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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/01/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7304/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7304/2022 promossa da:
OL RE (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
VINCENZI IVAN ed elettivamente domiciliato in VIA S. FRANCESCO, 20 41012 CARPI presso il difensore avv. VINCENZI IVAN
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALIMBERTI Controparte_1 C.F._1
LUIGI e dell'avv. ZANARDI ANDREA ( ed elettivamente domiciliato in C.F._2
GALLERIA UNIONE 1 20123 MILANO presso il difensore avv. GALIMBERTI LUIGI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica pagina 1 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Milano, su ricorso proposto dal sig. ha emesso in data Controparte_1
01.12.2021 decreto ingiuntivo n. 20583/2021 nei confronti del Controparte_2 per il pagamento della somma di € 73.675,00 oltre spese del monitorio ed interessi, a
[...] titolo di compenso professionale e clausola penale in forza della scrittura privata sottoscritta in data 01.06.2018 (doc. 1 monitorio).
Ha proposto opposizione il OL RE chiedendo: Parte_1
“
1. in via preliminare, nella denegata ipotesi che l'opposto reiteri l'istanza di provvisoria esecuzione dell'ingiunzione opposta, rigettarla perché inammissibile, stante la non impugnabilità dell'ordinanza di rigetto già data, ed in ogni caso infondata in fatto e diritto per i motivi tutti già esposti;
2. nel merito:
a) respingersi le domande, eccezioni ed istanze tutte formulate da controparte in questa causa di opposizione ad ingiunzione, perché infondate in fatto e diritto,
b) accertarsi e dichiararsi la nullità del contratto (cfr. la scrittura privata inter partes prodotta dall'attrice come doc. 7), del rapporto di cui è causa e della relativa prestazione resa dal Dott.
[...]
(i) per non essere egli abilitato a fornire le prestazioni riservate a commercialisti, CP_1 revisori, ragionieri, fiscalisti, ecc., (ii) per l'illiceità della sua condotta iniziale diretta a convincere il cliente a realizzare l'operazione di cui è causa, (iii) per l'ulteriore illiceità della sua condotta in fase di compilazione e deposito delle domande di cui è causa;
conseguentemente accertarsi e dichiararsi la non debenza delle somme che il Dott. chiede al Controparte_1 Parte_2 in base a detto contratto, rapporto e prestazione;
[...]
c) in via subordinata, accertarsi e dichiararsi il grave inadempimento del Dott. Controparte_1 al contratto suddetto, nel momento in cui: (i) ha millantato una specializzazione ed una abilitazione che non ha dimostrato di possedere, (ii) ha consigliato un'operazione illogica ed antieconomica ed infine (iii) l'ha realizzata compilando con numerosi errori le domande di cui è causa, tanto da dare accesso a contributi non dovuti;
conseguentemente, pronunciarsi la risoluzione del contratto stesso
e di ogni atto successivo costituente sua esecuzione ed accertarsi (in ogni caso, anche in virtù del principio dell'inadimplenti non est adimplendum) che nulla compete al Dott. Controparte_1 per compensi e penali;
pagina 2 di 10 d) in via ulteriormente subordinata e per la denegata ipotesi che fossero rigettate tutte le eccezioni
e domande suddette, accertarsi e dichiararsi che il ha Parte_2 legittimamente rinunciato ai crediti di imposta di cui è causa e, conseguentemente, accertarsi e dichiararsi che nessuna somma è dovuta dal al Dott. Parte_2 Controparte_1 stante il combinato disposto dagli artt.
2.1 e 4.3 del contratto di cui sopra,
e) in via ulteriormente graduata, accertarsi e dichiararsi la contrarietà ad equità ed all'art. 2233
c.c. del compenso richiesto dal Dott. e la conseguente nullità parziale del Controparte_1 relativo contratto, provvedendosi quindi a ridurre, anche in via equitativa, l'eventuale denegato compenso dovuto,
f) in ogni caso, per ciascuno dei motivi testé detti nonché per l'inesatta individuazione in ricorso - e conseguentemente in decreto - del soggetto ingiunto, revocarsi, annullarsi e dichiararsi priva di effetti l'ingiunzione opposta,
g) in via riconvenzionale, dirsi tenuto e condannarsi il Dott. cf. Controparte_1
, residente in [...]v. Filippino degli Organi n. 8, a corrispondere al C.F._1 [...]
come sopra rappresentato e difeso, la penale di € 3.500 oltre IVA Parte_2 prevista dall'art.
2.10 del contratto di cui è causa, oltre agli interessi al tasso di mora e alla rivalutazione monetaria dal giorno dell'inoltro delle domande di tax credit sbagliate (od in subordine dalla notifica di questo atto) al saldo,
3. con vittoria di spese legali e condanna accessoria dell'opposto, in tale sede, al pagamento in favore dell'opponente di una somma ulteriore ex art. 96 I o in subordine III comma c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa”.
