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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 19/01/2026, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 365/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA IA, Presidente
NI CO, Relatore
CAPUTI GAETANO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5116/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5368/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 13
e pubblicata il 22/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220166690424 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale III di Roma propone appello avverso la sentenza della
CGT di Roma n. 5368/13/2024, depositata il 22/04/2024, di accoglimento del ricorso presentato dalla
Resistente_1 S.p.A. contro la cartella di pagamento n. 09720220166690424000 IVA-ALTRO 2017, emessa dalla stessa Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale III di Roma.
2. L'Ufficio chiede la riforma della sentenza della citata CGT di Roma ritenendola viziata sotto il profilo della non sufficiente motivazione, in particolare evidenziando che non sarebbero state adeguatamente rappresentate le ragioni che hanno indotto il primo Giudice a ritenere, nella specie, violato, da parte dell'Agenzia, l'art. 8, co. 6, d.P.R. n. 322/1998.
3. La società Resistente_1 chiede la conferma della sentenza oggetto di gravame stante la correttezza della sentenza medesima;
si chiede, altresì, la pronuncia di inammissibilità del motivo di appello, asseritamente, nuovo, con il quale l'Ufficio, per la prima volta, in appello avrebbe contestato l'insussistenza del reclamato diritto al riconoscimento della spettanza del maturato credito IVA.
4. In data odierna, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello dell'Ufficio è fondato.
5.1. È in primo luogo da respingere l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Resistente_1, in quanto la spettanza o meno del diritto al rimborso costituisce proprio l'oggetto del contenzioso. Per questa ragione deve escludersi che nella specie l'Ufficio abbia sollevato un nuovo motivo in appello, anche perché il motivo medesimo era stato, nella sostanza, già rappresentato in forma di controdeduzione innanzi al primo Giudice.
5.2. Nel merito, la pretesa tributaria dell'Agenzia merita accoglimento.
Al riguardo, va ricordato che la norma che va applicata nel caso di specie è il citato art. 8, co. 6, del d.P.R.
n. 322/1998, secondo cui: “[s]alva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare […] non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 6-ter. […] L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 6-bis, presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può essere chiesto a rimborso ove ricorrano, per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa, i requisiti di cui agli articoli 30 e
34, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa”. Inoltre, va considerato che a pag. 42 delle istruzioni al mod. IVA per il 2016 si legge che “[…] tal fine, occorre indicare nel rigo VN1 i seguenti dati: – colonna 1, l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa (ad esempio, per la dichiarazione integrativa IVA 2014, indicare 2013); […] colonna 3, il credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione integrativa, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo concorre alla determinazione del saldo annuale e, pertanto, va riportato nel rigo VL11”.
Tanto premesso, non risulta - né parte privata, anche nel presente grado di giudizio, ha provato diversamente
- che, cioè, nel mod. IVA per il 2018, la Resistente_1 abbia compilato il quadro VN;
ne consegue la legittimità dell'operato dell'Ufficio in sede di controllo ex art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 del mod. IVA inviato per il
2017. Infatti, il credito dichiarato per il 2016 col mod. IVA pari a euro 375.738,00 avrebbe potuto essere utilizzato in compensazione nel 2018 a patto di transitare nel quadro VN del mod. IVA per il 2018.
Ebbene, a proposito della reclamata esistenza del credito IVA, l'Ufficio, lungi dal contestarne la possibile spettanza, da quanto risulta in atti, si era dimostrato disponibile - poiché la Resistente_1 non aveva utilizzato in modo opportuno la procedura stabilita in fase di controllo automatizzato ex d.P.R. n. 322/1998 - affinché la parte medesima potesse chiederne il rimborso ex art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, come da circolare 6 agosto
2012, n. 34, sempre che parte privata avesse presentato idonea documentazione probatoria circa la sussistenza dei presupposti sostanziali del reclamato credito IVA.
E tuttavia, la Resistente_1 non ha provveduto a depositare né i registri IVA, né la documentazione contabile e fiscale per l'anno di imposta 2016 dove ha dichiarato con un mod. IVA - pur dichiarando nel mod. IVA inviato in data
29.05.2017 - al rigo VL33 un importo di euro 90.885,00, valorizzando lo stesso rigo nel mod. IVA inviato per il 2017 in data 09.08.2018 per un importo pari a euro 375.738,00.
