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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 8163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8163 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18772/2025
TRA
(cod. fisc. , nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 13/01/1982, rappresentata e difesa – giusta procura in calce al ricorso – dall'avvocato Carlo
GN presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via S. Filippo n. 8 bis
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona
[...] del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417- bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano elettivamente domiciliato presso l'
[...]
, sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55, Controparte_1
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29 luglio 2025 attualmente docente Parte_1 precaria di scuola primaria, esponeva di aver prestato servizio, quale docente precaria, alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale sulla scorta di plurimi contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) analiticamente indicati in ricorso.
Lamentava di non aver goduto delle ferie maturate nell'ambito dei citati rapporti di lavoro, di non averle richieste, di non essere stata adeguatamente informata del diritto di poterne fruire nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stata formalmente invitata a goderne;
lamentava, altresì, di non essere stata formalmente avvisata del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita delle stesse con consequenziale divieto di monetizzazione per cui il mancato godimento delle ferie non avrebbe potuto considerarsi la conseguenza di una sua scelta informata e consapevole. Tanto premesso conveniva il resistente dinanzi all'adito CP_1
Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
“A) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'indennità contrattuale per i giorni di ferie non goduti che sono stati maturati in virtù di incarichi di supplenza espletati sino al termine delle attività didattiche (30 giugno), quale docente assunta con contratto di lavoro a tempo determinato negli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, pari a complessivi n. 92 giorni;
B) per l'effetto, condannare il resistente a corrispondere alla ricorrente l'indennità contrattuale per i giorni di ferie CP_1 non goduti, nel corso nei suddetti anni scolastici, per un importo pari ad € 5.478,60
(cinquemilaquattrocentosettantotto/60), come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione come per legge, o nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia. C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, laddove comporta la preclusione al riconoscimento dell'indennità de qua. Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Carlo GN”.
Il , l' Controparte_1 Controparte_2 si costituivano in giudizio chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda
[...] giudiziale perché infondata in fatto ed in diritto ed in subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, eccepivano la prescrizione quinquennale del credito azionato con vittoria di spese di lite.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il Giudice decideva la causa.
Il ricorso merita accoglimento.
Gli artt. 13 e 19 del CCNL 2007 Comparto Scuola prevedevano per il personale a tempo sia indeterminato che determinato la monetizzazione delle ferie spettanti e non godute all'atto della cessazione del rapporto. In particolare, per il personale a tempo determinato l'art. 19 prevedeva la non obbligatorietà della fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico.
Il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, convertito nella L. 7 luglio 2012, n. 135 ha, invece, vietato la monetizzazione delle ferie, disponendo che "le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale... delle pubbliche amministrazioni... sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro...
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto...".
La L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 54, 55, 56, (legge di stabilità 2013 entrata in vigore l'1.1.2013) ha, poi, stabilito che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato ed alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica (comma 54). Al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art.
5, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico
e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (comma 55). 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013".
Alla luce di tale previsione normativa si evince, quindi, che il generalizzato divieto di monetizzazione delle ferie, vigente sia nel pubblico impiego che nel comparto scuola, è derogato in favore degli insegnanti a tempo determinato. In particolare, l'obbligo di fruizione delle ferie maturate nei giorni previsti di sospensione delle attività didattiche, consente ai docenti di ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva nei soli limiti della differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne ovvero i giorni in cui sono sospese le lezioni e non sono previste ulteriori attività.
Non è, invece, previsto un onere per il docente a tempo determinato di richiedere la fruizione dei giorni di ferie residui nei periodi in cui le attività didattiche non sono sospese.
Tali principi trovano pieno conforto nelle decisioni della Suprema Corte (Cass., Sez. L, n. 14268 del
5 maggio 2022 e ordinanza n 11968 del 7 maggio 2025) alle quali questo Giudice intende uniformarsi.
