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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 29/07/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dottor Giovanni Maria Sacchi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a R.G. 418/2024, introdotta con atto di citazione da
(P.IVA ), con sede legale in Savona (SV) alla Via alle Cave n. Parte_1 P.IVA_1
19/21/R, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto
Bonifacino e Vittorio Savona come da procura in atti;
- attrice - contro
C.F.: , residente in [...] Loc. Chiesa 51, Controparte_1 C.F._1 come rappresentato e difeso dall'avv. Emiliano Olivieri come da procura in atti
- convenuto -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, reiectis adversis, per le causali esposte nella narrativa che precede e previo espletamento degli incombenti meglio visti e ritenuti:
1. in via principale, accertare e dichiarare la risoluzione del patto di permuta parziale contenuto nel contratto stipulato tra il Sig. Controparte_ e la Società ai sensi del combinato disposto degli artt. 1497 e 1555 c.c., e, per l'effetto, condannare Parte_1 il convenuto al pagamento della residua somma ancora dovuta in forza dell'acquisto dell'autovettura Volkswagen modello Golf Tg.
FC821JB, pari ad € 12.200,00, oltre interessi dal giorno della domanda al dì del soddisfo;
2. ancora in via principale, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla Società attrice ai sensi degli artt. 1494 e 1555 c.c., quantificati nella somma non inferiore a €1.135,05 o in quella veriore emergenda in corso di causa, oltre interessi dal giorno della domanda al dì del soddisfo;
3. respingere ogni domanda proposta e/o proponenda nei confronti della Società siccome inammissibile, Parte_1 irritualmente formulata e comunque infondata, in fatto come in diritto, oltre che non provata;
4. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge.”
1 Per il convenuto:
“Voglia il Tribunale Ecc.mo, reiectis adversis, così pronunciarsi: - in via principale: - respingere la domanda svolta da
[...]
- condannare al risarcimento dei danni in favore di per la somma di € Parte_1 Parte_1 Controparte_1
1.614,90= o altra veriore emergenda o pro bono et aequo determinanda, oltre interessi di legge;
- condannare Parte_1 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; - in via subordinata: - accertare come satisfattiva delle ragioni di la somma
[...] Parte_1 offerta da di € 2.000,00= - in ogni caso: - vinte spese, compensi del presente giudizio, oltre che della fase Controparte_1 di mediazione, ivi compresi oneri fiscali e previdenziali.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 per la risoluzione parziale del contratto di compravendita stipulato dalle parti in data 3.3.2023 e
[...] per sentirlo condannare al pagamento del prezzo residuo del bene, nonché al risarcimento dei danni. In particolare, ha dichiarato di aver concluso con il un contratto di compravendita Parte_1 CP_1 dell'autovettura Volkswagen Golf targata FC821JB, con il quale le parti convenivano che il prezzo dell'autoveicolo, fissato in € 18.500,00, sarebbe stato saldato in parte con il versamento di € 6.300,00 e, per il residuo, con la permuta dell'autovettura Ford Fiesta targata FF237LV, di proprietà del . CP_1
Secondo la narrativa svolta da parte attrice, tuttavia, al momento del ritiro l'autovettura oggetto di permuta presentava un malfunzionamento;
in esito agli interventi commissionati da Parte_1 emergeva che detta autovettura non era idonea alla circolazione su strada. Sulla base dell'inadempimento del patto di permuta, parte attrice ha domandato, oltre alla risoluzione parziale del contratto di compravendita nella parte in cui era pattuita la permuta, la condanna del al pagamento di € CP_1
12.200,00, oltre interessi, quale somma residua dovuta a saldo del prezzo del veicolo Volkswagen Golf targato FC821JB, nonché di € 1.135,05, a titolo di risarcimento danni derivanti dai vizi del bene.
