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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/05/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1391/2020
Tribunale Ordinario di Trani Verbale di udienza del 13.05.2025
Alle ore 12,03, innanzi al Giudice dott.ssa Maria Azzurra Guerra, con l'assistenza del Funzionario
Upp Giovanni Battista Losito, sono comparsi:
Per gli opponenti costituiti, l'avv. Vincenzo Bonadies, nessuno è comparso per parte opposta costituita..
Sono presenti per la prescritta pratica forense la dott.ssa e il dottor . Persona_1 Persona_2
La Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discuterla oralmente. Si dà, dunque, ingresso alla discussione orale.
In particolare, l'avv. Bonadies, per parte opponente, precisa le conclusioni riportandosi alle note di udienza depositate il 12.2.2025 ed insiste per la declaratoria di cessazione della materia del contendere in quanto il credito vantato da risulta integralmente Controparte_1 soddisfatto nella procedura di liquidazione del patrimonio di in particolare, la somma CP_2 di € 91.660,28 versata all'esito del primo progetto di riparto parziale del 22.2.2023 e la restante somma di € 109.118,23 in sede di riparto finale.
La Giudice
Riserva di provvedere all'esito dell'udienza, autorizzando le parti ad allontanarsi dall'aula.
Trani, 13.5.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Giudice designata, dott.ssa Maria Azzurra Guerra, all'esito della camera di consiglio che ha fatto seguito alla discussione orale del procuratore di parte opponente, il quale ha precisato le conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1391 2020 R.G.A.C.C. di opposizione al decreto ingiuntivo n. 387/2020 emesso da questo Tribunale il 28.2.2020 (899/2020 r.g.a.c.c.), promossa da:
, Parte_1 CP_2 Parte_2
, Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , rappresentati e difesi
[...] Parte_6 Parte_7 dall'Avv. Vincenzo Bonadies, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata
-opponenti-
CONTRO
in persona del Controparte_3 procuratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ettore Quinto, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata;
-opposta-
Nonché
per mezzo della sua mandataria, in persona Controparte_4 CP_5 del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Mingolla, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata;
- terzo intervenuto-
Conclusioni: come da verbale di udienza
***RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE*** Il presente giudizio di cognizione ha origine dall'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il D.I. n.
387/2020 con il quale il Tribunale di Trani ha ingiunto a , Parte_1 CP_2
, , e Parte_5 Parte_3 Parte_4 Parte_7
il pagamento, in favore della , della somma Parte_2 Controparte_1 di € 200.778,51, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, rinveniente dal contratto di mutuo fondiario del 22.4.2018 concesso a “ Parte_8
garantito da ipoteca concessa da e e da
[...] Parte_1 CP_2 fideiussione di , , , Parte_5 Parte_3 Parte_4 Parte_7
e , e
[...] Parte_2 Parte_1 CP_2
A fondamento dell'opposizione gli opponenti lamentano: - l'inammissibilità della procedura monitoria in quanto il credito sarebbe fondato su un mutuo ipotecario, valevole come titolo esecutivo;
- il difetto di legittimazione passiva di e non essendovi in atti un Parte_1 CP_2 contratto fideiussorio;
- l' incertezza del credito.
Con comparsa di costituzione del 28.9.2020, la parte opposta si è costituita tempestivamente in giudizio, contestando le avverse deduzioni ed insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione.
Concessa la provvisoria esecuzione e concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni dai precedenti magistrati assegnatari del ruolo.
Formulata proposta conciliativa, non accettata da parte opponente, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza, ove il procuratore di parte opponente ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa.
In limine litis, deve dichiararsi l'inammissibilità delle note scritte depositate il 10.3.2025 e quelle di udienza depositate il 12.5.2025 da parte opposta, in quanto non autorizzate.
