Articolo 2 della Legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2
Articolo 1Articolo 3
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10 ottobre 1993
Art. 2. 1. Dopo l'articolo 40 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , e' inserito il seguente:
"Art. 40- bis. - Le popolazioni di lingua tedesca dei comuni della Valle del Lys individuati con legge regionale hanno diritto alla salvaguardia delle proprie caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali.
Alle popolazioni di cui al primo comma e' garantito l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole attraverso gli opportuni adattamenti alle necessita' locali".
Entrata in vigore il 10 ottobre 1993