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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 6677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6677 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Caterina di Martino - Consigliere - Relatore - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 2356/2021, pubblicata il 6 luglio 2021, iscritto al n. 3732/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
(c.f. ), con sede in , alla PA_1 P.IVA_1 Pt_1
Via Unità Italiana n. 28, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Alois (c.f. ), Guido Verderosa (c.f. C.F._1
e AR GO (c.f. C.F._2 C.F._3
APPELLANTE
E
(c.f. Controparte_1
), con sede in Aversa (CE) alla Via Gaetano Andreozzi 19, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Maria Russo (c.f.
) e dall'Avv.Salvatore Perrotta Marcarelli (c.f. , C.F._4 C.F._5
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso per decreto ingiuntivo il adiva Controparte_1 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere per ottenere dall' la somma di € 39.963,83, “oltre PA_2 interessi di mora ex D. Lgs. 231/02”, a saldo residuo delle fatture emesse per le prestazioni di patologia clinica erogate nell'anno 2016 in virtù del relativo contratto stipulato tra le parti ai sensi dell'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/1992. PA Con decreto ingiuntivo n. 508 dell'11 febbraio 2018 il Tribunale adito ordinava all' di versare al la somma di € 39.963,83, “oltre agli interessi ex d. lgs. 231/2002 dal giorno successivo CP_1 alle singole scadenze sino al saldo”. PA Ricevutane la notifica il 12 marzo 2018, l' con atto di citazione notificato alla controparte il 17 aprile 2018, proponeva opposizione a tale decreto per chiederne la revoca, deducendo che, per quanto
è qui d'interesse, che: la somma ingiunta sarebbe stata “regolata contabilmente con l'emissione da parte della società opposta di una nota di credito già richiesta di € 14.751,77, che ai sensi dell'art. PA 7 comma 2 e 3 del contratto” avrebbe impedito all' di provvedere al saldo;
gli interessi moratori di cui al D. Lgs n 231/02 non erano applicabili al caso di specie stante la mancata messa in mora da parte del . CP_1
Costituitosi in giudizio il 21 settembre 2018, il resisteva all'opposizione insistendo per CP_1 la conferma del decreto ingiuntivo.
Con la sentenza n. 2356/2021, pubblicata il 6 luglio 2021, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere rigettava l'opposizione osservando che: con l'atto di opposizione era stata contestata “soltanto una parte del credito azionato in via monitoria prospettando che non sarebbe dovuta, con la conseguenza che non [risultava] in contestazione il rapporto tra le parti” (pag. 3); la contestazione sollevata PA dall' - che giustificava il mancato pagamento del credito reclamato in ragione della mancata emissione da parte del Laboratorio della nota di credito per € 14.751,77 - non era sufficientemente chiara e specifica, perché non era stato dedotto o documentato nulla di specifico in ordine alle ragioni per le quali tale importo non sarebbe dovuto, e comunque non era stata provata, stante l'inidoneità probatoria della documentazione prodotta, ossia le determinazioni dirigenziali n. 4713/2017 del
11.7.2017 e n. 5109/2016 del 24.8.2016; gli interessi di cui al D. Lgs. 231/2002 previsti dal contratto erano applicabili nel caso di specie indipendentemente dalla messa in mora. PA Pertanto, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n. 508/2018, condannando l' al pagamento delle spese del grado. PA Avverso tale sentenza proponeva appello l' con atto di citazione notificato alla controparte il 6 settembre 2021, sostenendo, nel suo unico motivo di appello, che il Tribunale aveva confuso “la questione relativa al mancato rispetto della norma contrattuale con la contestazione del credito dovuto, e, precisamente, la norma pattizia preposta alla tutela del controllo sia della regolarità della
2 prestazione che all'applicazione del c.d. sistema della regressione tariffaria” (pag. 3). Sicché, ha dedotto che il motivo per cui il credito non era stato liquidato dipendeva dal mancato rispetto della condizione di cui all'art. 7 del contratto, che prevedeva la previa emissione da parte del CP_1 della nota di credito che, nella fattispecie, era stata asseritamente richiesta con le note nn. 94208/ASL dell'11/04/2017 e 185248/ASL del 01/08/2017.