Si è costituito tempestivamente il , sostenendo l'infondatezza delle difese avversarie e CP_1 chiedendo la reiezione delle domande attoree. L'odierno convenuto ha sostenuto che l'esistenza del malfunzionamento del veicolo fosse circostanza nota alla controparte, la quale ne dava atto nella propria
“Proposta irrevocabile d'acquisto” (doc. 1 attrice); ha affermato, inoltre, di aver corrisposto in contanti, a mani del signor la somma di € 900,00, per coprire i costi delle relative riparazioni. Il ha Persona_1 CP_1 sostenuto che le qualità professionali del venditore rendessero inverosimile la ricostruzione dei fatti quale svolta da parte attrice, che afferma di non aver svolto alcuna verifica preventiva intorno alle condizioni del veicolo oggetto di permuta: affermando la temerarietà della linea difensiva di ha dunque Parte_1 domandato la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. L'odierno convenuto ha poi formulato domanda riconvenzionale, sostenendo che l'autoveicolo da lui acquistato fosse a sua volta affetto da vizi, poiché a dispetto di un ciclo di vita standard pari a km 240.000, quale risultante dalla dichiarazione di
2 conformità del mezzo, l'autovettura era colpita da guasto al motore al km 92.273. Il ha dunque CP_1 affermato di aver sostenuto in proprio, in quanto non coperti da garanzia, costi di riparazione pari a €
1.614,90, dei quali egli ha inteso rivalersi
contro
Il convenuto ha concluso, reiterando la Parte_1 proposta conciliativa, già avanzata in sede stragiudiziale, avente a oggetto il pagamento di € 2.000,00 per la definizione dell'intera controversia.
In sede di prima memoria di trattazione ex art. 171 – ter n. 1), c.p.c., ha contestato di Parte_1 aver ricevuto pagamenti in contanti dal . Con riferimento alla domanda riconvenzionale, ha CP_1 eccepito che l'esborso sostenuto in proprio dal doveva ritenersi imputabile alla negligenza del CP_1 convenuto stesso, poiché egli aveva trasmesso al prestatore della garanzia il solo preventivo di intervento,
e non anche la fattura di saldo. Il convenuto viceversa, in quella medesima sede, insisteva nelle proprie ragioni e conclusioni.
Fallita una ipotesi di conciliazione tentata su iniziativa del Giudice, quest'ultimo ha ammesso prova testimoniale e interpello sui capitoli di prova orale nn. 3 e 4 dell'attore, e nn. 1 e 2 del convenuto.
All'esito dell'istruttoria, all'udienza del 4.7.2025, entrambe le parti si sono riportate ai rispettivi scritti conclusivi e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Premesso tutto quanto sopra esposto, alla luce delle asserzioni formulate da ambo le parti in causa, dei documenti versati in atti e dei risultati dell'istruttoria, si ritiene che la domanda attorea spiegata in via principale sia fondata e debba essere accolta per i motivi di seguito esposti.
La presente controversia nasce dall'inadempimento del patto di permuta contemplato dal contratto di compravendita intercorso in data 3.3.2023 tra e (doc. 1 Parte_1 Controparte_1 attore). L'accordo raggiunto dalle parti dell'odierno giudizio prevedeva che il prezzo dell'autovettura
Volkswagen Golf targata FC821JB, pari a € 18.500,00 complessivi, sarebbe stato corrisposto dal CP_1 in parte (€ 6.300,00) in contanti e, per il restante, mediante permuta dell'autoveicolo Ford Fiesta targato
FF237LV, di proprietà dell'acquirente. L'auto oggetto di permuta era consegnata dal CP_1 contestualmente all'acquisto del veicolo ceduto da il 3.3.2023; in tale occasione, poiché Parte_1
l'autovettura oggetto di permuta presentava “spia air bag accesa” (doc. 1 attore), le parti convenivano che l'acquirente avrebbe sostenuto i costi di riparazione (cfr. doc. 1 attore: “riparo costo cliente”). Parte attrice ha affermato che, nel corso degli interventi effettuati sull'autoveicolo oggetto di permuta,
[...] affidataria delle lavorazioni in parola, acclarava l'esistenza di vizi ulteriori, meglio Controparte_2 dettagliati nella fattura emessa dall'impresa, e di gravità tale da indurre tale impresa a ritenere l'auto “non idonea alla circolazione su strada” (v. Doc. 2 attore). Tali circostanze, secondo la difesa di Parte_1 giustificherebbero la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, oltre alla richiesta di risarcimento danni per i costi relativi alle opere di riparazione del bene, poiché il avrebbe offerto CP_1
3 un bene non semplicemente viziato, ma affatto diverso da quello oggetto del contratto di permuta, in quanto privo delle qualità minime necessarie per un suo utile impiego.
Ebbene, preso atto del richiamo operato dall'art. 1555 c.c. alla disciplina della compravendita, è pacifica l'applicazione alla permuta sia dell'art. 1497 c.c., sia dei principi elaborati in punto di consegna di un bene in luogo di quello pattuito, cd. aliud pro alio. La giurisprudenza si è soffermata, in particolare, sui confini tra l'ipotesi di cui all'art. 1497 c.c., “Mancanza di qualità”, e l'aliud pro alio: l'orientamento più recente adotta una nozione più ampia di tale ultima forma di inadempimento, comprendendovi, oltre alle ipotesi in cui “il bene consegnato sia completamente diverso da quello venduto, perché appartenente ad un genere differente da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto”, quelle in cui esso presenti “difetti che gli impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie affatto dissimile da quella dedotta in contratto” (Cass. civile sez. II, 24/04/2018, n. 10045). Siffatta, più grave ipotesi, nella quale il bene presenta “difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (c.d. inidoneità ad assolvere la funzione economico-sociale)” (Cass. civile sez.
