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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'IMPERIO CARMINE, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 436/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Prefetture Prefettura U.t.g. - Campobasso - Indirizzo_1 Campobasso CB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 027 2024 00056777 64 000 CONTR COD STRAD 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 514/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Con ricorso iscritto al R.G.R. n° 436 / 2025 il sig. Ricorrente_1 da Termoli, assistito, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'Avv. Difensore_1, presso cui domiciliava in Termoli alla via Indirizzo_1, come da procura speciale e Pec: Email_1, in atti, impugnava la cartella esattoriale n° 027 2024 00056777 64 000 ( lotto 04994 gruppo 0099 in materia di infrazioni al codice della strada anno 2019 ) notificatagli da Prefettura per il globale importo di € 666,13 suddiviso tra il – verbale n° 159646736 emesso in data 27.12.2019 per l' importo di € 347,50 nonché per l'importo di € 312,75 relativamente all'autoveicolo targato Targa_1 per il tributo n° 510 nonché per lo stesso autoveicolo infrazioni in materia al codice della strada tributo 511 per € 312,75, notificatogli in violazione dell'art. 209 del D, Leg.vo 30.04.1992 ° n° 285 nonché legge 689 del 1981.
Parte ricorrente chiedeva, previa sospensione cautelare, attesa la particolare situazione economica, il riesame del provvedimento impugnato e/o di annullarlo definitivamente con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
La Corte, nelle funzioni di Giudice Monocratico, sciolta la riserva:
- Ritenuto doversi procedere al riguardo;
- Letto il ricorso che precede e l'art. 5 del D.L. 953 dell'83 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Esaminato che la sovra richiamata disposizione prescrive il pagamento del bollo auto entro l'ultimo giorno del mese successivo alla sua scadenza;
- Valutato che la Prefettura ha emesso il verbale in data sia 27.12.2019 sia per le infrazioni commesse avverse al codice della strada che in materia di tasse automobilistiche inerenti al periodo d'imposta 2019;
- Considerato, infine, che tutto quanto innanzi precede è già stato oggetto di iscrizione a ruolo;
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, lì 09.12.2025
IL GIUDICE UNICO
D'IM
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'IMPERIO CARMINE, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 436/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Prefetture Prefettura U.t.g. - Campobasso - Indirizzo_1 Campobasso CB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 027 2024 00056777 64 000 CONTR COD STRAD 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 514/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Con ricorso iscritto al R.G.R. n° 436 / 2025 il sig. Ricorrente_1 da Termoli, assistito, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'Avv. Difensore_1, presso cui domiciliava in Termoli alla via Indirizzo_1, come da procura speciale e Pec: Email_1, in atti, impugnava la cartella esattoriale n° 027 2024 00056777 64 000 ( lotto 04994 gruppo 0099 in materia di infrazioni al codice della strada anno 2019 ) notificatagli da Prefettura per il globale importo di € 666,13 suddiviso tra il – verbale n° 159646736 emesso in data 27.12.2019 per l' importo di € 347,50 nonché per l'importo di € 312,75 relativamente all'autoveicolo targato Targa_1 per il tributo n° 510 nonché per lo stesso autoveicolo infrazioni in materia al codice della strada tributo 511 per € 312,75, notificatogli in violazione dell'art. 209 del D, Leg.vo 30.04.1992 ° n° 285 nonché legge 689 del 1981.
Parte ricorrente chiedeva, previa sospensione cautelare, attesa la particolare situazione economica, il riesame del provvedimento impugnato e/o di annullarlo definitivamente con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
La Corte, nelle funzioni di Giudice Monocratico, sciolta la riserva:
- Ritenuto doversi procedere al riguardo;
- Letto il ricorso che precede e l'art. 5 del D.L. 953 dell'83 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Esaminato che la sovra richiamata disposizione prescrive il pagamento del bollo auto entro l'ultimo giorno del mese successivo alla sua scadenza;
- Valutato che la Prefettura ha emesso il verbale in data sia 27.12.2019 sia per le infrazioni commesse avverse al codice della strada che in materia di tasse automobilistiche inerenti al periodo d'imposta 2019;
- Considerato, infine, che tutto quanto innanzi precede è già stato oggetto di iscrizione a ruolo;
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, lì 09.12.2025
IL GIUDICE UNICO
D'IM