Sempre in via preliminare, poi, deve osservarsi che in data 28.9.2022 è intervenuta, quale cessionaria del credito, A tal proposito, va richiamato in argomento il principio Controparte_6 costantemente affermato in giurisprudenza, secondo cui con la cessione del credito in corso di causa si determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario (art. 81 c.p.c.), anche in caso di intervento di quest' ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti. (cfr. Cass,
23.10.2014, n. 22503; Cass., 22.10.2009, n. 22424). Nel caso di specie, in assenza di consenso delle altre parti (opponenti e società cedente), non è possibile procedere alla formale estromissione della cedente ., sicchè detta società conserva la legittimatio ad causam Controparte_1 nel presente giudizio, ancorchè tale legittimazione ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano nei confronti dell'effettivo nuovo titolare dei crediti.
Gli opponenti hanno contestato, nelle note scritte depositate il 3.10.2024, la titolarità del credito in capo alla cessionaria, non essendovi prova dell'inclusione del credito nella cessione del 13.12.2021 nonché la mancata iscrizione all'elenco ex art. 106 tub sia della cessionaria che della mandataria
Tali eccezioni appaiono prive di fondamento come chiarito nell'ordinanza del Controparte_5
16.10.2024 che qui deve intendersi integralmente richiamata.
Ciò posto, nel corso del giudizio parte opponente ha dimostrato l'integrale soddisfazione del credito oggetto del provvedimento monitorio. In particolare, nelle note scritte di udienza depositate il
12.2.2025 gli opponenti hanno dato atto che, nella procedura di liquidazione del patrimonio di CP_2
il credito di € 200.778,51 vantato dalla è stato
[...] CP_1 Controparte_1 integralmente soddisfatto: dapprima, con il riparto parziale dichiarato esecutivo il 21.2.2023 è stata assegnata alla banca la somma di € 91.660,28 ( circostanza confermata anche da controparte nelle note di udienza depositate il 24.2.2025); successivamente con riparto finale, dichiarato esecutivo il
23.12.2024, è stata assegnata la restante somma di € 109.118,23, come risulta dal piano di riparto finale allegato alle note di udienza del 12.2.2024 depositate da parte opponente. Con successivo decreto del 16.1.2025 il Giudice delegato, verificata l'effettiva distribuzione dell'attivo, ha dichiarato chiusa la procedura liquidatoria sui beni di CP_2
Parte opponente, alla luce dei fatti sopravvenuti all'instaurazione del giudizio, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Deve però escludersi che ricorra tale fattispecie. Anche di recente è stato ribadito che “si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando (cfr. Cass. n. 26299/2018) sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso”
(in tal senso, Cass. n. 19845/2019). Laddove, invece, l' allegazione di un fatto sopravvenuto sia assunto da una sola parte come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, ciò comporta la necessità della valutazione del giudice, cui spetterà l' eventuale dichiarazione dell' avvenuto soddisfacimento del diritto azionato ovvero la pronuncia sul merito dell' azione (Cass. n.
5188/2015). È, infatti, principio tradizionalmente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, quello secondo cui “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa” (cfr. ex multis Cass. n. 13217/2013; Cass. n. 11962/2005; Cass. n.
27460/2006; Cass. n. 16150/2010).
Nel presente processo, parte opposta, lungi dall' aderire alla prospettazione di parte ricorrente, ha invece contestato l'integrale soddisfazione del credito, negando altresì che i fatti ivi rappresentati possano reputarsi idonei ad ingenerare la cessazione della materia del contendere.
La ferma contestazione dell' idoneità dei fatti sopravvenuti ( avvenuta soddisfazione del credito portato dal provvedimento monitorio nel corso del procedimento di liquidazione del patrimonio di uno dei fideiussori) addotti dagli opponenti come idonei a determinare la cessazione della materia del contendere depone in maniera inequivoca, alla luce del principio sopra richiamato, per l' impossibilità di poter configurare nella fattispecie un' ipotesi di cessazione della materia del contendere, dovendosi piuttosto rilevare che il fatto sopravvenuto de quo appare al più idoneo a determinare la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il decreto ingiuntivo opposto deve essere, dunque, revocato.