In particolare, i giudici di legittimità hanno statuito che: “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16,
e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite
e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”
Le disposizioni normative riportate vanno, quindi, interpretate in conformità alle norme del diritto dell'Unione. In particolare, la CGUE nelle sentenze sopra citate nell'interpretare l'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che in linea di principio non osta con detti principi una normativa nazionale che preveda la perdita del diritto alle ferie annuali retribuite purché il lavoratore sia posto in condizione di poterne fruire. E, pertanto, il datore di lavoro ha l'onere di informarlo di tanto e di invitarlo al loro godimento in tempo utile sicché sia preservato il fine cui le ferie sono destinate. In particolare, la Corte di
Giustizia individua nel proprio ragionamento tre cardini del giudizio di diritto demandato al giudice nazionale, al fine di assicurare che il lavoratore sia stato messo effettivamente nelle condizioni di esercitare il proprio diritto alle ferie, consistenti: a) nella necessità che il lavoratore sia invitato "se necessario formalmente" a fruire delle ferie e "nel contempo informandolo in modo accurato e in tempo utile... se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento";
b) nella necessità di "evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore"; c) infine, sul piano processuale, nel prevedere che "l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro .... sicché la perdita del diritto del lavoratore non può aversi ove il datore "non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto". Detta interpretazione non contrasta con quanto espresso dalla Corte Costituzionale, quando fu ad essa sottoposta questione di legittimità rispetto alla previsione del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, conv., con mod. in L. n. 135 del 2012
- secondo cui, nell'ambito del lavoro pubblico, le ferie, i riposi e i permessi siano obbligatoriamente goduti secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti e che non si possano corrispondere "in nessun caso" trattamenti economici sostitutivi. In tal caso la Corte Costituzionale 6 maggio 2016, n. 95 ha, infatti, ritenuto che la legge non fosse costituzionalmente illegittima, in quanto da interpretare nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la "capacità organizzativa del datore di lavoro", nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma 3), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n.
132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con L. 10 aprile 1981,
n. 157) e da quelle Europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva
23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi "senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso... da.... causa non imputabile al lavoratore", tra cui rientra quanto deriva dall'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia, i quali non possono che essere ravvisati, per coerenza complessiva dell'ordinamento, nell'assetto sostanziale e processuale quale compiutamente delineato dalla Corte di
Giustizia nei termini già sopra evidenziati.
Nel caso di specie non vi è prova che il si sia attivato informando ed invitando la lavoratrice CP_1 al godimento delle ferie, dovendo escludersi, come sostenuto dalla difesa del convenuto, CP_1 che in assenza di una specifica richiesta inviata al Dirigente Scolastico di fruizione delle ferie residue consegua la perdita del diritto alla loro monetizzazione. E', quindi, dovuta l'indennità risarcitoria per le giornate di ferie non fruite.
Circa l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da controparte, essa è infondata dovendo trovare applicazione il termine di prescrizione decennale atteso che, ai fini della verifica della prescrizione, deve considerarsi prevalente il carattere risarcitorio dell'indennità in parola in quanto finalizzata a compensare il lavoratore del danno derivante dalla perdita del diritto al riposo (v. Cass.
n. 3021/2020).
Nel merito, poi, non vi è alcuna specifica contestazione in ordine al numero di giorni di ferie residuate per ciascun anno scolastico in favore della ricorrente, determinato attraverso la differenza tra i giorni di ferie maturati ed i giorni di sospensione delle attività scolastiche previste dal calendario scolastico della regione CP_1
Pertanto, deve riconoscersi il diritto alla percezione della relativa indennità sostitutiva nella misura di euro 5.478,60 così come correttamente quantificata nel ricorso introduttivo.
Su tale importo ai sensi della L.724\94 art.22 comma 36, che richiama l'art.16, comma 6, della L.30 dicembre del 1991 n.412, in quanto maturato dopo il 1\1\95, devono corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria.
Il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria per i crediti di lavoro derivanti da un rapporto di pubblico impiego, permane anche a seguito della sentenza 2 novembre 2000 n. 459 della Corte Costituzionale.
Difatti, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma è stata espressamente limitata ai soli crediti di lavoro aventi origine in obbligazione di soggetto privato.
La serialità della controversia giustifica la compensazione al 50% delle spese di lite che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott. Paolo Scognamiglio, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni istanza, eccezione, domanda disattesa così provvede:
a) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 5.478,60 a titolo di indennità sostitutiva di ferie maturate e non godute, oltre interessi dal credito al soddisfo;
b) Dichiara compensate al 50% le spese di lite e per la restante parte condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese che liquida in euro 1.100,00 oltre accessori con attribuzione.