I, 05/02/2016, n. 2313, parte motiva), fonda la legittimazione alla proposizione di una ordinaria azione di risoluzione del contratto, svincolata dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c., tipici invece dell'azione ex art. 1497 c.c. (Cass. civile sez. I, 05/02/2016, n. 2313).
Con specifico riferimento ai profili risarcitori, la Suprema Corte ha chiarito che “Quando l'azione di risarcimento del danno sia esercitata unitamente all'azione di riduzione del prezzo, vanno riconosciuti i danni che residuino dopo la riduzione, ad esempio il danno relativo alla mancata o parziale utilizzazione della cosa e il lucro cessante per la mancata rivendita del bene. Non vanno, invece, rimborsate le spese necessarie per eliminare i vizi, che sono ricomprese nella disposta riduzione. Viceversa, allorché l'azione di risarcimento dei danni sia proposta dall'acquirente ex articolo 1494 del codice civile, senza alcun collegamento con altre domande, sul presupposto dell'inadempimento dovuto alla colpa del venditore, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa, essa può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente medesimo e, dunque, non solo a quelli relativi alle spese necessarie per
l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa, o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene” (Cass. civile sez. II, 19/11/2024, n. 29783). In altre parole, “Mentre risoluzione e riduzione del prezzo, stanno fra loro in concorso alternativo, il risarcimento del danno si cumula sia con l'una che con l'altra e quindi con quella fra le due che venga scelta dal compratore (Cass. n. 4980/1983), fermo restando che
l'azione di risarcimento del danno può essere esercitata anche da sola, cioè senza chiedere nè la risoluzione, nè la riduzione del prezzo. La tipologia dei danni risarcibili varia a seconda che l'azione di danni sia proposta in via autonoma o sia invece congiunta alla domanda di risoluzione o di riduzione del prezzo. In particolare, quando l'azione di risarcimento del danno sia esercitata insieme all'azione di riduzione del prezzo, vanno riconosciuti i danni che residuino dopo la riduzione, ad esempio il danno relativo alla mancata o parziale utilizzazione della cosa e il lucro cessante per la mancata rivendita del bene (Cass. n. 26852/2013; n. 5202/2007; n. 7718/2000). Sicuramente non vanno rimborsate le spese necessarie per eliminare i vizi: a tal riguardo il compratore è già compensato dalla riduzione (Cass. n. 13717/2014).
4 Applicando tali principi alla fattispecie di cui in causa, ne deriva che l'azione di risoluzione parziale del contratto di compravendita esercitata da rispetto alla pattuizione inerente alla permuta Parte_1 del veicolo di proprietà del , si rivela fondata. CP_1
Dagli interventi svolti da è difatti emerso che il veicolo trasferito dal convenuto, CP_2 oltreché affetto dal vizio emerso in sede di consegna della vettura Ford Fiesta targata FF237LV, presentava un “impianto elettrico non conforme all'impianto originale”, l'installazione “in modo non appropriato” di
“accessori non originali” ed era altresì afflitto dal “corto circuito dell'intero impianto airbag” (doc. 2 attore).
L'attendibilità di tali accertamenti, seppure svolti all'esterno del giudizio, è corroborata dalla provenienza degli stessi, in quanto riferibili a un soggetto terzo rispetto alle parti in causa. L'attendibilità in questione
è altresì corroborata dalla testimonianza del signor , carrozziere professionista il Testimone_1 quale, richiesto da di esaminare il mezzo oggetto di permuta, ha affermato “che l'auto era Parte_1 incidentata ed era stata riparata non tanto bene” (Verbale udienza 14.10.2024, pag. 4).