Si è costituito il sig. hiedendo: Controparte_1
“In via principale
1) Accertata e dichiarata che le attività poste in essere dal Dott. in relazione alle domande CP_1 di tax credit non rientrano nella competenza esclusiva degli iscritti all'Albo dei commercialisti;
Accertato e dichiarato per le ragioni esposte nel presente atto che il Dott. non ha CP_1 realizzato nessuna condotta illecita e non ha posto in essere alcun inadempimento contrattuale;
Accertato e dichiarato che, nonostante la rinunzia da parte dell'opponente ai tax credit ottenuti, il compenso professionale del Dott. è dovuto in forza della corretta interpretazione del CP_1 contratto;
Accertato e dichiarato che il compenso stabilito dal contratto e richiesto dal Dott.
pagina 3 di 10 non è contrario né ad equità e neppure a quanto stabilito dall'art. 2233 c.c., per l'effetto, CP_1 confermare il decreto ingiuntivo opposto.
2) Accertato e dichiarato per le ragioni esposte nel presente atto che il Dott. non ha CP_1 realizzato nessuna condotta illecita nè alcun inadempimento contrattuale, per l'effetto, respingere la domanda riconvenzionale articolata dall'opponente.
In via subordinata:
Accertata e dichiarata la validità ed efficacia del contratto sottoscritto dalle parti nonché il regolare adempimento da parte dell'opposto delle proprie obbligazioni e il grave inadempimento dell'opponente il quale non ha provveduto a saldare il dovuto, per l'effetto, condannare il OL
RE al pagamento nei confronti della convenuta della somma di: Parte_1
- Euro 70.175,00, oltre Iva e Cassa professionale come per legge, oltre interessi moratori ai sensi del
D.lgs 231/2002 e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- Euro 3.500,00 a titolo di penale, o di quelle maggiori o minore che dovessero risultare in corso di causa.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore dei procuratori dell'opposto.”
Negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnati i termini per le memorie ex art. 183 co 6 n. 1, 2, 3 c.p.c., respinte tutte le richieste istruttorie, con ordinanza dell'11.09.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1. L'opponente ha eccepito, in primo luogo, la nullità del contratto sottoscritto tra le parti in data
01.06.2018 (doc. 7 opponente) ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c. per aver il dott. CP_1 fornito attività di consulenza in materie riservate ai professionisti iscritti all'albo dei dottori commercialisti nonché per aver falsamente rappresentato al di poter accedere a benefici Pt_2 fiscali non dovuti, inducendolo a sottoscrivere un contratto con la previsione di compenso abnorme e, infine, per avere elaborato e inoltrato le domande di accesso ai benefici in violazione delle normative fiscali.
Osserva il Tribunale che l'articolo 1 del contratto sottoscritto dalle parti prevedeva quale oggetto dell'attività del sig. la “preparazione, formulazione, presentazione e negoziazione per CP_1 quanto concerne il piano di finanziamento e sostegno descritto in premessa (fruizioni dei piani di pagina 4 di 10 finanziamento e sostegno in credito d'imposta nel Settore Cinematografico e Audiovisivo a norma della L. 220 del 14.11.2016 relativamente alle annualità 2016-2022)”. A norma dell'art. 3 del contratto “ Il Mandatario si impegna a promuovere autonomamente la conclusione dei finanziamenti al Cliente, alle condizioni più favorevoli per questa stessa” e “Il Mandatario si impegna comunque a seguire le procedure del Finanziamento di cui al punto 1.1 fino al suo termine ultimo”.
L'opponente ha genericamente eccepito che l'opposto avrebbe fornito una consulenza in materia fiscale e tributaria. Ha precisato , quanto alle attività riservate ai commercialisti che l'art. 1, comma 3, lett. “n”, D.Lgs.n. 139/2005 riserva ai soli commercialisti, fra l'altro, “il monitoraggio e il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese” , che l'art. 1, comma 4, lett.
“a”, D.Lgs. n. 139/2005 riserva ai soli commercialisti ed esperti contabili il “controllo della documentazione contabile” e che l'art. 1, comma 4, lett. “c”, D.Lgs. n. 139/2005 riserva ai soli commercialisti ed esperti contabili “ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali” .
L'attività oggetto dell'incarico non rientra tra quelle riservate ai dottori commercialisti.
Infatti, a norma dell'art. 1 comma 2° del dlgs 139/2005, che disciplina le competenze degli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, oggetto della professione sono le attività di “a) amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
b) le perizie e le consulenze tecniche;
c) ispezioni e le revisioni amministrative;
d) verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati;
e) regolamenti e le liquidazioni di avarie;
f) funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici”.
L'attività svolta dal dott. non prevedeva, contrariamente a quanto affermato CP_1 dall'opponente, il controllo sull'utilizzo dei finanziamenti erogati al Circolo ( art. 1 comma 3 lett.
n “ il monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese “ ) , essendo circoscritta alla presentazione delle richieste sulla base dei dati forniti dal cliente, né la tenuta delle scritture contabile o il rilascio di asseverazioni e attestazioni ( art. 1 1 comma 4° lett.
a “ tenuta e redazione dei libri contabili , fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabili delle associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali “ e lett. c ) “ rilascio die visti di conformità asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria , nonché esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista dalle leggi fiscali “ ) posto che, a norma dell'art. 4 del contratto, i dati contabili e fiscali necessari alla formazione ed alla compilazione delle domande di tax credit venivano forniti pagina 5 di 10 dall'opponente che ne garantiva “ la correttezza e la veridicità “ e che manlevava il consulente “ da qualsiasi responsabilità relativa ad eventuali dati errati a lui forniti”.
