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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/09/2025, n. 4005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4005 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4572/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 12 aprile 2025 da elettivamente domiciliata in Bovalino (RC), Via Fortunato, Parte_1
1, presso lo studio dell'Avv. Teresa Strangio, che la rappresenta e difende, per procura in margine al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, in persona del Controparte_2
Direttore in carica, in persona del Dirigente in Controparte_3 carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_3 contenzioso del lavoro in , Via Soderini n. 24; CP_3 convenuti OGGETTO: ricostruzione di carriera i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
1) dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento ai soli fini giuridici Contr dell'anno 2013, con condanna del ad effettuare, sempre a fini giuridici, una nuova ricostruzione integrale che includa anche l'anno 2013;
2) condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive dovute in virtù del Decreto Dirigenziale n. 235 del 25/11/19 pari ad € 14.544,96, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
1 3) condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive dovute in virtù dell'accertamento del diritto della ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale dal conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”, a seguito della corretta ricostruzione della carriera con inclusione dell'anno 2013, oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
4) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
1) dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea volta ad ottenere il pagamento delle differenze retributive per il periodo 21.05.2011 – 01.01.2017, in quanto già coperta da giudicato (Tribunale di Milano n. 568/2013, confermata da Corte d'Appello di Milano n. 366/2017), con conseguente violazione del principio del ne bis in idem processuale;
2) nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso per le ragioni esplicitate in memoria, non avendo la ricorrente assolto all'onere della prova né fornito adeguata documentazione a sostegno delle proprie richieste;
3) accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente relative al riconoscimento dell'anno 2013 anche ai fini economici e, per l'effetto
4) rigettare la medesima domanda perché infondato in fatto e in diritto.
5) in subordine: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle eventuali differenze retributive maturate prima del 21.05.2025;
6) in ogni caso, condannare parte ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42 dell'art. 4, L. 183/2011 nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratti il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 12 aprile 2025, Pt_1
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del
[...]
. Controparte_1
Rilevava la ricorrente di essere un'insegnante di scuola dell'infanzia assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del Controparte_1
con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2016 ed economica dal 1°
[...] settembre 2017. Prima dell'immissione in ruolo, la ricorrente aveva prestato servizio d'insegnamento in virtù di reiterati contratti a tempo determinato dal gennaio 2004 al 31 agosto 2017.
2 Al fine di denunciare la disparità di trattamento nonché la violazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, aveva adito il Tribunale di Milano. Il processo era stato Parte_1 definito con sentenza n. 568/2013, con la quale il Tribunale aveva dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata a decorrere dal 26 settembre 2007 e aveva condannato il
[...]
al risarcimento del danno in misura pari Controparte_1 alla differenza tra la retribuzione percepita e quella che la ricorrente avrebbe percepito in considerazione della maggiore anzianità di volta in volta raggiunta oltre interessi dal dovuto al saldo. La sentenza era stata confermata dalla Corte d'appello di Milano con pronuncia n. 366/2017. Con decreto n. 23 del 25 novembre 2019 del dirigente dell'I.C. Don Milani di Locate Triulzi, istituto presso cui prestava attività medio Parte_1 tempore, veniva dato seguito alla sentenza della Corte d'appello di Milano, con il riconoscimento dell'anzianità di servizio e posizione stipendiali. Dall'esame del decreto emergeva che non era stato computato ai fini giuridici come periodo utile al conseguimento della posizione stipendiale successiva l'anno 2013, in quanto “l'anzianità riconosciuta per effetto del servizio d'insegnamento prestato nell'anno 2013, parti ad anni 1, non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali (art. 1 comma 1 lett. B D.P.R. 122/2013)”. La ricorrente percepiva il trattamento economico iniziale e non le erano state corrisposte le differenze retributive maturate dal 21 maggio 2011 al 1° gennaio 2017, seppure riconosciute con provvedimento dirigenziale n. 235 del 25 novembre 2019. Chiedeva pertanto le differenze retributive pari ad € 14.544,96, oltre interessi dal dovuto al soddisfo. Si costituiva tardivamente il convenuto Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso.