La sopravvenienza, in corso di causa, del fatto estintivo dell'obbligazione creditoria costituisce una delle gravi ed eccezionali ragioni previste dall'art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, anche in considerazione dell'infondatezza, nel merito, dei motivi di opposizione proposti.
Non coglie nel segno il motivo inerente l' improcedibilità della domanda monitoria per duplicazione del titolo esecutivo, attesa la stabilità tipica dell'accertamento giudiziale, costituita dal giudicato, che assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide restringendo i margini di errore
(sanzionabile ai sensi dell'art. 96, secondo comma, c.p.c.) e di possibile opposizione da parte del debitore (in tal senso, Cass., 10.10.2013, n. 23083).
Con riferimento, poi, alla qualità di fideiussori di e contestata da Parte_1 CP_2 parte opponente, è sufficiente richiamare l'art. 8 del contratto di mutuo fondiario del 22.4.2008 in cui chiaramente si legge che “I garanti coniugi e (….) si costituiscono Parte_1 CP_2 con il presente atto fideiussori solidali della parte mutuataria nei confronti della banca sino alla concorrenza di euro 1.360.000,00 (un milionetrecentosessantamila,00) per l'adempimento di qualiasi obbligazione del mutuatario stesso, suoi successori e aventi causa, derivante dal presente mutuo, sue proroghe, anche tacite, e rinnovazioni (…)” .
Le condizioni economiche del mutuo sono dettagliatamente descritte nell'allegato A ( rep. N. 788/ racc. 543) sottoscritto da tutti i fideiussori.
Sotto tale aspetto, non appare superfluo rammentare che, se, da un lato, integra principio consolidato in seno alla giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, il fatto che, in tal caso, spetta preliminarmente al convenuto opposto, in quanto attore sostanziale del giudizio, provare la fondatezza della propria pretesa creditoria, dall' altro va evidenziato come, qualora l'opposto abbia assolto il proprio onere della prova, l'opponente non è esonerato dall'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi della propria opposizione, con la conseguenza che, a fronte dell'assolvimento dell'onere della prova di parte opposta, le contestazioni generiche dell'opponente sono insufficienti a fondare l'opposizione.
Tanto chiarito in via generale, occorre precisare che nel caso di specie la Banca opposta-attrice in senso sostanziale ha dedotto di essere titolare di un credito di fonte contrattuale (contratto di mutuo fondiario) nei confronti degli opponenti (convenuti in senso sostanziale) e si duole del loro inadempimento. Sicchè, nel caso de quo vertendosi in tema di inadempimento contrattuale, trova piena applicazione il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così le Sezioni Unite n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: v. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
Parte opposta ha adempiuto all'onus probandi su di essa gravante, producendo all'uopo (sin dalla fase monitoria) il contratto di mutuo garantito dai fideiussori da rimborsarsi alle condizioni ivi previste, allegando l'inadempimento del debitore principale e dei fideiussori all'obbligo di rimborso rateale. Va poi soggiunto che l'effettiva corresponsione della somma prestata costituisce un fatto non contestato, come tale non bisognevole di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza (cfr. Cass.,
05/03/2009, n. 5356). A fronte dell'adempimento dell'onus probandi da parte della cessionaria del credito dei fatti costitutivi del credito azionato, l'opponente, negli scritti difensivi e prima delle note scritte del
12.2.2025, non ha allegato fatti impeditivi, modificativi, estintivi della domanda, confermando l'avvenuta sottoscrizione dei contratti, l'utilizzo delle somme ricevute e il proprio inadempimento, limitandosi a contestare la non particolare chiarezza delle condizioni economiche del contratto, che, come già innanzi esposto, erano dettagliatamente descritte nell'allegato A al contratto. La genericità di tale contestazione finisce per rendere l'azione proposta meramente esplorativa, limitata a deduzioni generiche.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 387/2020;
2. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Trani, 13 maggio 2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
Tribunale Ordinario di Trani Verbale di udienza del 13.05.2025
Alle ore 12,03, innanzi al Giudice dott.ssa Maria Azzurra Guerra, con l'assistenza del Funzionario
Upp Giovanni Battista Losito, sono comparsi:
Per gli opponenti costituiti, l'avv. Vincenzo Bonadies, nessuno è comparso per parte opposta costituita..