Infatti, le asseverazioni necessarie ai fini della presentazione delle richieste di accesso ai benefici fiscali sono state sottoscritte dal dott. doc. 11 e 12 opposto) e da ( doc. 9 opposto CP_3 CP_4
) professionisti incaricati dal Circolo.
Non avendo il dott. revisionato o formulato alcuna attestazione in merito ai bilanci ai CP_1 fini del riconoscimento del finanziamento bensì essendosi limitato a recepire i dati forniti dai professionisti incaricati dal Circolo, poteva assistere l'odierna opponente nell'attività di preparazione, formulazione e presentazione della richiesta di riconoscimento dei benefici fiscali riservati al settore cinematografico senza incorrere in alcun illecito, non svolgendo attività riservata a dottori commercialisti o esperti contabili.
Quanto agli ulteriori profili di nullità del contratto si osserva che l'articolo 1418 c.c. prevede che il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative o è privo di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325 c.c. nonché nel caso di illiceità della causa, illiceità dei motivi e in mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346.
Nel caso di specie l'opponente ha invocato la nullità del contratto, denunciando un condotta – quale la falsa prospettazione dei benefici fiscali che il circolo avrebbe potuto ottenere con l'utilizzo dei crediti di imposta e la previsione di un compenso abnorme – che non integra un vizio di nullità del contratto, bensì eventualmente, ove provata, un vizio del consenso, dunque una causa di annullamento del contratto che non è oggetto di domanda. Le condotte successive alla stipulazione del contratto – quali l'elaborazione di domande di accesso ai benefici fiscali in violazione delle normative fiscali – non incidendo sul momento genetico del rapporto, non configurano un vizio di nullità del contratto.
2. In secondo luogo, il OL RE ha lamentato che il Parte_1 CP_1 avrebbe commesso molteplici errori nella predisposizione della documentazione necessaria ai fini del conseguimento dei crediti di imposta.
La doglianza è infondata avendo il dimostrato di aver adempiuto alla prestazione CP_1 oggetto del contratto, consistente nella preparazione, formulazione, presentazione e negoziazione del piano di finanziamento e sostegno in credito d'imposta per il settore audiovisivo, avendo presentato le relative domande (doc. 28, 29, 30 e 31 opposto) in data
07.05.2019, domande che hanno portato al riconoscimento da parte del Controparte_5
pagina 6 di 10 attività culturali e il turismo del relativo credito di imposta in data 20.03.2020 (doc. 31 opposto).
Va aggiunto, con riferimento all'ulteriore profilo di inadempimento denunciato dal circolo opponente, che l'opportunità di richiedere al Ministero di accedere a tale beneficio fiscale non rientrava tra le valutazioni affidate al dott. in forza del contratto. L'opposto si è CP_1 limitato a presentare le relative richieste sulla base della documentazione fornita e asseverata dall'opponente e dai professionisti da esso incaricati, l'ing. e il commercialista dott. Per_1
(doc. 9, 10, 12 opposto) , essendo l'opponente l' unico soggetto responsabile della scelta CP_3 di richiedere gli anzidetti benefici affidandosi a un consulente per l'elaborazione e la gestione delle relative pratiche.
Va precisato, quanto al regolare adempimento del contratto, che la documentazione versata in atti dimostra che l' opposto ha richiesto l'asseverazione al professionista abilitato e incaricato dal
(doc. 12 opposto) e che tali sottoscrizioni sono pervenute prima del deposito delle Pt_2 domande sul portale “Direzione Generale Cinema”. Il dott. infatti, ha firmato CP_3 digitalmente i documenti inoltrati dal dott. il 07.05.2019 alle ore 14:32 (doc. 12 CP_1 opposto) e le richieste di accesso al finanziamento risultano depositate alle ore 18:32 del
07.05.2019 (doc. 31 opposto).
Non vi è alcuna prova del carattere indebito dei crediti di imposta riconosciuti dal né CP_5 della scorrettezza dei dati forniti, non essendo intervenuta alcuna rettifica o accertamento da parte delle autorità in seguito al riconoscimento di detti benefici.
3. Assume l'opponente, sul richiamo dell'art.
4.3. del contratto, di non dovere alcun compenso all'opposto per avere rinunciato ai crediti di imposta riconosciutigli dal . CP_5
L'art.
4.3 del contratto sottoscritto tra le parti prevedeva che: “Le parti si danno reciprocamente atto che, qualora Cliente decidesse di rinunciare al Finanziamento nonostante il progetto presentato sia stato accettato dagli Enti competenti, il Cliente medesimo verserà comunque al
Mandatario, a titolo di indennizzo e a saldo e stralcio, il Compenso maturato in suo favore di cui al punto 2.1.”
Il citato art.
2.1 del Contratto prevedeva, invece, che “Quale compenso per l'esecuzione del
Mandato, Cliente corrisponderà al Mandatario la somma forfetaria netta (a cinema) pari a € 0
(zero/00 euro) nette, oltre IVA e rivalsa previdenziale (4%) (in seguito “il Rimborso1”), che verrà pagato da Cliente alla firma di detto contratto, con successiva emissione di fattura da parte del
Mandatario. In caso di mancata generazione del Finanziamento, Cliente non sarà tenuto a versare
pagina 7 di 10 alcun Rimborso1 a favore del Mandatario”.
