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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/02/2025, n. 2166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2166 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. Giovanni Pascarella, all'udienza del 20/2/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.33673/2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. ti Concetta Palma e Manfredo Piazza giusta Parte_1
procura speciale in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente del C.di A. e legale rappresentante p.t., Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Tavernese giusta procura speciale in atti.
RESISTENTE
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in via telematica il 19/9/2024 ha impugnato il Parte_1
licenziamento disciplinare intimatole il 22/3/2024, a seguito di contestazione di addebiti avente ad oggetto l'illecita ed abusiva fruizione dei permessi ex lege n. 104/1994, riconosciutile per assistenza a familiare disabile, nei giorni del 19,22 e 23 gennaio 2024, nonché nei giorni 5,6 e 7 febbraio 2024, deducendo la nullità e la illegittimità del provvedimento espulsivo sotto diversi profili sia formali che sostanziali.
Si è costituita la società evocata in giudizio, ossia la , eccependo il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva, atteso che la ricorrente era stata dipendente di essa società solo dal 22/12/2009 al 31/12/2013, mentre con decorrenza dell'1/1/2024 il ramo di azienda presso cui prestava servizio - denominato IRCCS San Raffaele Pisana- era stato oggetto di contratto di affitto alla San Raffaele
Roma srl, attualmente sicchè da tale data, ai sensi dell'art. 2112 c.c., Controparte_3
il rapporto di lavoro era proseguito senza soluzione di continuità con la società affittuaria, che aveva gestito il rapporto di lavoro ed adottato il provvedimento di licenziamento impugnato, come confermato dalle buste-paga prodotte, dalla lettera di contestazione e dal provvedimento di licenziamento;
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa ex art. 429, comma 1,
c.p.c..
2.L'eccezione di difetto di legittimazione passiva è fondata.
Rileva il Tribunale che la società , alle cui dipendenze la ricorrente lavorava, con Controparte_1
Con decorrenza 1/1/2014 ha ceduto il ramo aziendale, presso cui la lavoratrice prestava servizio, alla
Raffaele Roma srl, attualmente denominata in forza di contratto di Controparte_3
affitto di azienda per atto notar di del 2 febbraio 2010, sottoposto a condizione Per_1 CP_3
sospensiva, rappresentata dal rilascio da parte delle Regione Lazio del provvedimento di voltura dell'autorizzazione, condizione verificatasi appunto in data 1/1/2024 ( v. doc sub nn.
4-7 f. resistente).
In forza di tale cessione, la ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., è transitata dall'1/1/2014 alle dipendenze della società affittuaria, come si evince in maniera inequivoca dalle buste-paga prodotte sub n. 10 f. ricorrente e sub n. 8 f. resistente.
Peraltro, che la titolarità del rapporto di lavoro della ricorrente faccia capo alla San Raffaele CP_3
Roma srl è circostanza confermata dal fatto che appunto da tale società promanano sia la lettera di contestazione di addebiti del 27 febbraio 2024, sia il provvedimento di licenziamento del 21/3/2024, entrambi sottoscritta da amministratore delegato di detta società, alla quale la Persona_2
medesima ricorrente ha indirizzato e inviato le giustificazioni fornite nel corso del procedimento disciplinare e la impugnativa stragiudiziale del recesso ( v. doc sub nn.1e3 f. ricorrente). Con 2.1.La documentazione in atti evidenzia, poi, in modo inequivoco che la , evocata CP_1
in giudizio e nei cui confronti è stata proposta la domanda, è soggetto giuridico distinto dalla CP_3
San Raffaele Roma srl, come confermato anche dai dati che emergono dalla rispettive visure tratte dal Registro delle Imprese, tenuto dalla CCIAA di da cui si evince che esse hanno distinti CP_3
codici fiscali e partite iva, distinte sedi legali, distinti organi amministrativi e distinte vicende societarie.
2.2.Né a diversa conclusione può pervenirsi in ragione del fatto che la Controparte_3
[... è una società unipersonale formata da un socio unico, ossia la , che ne detiene Controparte_1
l'intero capitale sociale, atteso che ciò non determina il venir meno dell'autonomia e dell'alterità delle due società dotate di distinta personalità giuridica, come confermato, tra l'altro, dal disposto dell'art. 2462 c.c., in ossequio al quale negli atti del procedimento disciplinare in precedenza richiamati è stata indicata siffatta qualità; ovvero in ragione del fatto che alla prima è stato trasferito il ramo di azienda costituito dall' alla Pisana, ove si consideri che la cessionaria era stata costituita Controparte_4
già in data 30/9/2009 ed iscritta nel Registro delle Imprese l'8/10/2009 e che il collegamento ed il controllo societario, eventualmente esistente tra cedente e cessionario, non sono ostativi all'applicazione della disciplina di cui all'art. 2112 c.c., in quanto non idonei, di per sé, a far venir meno l'alterità dei soggetti giuridici ( v. Cass 29/11/2021, n. 37291).