Napoli,
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18772/2025
TRA
(cod. fisc. , nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 13/01/1982, rappresentata e difesa – giusta procura in calce al ricorso – dall'avvocato Carlo
GN presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via S. Filippo n. 8 bis
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona
[...] del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417- bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano elettivamente domiciliato presso l'
[...]
, sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55, Controparte_1
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29 luglio 2025 attualmente docente Parte_1 precaria di scuola primaria, esponeva di aver prestato servizio, quale docente precaria, alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale sulla scorta di plurimi contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) analiticamente indicati in ricorso.
Lamentava di non aver goduto delle ferie maturate nell'ambito dei citati rapporti di lavoro, di non averle richieste, di non essere stata adeguatamente informata del diritto di poterne fruire nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stata formalmente invitata a goderne;
lamentava, altresì, di non essere stata formalmente avvisata del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita delle stesse con consequenziale divieto di monetizzazione per cui il mancato godimento delle ferie non avrebbe potuto considerarsi la conseguenza di una sua scelta informata e consapevole. Tanto premesso conveniva il resistente dinanzi all'adito CP_1
Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
“A) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'indennità contrattuale per i giorni di ferie non goduti che sono stati maturati in virtù di incarichi di supplenza espletati sino al termine delle attività didattiche (30 giugno), quale docente assunta con contratto di lavoro a tempo determinato negli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, pari a complessivi n. 92 giorni;
B) per l'effetto, condannare il resistente a corrispondere alla ricorrente l'indennità contrattuale per i giorni di ferie CP_1 non goduti, nel corso nei suddetti anni scolastici, per un importo pari ad € 5.478,60
(cinquemilaquattrocentosettantotto/60), come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione come per legge, o nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia. C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, laddove comporta la preclusione al riconoscimento dell'indennità de qua. Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Carlo GN”.
Il , l' Controparte_1 Controparte_2 si costituivano in giudizio chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda
[...] giudiziale perché infondata in fatto ed in diritto ed in subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, eccepivano la prescrizione quinquennale del credito azionato con vittoria di spese di lite.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il Giudice decideva la causa.
Il ricorso merita accoglimento.
Gli artt. 13 e 19 del CCNL 2007 Comparto Scuola prevedevano per il personale a tempo sia indeterminato che determinato la monetizzazione delle ferie spettanti e non godute all'atto della cessazione del rapporto. In particolare, per il personale a tempo determinato l'art. 19 prevedeva la non obbligatorietà della fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico.
Il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, convertito nella L. 7 luglio 2012, n. 135 ha, invece, vietato la monetizzazione delle ferie, disponendo che "le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale... delle pubbliche amministrazioni... sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro...
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto...".
La L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 54, 55, 56, (legge di stabilità 2013 entrata in vigore l'1.1.2013) ha, poi, stabilito che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato ed alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica (comma 54). Al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art.
5, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico
e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (comma 55). 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013".
Alla luce di tale previsione normativa si evince, quindi, che il generalizzato divieto di monetizzazione delle ferie, vigente sia nel pubblico impiego che nel comparto scuola, è derogato in favore degli insegnanti a tempo determinato. In particolare, l'obbligo di fruizione delle ferie maturate nei giorni previsti di sospensione delle attività didattiche, consente ai docenti di ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva nei soli limiti della differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne ovvero i giorni in cui sono sospese le lezioni e non sono previste ulteriori attività.
Non è, invece, previsto un onere per il docente a tempo determinato di richiedere la fruizione dei giorni di ferie residui nei periodi in cui le attività didattiche non sono sospese.
Tali principi trovano pieno conforto nelle decisioni della Suprema Corte (Cass., Sez. L, n. 14268 del
5 maggio 2022 e ordinanza n 11968 del 7 maggio 2025) alle quali questo Giudice intende uniformarsi.