Afferma l'opponente che l'art.
4.3. del contratto gli consentirebbe di rinunciare liberamente al credito di imposta riconosciutogli dal non corrispondendo alcun compenso al CP_5 consulente non prevedendo l'art.
2.1. alcun compenso per l'esecuzione del mandato.
Tale interpretazione non può essere condivisa.
Innanzitutto il disposto di cui all'art.
2.1. del contratto prevede che “ in caso di mancata generazione del Finanziamento il Cliente non sarà tenuto a versare alcun rimborso a favore del mandatario “ , dunque, a contrario, se il finanziamento è stato generato per effetto dell'attività svolta dal consulente, il compenso è dovuto.
Tale interpretazione della clausola contrattuale trova sostegno nella previsione contenuta negli art.
1.1. e 2.4. del contratto che prevedono, rispettivamente, che l'attività del dott. CP_1 avesse a oggetto la “preparazione, formulazione, presentazione e negoziazione del piano di finanziamento e sostegno….descritto in premessa “ ( art. 1.1. ) e che “ solo in caso di positivo esito della domanda di Finanziamento del piano di sostegno di cui al punto 1.1 del presente contratto, le parti pattuiscono un compenso (in seguito “il Compenso”) pari al 50% della cifra totale ricevuta “ ( art. 2.4. ).
In sostanza, con il disposto di cui all'art.
4.3. del contratto le parti non hanno voluto in alcun modo esonerare il cliente dall'obbligo di pagare il compenso in caso di rinuncia al finanziamento, al contrario, hanno voluto precisare, con il richiamo al disposto di cui all'art.
2.1. del contratto, che tale compenso è dovuto una volta ottenuto il finanziamento, nonostante la rinuncia da parte del cliente.
Ogni altra interpretazione degli artt.
4.3. e 2.1. del contratto non è coerente con il complesso del contratto posto che priverebbero il consulente del diritto al compenso, condizionandone il pagamento ad una decisione unilaterale del cliente, successiva alla positiva conclusione dell'attività affidata al consulente, in violazione del disposto di cui all'art. 1355 c.c.
Nel caso di specie il dott. si è occupato dell'elaborazione e presentazione della CP_1 domanda sul portale della Direzione Generale Cinema depositandola in data 07.05.2019 (doc. 31 opposto). Un anno dopo, in data 20.03.2020 (doc. 32 opposto), il Controparte_6
ha riconosciuto al Circolo il beneficio fiscale in esame, consentendo,
[...] quindi, la maturazione del compenso del professionista a fronte del buon esito della richiesta per conto del cliente.
Del tutto indimostrato, in assenza di provvedimento alcuno di accertamento e rettifica dei pagina 8 di 10 benefici fiscali concessi da parte del , risulta l'assunto dell'opponente circa la CP_5 doverosità della rinuncia ai benefici ottenuti a causa dell'errore nella presentazione delle domande da parte del dott. CP_1
4. Va del pari respinta la domanda subordinata di parte attrice di dichiarazione di nullità della pattuizione del compenso in quanto contraria a equità.
A norma dell'art. 2233 c.c. la volontà delle parti nella determinazione dei compensi al professionista, purchè oggetto di un patto redatto in forma scritta a pena di nullità ( ultimo comma art. 2233 c.c. ), prevale su ogni altri criterio di legge (tariffe professionali, usi, determinazione da parte del giudice cfr ex multis Cass. n. 6732 del 23.5.2000 ). Le parti sono libere di determinare il compenso del professionista, il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 2233 c.c. , che prevede che il compenso debba essere adeguato “ all'importanza dell'opera ed al decoro professionale “, risponde allo scopo di prevenire eventuali abusi a danno del cliente ed è riferito a situazione eccezionali di assoluta sproporzione dei compensi rispetto alle tariffe professionali, situazione che non ricorre nel caso di specie, difettando la stessa allegazione della sproporzione del compenso rispetto alle tariffe di legge o ad altri parametri di legge ed essendo la contestazione collegata “ all'effettivo utilizzo del tax credit “ ( cfr p. 19 dell'atto di citazione ), circostanza che risulta all'evidenza ininfluente sul momento genetico del contratto.
La domanda dell'opponente di pagamento della penale prevista dall'art.
2.10. va respinta, in difetto di prova di inadempimenti contrattuali in capo al mentre è dovuta la penale in CP_1 favore dell'opposto come da decreto ingiuntivo.
Alla luce di quanto esposto devono respingersi tutte le domande proposte dall'odierno attore.
In ragione della soccombenza (art. 91 c.p.c.), vanno poste a carico dell'opponente le spese del giudizio che vengono liquidate, a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della controversia ( 52.000/260.000 ).
Va respinta la domanda dell'attore diretta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in ragione della sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 9 di 10 - respinge l'opposizione proposta dal OL RE avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 20583/2021 emesso in data 01.12.2021 dal Tribunale di Milano,
- respinge ogni altra domanda dell'opponente ;
- condanna la società opponente a rifondere all'opposto le spese del giudizio che liquida in euro 14.103,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed IVA se dovuta.