Al riguardo, va anche ricordato che la Suprema Corte cassazione (sent. n.18642/2023) ha confermato l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che in tema di IVA, qualora il contribuente non si attenga agli obblighi formali-contabili prescritti dalla normativa interna, l'onere della prova di fornire adeguata prova dell'esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa comunitaria ricollega l'insorgenza del diritto alla detrazione, ricade su di lui dimostrando che, in quanto destinatario di transazioni commerciali,
è debitore dell'IVA e titolare del diritto di detrarre, non essendo sufficienti le avvenute liquidazioni periodiche, occorrendo anche l'esibizione dei registri IVA e delle relative liquidazioni, delle fatture e di ogni altra documentazione utile.
5.3. Quanto, infine, alla doglianza della Resistente_1 ritenuta assorbita dai primi Giudici va ritenuta l'inconferenza dell'originario motivo di ricorso mosso da parte privata per violazione degli artt. 10 della l. n. 212/2000 e 6 del d.lgs. n. 472/1997.
La cartella di pagamento in contestazione contiene, infatti, l'irrogazione della sanzione ex art. 13 del d.lgs.
n. 471/1997 a fronte di dati dichiarati passibili di rettifica ex art. 54 bis del d.P.R. n. 633/1972.
Tuttavia, i Giudici di prime cure, in violazione delle norme rappresentate, hanno accolto il ricorso di parte privata, non tenendo conto dell'obbligo (non rispettato) di dare contezza dell'esistenza del credito IVA
(dichiarato per il 2016 nell'agosto 2018 tramite opportuno passaggio attraverso il quadro VN del mod. IVA inviato per il 2018 o, attraverso richiesta di rimborso), mediante la produzione della pertinente documentazione probatoria circa la spettanza del credito medesimo.
5.4. In definitiva, lo strumento della dichiarazione integrativa è da ritenere utilizzabile solo per correggere errori od omissioni, impregiudicato rimanendo l'obbligo, in capo al contribuente, di dare contezza dell'effettiva spettanza del credito;
sostanziale presupposto, nella specie, rimasto privo di compiuta dimostrazione.
6. In considerazione della particolare complessità del contenzioso all'esame, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate, e cioè con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, accoglie l'appello. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA IA, Presidente
NI CO, Relatore
CAPUTI GAETANO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5116/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5368/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 13
e pubblicata il 22/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220166690424 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale III di Roma propone appello avverso la sentenza della
CGT di Roma n. 5368/13/2024, depositata il 22/04/2024, di accoglimento del ricorso presentato dalla
Resistente_1 S.p.A. contro la cartella di pagamento n. 09720220166690424000 IVA-ALTRO 2017, emessa dalla stessa Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale III di Roma.
2. L'Ufficio chiede la riforma della sentenza della citata CGT di Roma ritenendola viziata sotto il profilo della non sufficiente motivazione, in particolare evidenziando che non sarebbero state adeguatamente rappresentate le ragioni che hanno indotto il primo Giudice a ritenere, nella specie, violato, da parte dell'Agenzia, l'art. 8, co. 6, d.P.R. n. 322/1998.
3. La società Resistente_1 chiede la conferma della sentenza oggetto di gravame stante la correttezza della sentenza medesima;
si chiede, altresì, la pronuncia di inammissibilità del motivo di appello, asseritamente, nuovo, con il quale l'Ufficio, per la prima volta, in appello avrebbe contestato l'insussistenza del reclamato diritto al riconoscimento della spettanza del maturato credito IVA.
4. In data odierna, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello dell'Ufficio è fondato.
5.1. È in primo luogo da respingere l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Resistente_1, in quanto la spettanza o meno del diritto al rimborso costituisce proprio l'oggetto del contenzioso. Per questa ragione deve escludersi che nella specie l'Ufficio abbia sollevato un nuovo motivo in appello, anche perché il motivo medesimo era stato, nella sostanza, già rappresentato in forma di controdeduzione innanzi al primo Giudice.
