Articolo 1 della Legge 1 luglio 1966, n. 508
Versione
27 luglio 1966
Art. 1. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Le agevolazioni previste per la distillazione agevolata a norma del decreto-legge 18 marzo 1965, n. 140 , convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1965, n. 455 , si applicano, fino a due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alle residue partite di vino acquistate dagli enti in esecuzione del decreto ministeriale 18 giugno 1965, sotto l'osservanza delle formalita' e modalita' che saranno stabilite dal Ministero per le finanze.

Entrata in vigore il 27 luglio 1966