Le sopraindicate circostanze, peraltro, non sono state specificatamente contestate da parte convenuta, limitatasi ad affermare la non verosimiglianza del mancato svolgimento di verifiche preventive sul bene da parte di un professionista del settore (cfr. Comparsa, pag. 3). Il , tuttavia, non ha CP_1 negato specificatamente che il mezzo di sua proprietà fosse afflitto dai vizi emersi a seguito degli interventi di , né ha formulato istanze istruttorie volte a dimostrare l'integrità del proprio CP_2 veicolo o quantomeno l'idoneità dello stesso alla circolazione su strada. Di tale contegno processuale del convenuto il giudice deve tenere conto, imponendo il principio di non contestazione di “prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. Questo onere si coordina con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione, esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto, altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata” (Cass. civile sez. III, 08/09/2022, n. 26510; conforme, Cass. civile sez. VI, 26/11/2020, n. 26908). Nel caso di specie, a fronte di una allegazione puntuale e specifica – quale quella delle modifiche e riparazioni errate intervenute sull'autoveicolo del convenuto reso in permuta – non vi è stata una contestazione altrettanto mirata. Deve dunque ritenersi provata l'esistenza dei vizi esposti da parte attrice e l'attitudine degli stessi a incidere sull'idoneità del bene oggetto di permuta ad assolvere alla propria destinazione. La domanda di risoluzione parziale del contratto deve essere accolta e il va, dunque, condannato al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
della somma restante dovuta a titolo di pagamento del bene compravenduto, pari ad € 12.200,00.
[...]
Parimenti fondata appare la domanda risarcitoria proposta da parte attrice. Appaiono infatti in rapporto di conseguenzialità immediata e diretta rispetto al vizio del veicolo oggetto di permuta sia le spese sostenute da ai fini della rimozione dell'avaria all'impianto airbag, sia i costi ulteriori, Parte_1
5 derivanti dagli interventi necessari ad accertare le effettive condizioni del mezzo. Il complessivo ammontare dei costi di tali interventi può essere liquidato nella somma di cui alla fattura emessa da nei confronti dell'odierno attore (doc. 2 attore), motivo per cui il va altresì condannato CP_2 CP_1 al pagamento di € 1.135,05.
Da tali somme vanno tuttavia detratte le dazioni di denaro che l'odierno convenuto afferma aver effettuato in favore di in copertura dei costi necessari alla rimozione del vizio palese Parte_1 dell'autoveicolo oggetto di permuta. Il ha infatti indicato, con la dovuta specificità, tempi e modi CP_1 del pagamento, dettagliando sia le date dei due versamenti sia l'ammontare degli stessi, sia, infine, la causa del pagamento (Comparsa, pag. 2: “per quel circoscritto problema tecnico il sig. versava in due tranche in CP_1 contanti, a mani del sig. (la prima da € 400 il 23 marzo 2023, la seconda da € 500 il 6 aprile 2023), la Persona_1 somma di € 900 che veniva richiesta a titolo di spese per la risoluzione del medesimo”). La circostanza del pagamento trova riscontro nella testimonianza del , il quale, escusso come teste, in maniera genuina Persona_1
e perciò credibile ha dichiarato che il ha effettivamente corrisposto, in due occasioni, le somme CP_1 necessarie alla rimozione del vizio del proprio autoveicolo (v. Verbale udienza 4.11.2024, pag. 2: “nel marzo/aprile 2023 ero ancora alle dipendenze di mi occupavo dell'accoglienza dei clienti che venivano in Parte_1 salone;
ricordo che il signor qualcosa diede per la Fiesta di cui è causa;
sicuramente lo fece in due volte ma non CP_1 ricordo l'importo delle singole rate né l'importo complessivo”). La difesa di peraltro, nelle difese Parte_1 successive all'assunzione della testimonianza da ultimo citata, non ha svolto argomentazioni volte a confutare le dichiarazioni rese da quest'ultimo testimone. In accoglimento dell'eccezione sollevata dal convenuto, la somma di € 900,00 va quindi detratta dalla somma dovuta dal convenuto a saldo del prezzo residuo del veicolo oggetto di compravendita e a titolo di risarcimento danni, per un totale dovuto dal convenuto pari ad € 12.435,05 oltre interessi legali dalla domanda.
La domanda riconvenzionale volta a ottenere la condanna di parte attrice al pagamento dei costi necessari alla riparazione dell'altro autoveicolo oggetto di compravendita, rimasti a carico dell'acquirente in quanto non coperti da garanzia, è fondata e deve essere accolta. Con Alla luce della comunicazione intercorsa tra il e gestore della garanzia di CP_1 Parte_2 conformità (All. 3 convenuto), deve ritenersi provata la circostanza del guasto al motore del mezzo acquistato dall'odierno convenuto, nonché la riferibilità dell'evento a difetti del bene compravenduto espressamente riconosciuta dal citato garante (cfr. All. 4 convenuto: “L'evento indicato in preventivo è un difetto di conformità […]. Constatato che l'evento/guasto si è manifestato a Km 92273, e che pertanto al consumatore sono venuti
a mancare esattamente Km 147727 l'anomalia rappresenta un difetto di conformità”). Né parte attrice ha coltivato istanze istruttorie volte a confutare l'esistenza del vizio denunziato o l'imputabilità del guasto a un uso non conforme del bene.