[...]
All'udienza del 26 settembre 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di va rigettato. Parte_1
Come riportato sopra, chiede, previa disapplicazione del Parte_1
Decreto di ricostruzione della carriera del Dirigente Scolastico decreto n. 235 del 25 novembre 2019 (doc. 2 fasc. ric.) nella parte in cui non riconosce il servizio prestato nell'anno 2013 per la progressione in carriera ai soli fini giuridici, di veder dichiarato il suo diritto al riconoscimento dell'anno 2013, con condanna del ad effettuare, sempre a fini Controparte_1
3 giuridici, una nuova ricostruzione integrale che includa anche l'anno 2013 e che le consenta di ottenere la differenze retributiva indicata.
2. L'art. 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 prevede quanto segue: «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti», anni questi poi recuperati con il Decreto Interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e CCNL del comparto scuola, sottoscritto il 13 marzo 2013. L'art. 1, comma 1, lett. b) del DPR n. 122/2013 dispone: «b) le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013». L'art. 9, comma 23, del D.L. cit., costituisce applicazione, nel settore scolastico, della disciplina stabilita, in via generale, dall'art. 9, comma 21, del medesimo D.L. n. 78/2010: “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”. Il tenore testuale dei due commi considerati (21 e 23 dell'art. 9 D.L. n. 78/2010), esclude l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici. L'anzianità maturata nell'anno 2013, quindi, non è utile ai fini economici. Conserva però effetti ai fini giuridici. Pertanto, il suo effetto permane (con riferimento al personale docente) ai fini delle graduatorie di istituto, ai fini delle graduatorie per la mobilità provinciale e interprovinciale, ai fini del requisito dei cinque anni di anzianità richiesto dall'art. 1 del D.lgs. n. 165/2001 per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Più in generale, per tutti i pubblici dipendenti, senza pretesa di completezza, l'effetto permane ai fini del
4 superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini dei cinque anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n. 53/2000, ai fini del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35, comma 5 bis, D.lgs. n. 165/2001.
3. L'ordinanza della Cassazione che pare invocare parte ricorrente (Cass., ord., 11 giugno 2024 n. 16133, relativa alla riconoscibilità della supervalutazione, ai sensi dell'art. 673 d.lgs. n. 297/1994, del servizio prestato all'estero, ivi compreso l'anno 2013) distingue chiaramente gli effetti giuridici ed economici della progressione in carriera: “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”. La motivazione dell'ordinanza prosegue affermando che “nel ricorso si precisa che la sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata «limitatamente alla parte in cui … ha riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni 24 a decorrere dal 31.12.2014», non quindi nella parte in cui il è stato condannato a pagare CP_5 differenze retributive che sono maturate prima del 2013. È pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli «incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti» (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento.” Dal CCNL 1994/1997 in poi le retribuzioni dei docenti prevedono, come è noto, aumenti legati alla maturazione degli anni di anzianità, secondo una progressione che prevede sette posizioni o fasce stipendiali (0-2; 3-8; 9-14; 15-20; 21-27; 28-34; 35 e oltre) all'interno delle quali è venuta meno la progressione meramente economica legata alla maturazione degli scatti biennali di anzianità, prevista dall'art. 53 della legge 312/1980, il cui dettato si riferisce unicamente agli insegnanti di religione (art. 66, comma 7, CCNL 1994/1997). Ciò significa che il blocco previsto dall'art. 9 del DL 78/2010 (v. § 2) non può che riferirsi a tali disposizioni contrattuali vigenti implicando, dunque, il differimento della maturazione dell'anzianità necessaria ai fini economici per passare da una fascia stipendiale all'altra.
