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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/12/2025, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6618/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa IA NO Presidente dott.ssa TH MA ON Giudice rel. dott.ssa Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
15.10.2025, assunto in decisione in data 19.11.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con gli Parte_1 C.F._1 avvocati Fausto Dell'Orto e Raffaela Novara ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Seregno, via San Pietro n.28;
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], con l'avvocato Paola Parte_2 C.F._2
LI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cormano, via XXIV Maggio n.8;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
- disporre la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni e IA Per_1
a suo tempo statuito in capo al padre Sig. e determinato in euro 240,00 mensili (euro Parte_1
120,00 ciascun figlio) avendo i medesimi raggiunto l'autosufficienza economica come sopra indicato;
- disporre la compensazione delle spese legali. Motivi della decisione
Premesso che:
-a seguito di richiesta di modifica dei provvedimenti relativi alla misura del contributo di mantenimento dei figli maggiorenni (19.5.1992) e IA (24.2.1996), con decreto datato 11.12.2014, il Per_1
Tribunale di Monza (R.G. 2336/2014 V.G.) poneva a carico di ed a favore di Parte_1 Pt_2
l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento dei figli, a quel tempo
[...] maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, la somma mensile di Euro 240,00 (Euro 120,00 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- con l'attuale ricorso congiunto le parti chiedono la revoca della predetta contribuzione a carico del padre essendo divenuti entrambi i figli economicamente autosufficienti.
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica delle statuizioni di cui al decreto n. 235/2015 del 12.1.2015 (r.g. 2336/2014) possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 19.5.1992 e IA, 24.2.1996) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre Per_1 un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
con ricorso depositato in data 15.10.2025, così provvede:
[...]
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20.11.2025
Il Presidente
IA NO
Il Giudice rel.
TH MA ON
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa IA NO Presidente dott.ssa TH MA ON Giudice rel. dott.ssa Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
15.10.2025, assunto in decisione in data 19.11.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con gli Parte_1 C.F._1 avvocati Fausto Dell'Orto e Raffaela Novara ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Seregno, via San Pietro n.28;
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], con l'avvocato Paola Parte_2 C.F._2
LI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cormano, via XXIV Maggio n.8;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
- disporre la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni e IA Per_1
a suo tempo statuito in capo al padre Sig. e determinato in euro 240,00 mensili (euro Parte_1
120,00 ciascun figlio) avendo i medesimi raggiunto l'autosufficienza economica come sopra indicato;
- disporre la compensazione delle spese legali. Motivi della decisione
Premesso che:
-a seguito di richiesta di modifica dei provvedimenti relativi alla misura del contributo di mantenimento dei figli maggiorenni (19.5.1992) e IA (24.2.1996), con decreto datato 11.12.2014, il Per_1
Tribunale di Monza (R.G. 2336/2014 V.G.) poneva a carico di ed a favore di Parte_1 Pt_2
l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento dei figli, a quel tempo
[...] maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, la somma mensile di Euro 240,00 (Euro 120,00 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- con l'attuale ricorso congiunto le parti chiedono la revoca della predetta contribuzione a carico del padre essendo divenuti entrambi i figli economicamente autosufficienti.
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica delle statuizioni di cui al decreto n. 235/2015 del 12.1.2015 (r.g. 2336/2014) possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 19.5.1992 e IA, 24.2.1996) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre Per_1 un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
con ricorso depositato in data 15.10.2025, così provvede:
[...]
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20.11.2025
Il Presidente
IA NO
Il Giudice rel.
TH MA ON