Pertanto, chiedeva alla Corte di: “1) Rilevare ed accertare l'assoluta carenza di motivazione nella gravata sentenza di accoglimento circa la violazione dell'art. 112 c.p.c; 2) Accertare
l'inadempimento delle disposizioni contrattuali di cui al'art.7, relativamente alla mancata emissione
e trasmissione delle note di credito richieste dalla con le missive 94208/ASL PA_2 dell'11/04/2017 e 185248/ASL del 01/08/2017; 3) Riformare la sentenza gravata e revocare, per
l'effetto, l'opposto D.I. n. 508/2018”.
Con comparsa di costituzione in appello depositata il 4 gennaio 2022 il resisteva CP_1 all'appello chiedendone il rigetto, in quanto “inammissibile e/o improcedibile, e comunque infondato”, con vittoria delle spese di lite.
Alla prima udienza del 4 aprile 2022, proseguita il 31 maggio 2022, la causa veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, poi tenutasi il 23 settembre 2025, in cui la Corte assegnava alle parti termini ex art. 190 c.p.c. ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto che la società appellata ha depositato tempestivamente la procura alle liti riferita al presente giudizio;
pertanto, la costituzione in giudizio deve ritenersi regolare.
Quanto al merito l'appello, incentrato sull'assunto dell'inesigibilità del credito reclamato a causa Part della mancata emissione di una nota di credito da parte del nei confronti dell' è CP_1 infondato.
Invero, l'art. 7, comma 2, del contratto testualmente prevede che “[i]l pagamento di ciascun saldo potrà essere effettuato, oltre che in seguito al completamento dei controlli di regolarità delle Part prestazioni, previa emissione da parte della struttura privata delle note credito richieste dalla , sia con riguardo ad eventuali contestazioni delle prestazioni rese, sia per applicare la regressione tariffaria o l'abbattimento del fatturato riconoscibile ai sensi del comma 3 del precedente art. 5”.
Ebbene, tale disposizione non può essere intesa come impeditiva del diritto del , qualora esso Pt_3
PA risulti fondato, di essere remunerato per le prestazioni svolte per conto dell Si legge, infatti, che
“il pagamento di ciascun saldo potrà essere effettuato … previa emissione… delle note di credito”. PA Tale previsione non può essere interpretata come l'imposizione di un divieto per l' di corrispondere i pagamenti in assenza della previa emissione della nota di credito. Essa, piuttosto, va
3 PA letta nel senso che l' può avvalersi della possibilità di differire il pagamento, così da evitare di dover successivamente recuperare somme già corrisposte alla scadenza delle fatture, qualora — “in seguito al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni” — emergano “eventuali contestazioni delle prestazioni rese” oppure si renda necessaria l'applicazione della “regressione tariffaria o [dell']abbattimento del fatturato riconoscibile ai sensi del comma 3 del precedente art.
5”.
E'evidente, pertanto, che non è sufficiente dedurre la inesigibilità delle prestazioni per la mancata emissione delle note di credito, ma occorre che ricorrano le fattispecie contrattualmente previste e che vi sia la prova della fondatezza delle contestazioni. PA La nell'atto di appello, ha invece specificato che il credito reclamato non avrebbe potuto essere liquidato soltanto perché, a suo giudizio, non era stata rispettata una condizione di esigibilità correlata all'emissione della nota di credito, a prescindere dalla fondatezza della richiesta di tale nota. PA La doglianza è infondata in quanto la contestazione della non è chiara né specifica e non vi è prova né della sussistenza né della fondatezza delle contestazioni da cui è scaturita la richiesta di emissione delle note di credito.
Alla luce delle osservazioni che precedono l'appello va rigettato.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio da liquidarsi - in base ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato con d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra € 26.000,01 a € 52.000,00 - nel complessivo importo di € 5.000,00 per compenso professionale ed € 750,00 per spese generali di rappresentanza e difesa.
Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria
Capua Vetere n. 2356/2021, pubblicata il 6 luglio 2021, proposto dalla PA_1
con citazione notificata al il 6
[...] Controparte_1 settembre 2021, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado, che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale ed € 750,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
4 3. dà atto che ricorrono, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02, le condizioni per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 16.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Caterina di Martino Dott.ssa Caterina Molfino
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