Milano, 8 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Caterina Spinnler
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7304/2022 promossa da:
OL RE (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
VINCENZI IVAN ed elettivamente domiciliato in VIA S. FRANCESCO, 20 41012 CARPI presso il difensore avv. VINCENZI IVAN
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALIMBERTI Controparte_1 C.F._1
LUIGI e dell'avv. ZANARDI ANDREA ( ed elettivamente domiciliato in C.F._2
GALLERIA UNIONE 1 20123 MILANO presso il difensore avv. GALIMBERTI LUIGI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica pagina 1 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Milano, su ricorso proposto dal sig. ha emesso in data Controparte_1
01.12.2021 decreto ingiuntivo n. 20583/2021 nei confronti del Controparte_2 per il pagamento della somma di € 73.675,00 oltre spese del monitorio ed interessi, a
[...] titolo di compenso professionale e clausola penale in forza della scrittura privata sottoscritta in data 01.06.2018 (doc. 1 monitorio).
Ha proposto opposizione il OL RE chiedendo: Parte_1
“
1. in via preliminare, nella denegata ipotesi che l'opposto reiteri l'istanza di provvisoria esecuzione dell'ingiunzione opposta, rigettarla perché inammissibile, stante la non impugnabilità dell'ordinanza di rigetto già data, ed in ogni caso infondata in fatto e diritto per i motivi tutti già esposti;
2. nel merito:
a) respingersi le domande, eccezioni ed istanze tutte formulate da controparte in questa causa di opposizione ad ingiunzione, perché infondate in fatto e diritto,
b) accertarsi e dichiararsi la nullità del contratto (cfr. la scrittura privata inter partes prodotta dall'attrice come doc. 7), del rapporto di cui è causa e della relativa prestazione resa dal Dott.
[...]
(i) per non essere egli abilitato a fornire le prestazioni riservate a commercialisti, CP_1 revisori, ragionieri, fiscalisti, ecc., (ii) per l'illiceità della sua condotta iniziale diretta a convincere il cliente a realizzare l'operazione di cui è causa, (iii) per l'ulteriore illiceità della sua condotta in fase di compilazione e deposito delle domande di cui è causa;
conseguentemente accertarsi e dichiararsi la non debenza delle somme che il Dott. chiede al Controparte_1 Parte_2 in base a detto contratto, rapporto e prestazione;
[...]
c) in via subordinata, accertarsi e dichiararsi il grave inadempimento del Dott. Controparte_1 al contratto suddetto, nel momento in cui: (i) ha millantato una specializzazione ed una abilitazione che non ha dimostrato di possedere, (ii) ha consigliato un'operazione illogica ed antieconomica ed infine (iii) l'ha realizzata compilando con numerosi errori le domande di cui è causa, tanto da dare accesso a contributi non dovuti;
conseguentemente, pronunciarsi la risoluzione del contratto stesso
e di ogni atto successivo costituente sua esecuzione ed accertarsi (in ogni caso, anche in virtù del principio dell'inadimplenti non est adimplendum) che nulla compete al Dott. Controparte_1 per compensi e penali;
pagina 2 di 10 d) in via ulteriormente subordinata e per la denegata ipotesi che fossero rigettate tutte le eccezioni
e domande suddette, accertarsi e dichiararsi che il ha Parte_2 legittimamente rinunciato ai crediti di imposta di cui è causa e, conseguentemente, accertarsi e dichiararsi che nessuna somma è dovuta dal al Dott. Parte_2 Controparte_1 stante il combinato disposto dagli artt.
2.1 e 4.3 del contratto di cui sopra,
e) in via ulteriormente graduata, accertarsi e dichiararsi la contrarietà ad equità ed all'art. 2233
c.c. del compenso richiesto dal Dott. e la conseguente nullità parziale del Controparte_1 relativo contratto, provvedendosi quindi a ridurre, anche in via equitativa, l'eventuale denegato compenso dovuto,
f) in ogni caso, per ciascuno dei motivi testé detti nonché per l'inesatta individuazione in ricorso - e conseguentemente in decreto - del soggetto ingiunto, revocarsi, annullarsi e dichiararsi priva di effetti l'ingiunzione opposta,
g) in via riconvenzionale, dirsi tenuto e condannarsi il Dott. cf. Controparte_1
, residente in [...]v. Filippino degli Organi n. 8, a corrispondere al C.F._1 [...]
come sopra rappresentato e difeso, la penale di € 3.500 oltre IVA Parte_2 prevista dall'art.
2.10 del contratto di cui è causa, oltre agli interessi al tasso di mora e alla rivalutazione monetaria dal giorno dell'inoltro delle domande di tax credit sbagliate (od in subordine dalla notifica di questo atto) al saldo,
3. con vittoria di spese legali e condanna accessoria dell'opposto, in tale sede, al pagamento in favore dell'opponente di una somma ulteriore ex art. 96 I o in subordine III comma c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa”.