3.Inammissibile, appare, infine, la richiesta formulata dalla ricorrente solo all'udienza del 16/1/2025 di chiamata in causa della . Controparte_1
Ciò, in primo luogo, perché tale richiesta è tardiva, alla stregua del consolidato principio secondo cui
“la chiamata in causa del terzo ad istanza dell'attore, ai sensi dell'art. 269, comma 3, c.p.c. non può essere chiesta, né autorizzata, dopo la prima udienza, nemmeno nell'ipotesi in cui l'interesse alla chiamata sia sorto successivamente a tale momento, essendo la violazione del termine in esame rilevabile d'ufficio” (v. Cass. 24/4/2008, n. 10682 e precedenti conformi ivi richiamati), “prima udienza” che, nel processo del lavoro, corrisponde all'udienza di discussione della causa fissata con il decreto giudiziale disciplinato dall'art. 415 c.p.c. ( v. Cass 15/4/2019, n. 10516 e Cass 16/11/2021,
n. 34569).
Peraltro, anche a volere attribuire a tale concetto un carattere identificativo contenutistico, piuttosto che meramente temporale, il termine in esame risulta comunque decorso, atteso che già alla udienza fissata con il decreto ex art. 415 c.p.c. venne espletata attività processuale prevista come obbligatoria dalla legge, ossia il tentativo di conciliazione.
In secondo luogo, perché la richiesta si fonda su circostanze di fatto e ragioni in diritto -il costituire le due società anzidette un unico centro di imputazione- mai dedotte nell'atto introduttivo e tali da comportare una non consentita mutatio libelli nei confronti della società convenuta.
4.Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e ss modifiche, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite , che liquida in € 3.689,00 per compensi oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2025 Il Giudice
Giovanni Pascarella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. Giovanni Pascarella, all'udienza del 20/2/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.33673/2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. ti Concetta Palma e Manfredo Piazza giusta Parte_1
procura speciale in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente del C.di A. e legale rappresentante p.t., Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Tavernese giusta procura speciale in atti.
RESISTENTE
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in via telematica il 19/9/2024 ha impugnato il Parte_1
licenziamento disciplinare intimatole il 22/3/2024, a seguito di contestazione di addebiti avente ad oggetto l'illecita ed abusiva fruizione dei permessi ex lege n. 104/1994, riconosciutile per assistenza a familiare disabile, nei giorni del 19,22 e 23 gennaio 2024, nonché nei giorni 5,6 e 7 febbraio 2024, deducendo la nullità e la illegittimità del provvedimento espulsivo sotto diversi profili sia formali che sostanziali.
Si è costituita la società evocata in giudizio, ossia la , eccependo il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva, atteso che la ricorrente era stata dipendente di essa società solo dal 22/12/2009 al 31/12/2013, mentre con decorrenza dell'1/1/2024 il ramo di azienda presso cui prestava servizio - denominato IRCCS San Raffaele Pisana- era stato oggetto di contratto di affitto alla San Raffaele
Roma srl, attualmente sicchè da tale data, ai sensi dell'art. 2112 c.c., Controparte_3
il rapporto di lavoro era proseguito senza soluzione di continuità con la società affittuaria, che aveva gestito il rapporto di lavoro ed adottato il provvedimento di licenziamento impugnato, come confermato dalle buste-paga prodotte, dalla lettera di contestazione e dal provvedimento di licenziamento;
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa ex art. 429, comma 1,
c.p.c..
2.L'eccezione di difetto di legittimazione passiva è fondata.
Rileva il Tribunale che la società , alle cui dipendenze la ricorrente lavorava, con Controparte_1
Con decorrenza 1/1/2014 ha ceduto il ramo aziendale, presso cui la lavoratrice prestava servizio, alla
Raffaele Roma srl, attualmente denominata in forza di contratto di Controparte_3
affitto di azienda per atto notar di del 2 febbraio 2010, sottoposto a condizione Per_1 CP_3
sospensiva, rappresentata dal rilascio da parte delle Regione Lazio del provvedimento di voltura dell'autorizzazione, condizione verificatasi appunto in data 1/1/2024 ( v. doc sub nn.
