Art. 2.
Il ricavo dei mutui autorizzati col precedente art. 1 e' da impiegarsi esclusivamente in lavori e forniture occorrenti per l'elettrificazione delle linee esercitate dalle Ferrovie dello Stato e per altri lavori e forniture di carattere patrimoniale.
Il ricavo dei mutui autorizzati col precedente art. 1 e' da impiegarsi esclusivamente in lavori e forniture occorrenti per l'elettrificazione delle linee esercitate dalle Ferrovie dello Stato e per altri lavori e forniture di carattere patrimoniale.