6 Il ha altresì prodotto copia del bonifico (All. 6 convenuto) operato a saldo della fattura CP_1 per gli interventi di riparazione (All. 5 convenuto). Ha dunque domandato il rimborso della somma risultante dall'applicazione, al totale della fattura, della percentuale individuata dalla stessa impresa garante quale quota gravante sul compratore (Comparsa, pagg. 4 segg.): infatti, ha sostenuto Parte_3
l'impossibilità di procedere alla “riparazione dell'organo danneggiato al fine di recuperare il residuo ciclo di vita standard”, per cui “non vi è alternativa alla sostituzione con un ricambio che genera un nuovo ciclo di vita completo del sottosistema” (All. 4 convenuto). Di conseguenza, l'impresa garante ha ritenuto di porre a carico del consumatore il 38,45% dei costi totali di riparazione: come dichiarato nella “Esposizione tecnica della gestione”; infatti, tale suddivisione avveniva “in applicazione della norma UNC DOC A01”, per cui “considerando i ricambi impiegati e la manodopera secondo il tempario casa madre, il vantaggio per “quota maggior valore” del ciclo di vita conseguente alla riparazione è oggettivamente quantificato in euro 928,12 IVA compresa, che rimane a carico del
Consumatore”. È dunque infondata, perché sconfessata dalla documentazione prodotta, l'eccezione di concorso di colpa sollevata da parte attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c. secondo la quale il avrebbe CP_1 potuto conseguire il ristoro integrale dei costi necessari alla riparazione del mezzo ove avesse comunicato a For Dealer S.r.l. la fattura a saldo e non soltanto il preventivo di intervento (Memoria n. 1) attore, pag.
2).
La correttezza del criterio di ripartizione dei costi adottato da peraltro, non è Parte_3 stata contestata dall'attrice nemmeno con riguardo all'ammontare dell'esborso necessario alla riparazione dell'autoveicolo acquistato dal , rivelatosi superiore a quello oggetto del preventivo iniziale (€ CP_1
4.200,00 anziché € 2.413,85). In accoglimento della domanda riconvenzionale, va pertanto Parte_1 condannata al pagamento di € 1.614,90, pari appunto al 38,45% di € 4.200,00, in favore di Controparte_1
La domanda di condanna di per lite temeraria non può, invece, trovare Parte_1 accoglimento. È principio consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, quello per cui “L'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, comma 1, c.p.c., postula, oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio” (Cass. civile sez. I, 17/03/1982, n. 1722). Presupposto dell'applicazione dell'art. 96 c.p.c., infatti, è l'“aver la parte soccombente agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”, per cui l'iniziativa processuale concretamente esercitata appare ispirata da “scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo” (Cass. civile sez. III, 30/12/2023, n. 36591). La fondatezza della domanda proposta da accolta nella quasi totalità – ad eccezione del Parte_1 riconoscimento dell'avvenuta corresponsione di un anticipo, da parte del convenuto – osta alla qualificazione in termini di temerarietà dell'azione in giudizio.
7 Rilevata la soccombenza reciproca e parziaria delle parti, in applicazione dell'art. 92, comma secondo c.p.c., le spese di lite vanno parzialmente compensate e sono poste per il 70% a carico di parte convenuta e per il restante 30% a carico di parte attrice, nonché liquidate secondo il parametri di cui al
DM 147/2022 sulla base del criterio del decisum, in € 3.553,90 per compensi professionali ed € 264,00 per spese vive, oltre oneri accessori di legge.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, per le ragioni indicate in motivazione,
P.Q.M.
1. DICHIARA la risoluzione parziale del contratto di permuta stipulato da e Parte_1
in data 3.3.2023, e per l'effetto, CONDANNA al pagamento di Controparte_1 Controparte_1
€ 12.435,05, oltre interessi dalla domanda al saldo, in favore di Parte_1
2. CONDANNA l'attrice al pagamento di € 1.614,90, oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda in favore di;
Controparte_1
3. CONDANNA il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
che qui si liquidano in € 3.553,90 per compensi professionali ed € 264,00 per spese Parte_1 vive, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, nonché rimborso forfettario pari al 15% sui soli onorari di causa.
Così è deciso.
Savona, 29.07.2025
Il Giudice
dott. Giovanni Maria Sacchi
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