Sono presenti per la prescritta pratica forense la dott.ssa e il dottor . Persona_1 Persona_2
La Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discuterla oralmente. Si dà, dunque, ingresso alla discussione orale.
In particolare, l'avv. Bonadies, per parte opponente, precisa le conclusioni riportandosi alle note di udienza depositate il 12.2.2025 ed insiste per la declaratoria di cessazione della materia del contendere in quanto il credito vantato da risulta integralmente Controparte_1 soddisfatto nella procedura di liquidazione del patrimonio di in particolare, la somma CP_2 di € 91.660,28 versata all'esito del primo progetto di riparto parziale del 22.2.2023 e la restante somma di € 109.118,23 in sede di riparto finale.
La Giudice
Riserva di provvedere all'esito dell'udienza, autorizzando le parti ad allontanarsi dall'aula.
Trani, 13.5.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Giudice designata, dott.ssa Maria Azzurra Guerra, all'esito della camera di consiglio che ha fatto seguito alla discussione orale del procuratore di parte opponente, il quale ha precisato le conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1391 2020 R.G.A.C.C. di opposizione al decreto ingiuntivo n. 387/2020 emesso da questo Tribunale il 28.2.2020 (899/2020 r.g.a.c.c.), promossa da:
, Parte_1 CP_2 Parte_2
, Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , rappresentati e difesi
[...] Parte_6 Parte_7 dall'Avv. Vincenzo Bonadies, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata
-opponenti-
CONTRO
in persona del Controparte_3 procuratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ettore Quinto, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata;
-opposta-
Nonché
per mezzo della sua mandataria, in persona Controparte_4 CP_5 del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Mingolla, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata;
- terzo intervenuto-
Conclusioni: come da verbale di udienza
***RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE*** Il presente giudizio di cognizione ha origine dall'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il D.I. n.
387/2020 con il quale il Tribunale di Trani ha ingiunto a , Parte_1 CP_2
, , e Parte_5 Parte_3 Parte_4 Parte_7
il pagamento, in favore della , della somma Parte_2 Controparte_1 di € 200.778,51, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, rinveniente dal contratto di mutuo fondiario del 22.4.2018 concesso a “ Parte_8
garantito da ipoteca concessa da e e da
[...] Parte_1 CP_2 fideiussione di , , , Parte_5 Parte_3 Parte_4 Parte_7
e , e
[...] Parte_2 Parte_1 CP_2
A fondamento dell'opposizione gli opponenti lamentano: - l'inammissibilità della procedura monitoria in quanto il credito sarebbe fondato su un mutuo ipotecario, valevole come titolo esecutivo;
- il difetto di legittimazione passiva di e non essendovi in atti un Parte_1 CP_2 contratto fideiussorio;
- l' incertezza del credito.
Con comparsa di costituzione del 28.9.2020, la parte opposta si è costituita tempestivamente in giudizio, contestando le avverse deduzioni ed insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione.
Concessa la provvisoria esecuzione e concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni dai precedenti magistrati assegnatari del ruolo.
Formulata proposta conciliativa, non accettata da parte opponente, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza, ove il procuratore di parte opponente ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa.
In limine litis, deve dichiararsi l'inammissibilità delle note scritte depositate il 10.3.2025 e quelle di udienza depositate il 12.5.2025 da parte opposta, in quanto non autorizzate.
