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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8343/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 8343/2024, promosso da: nato in [...] il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1 nata in [...] il [...], c.f. ; Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Stefano AFRUNE;
RICORRENTI contro
(Questura di IA); Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di IA;
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta in data 6.12.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con atto sgrammaticato e di difficile intellegibilità depositato il 4.7.2024, e Parte_1 Pt_2 hanno presentato ricorso ex artt. 281-decies c.p.c., 30, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e 20
[...]
d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, chiedendo l'accertamento del loro diritto all'unità familiare e, conseguentemente, la dichiarazione di inefficacia dell'«ordine questorio emesso e notificato in data 3 luglio» (non offerto in comunicazione contestualmente al ricorso), con il quale sarebbe stato ordinato l'allontanamento dal territorio nazionale di con volo aereo previsto in data 5.7.2024. Parte_1
A sostegno della prima domanda formulata, il difensore dei ricorrenti ha allegato (e documentato) il loro rapporto di coniugio e la loro convivenza presso un'unità immobiliare sita a DO AL MP (BS) in via Giuseppe Zanardelli n. 182, condotta in locazione da (titolare di un permesso di Parte_2 soggiorno in corso di validità e di una posizione lavorativa), circostanze ritenute sufficienti al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 286/1998.
Quanto alla seconda domanda, il difensore ha sostenuto – alla luce dei medesimi fatti di cui sopra – il carattere grave, sproporzionato e irrimediabile degli effetti lesivi dell'ordine di allontanamento impugnato, con conseguente necessità e urgenza di una loro “neutralizzazione” in sede giurisdizionale.
Pag. 1 di 4 2. Regolarizzato l'originario vizio di rappresentanza del ricorrente nel termine perentorio Parte_1 fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., il Giudice ha rigettato l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (per omesso deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. ad opera di entrambe le parti) e ha fissato udienza “cartolare” per la comparizione delle parti e la discussione della causa in data 5.12.2024.
3. Il si è costituito in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_1
IA, in data 25.11.2024, eccependo in via preliminare la carenza di interesse ad agire in capo ai ricorrenti, in quanto con decreto del 5.7.2024 il Giudice di Pace di IA (pur ritenendosi, erroneamente, incompetente ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, d.l. 14 settembre 2004, n. 241, conv., con mod., dalla l. 12 novembre 2004, n. 271) non aveva convalidato il provvedimento del 3.7.2024 impugnato dai ricorrenti (che sarebbe, in realtà, non già un «ordine questorio», bensì un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di IA, seguìto da un decreto di accompagnamento alla frontiera emesso dal Questore), con la conseguenza che esso sarebbe oggi del tutto improduttivo di effetti.
Nel merito, parte resistente ha comunque chiesto il rigetto delle domande avversarie, ritenendo il rapporto di coniugio tra i ricorrenti non sufficientemente documentato ed evidenziando anzi che Pt_2 risultava titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto coniugata con altro
[...] soggetto, tale , nato il [...]. L'amministrazione ha altresì rappresentato che Persona_1 non risultava aver mai presentato in sede amministrativa un permesso di soggiorno per Parte_1 motivi familiari (mentre aveva chiesto il rinnovo del titolo posseduto, ma per soli motivi di Parte_2 lavoro).
Il ha, in ogni caso, chiesto la condanna delle controparti alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali sostenute.
Unitamente alla comparsa di risposta, parte resistente ha depositato una relazione stilata in data 25.11.2024 dall'Ufficio Immigrazione della Questura di IA sulla posizione personale dei ricorrenti, corredata della documentazione disponibile presso detto Ufficio, tra cui il decreto di espulsione prefettizio e il pedissequo decreto questorile di accompagnamento coattivo alla frontiera, entrambi datati 3.7.2024 (atti mai prodotti, viceversa, da parte ricorrente, che pure ne ha invocato declaratoria di inefficacia).
4. Nessuna delle parti ha depositato tempestivamente note sostitutive ex art. 127-ter c.p.c. in vista dell'udienza del 5.12.2024. Il Giudice ha, quindi, fissato nuova udienza in presenza ai sensi dell'art. 127- ter, comma 4, c.p.c. in data 6.12.2024, udienza alla quale è comparso il solo difensore dei ricorrenti. Costui, eludendo l'invito del Giudicante a precisare o modificare il tenore della domanda (fondato sulla circostanza, evidente dagli atti, che ad essere impugnato era un provvedimento di espulsione già oggetto di non convalida da parte del Giudice di Pace), si è limitato a insistere per l'accoglimento del ricorso.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
Ritenuto in diritto
1. Quanto alla domanda di accertamento del diritto dei ricorrenti all'unità familiare, palese è il difetto assoluto di giurisdizione di questo Giudice.
