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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 04/11/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente
Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere estensore D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.514 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.1279/2024 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il 31.7.2024
e pubblicata in pari data, e vertente tra
(p.iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Augusto Frau presso il cui studio in Cagliari, alla Via Francesco Carrara n.2, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
(p.iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Donato Pianoforte presso il cui studio in Maschito (PZ), alla Via Dante n.2, elettivamente domicilia;
APPELLATA
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con sentenza n.1279/2024 emessa il 31.7.2024 e pubblicata in pari data il Tribunale di Potenza in composizione monocratica, chiamato a pronunciarsi sulla opposizione ex art.645 c.p.c. proposta dalla ET avverso il decreto ingiuntivo n.65/2022 Parte_2 emesso dal Tribunale di Potenza su ricorso della ET Parte_3
[...
, dichiarava improcedibile l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo n.65/2022 dichiarandolo definitivamente esecutivo e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 30.9.2024 la ET Parte_2 proponeva appello avverso la suindicata sentenza, assumendo l'errata valutazione, ad opera del primo giudice, della sussistenza dei presupposti per dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione ex art.645 c.p.c., e chiedeva che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in riforma della sentenza stessa fosse dichiarata la procedibilità dell'opposizione e fosse dichiarato nullo o inefficace il decreto ingiuntivo n.65/2022 con conseguente accertamento dell'insussistenza del credito azionato in via monitoria ovvero con determinazione del credito in misura inferiore a quella riportata nel provvedimento monitorio;
il tutto con vittoria di spese riferite al doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata il 20.1.2025 si costituiva in giudizio la ET “ Parte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., la quale contestava la fondatezza dei
[...]
motivi articolati a sostegno del gravame, concludendo per il rigetto integrale dello stesso ovvero, in via subordinata, per la liquidazione nei limiti di giustizia della somma dovuta dall'appellante, con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza pronunciata il 24.2.2025 la Corte di Appello rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, come avanzata dalla ET appellante.
Con provvedimento in pari data il Consigliere Istruttore, in applicazione degli artt.350 co.3 e 350 bis co.2 c.p.c., fissava per il giorno 23.6.2026 l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con atto depositato il 23.10.2025, sottoscritto dai procuratori di entrambe le parti costituite, il procuratore della ET appellante rappresentava che nelle more tra le parti erano stati raggiunti accordi per la composizione bonaria della lite e perciò dichiarava di rinunciare all'appello; a sua volta, il procuratore della ET appellata dichiarava di accettare la rinuncia. Pertanto, veniva avanzata istanza di pronuncia della estinzione del processo con compensazione delle spese processuali.
MOTIVI della DECISIONE
La Corte prende atto che con nota depositata in data 23.10.2025, sottoscritta dai procuratori di entrambe le parti costituite, la ET appellante ha dichiarato di rinunciare all'appello ed a tanto ha fatto seguito la accettazione della rinuncia da parte del procuratore della ET appellata.
Si impone preventivamente la esatta qualificazione giuridica della dichiarazione formulata.
L'ordinamento processuale prevede e disciplina all'art.306 c.p.c. la «rinuncia agli atti del giudizio», che è una dichiarazione espressa, promanante dalla parte in persona ovvero dal suo procuratore speciale, di voler rinunciare alla domanda e agli atti successivi e, quindi, di voler porre fine al processo senza giungere ad una decisione di merito. L'estinzione si verifica solo se tutte le altre parti che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del processo prestino il loro consenso esplicitamente, di persona o a mezzo di procuratori speciali. Pertanto, non è richiesto che accettino la rinuncia le parti non costituite, né le parti che pur essendosi costituite non abbiano sollevato eccezioni o abbiano sollevato solo eccezioni di rito e non di merito.