Si è costituito il sig. hiedendo: Controparte_1
“In via principale
1) Accertata e dichiarata che le attività poste in essere dal Dott. in relazione alle domande CP_1 di tax credit non rientrano nella competenza esclusiva degli iscritti all'Albo dei commercialisti;
Accertato e dichiarato per le ragioni esposte nel presente atto che il Dott. non ha CP_1 realizzato nessuna condotta illecita e non ha posto in essere alcun inadempimento contrattuale;
Accertato e dichiarato che, nonostante la rinunzia da parte dell'opponente ai tax credit ottenuti, il compenso professionale del Dott. è dovuto in forza della corretta interpretazione del CP_1 contratto;
Accertato e dichiarato che il compenso stabilito dal contratto e richiesto dal Dott.
pagina 3 di 10 non è contrario né ad equità e neppure a quanto stabilito dall'art. 2233 c.c., per l'effetto, CP_1 confermare il decreto ingiuntivo opposto.
2) Accertato e dichiarato per le ragioni esposte nel presente atto che il Dott. non ha CP_1 realizzato nessuna condotta illecita nè alcun inadempimento contrattuale, per l'effetto, respingere la domanda riconvenzionale articolata dall'opponente.
In via subordinata:
Accertata e dichiarata la validità ed efficacia del contratto sottoscritto dalle parti nonché il regolare adempimento da parte dell'opposto delle proprie obbligazioni e il grave inadempimento dell'opponente il quale non ha provveduto a saldare il dovuto, per l'effetto, condannare il OL
RE al pagamento nei confronti della convenuta della somma di: Parte_1
- Euro 70.175,00, oltre Iva e Cassa professionale come per legge, oltre interessi moratori ai sensi del
D.lgs 231/2002 e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- Euro 3.500,00 a titolo di penale, o di quelle maggiori o minore che dovessero risultare in corso di causa.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore dei procuratori dell'opposto.”
Negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnati i termini per le memorie ex art. 183 co 6 n. 1, 2, 3 c.p.c., respinte tutte le richieste istruttorie, con ordinanza dell'11.09.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1. L'opponente ha eccepito, in primo luogo, la nullità del contratto sottoscritto tra le parti in data
01.06.2018 (doc. 7 opponente) ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c. per aver il dott. CP_1 fornito attività di consulenza in materie riservate ai professionisti iscritti all'albo dei dottori commercialisti nonché per aver falsamente rappresentato al di poter accedere a benefici Pt_2 fiscali non dovuti, inducendolo a sottoscrivere un contratto con la previsione di compenso abnorme e, infine, per avere elaborato e inoltrato le domande di accesso ai benefici in violazione delle normative fiscali.
Osserva il Tribunale che l'articolo 1 del contratto sottoscritto dalle parti prevedeva quale oggetto dell'attività del sig. la “preparazione, formulazione, presentazione e negoziazione per CP_1 quanto concerne il piano di finanziamento e sostegno descritto in premessa (fruizioni dei piani di pagina 4 di 10 finanziamento e sostegno in credito d'imposta nel Settore Cinematografico e Audiovisivo a norma della L. 220 del 14.11.2016 relativamente alle annualità 2016-2022)”. A norma dell'art. 3 del contratto “ Il Mandatario si impegna a promuovere autonomamente la conclusione dei finanziamenti al Cliente, alle condizioni più favorevoli per questa stessa” e “Il Mandatario si impegna comunque a seguire le procedure del Finanziamento di cui al punto 1.1 fino al suo termine ultimo”.
L'opponente ha genericamente eccepito che l'opposto avrebbe fornito una consulenza in materia fiscale e tributaria. Ha precisato , quanto alle attività riservate ai commercialisti che l'art. 1, comma 3, lett. “n”, D.Lgs.n. 139/2005 riserva ai soli commercialisti, fra l'altro, “il monitoraggio e il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese” , che l'art. 1, comma 4, lett.
“a”, D.Lgs. n. 139/2005 riserva ai soli commercialisti ed esperti contabili il “controllo della documentazione contabile” e che l'art. 1, comma 4, lett. “c”, D.Lgs. n. 139/2005 riserva ai soli commercialisti ed esperti contabili “ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali” .
L'attività oggetto dell'incarico non rientra tra quelle riservate ai dottori commercialisti.
Infatti, a norma dell'art. 1 comma 2° del dlgs 139/2005, che disciplina le competenze degli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, oggetto della professione sono le attività di “a) amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
b) le perizie e le consulenze tecniche;
c) ispezioni e le revisioni amministrative;
d) verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati;
e) regolamenti e le liquidazioni di avarie;
f) funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici”.
L'attività svolta dal dott. non prevedeva, contrariamente a quanto affermato CP_1 dall'opponente, il controllo sull'utilizzo dei finanziamenti erogati al Circolo ( art. 1 comma 3 lett.
n “ il monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese “ ) , essendo circoscritta alla presentazione delle richieste sulla base dei dati forniti dal cliente, né la tenuta delle scritture contabile o il rilascio di asseverazioni e attestazioni ( art. 1 1 comma 4° lett.
a “ tenuta e redazione dei libri contabili , fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabili delle associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali “ e lett. c ) “ rilascio die visti di conformità asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria , nonché esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista dalle leggi fiscali “ ) posto che, a norma dell'art. 4 del contratto, i dati contabili e fiscali necessari alla formazione ed alla compilazione delle domande di tax credit venivano forniti pagina 5 di 10 dall'opponente che ne garantiva “ la correttezza e la veridicità “ e che manlevava il consulente “ da qualsiasi responsabilità relativa ad eventuali dati errati a lui forniti”.