Stando a quanto sostenuto da parte resistente (e specificamente non contestato da parte ricorrente), non ha mai presentato istanza di sede amministrativa vòlta al rilascio di un permesso di Parte_1 soggiorno per motivi familiari, mentre ha avanzato il 9.10.2024 (dunque, dopo il deposito Parte_3 del ricorso qui in decisione) una domanda di rinnovo del titolo soggiorno posseduto (per motivi familiari in quanto coniugata con altro soggetto, tale , nato il [...]), ma solo Persona_1 per motivi di lavoro. Non consta, peraltro, l'intervenuta conclusione del relativo procedimento amministrativo e, quindi, l'avvenuto esercizio del proprio potere da parte dell'amministrazione.
Pag. 2 di 4 Ne consegue declaratoria di carenza assoluta di giurisdizione, dal momento che il ricorso ex artt. 30, comma 6, d.lgs. 286/1998 e 20 d.lgs. 150/2011 ha una struttura rigidamente impugnatoria (essendo ammesso esclusivamente quale atto di opposizione «contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare») e, pertanto, una sua decisione nel merito si risolverebbe in un'inammissibile lesione delle prerogative riconosciute dalla legge alla pubblica amministrazione.
2. Con riferimento, invece, alla domanda finalizzata a travolgere gli effetti dell'«ordine questorio emesso e notificato in data 3 luglio» (dovendosi intendere per tale, stando agli atti disponibili, il decreto di accompagnamento coattivo alla frontiera aerea di Milano Malpensa emesso dal Questore di IA nei confronti di il 3.7.2024, in esecuzione del decreto di espulsione dello straniero emesso Parte_1 dal Prefetto di IA lo stesso giorno ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 286/1998), è manifesta la carenza di interesse dei ricorrenti, che hanno impugnato un atto ormai definitivamente improduttivo di effetti a séguito del provvedimento del 5.7.2024 con cui il Giudice di Pace di IA (sia pure sull'erroneo presupposto della propria ritenuta incompetenza per materia) non ha convalidato il decreto di espulsione prefettizio.
Da ciò discende che la seconda domanda formulata deve essere dichiarata inammissibile per difetto del presupposto processuale di cui all'art. 100 c.p.c.
3. Parte ricorrente è soccombente formale e totale. In mancanza di ragioni per disporre una compensazione totale o parziale ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., i ricorrenti debbono, pertanto, essere condannati (in solido tra loro, visto il loro interesse comune) al pagamento delle spese processuali sostenute dall'amministrazione resistente (art. 91, comma 1, c.p.c.).
Tali spese si liquidano – vista l'elementarità della causa, definita integralmente in rito – in corrispondenza dei parametri minimi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147, e limitatamente alle sole prime due fasi di merito (di studio e introduttiva), non avendo l'Avvocatura dello Stato articolato difese ulteriori rispetto a quelle esposte in sede di costituzione in giudizio.
Le spese processuali sono, pertanto, liquidate nella somma di euro 1.453,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Vista la temerarietà della lite instaurata dai ricorrenti – che hanno agito in giudizio pur non avendo mai presentato, in sede amministrativa, istanza di permesso di soggiorno per motivi familiari fondata sul loro rapporto di coniugio e pur sapendo che il provvedimento questorile da loro impugnato era ormai definitivamente improduttivo di effetti (a séguito della non convalida, da parte di altro Giudice, del decreto di espulsione) – a tali spese va aggiunta la condanna d'ufficio al pagamento, in favore dell'amministrazione resistente, di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., che si determina equitativamente (vista la gravità del contegno processuale assunto, pervicacemente mantenuto pur a fronte dei rilievi e dell'invito formulati da questo Giudice nel corso dell'udienza del 6.12.2024) in euro 1.000,00.
L'art. 96, comma 4, c.p.c. impone altresì la condanna dei soccombenti, sempre in solido tra loro, al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro, che si stima equo determinare in corrispondenza dell'importo minimo previsto dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, visto l'art. 37 c.p.c., dichiara il difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario adìto da e da Parte_1
a decidere sulla domanda di accertamento del diritto all'unità familiare, spettando il Parte_2
Pag. 3 di 4 relativo potere alla pubblica amministrazione;
visto l'art. 100 c.p.c., dichiara inammissibile la domanda di declaratoria di inefficacia del decreto di accompagnamento coattivo alla frontiera aerea di Milano Malpensa, emesso dal Questore di IA il 3.7.2024 nei confronti di per carenza di interesse ad agire;
Parte_1 visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., condanna i ricorrenti al pagamento, in solido tra loro, delle spese processuali in favore del
[...]
, spese che liquida in complessivi euro 1.453,00 per compensi, oltre a spese generali nella CP_1 misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
visto l'art. 96, comma 3, c.p.c., condanna, altresì, i ricorrenti al pagamento, in solido tra loro, della somma di euro 1.000,00 in favore del;
Controparte_1 visto l'art. 96, comma 4, c.p.c., condanna i ricorrenti al pagamento, in solido tra loro, della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in IA, il 5 gennaio 2025.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi
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