4. L'interpretazione di queste norme, unitamente all'arresto di legittimità ora citato, è già stata oggetto di varie pronunzie di merito, con esisti differenti.
5 Per interpretare ed applicare correttamente le norme, il Tribunale ritiene che si debba considerare che la Corte Costituzionale ha ripetutamente sancito la legittimità costituzionale della disciplina sostanziale in esame (Corte Cost. n. 304/2013; Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014; Corte Cost. n. 178/2015; Corte Cost. n. 96/2016; Corte Cost. n. 200/2018) e che la Cassazione è intervenuta con la sentenza n. 13618 del 21 maggio 2025, nella cui motivazione si legge: “
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.”
5. In conclusione, alla luce del tenore testuale dell'art. 9 commi 21 e 23 del D.L. n. 78/2010 (la cui disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013), nonché della manifesta infondatezza di qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale di tale disciplina, l'annualità 2013 deve conseguentemente considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”. Deve peraltro rilevarsi che, in ogni caso, la ricorrente non abbia fornito alcunché relativamente al calcolo della somma pretesa come pregresso, essendosi limitata a produrre due cedolini stipendiali, i quali, peraltro, Parte_1 nulla provano rispetto all'effettiva esecuzione delle sentenze indicate nella parte in fatto (Tribunale di Milano n. 568/2013, confermata da Corte d'Appello di Milano n. 366/2017). Risulta peraltro, dai documenti prodotti dal convenuto
[...]
, che la pratica sia stata istruita Controparte_1 dall'Istituzione scolastica, la quale ha trasmesso il provvedimento n. 235/2019 alla
6 Ragioneria Territoriale dello Stato per il pagamento delle differenze riconosciute dal Giudice del Lavoro (docc. 7, 8 e 9 fasc. ). CP_1
Conclusivamente, il ricorso di va rigettato. Parte_1
6. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (gravi ed eccezionali ragioni, legate all situazione personale do per Parte_1 compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) rigetta il ricorso di Parte_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso il 26 settembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 12 aprile 2025 da elettivamente domiciliata in Bovalino (RC), Via Fortunato, Parte_1
1, presso lo studio dell'Avv. Teresa Strangio, che la rappresenta e difende, per procura in margine al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, in persona del Controparte_2
Direttore in carica, in persona del Dirigente in Controparte_3 carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_3 contenzioso del lavoro in , Via Soderini n. 24; CP_3 convenuti OGGETTO: ricostruzione di carriera i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
1) dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento ai soli fini giuridici Contr dell'anno 2013, con condanna del ad effettuare, sempre a fini giuridici, una nuova ricostruzione integrale che includa anche l'anno 2013;
2) condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive dovute in virtù del Decreto Dirigenziale n. 235 del 25/11/19 pari ad € 14.544,96, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
1 3) condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive dovute in virtù dell'accertamento del diritto della ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale dal conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”, a seguito della corretta ricostruzione della carriera con inclusione dell'anno 2013, oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
4) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
1) dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea volta ad ottenere il pagamento delle differenze retributive per il periodo 21.05.2011 – 01.01.2017, in quanto già coperta da giudicato (Tribunale di Milano n. 568/2013, confermata da Corte d'Appello di Milano n. 366/2017), con conseguente violazione del principio del ne bis in idem processuale;
2) nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso per le ragioni esplicitate in memoria, non avendo la ricorrente assolto all'onere della prova né fornito adeguata documentazione a sostegno delle proprie richieste;
3) accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente relative al riconoscimento dell'anno 2013 anche ai fini economici e, per l'effetto
4) rigettare la medesima domanda perché infondato in fatto e in diritto.
5) in subordine: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle eventuali differenze retributive maturate prima del 21.05.2025;
6) in ogni caso, condannare parte ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42 dell'art. 4, L. 183/2011 nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratti il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 12 aprile 2025, Pt_1
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del
[...]