Occorre, tuttavia, distinguere la rinuncia agli atti del giudizio, che è prevista espressamente dall'ordinamento processuale ed ha per effetto di estinguere il processo ma non l'azione (per il pag. 2 combinato disposto degli artt.306 e 310 c.p.c.), dalla “rinuncia all'azione”, fattispecie quest'ultima non contemplata in via esplicita dal codice di rito, ma che deve essere ritenuta ammissibile sulla base del principio di disponibilità del diritto di azione (cfr. Cass.civ. 1° giugno 1974 n.1573: “La rinuncia, nel nostro ordinamento giuridico, quale espressione tipica della autonomia negoziale privata, può avere per oggetto ogni diritto, di carattere sostanziale o processuale anche futuro ed eventuale, con l'unico limite che non osti un espresso divieto di legge, ovvero che non si tratti di un diritto irrinunciabile o indisponibile”).
Giova chiarire che la “rinuncia agli atti del giudizio” è inefficace se non proviene dalla parte personalmente o dal procuratore munito di procura speciale e necessita della accettazione della controparte. Per converso, la rinuncia all'azione, poiché si atteggia come espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato) e, quindi, può essere fatta dal difensore senza il preventivo rilascio di una procura speciale e senza la necessità di accettazione della controparte, perché produce l'effetto di per sé massimamente favorevole a quest'ultima. La rinuncia all'azione, infatti, estingue oltre che il processo, anche l'azione ed è equivalente, quanto agli effetti, ad un rigetto nel merito della domanda, che non ammette per sua natura un interesse contrario nella controparte (v. Cass. 13 marzo 1999 n.2268).
Nel sistema processuale vigente non si rinviene un'espressa disciplina della rinunzia agli atti del giudizio di impugnazione in quanto l'art.338 c.p.c. si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata. Non può dubitarsi, tuttavia, della ammissibilità di detta rinunzia giacché l'art.359 c.p.c. stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, se applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado e, dunque, anche quella contenuta nell'art.306 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass. 3 agosto 1999 n.8387).
Parimenti ammissibile è la rinuncia all'impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Tuttavia, l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti, poiché, mentre la rinunzia agli atti del giudizio di appello è efficace in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (cfr. Cass. 19 maggio 1995 n.5556).
Inoltre, vale osservare che mentre per il primo grado gli effetti della rinuncia agli atti e della ri-
pag. 3 nuncia all'azione consistono, rispettivamente, nell'estinzione del processo ma non dell'azione (che potrà essere riproposta: v. Cass. 13 marzo 1999 n.2268) e nell'abdicazione definitiva rispetto alla tutela giurisdizionale, nel giudizio di appello gli effetti sono ben diversi, in quanto occorre tener conto che le rinunzie intervengono dopo che è stata pronunciata una sentenza, la quale può essere stata di accoglimento o di rigetto della domanda.
In particolare, quanto alla “rinuncia agli atti del giudizio”, mentre nel giudizio di primo grado essa ha l'effetto di estinguere il processo, in appello essa, in linea di massima, si dovrà interpretare come rinuncia agli atti dell'appello e, cioè, all'atto di appello e agli atti successivi, con la conseguenza dell'estinzione del giudizio di appello e del passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
tale risultato comporterà anche l'impossibilità di riproporre la stessa domanda in altro processo, pena l'opponibilità del giudicato.
Quanto alla “rinuncia all'azione”, essa in appello tenderà all'effetto di evitare un giudicato favorevole;
tale risultato comporterà l'impossibilità di riproporre la stessa domanda in altro processo, in virtù di un atto abdicativo del diritto ad agire in giudizio. A ben vedere, viene perseguito un fine ben diverso da quello proprio della rinuncia agli atti in grado di appello, che tende al contrario alla stabilizzazione della sentenza impugnata determinandone il passaggio in giudicato.
È evidente, dunque, che si tratti di istituti ben distinti tra loro, ed anche diversi, in appello rispetto ai corrispondenti istituti propri del primo grado del giudizio. Non sembra, quindi, che si possa utilmente insistere nel parallelismo, se non per dire che tra rinuncia agli atti del giudizio in primo grado e rinuncia agli atti del giudizio (id est, all'impugnazione) in secondo grado, vi è la stessa funzione esteriore di avere entrambe ad oggetto immediato la caducazione delle domande introduttive dei rispettivi gradi del giudizio.