Infatti, le asseverazioni necessarie ai fini della presentazione delle richieste di accesso ai benefici fiscali sono state sottoscritte dal dott. doc. 11 e 12 opposto) e da ( doc. 9 opposto CP_3 CP_4
) professionisti incaricati dal Circolo.
Non avendo il dott. revisionato o formulato alcuna attestazione in merito ai bilanci ai CP_1 fini del riconoscimento del finanziamento bensì essendosi limitato a recepire i dati forniti dai professionisti incaricati dal Circolo, poteva assistere l'odierna opponente nell'attività di preparazione, formulazione e presentazione della richiesta di riconoscimento dei benefici fiscali riservati al settore cinematografico senza incorrere in alcun illecito, non svolgendo attività riservata a dottori commercialisti o esperti contabili.
Quanto agli ulteriori profili di nullità del contratto si osserva che l'articolo 1418 c.c. prevede che il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative o è privo di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325 c.c. nonché nel caso di illiceità della causa, illiceità dei motivi e in mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346.
Nel caso di specie l'opponente ha invocato la nullità del contratto, denunciando un condotta – quale la falsa prospettazione dei benefici fiscali che il circolo avrebbe potuto ottenere con l'utilizzo dei crediti di imposta e la previsione di un compenso abnorme – che non integra un vizio di nullità del contratto, bensì eventualmente, ove provata, un vizio del consenso, dunque una causa di annullamento del contratto che non è oggetto di domanda. Le condotte successive alla stipulazione del contratto – quali l'elaborazione di domande di accesso ai benefici fiscali in violazione delle normative fiscali – non incidendo sul momento genetico del rapporto, non configurano un vizio di nullità del contratto.
2. In secondo luogo, il OL RE ha lamentato che il Parte_1 CP_1 avrebbe commesso molteplici errori nella predisposizione della documentazione necessaria ai fini del conseguimento dei crediti di imposta.
La doglianza è infondata avendo il dimostrato di aver adempiuto alla prestazione CP_1 oggetto del contratto, consistente nella preparazione, formulazione, presentazione e negoziazione del piano di finanziamento e sostegno in credito d'imposta per il settore audiovisivo, avendo presentato le relative domande (doc. 28, 29, 30 e 31 opposto) in data
07.05.2019, domande che hanno portato al riconoscimento da parte del Controparte_5
pagina 6 di 10 attività culturali e il turismo del relativo credito di imposta in data 20.03.2020 (doc. 31 opposto).
Va aggiunto, con riferimento all'ulteriore profilo di inadempimento denunciato dal circolo opponente, che l'opportunità di richiedere al Ministero di accedere a tale beneficio fiscale non rientrava tra le valutazioni affidate al dott. in forza del contratto. L'opposto si è CP_1 limitato a presentare le relative richieste sulla base della documentazione fornita e asseverata dall'opponente e dai professionisti da esso incaricati, l'ing. e il commercialista dott. Per_1
(doc. 9, 10, 12 opposto) , essendo l'opponente l' unico soggetto responsabile della scelta CP_3 di richiedere gli anzidetti benefici affidandosi a un consulente per l'elaborazione e la gestione delle relative pratiche.
Va precisato, quanto al regolare adempimento del contratto, che la documentazione versata in atti dimostra che l' opposto ha richiesto l'asseverazione al professionista abilitato e incaricato dal
(doc. 12 opposto) e che tali sottoscrizioni sono pervenute prima del deposito delle Pt_2 domande sul portale “Direzione Generale Cinema”. Il dott. infatti, ha firmato CP_3 digitalmente i documenti inoltrati dal dott. il 07.05.2019 alle ore 14:32 (doc. 12 CP_1 opposto) e le richieste di accesso al finanziamento risultano depositate alle ore 18:32 del
07.05.2019 (doc. 31 opposto).
Non vi è alcuna prova del carattere indebito dei crediti di imposta riconosciuti dal né CP_5 della scorrettezza dei dati forniti, non essendo intervenuta alcuna rettifica o accertamento da parte delle autorità in seguito al riconoscimento di detti benefici.
3. Assume l'opponente, sul richiamo dell'art.
4.3. del contratto, di non dovere alcun compenso all'opposto per avere rinunciato ai crediti di imposta riconosciutigli dal . CP_5
L'art.
4.3 del contratto sottoscritto tra le parti prevedeva che: “Le parti si danno reciprocamente atto che, qualora Cliente decidesse di rinunciare al Finanziamento nonostante il progetto presentato sia stato accettato dagli Enti competenti, il Cliente medesimo verserà comunque al
Mandatario, a titolo di indennizzo e a saldo e stralcio, il Compenso maturato in suo favore di cui al punto 2.1.”
Il citato art.
2.1 del Contratto prevedeva, invece, che “Quale compenso per l'esecuzione del
Mandato, Cliente corrisponderà al Mandatario la somma forfetaria netta (a cinema) pari a € 0
(zero/00 euro) nette, oltre IVA e rivalsa previdenziale (4%) (in seguito “il Rimborso1”), che verrà pagato da Cliente alla firma di detto contratto, con successiva emissione di fattura da parte del
Mandatario. In caso di mancata generazione del Finanziamento, Cliente non sarà tenuto a versare
pagina 7 di 10 alcun Rimborso1 a favore del Mandatario”.