. Controparte_1
Rilevava la ricorrente di essere un'insegnante di scuola dell'infanzia assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del Controparte_1
con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2016 ed economica dal 1°
[...] settembre 2017. Prima dell'immissione in ruolo, la ricorrente aveva prestato servizio d'insegnamento in virtù di reiterati contratti a tempo determinato dal gennaio 2004 al 31 agosto 2017.
2 Al fine di denunciare la disparità di trattamento nonché la violazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, aveva adito il Tribunale di Milano. Il processo era stato Parte_1 definito con sentenza n. 568/2013, con la quale il Tribunale aveva dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata a decorrere dal 26 settembre 2007 e aveva condannato il
[...]
al risarcimento del danno in misura pari Controparte_1 alla differenza tra la retribuzione percepita e quella che la ricorrente avrebbe percepito in considerazione della maggiore anzianità di volta in volta raggiunta oltre interessi dal dovuto al saldo. La sentenza era stata confermata dalla Corte d'appello di Milano con pronuncia n. 366/2017. Con decreto n. 23 del 25 novembre 2019 del dirigente dell'I.C. Don Milani di Locate Triulzi, istituto presso cui prestava attività medio Parte_1 tempore, veniva dato seguito alla sentenza della Corte d'appello di Milano, con il riconoscimento dell'anzianità di servizio e posizione stipendiali. Dall'esame del decreto emergeva che non era stato computato ai fini giuridici come periodo utile al conseguimento della posizione stipendiale successiva l'anno 2013, in quanto “l'anzianità riconosciuta per effetto del servizio d'insegnamento prestato nell'anno 2013, parti ad anni 1, non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali (art. 1 comma 1 lett. B D.P.R. 122/2013)”. La ricorrente percepiva il trattamento economico iniziale e non le erano state corrisposte le differenze retributive maturate dal 21 maggio 2011 al 1° gennaio 2017, seppure riconosciute con provvedimento dirigenziale n. 235 del 25 novembre 2019. Chiedeva pertanto le differenze retributive pari ad € 14.544,96, oltre interessi dal dovuto al soddisfo. Si costituiva tardivamente il convenuto Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso.
[...]
All'udienza del 26 settembre 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di va rigettato. Parte_1
Come riportato sopra, chiede, previa disapplicazione del Parte_1
Decreto di ricostruzione della carriera del Dirigente Scolastico decreto n. 235 del 25 novembre 2019 (doc. 2 fasc. ric.) nella parte in cui non riconosce il servizio prestato nell'anno 2013 per la progressione in carriera ai soli fini giuridici, di veder dichiarato il suo diritto al riconoscimento dell'anno 2013, con condanna del ad effettuare, sempre a fini Controparte_1
3 giuridici, una nuova ricostruzione integrale che includa anche l'anno 2013 e che le consenta di ottenere la differenze retributiva indicata.
2. L'art. 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 prevede quanto segue: «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti», anni questi poi recuperati con il Decreto Interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e CCNL del comparto scuola, sottoscritto il 13 marzo 2013. L'art. 1, comma 1, lett. b) del DPR n. 122/2013 dispone: «b) le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013». L'art. 9, comma 23, del D.L. cit., costituisce applicazione, nel settore scolastico, della disciplina stabilita, in via generale, dall'art. 9, comma 21, del medesimo D.L. n. 78/2010: “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”. Il tenore testuale dei due commi considerati (21 e 23 dell'art. 9 D.L. n. 78/2010), esclude l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici. L'anzianità maturata nell'anno 2013, quindi, non è utile ai fini economici. Conserva però effetti ai fini giuridici. Pertanto, il suo effetto permane (con riferimento al personale docente) ai fini delle graduatorie di istituto, ai fini delle graduatorie per la mobilità provinciale e interprovinciale, ai fini del requisito dei cinque anni di anzianità richiesto dall'art. 1 del D.lgs. n. 165/2001 per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Più in generale, per tutti i pubblici dipendenti, senza pretesa di completezza, l'effetto permane ai fini del
4 superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini dei cinque anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n. 53/2000, ai fini del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35, comma 5 bis, D.lgs. n. 165/2001.