4-7 f. resistente).
In forza di tale cessione, la ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., è transitata dall'1/1/2014 alle dipendenze della società affittuaria, come si evince in maniera inequivoca dalle buste-paga prodotte sub n. 10 f. ricorrente e sub n. 8 f. resistente.
Peraltro, che la titolarità del rapporto di lavoro della ricorrente faccia capo alla San Raffaele CP_3
Roma srl è circostanza confermata dal fatto che appunto da tale società promanano sia la lettera di contestazione di addebiti del 27 febbraio 2024, sia il provvedimento di licenziamento del 21/3/2024, entrambi sottoscritta da amministratore delegato di detta società, alla quale la Persona_2
medesima ricorrente ha indirizzato e inviato le giustificazioni fornite nel corso del procedimento disciplinare e la impugnativa stragiudiziale del recesso ( v. doc sub nn.1e3 f. ricorrente). Con 2.1.La documentazione in atti evidenzia, poi, in modo inequivoco che la , evocata CP_1
in giudizio e nei cui confronti è stata proposta la domanda, è soggetto giuridico distinto dalla CP_3
San Raffaele Roma srl, come confermato anche dai dati che emergono dalla rispettive visure tratte dal Registro delle Imprese, tenuto dalla CCIAA di da cui si evince che esse hanno distinti CP_3
codici fiscali e partite iva, distinte sedi legali, distinti organi amministrativi e distinte vicende societarie.
2.2.Né a diversa conclusione può pervenirsi in ragione del fatto che la Controparte_3
[... è una società unipersonale formata da un socio unico, ossia la , che ne detiene Controparte_1
l'intero capitale sociale, atteso che ciò non determina il venir meno dell'autonomia e dell'alterità delle due società dotate di distinta personalità giuridica, come confermato, tra l'altro, dal disposto dell'art. 2462 c.c., in ossequio al quale negli atti del procedimento disciplinare in precedenza richiamati è stata indicata siffatta qualità; ovvero in ragione del fatto che alla prima è stato trasferito il ramo di azienda costituito dall' alla Pisana, ove si consideri che la cessionaria era stata costituita Controparte_4
già in data 30/9/2009 ed iscritta nel Registro delle Imprese l'8/10/2009 e che il collegamento ed il controllo societario, eventualmente esistente tra cedente e cessionario, non sono ostativi all'applicazione della disciplina di cui all'art. 2112 c.c., in quanto non idonei, di per sé, a far venir meno l'alterità dei soggetti giuridici ( v. Cass 29/11/2021, n. 37291).
3.Inammissibile, appare, infine, la richiesta formulata dalla ricorrente solo all'udienza del 16/1/2025 di chiamata in causa della . Controparte_1
Ciò, in primo luogo, perché tale richiesta è tardiva, alla stregua del consolidato principio secondo cui
“la chiamata in causa del terzo ad istanza dell'attore, ai sensi dell'art. 269, comma 3, c.p.c. non può essere chiesta, né autorizzata, dopo la prima udienza, nemmeno nell'ipotesi in cui l'interesse alla chiamata sia sorto successivamente a tale momento, essendo la violazione del termine in esame rilevabile d'ufficio” (v. Cass. 24/4/2008, n. 10682 e precedenti conformi ivi richiamati), “prima udienza” che, nel processo del lavoro, corrisponde all'udienza di discussione della causa fissata con il decreto giudiziale disciplinato dall'art. 415 c.p.c. ( v. Cass 15/4/2019, n. 10516 e Cass 16/11/2021,
n. 34569).
Peraltro, anche a volere attribuire a tale concetto un carattere identificativo contenutistico, piuttosto che meramente temporale, il termine in esame risulta comunque decorso, atteso che già alla udienza fissata con il decreto ex art. 415 c.p.c. venne espletata attività processuale prevista come obbligatoria dalla legge, ossia il tentativo di conciliazione.
In secondo luogo, perché la richiesta si fonda su circostanze di fatto e ragioni in diritto -il costituire le due società anzidette un unico centro di imputazione- mai dedotte nell'atto introduttivo e tali da comportare una non consentita mutatio libelli nei confronti della società convenuta.
4.Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e ss modifiche, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite , che liquida in € 3.689,00 per compensi oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2025 Il Giudice
Giovanni Pascarella