Afferma l'opponente che l'art.
4.3. del contratto gli consentirebbe di rinunciare liberamente al credito di imposta riconosciutogli dal non corrispondendo alcun compenso al CP_5 consulente non prevedendo l'art.
2.1. alcun compenso per l'esecuzione del mandato.
Tale interpretazione non può essere condivisa.
Innanzitutto il disposto di cui all'art.
2.1. del contratto prevede che “ in caso di mancata generazione del Finanziamento il Cliente non sarà tenuto a versare alcun rimborso a favore del mandatario “ , dunque, a contrario, se il finanziamento è stato generato per effetto dell'attività svolta dal consulente, il compenso è dovuto.
Tale interpretazione della clausola contrattuale trova sostegno nella previsione contenuta negli art.
1.1. e 2.4. del contratto che prevedono, rispettivamente, che l'attività del dott. CP_1 avesse a oggetto la “preparazione, formulazione, presentazione e negoziazione del piano di finanziamento e sostegno….descritto in premessa “ ( art. 1.1. ) e che “ solo in caso di positivo esito della domanda di Finanziamento del piano di sostegno di cui al punto 1.1 del presente contratto, le parti pattuiscono un compenso (in seguito “il Compenso”) pari al 50% della cifra totale ricevuta “ ( art. 2.4. ).
In sostanza, con il disposto di cui all'art.
4.3. del contratto le parti non hanno voluto in alcun modo esonerare il cliente dall'obbligo di pagare il compenso in caso di rinuncia al finanziamento, al contrario, hanno voluto precisare, con il richiamo al disposto di cui all'art.
2.1. del contratto, che tale compenso è dovuto una volta ottenuto il finanziamento, nonostante la rinuncia da parte del cliente.
Ogni altra interpretazione degli artt.
4.3. e 2.1. del contratto non è coerente con il complesso del contratto posto che priverebbero il consulente del diritto al compenso, condizionandone il pagamento ad una decisione unilaterale del cliente, successiva alla positiva conclusione dell'attività affidata al consulente, in violazione del disposto di cui all'art. 1355 c.c.
Nel caso di specie il dott. si è occupato dell'elaborazione e presentazione della CP_1 domanda sul portale della Direzione Generale Cinema depositandola in data 07.05.2019 (doc. 31 opposto). Un anno dopo, in data 20.03.2020 (doc. 32 opposto), il Controparte_6
ha riconosciuto al Circolo il beneficio fiscale in esame, consentendo,
[...] quindi, la maturazione del compenso del professionista a fronte del buon esito della richiesta per conto del cliente.
Del tutto indimostrato, in assenza di provvedimento alcuno di accertamento e rettifica dei pagina 8 di 10 benefici fiscali concessi da parte del , risulta l'assunto dell'opponente circa la CP_5 doverosità della rinuncia ai benefici ottenuti a causa dell'errore nella presentazione delle domande da parte del dott. CP_1
4. Va del pari respinta la domanda subordinata di parte attrice di dichiarazione di nullità della pattuizione del compenso in quanto contraria a equità.
A norma dell'art. 2233 c.c. la volontà delle parti nella determinazione dei compensi al professionista, purchè oggetto di un patto redatto in forma scritta a pena di nullità ( ultimo comma art. 2233 c.c. ), prevale su ogni altri criterio di legge (tariffe professionali, usi, determinazione da parte del giudice cfr ex multis Cass. n. 6732 del 23.5.2000 ). Le parti sono libere di determinare il compenso del professionista, il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 2233 c.c. , che prevede che il compenso debba essere adeguato “ all'importanza dell'opera ed al decoro professionale “, risponde allo scopo di prevenire eventuali abusi a danno del cliente ed è riferito a situazione eccezionali di assoluta sproporzione dei compensi rispetto alle tariffe professionali, situazione che non ricorre nel caso di specie, difettando la stessa allegazione della sproporzione del compenso rispetto alle tariffe di legge o ad altri parametri di legge ed essendo la contestazione collegata “ all'effettivo utilizzo del tax credit “ ( cfr p. 19 dell'atto di citazione ), circostanza che risulta all'evidenza ininfluente sul momento genetico del contratto.
La domanda dell'opponente di pagamento della penale prevista dall'art.
2.10. va respinta, in difetto di prova di inadempimenti contrattuali in capo al mentre è dovuta la penale in CP_1 favore dell'opposto come da decreto ingiuntivo.
Alla luce di quanto esposto devono respingersi tutte le domande proposte dall'odierno attore.
In ragione della soccombenza (art. 91 c.p.c.), vanno poste a carico dell'opponente le spese del giudizio che vengono liquidate, a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della controversia ( 52.000/260.000 ).
Va respinta la domanda dell'attore diretta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in ragione della sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 9 di 10 - respinge l'opposizione proposta dal OL RE avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 20583/2021 emesso in data 01.12.2021 dal Tribunale di Milano,
- respinge ogni altra domanda dell'opponente ;
- condanna la società opponente a rifondere all'opposto le spese del giudizio che liquida in euro 14.103,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed IVA se dovuta.
Milano, 8 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Caterina Spinnler
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