3. L'ordinanza della Cassazione che pare invocare parte ricorrente (Cass., ord., 11 giugno 2024 n. 16133, relativa alla riconoscibilità della supervalutazione, ai sensi dell'art. 673 d.lgs. n. 297/1994, del servizio prestato all'estero, ivi compreso l'anno 2013) distingue chiaramente gli effetti giuridici ed economici della progressione in carriera: “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”. La motivazione dell'ordinanza prosegue affermando che “nel ricorso si precisa che la sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata «limitatamente alla parte in cui … ha riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni 24 a decorrere dal 31.12.2014», non quindi nella parte in cui il è stato condannato a pagare CP_5 differenze retributive che sono maturate prima del 2013. È pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli «incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti» (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento.” Dal CCNL 1994/1997 in poi le retribuzioni dei docenti prevedono, come è noto, aumenti legati alla maturazione degli anni di anzianità, secondo una progressione che prevede sette posizioni o fasce stipendiali (0-2; 3-8; 9-14; 15-20; 21-27; 28-34; 35 e oltre) all'interno delle quali è venuta meno la progressione meramente economica legata alla maturazione degli scatti biennali di anzianità, prevista dall'art. 53 della legge 312/1980, il cui dettato si riferisce unicamente agli insegnanti di religione (art. 66, comma 7, CCNL 1994/1997). Ciò significa che il blocco previsto dall'art. 9 del DL 78/2010 (v. § 2) non può che riferirsi a tali disposizioni contrattuali vigenti implicando, dunque, il differimento della maturazione dell'anzianità necessaria ai fini economici per passare da una fascia stipendiale all'altra.
4. L'interpretazione di queste norme, unitamente all'arresto di legittimità ora citato, è già stata oggetto di varie pronunzie di merito, con esisti differenti.
5 Per interpretare ed applicare correttamente le norme, il Tribunale ritiene che si debba considerare che la Corte Costituzionale ha ripetutamente sancito la legittimità costituzionale della disciplina sostanziale in esame (Corte Cost. n. 304/2013; Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014; Corte Cost. n. 178/2015; Corte Cost. n. 96/2016; Corte Cost. n. 200/2018) e che la Cassazione è intervenuta con la sentenza n. 13618 del 21 maggio 2025, nella cui motivazione si legge: “
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.”
5. In conclusione, alla luce del tenore testuale dell'art. 9 commi 21 e 23 del D.L. n. 78/2010 (la cui disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013), nonché della manifesta infondatezza di qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale di tale disciplina, l'annualità 2013 deve conseguentemente considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”. Deve peraltro rilevarsi che, in ogni caso, la ricorrente non abbia fornito alcunché relativamente al calcolo della somma pretesa come pregresso, essendosi limitata a produrre due cedolini stipendiali, i quali, peraltro, Parte_1 nulla provano rispetto all'effettiva esecuzione delle sentenze indicate nella parte in fatto (Tribunale di Milano n. 568/2013, confermata da Corte d'Appello di Milano n. 366/2017). Risulta peraltro, dai documenti prodotti dal convenuto
[...]
, che la pratica sia stata istruita Controparte_1 dall'Istituzione scolastica, la quale ha trasmesso il provvedimento n. 235/2019 alla
6 Ragioneria Territoriale dello Stato per il pagamento delle differenze riconosciute dal Giudice del Lavoro (docc. 7, 8 e 9 fasc. ). CP_1
Conclusivamente, il ricorso di va rigettato. Parte_1
6. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (gravi ed eccezionali ragioni, legate all situazione personale do per Parte_1 compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) rigetta il ricorso di Parte_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso il 26 settembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
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