In particolare, i giudici di legittimità hanno statuito che: “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16,
e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite
e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”
Le disposizioni normative riportate vanno, quindi, interpretate in conformità alle norme del diritto dell'Unione. In particolare, la CGUE nelle sentenze sopra citate nell'interpretare l'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che in linea di principio non osta con detti principi una normativa nazionale che preveda la perdita del diritto alle ferie annuali retribuite purché il lavoratore sia posto in condizione di poterne fruire. E, pertanto, il datore di lavoro ha l'onere di informarlo di tanto e di invitarlo al loro godimento in tempo utile sicché sia preservato il fine cui le ferie sono destinate. In particolare, la Corte di
Giustizia individua nel proprio ragionamento tre cardini del giudizio di diritto demandato al giudice nazionale, al fine di assicurare che il lavoratore sia stato messo effettivamente nelle condizioni di esercitare il proprio diritto alle ferie, consistenti: a) nella necessità che il lavoratore sia invitato "se necessario formalmente" a fruire delle ferie e "nel contempo informandolo in modo accurato e in tempo utile... se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento";
b) nella necessità di "evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore"; c) infine, sul piano processuale, nel prevedere che "l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro .... sicché la perdita del diritto del lavoratore non può aversi ove il datore "non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto". Detta interpretazione non contrasta con quanto espresso dalla Corte Costituzionale, quando fu ad essa sottoposta questione di legittimità rispetto alla previsione del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, conv., con mod. in L. n. 135 del 2012
- secondo cui, nell'ambito del lavoro pubblico, le ferie, i riposi e i permessi siano obbligatoriamente goduti secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti e che non si possano corrispondere "in nessun caso" trattamenti economici sostitutivi. In tal caso la Corte Costituzionale 6 maggio 2016, n. 95 ha, infatti, ritenuto che la legge non fosse costituzionalmente illegittima, in quanto da interpretare nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la "capacità organizzativa del datore di lavoro", nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma 3), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n.
132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con L. 10 aprile 1981,
n. 157) e da quelle Europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva
23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi "senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso... da.... causa non imputabile al lavoratore", tra cui rientra quanto deriva dall'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia, i quali non possono che essere ravvisati, per coerenza complessiva dell'ordinamento, nell'assetto sostanziale e processuale quale compiutamente delineato dalla Corte di
Giustizia nei termini già sopra evidenziati.
Nel caso di specie non vi è prova che il si sia attivato informando ed invitando la lavoratrice CP_1 al godimento delle ferie, dovendo escludersi, come sostenuto dalla difesa del convenuto, CP_1 che in assenza di una specifica richiesta inviata al Dirigente Scolastico di fruizione delle ferie residue consegua la perdita del diritto alla loro monetizzazione. E', quindi, dovuta l'indennità risarcitoria per le giornate di ferie non fruite.
Circa l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da controparte, essa è infondata dovendo trovare applicazione il termine di prescrizione decennale atteso che, ai fini della verifica della prescrizione, deve considerarsi prevalente il carattere risarcitorio dell'indennità in parola in quanto finalizzata a compensare il lavoratore del danno derivante dalla perdita del diritto al riposo (v. Cass.
n. 3021/2020).
Nel merito, poi, non vi è alcuna specifica contestazione in ordine al numero di giorni di ferie residuate per ciascun anno scolastico in favore della ricorrente, determinato attraverso la differenza tra i giorni di ferie maturati ed i giorni di sospensione delle attività scolastiche previste dal calendario scolastico della regione CP_1
Pertanto, deve riconoscersi il diritto alla percezione della relativa indennità sostitutiva nella misura di euro 5.478,60 così come correttamente quantificata nel ricorso introduttivo.
Su tale importo ai sensi della L.724\94 art.22 comma 36, che richiama l'art.16, comma 6, della L.30 dicembre del 1991 n.412, in quanto maturato dopo il 1\1\95, devono corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria.
Il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria per i crediti di lavoro derivanti da un rapporto di pubblico impiego, permane anche a seguito della sentenza 2 novembre 2000 n. 459 della Corte Costituzionale.
Difatti, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma è stata espressamente limitata ai soli crediti di lavoro aventi origine in obbligazione di soggetto privato.
La serialità della controversia giustifica la compensazione al 50% delle spese di lite che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott. Paolo Scognamiglio, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni istanza, eccezione, domanda disattesa così provvede:
a) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 5.478,60 a titolo di indennità sostitutiva di ferie maturate e non godute, oltre interessi dal credito al soddisfo;
b) Dichiara compensate al 50% le spese di lite e per la restante parte condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese che liquida in euro 1.100,00 oltre accessori con attribuzione.
Napoli,
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio