 2022 0011609441/000 notificatale a mezzo pec il 13.07.2023 afferente tassa auto anno 2016 (cfr. provvedimento originariamente impugnato in atti).
Deduceva la mancata notifica dell'Avviso di accertamento , il vizio motivazionale nonché la prescrizione
(cfr. ricorso introduttivo).
Si costituiva l'Agenzia delle entrate riscossione la quale contro deduceva.
Il primo Giudice, con sentenza n. 1269/24, ha rigettato il ricorso ritenendo la cartella motivata ed il relativo debito non prescritto (cfr. sentenza di I grado in atti).
La Contribuente ha impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituito l'Agente della riscossione il quale ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contribuente – in estrema sintesi - censura la sentenza di prima istanza ritenendo non applicabile l'art. 68 del D.L. n. 18/2020, atteso che la norma è entrata in vigore successiva alla prescrizione della cartella di pagamento.
Il gravame non è fondato.
1.- L' art. 5 c. 51 d.l. 953/82 convertito in l. 53/83 (come modificato dall' art. 3 d.l. 2/1986 convertito in legge n. 60/1986 ) dispone che " … l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte".
2.- La pretesa qui in contestazione riguarda bollo auto 2016: il relativo pagamento doveva essere effettuato nel gennaio 2017: pertanto, non poteva ritenersi prescritto al 31/12/19.
La Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ … La prescrizione triennale del credito erariale, avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli, non inizia a decorrere dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, bensì dall'inizio dell'anno successivo, in virtù dell' art. 3 del DL n. 2 del
1986 (convertito dalla Legge n. 60 del 1986 ), che non si è limitato a disporre l'allungamento del termine biennale previsto dalla previgente disciplina, ma ha inteso assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva…”
(Cassazione, sentenza n. 10166/2024). In ragione di quanto precede, correttamente, il primo Collegio ha ritenuto che nella fattispecie trovava applicazione l'art. 68 del D.L. 17.3. 2020 n. 18.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna la contribuente alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione, che liquida in euro 200,00 (duecento/00) oltre accessori.
Palermo, 24 marzo 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ZI RO