Ma in appello è possibile - sulla base del generale potere che trova il suo fondamento nella autonomia negoziale privata, la quale può avere ad oggetto anche diritti processuali oltre che sostanziali - rinunciare non solo all'impugnazione, ma anche all'azione proposta in primo grado oppure agli effetti del giudicato, prodotto o da prodursi. Ne consegue che “accertare se un determinato fatto concreta una rinuncia agli atti o al giudizio, ovvero una transazione della lite è compito del giudice di merito, quale esito di una indagine diretta ad individuare la concreta volontà negoziale della o delle parti” (Cass. 21 febbraio 2003 n.2647).
Invero, la varietà delle espressioni di rinuncia e delle situazioni da cui promanano produce spesso una difficoltà di interpretazione, da parte del giudice, della vera volontà delle parti. Ciò si verifica soprattutto per la fattispecie di rinuncia qualificabile come rinuncia all'azione: questa, infatti, se proveniente dall'appellante che sia stato anche attore in primo grado, avrà ad oggetto (non solo pag. 4 l'impugnazione, ma più a monte) la stessa azione svolta con la domanda introduttiva del giudizio di primo grado;
invece, se proveniente dall'appellato che sia stato anche attore in primo grado, conterrà, oltre che la rinuncia agli effetti, a lui favorevoli, della sentenza ed al possibile giudicato, anche la rinuncia all'azione e, quindi, al diritto di riproposizione della domanda in altro processo.
Come si vede, la rinunzia all'azione in appello si può atteggiare in varie modalità di diversa ampiezza, da interpretare e considerare con attenzione, caso per caso, soprattutto per distinguerla dalla rinuncia agli atti (id est, all'impugnazione).
Le svolte argomentazioni in punto di diritto conducono a ritenere che la richiesta articolata con atto depositato in data 23.10.2025 dal procuratore della ET appellante “ Parte_2
vada interpretata come volta ad ottenere una pronuncia che chiuda l'intera vicenda
[...]
processuale e non solo l'appello e, quindi, travolga anche la domanda originaria avanzata dalla stessa ET dinanzi al Tribunale di Potenza con l'atto di citazione in opposizione ex art.645 c.p.c.
In tal senso milita la considerazione che la rinuncia sia stata motivata sul presupposto dell'intervenuta bonaria composizione della lite e promani dalla stessa parte attrice (in senso formale) che ha proposto dinanzi al Tribunale di Potenza l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.65/2022.
Tanto vale a significare il sopravvenuto disinteresse a coltivare la opposizione ex art.645 c.p.c. e, quindi, la volontà dell'appellante di rinunciare non solo all'impugnazione, ma alla stessa azione svolta con la domanda contemplata nella citazione introduttiva e, quindi, di abbandonare definitivamente il giudizio dinanzi alla Corte di Appello e, prima, dinanzi al Tribunale di Potenza.
Pertanto, va dichiarata la estinzione del giudizio di impugnazione per rinuncia all'azione, con conseguente impossibilità di riproposizione della domanda in altro processo.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, nell'atto congiunto depositato in data
23.10.2025 è espressamente chiesto che le spese di lite vengano compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.1279/2024 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il
31.7.2024 e pubblicata in pari data, appello proposto dalla ET Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato in data
[...]
30.9.2024 nei confronti di , in persona del legale Parte_3
rappresentante p.t., ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello per rinuncia all'azione da parte della ET , in persona del legale rappresentante p.t.; Parte_2
- Dichiara compensate le spese processuali relative al presente grado di giudizio.
pag. 5 Così deciso in Potenza, il 4 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Michele Videtta) (Dott. Pasquale Cristiano)
pag. 6