5.2. Nel merito, la pretesa tributaria dell'Agenzia merita accoglimento.
Al riguardo, va ricordato che la norma che va applicata nel caso di specie è il citato art. 8, co. 6, del d.P.R.
n. 322/1998, secondo cui: “[s]alva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare […] non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 6-ter. […] L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 6-bis, presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può essere chiesto a rimborso ove ricorrano, per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa, i requisiti di cui agli articoli 30 e
34, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa”. Inoltre, va considerato che a pag. 42 delle istruzioni al mod. IVA per il 2016 si legge che “[…] tal fine, occorre indicare nel rigo VN1 i seguenti dati: – colonna 1, l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa (ad esempio, per la dichiarazione integrativa IVA 2014, indicare 2013); […] colonna 3, il credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione integrativa, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo concorre alla determinazione del saldo annuale e, pertanto, va riportato nel rigo VL11”.
Tanto premesso, non risulta - né parte privata, anche nel presente grado di giudizio, ha provato diversamente
- che, cioè, nel mod. IVA per il 2018, la Resistente_1 abbia compilato il quadro VN;
ne consegue la legittimità dell'operato dell'Ufficio in sede di controllo ex art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 del mod. IVA inviato per il
2017. Infatti, il credito dichiarato per il 2016 col mod. IVA pari a euro 375.738,00 avrebbe potuto essere utilizzato in compensazione nel 2018 a patto di transitare nel quadro VN del mod. IVA per il 2018.
Ebbene, a proposito della reclamata esistenza del credito IVA, l'Ufficio, lungi dal contestarne la possibile spettanza, da quanto risulta in atti, si era dimostrato disponibile - poiché la Resistente_1 non aveva utilizzato in modo opportuno la procedura stabilita in fase di controllo automatizzato ex d.P.R. n. 322/1998 - affinché la parte medesima potesse chiederne il rimborso ex art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, come da circolare 6 agosto
2012, n. 34, sempre che parte privata avesse presentato idonea documentazione probatoria circa la sussistenza dei presupposti sostanziali del reclamato credito IVA.
E tuttavia, la Resistente_1 non ha provveduto a depositare né i registri IVA, né la documentazione contabile e fiscale per l'anno di imposta 2016 dove ha dichiarato con un mod. IVA - pur dichiarando nel mod. IVA inviato in data
29.05.2017 - al rigo VL33 un importo di euro 90.885,00, valorizzando lo stesso rigo nel mod. IVA inviato per il 2017 in data 09.08.2018 per un importo pari a euro 375.738,00.
Al riguardo, va anche ricordato che la Suprema Corte cassazione (sent. n.18642/2023) ha confermato l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che in tema di IVA, qualora il contribuente non si attenga agli obblighi formali-contabili prescritti dalla normativa interna, l'onere della prova di fornire adeguata prova dell'esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa comunitaria ricollega l'insorgenza del diritto alla detrazione, ricade su di lui dimostrando che, in quanto destinatario di transazioni commerciali,
è debitore dell'IVA e titolare del diritto di detrarre, non essendo sufficienti le avvenute liquidazioni periodiche, occorrendo anche l'esibizione dei registri IVA e delle relative liquidazioni, delle fatture e di ogni altra documentazione utile.
5.3. Quanto, infine, alla doglianza della Resistente_1 ritenuta assorbita dai primi Giudici va ritenuta l'inconferenza dell'originario motivo di ricorso mosso da parte privata per violazione degli artt. 10 della l. n. 212/2000 e 6 del d.lgs. n. 472/1997.
La cartella di pagamento in contestazione contiene, infatti, l'irrogazione della sanzione ex art. 13 del d.lgs.
n. 471/1997 a fronte di dati dichiarati passibili di rettifica ex art. 54 bis del d.P.R. n. 633/1972.
Tuttavia, i Giudici di prime cure, in violazione delle norme rappresentate, hanno accolto il ricorso di parte privata, non tenendo conto dell'obbligo (non rispettato) di dare contezza dell'esistenza del credito IVA
(dichiarato per il 2016 nell'agosto 2018 tramite opportuno passaggio attraverso il quadro VN del mod. IVA inviato per il 2018 o, attraverso richiesta di rimborso), mediante la produzione della pertinente documentazione probatoria circa la spettanza del credito medesimo.
5.4. In definitiva, lo strumento della dichiarazione integrativa è da ritenere utilizzabile solo per correggere errori od omissioni, impregiudicato rimanendo l'obbligo, in capo al contribuente, di dare contezza dell'effettiva spettanza del credito;
sostanziale presupposto, nella specie, rimasto privo di compiuta dimostrazione.
6. In considerazione della particolare complessità del contenzioso all'esame, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate, e cioè con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, accoglie l'appello. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.