Sempre in via preliminare, poi, deve osservarsi che in data 28.9.2022 è intervenuta, quale cessionaria del credito, A tal proposito, va richiamato in argomento il principio Controparte_6 costantemente affermato in giurisprudenza, secondo cui con la cessione del credito in corso di causa si determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario (art. 81 c.p.c.), anche in caso di intervento di quest' ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti. (cfr. Cass,
23.10.2014, n. 22503; Cass., 22.10.2009, n. 22424). Nel caso di specie, in assenza di consenso delle altre parti (opponenti e società cedente), non è possibile procedere alla formale estromissione della cedente ., sicchè detta società conserva la legittimatio ad causam Controparte_1 nel presente giudizio, ancorchè tale legittimazione ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano nei confronti dell'effettivo nuovo titolare dei crediti.
Gli opponenti hanno contestato, nelle note scritte depositate il 3.10.2024, la titolarità del credito in capo alla cessionaria, non essendovi prova dell'inclusione del credito nella cessione del 13.12.2021 nonché la mancata iscrizione all'elenco ex art. 106 tub sia della cessionaria che della mandataria
Tali eccezioni appaiono prive di fondamento come chiarito nell'ordinanza del Controparte_5
16.10.2024 che qui deve intendersi integralmente richiamata.
Ciò posto, nel corso del giudizio parte opponente ha dimostrato l'integrale soddisfazione del credito oggetto del provvedimento monitorio. In particolare, nelle note scritte di udienza depositate il
12.2.2025 gli opponenti hanno dato atto che, nella procedura di liquidazione del patrimonio di CP_2
il credito di € 200.778,51 vantato dalla è stato
[...] CP_1 Controparte_1 integralmente soddisfatto: dapprima, con il riparto parziale dichiarato esecutivo il 21.2.2023 è stata assegnata alla banca la somma di € 91.660,28 ( circostanza confermata anche da controparte nelle note di udienza depositate il 24.2.2025); successivamente con riparto finale, dichiarato esecutivo il
23.12.2024, è stata assegnata la restante somma di € 109.118,23, come risulta dal piano di riparto finale allegato alle note di udienza del 12.2.2024 depositate da parte opponente. Con successivo decreto del 16.1.2025 il Giudice delegato, verificata l'effettiva distribuzione dell'attivo, ha dichiarato chiusa la procedura liquidatoria sui beni di CP_2
Parte opponente, alla luce dei fatti sopravvenuti all'instaurazione del giudizio, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Deve però escludersi che ricorra tale fattispecie. Anche di recente è stato ribadito che “si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando (cfr. Cass. n. 26299/2018) sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso”
(in tal senso, Cass. n. 19845/2019). Laddove, invece, l' allegazione di un fatto sopravvenuto sia assunto da una sola parte come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, ciò comporta la necessità della valutazione del giudice, cui spetterà l' eventuale dichiarazione dell' avvenuto soddisfacimento del diritto azionato ovvero la pronuncia sul merito dell' azione (Cass. n.
5188/2015). È, infatti, principio tradizionalmente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, quello secondo cui “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa” (cfr. ex multis Cass. n. 13217/2013; Cass. n. 11962/2005; Cass. n.
27460/2006; Cass. n. 16150/2010).
Nel presente processo, parte opposta, lungi dall' aderire alla prospettazione di parte ricorrente, ha invece contestato l'integrale soddisfazione del credito, negando altresì che i fatti ivi rappresentati possano reputarsi idonei ad ingenerare la cessazione della materia del contendere.
La ferma contestazione dell' idoneità dei fatti sopravvenuti ( avvenuta soddisfazione del credito portato dal provvedimento monitorio nel corso del procedimento di liquidazione del patrimonio di uno dei fideiussori) addotti dagli opponenti come idonei a determinare la cessazione della materia del contendere depone in maniera inequivoca, alla luce del principio sopra richiamato, per l' impossibilità di poter configurare nella fattispecie un' ipotesi di cessazione della materia del contendere, dovendosi piuttosto rilevare che il fatto sopravvenuto de quo appare al più idoneo a determinare la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il decreto ingiuntivo opposto deve essere, dunque, revocato.
La sopravvenienza, in corso di causa, del fatto estintivo dell'obbligazione creditoria costituisce una delle gravi ed eccezionali ragioni previste dall'art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, anche in considerazione dell'infondatezza, nel merito, dei motivi di opposizione proposti.
Non coglie nel segno il motivo inerente l' improcedibilità della domanda monitoria per duplicazione del titolo esecutivo, attesa la stabilità tipica dell'accertamento giudiziale, costituita dal giudicato, che assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide restringendo i margini di errore
(sanzionabile ai sensi dell'art. 96, secondo comma, c.p.c.) e di possibile opposizione da parte del debitore (in tal senso, Cass., 10.10.2013, n. 23083).
Con riferimento, poi, alla qualità di fideiussori di e contestata da Parte_1 CP_2 parte opponente, è sufficiente richiamare l'art. 8 del contratto di mutuo fondiario del 22.4.2008 in cui chiaramente si legge che “I garanti coniugi e (….) si costituiscono Parte_1 CP_2 con il presente atto fideiussori solidali della parte mutuataria nei confronti della banca sino alla concorrenza di euro 1.360.000,00 (un milionetrecentosessantamila,00) per l'adempimento di qualiasi obbligazione del mutuatario stesso, suoi successori e aventi causa, derivante dal presente mutuo, sue proroghe, anche tacite, e rinnovazioni (…)” .
Le condizioni economiche del mutuo sono dettagliatamente descritte nell'allegato A ( rep. N. 788/ racc. 543) sottoscritto da tutti i fideiussori.
Sotto tale aspetto, non appare superfluo rammentare che, se, da un lato, integra principio consolidato in seno alla giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, il fatto che, in tal caso, spetta preliminarmente al convenuto opposto, in quanto attore sostanziale del giudizio, provare la fondatezza della propria pretesa creditoria, dall' altro va evidenziato come, qualora l'opposto abbia assolto il proprio onere della prova, l'opponente non è esonerato dall'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi della propria opposizione, con la conseguenza che, a fronte dell'assolvimento dell'onere della prova di parte opposta, le contestazioni generiche dell'opponente sono insufficienti a fondare l'opposizione.
Tanto chiarito in via generale, occorre precisare che nel caso di specie la Banca opposta-attrice in senso sostanziale ha dedotto di essere titolare di un credito di fonte contrattuale (contratto di mutuo fondiario) nei confronti degli opponenti (convenuti in senso sostanziale) e si duole del loro inadempimento. Sicchè, nel caso de quo vertendosi in tema di inadempimento contrattuale, trova piena applicazione il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così le Sezioni Unite n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: v. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
Parte opposta ha adempiuto all'onus probandi su di essa gravante, producendo all'uopo (sin dalla fase monitoria) il contratto di mutuo garantito dai fideiussori da rimborsarsi alle condizioni ivi previste, allegando l'inadempimento del debitore principale e dei fideiussori all'obbligo di rimborso rateale. Va poi soggiunto che l'effettiva corresponsione della somma prestata costituisce un fatto non contestato, come tale non bisognevole di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza (cfr. Cass.,
05/03/2009, n. 5356). A fronte dell'adempimento dell'onus probandi da parte della cessionaria del credito dei fatti costitutivi del credito azionato, l'opponente, negli scritti difensivi e prima delle note scritte del
12.2.2025, non ha allegato fatti impeditivi, modificativi, estintivi della domanda, confermando l'avvenuta sottoscrizione dei contratti, l'utilizzo delle somme ricevute e il proprio inadempimento, limitandosi a contestare la non particolare chiarezza delle condizioni economiche del contratto, che, come già innanzi esposto, erano dettagliatamente descritte nell'allegato A al contratto. La genericità di tale contestazione finisce per rendere l'azione proposta meramente esplorativa, limitata a deduzioni generiche.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 387/2020;
2. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Trani, 13 maggio 2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra