Art. 2.
L'inquadramento di cui al precedente articolo e' altresi' subordinato al possesso da parte degli interessati, alla data di effettiva assunzione, dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti in materia per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ad eccezione del limite massimo di eta' che non deve superare, alla data di entrata in vigore della presente legge, il 50° anno, elevabile a 55 anni nel caso di anzianita' accertata superiore ai 7 anni nell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 1, e fatte comunque salve le disposizioni a favore di categorie speciali gia' regolamentate per legge.
Il titolo di studio necessario per l'inquadramento deve essere posseduto alla data di scadenza del termine previsto dal primo comma dell'articolo 1.
L'utilizzazione avverra' nelle mansioni per le quali il personale sara' stato riconosciuto fisicamente idoneo e munito dei prescritti requisiti.
L'inquadramento di cui al precedente articolo e' altresi' subordinato al possesso da parte degli interessati, alla data di effettiva assunzione, dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti in materia per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ad eccezione del limite massimo di eta' che non deve superare, alla data di entrata in vigore della presente legge, il 50° anno, elevabile a 55 anni nel caso di anzianita' accertata superiore ai 7 anni nell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 1, e fatte comunque salve le disposizioni a favore di categorie speciali gia' regolamentate per legge.
Il titolo di studio necessario per l'inquadramento deve essere posseduto alla data di scadenza del termine previsto dal primo comma dell'articolo 1.
L'utilizzazione avverra' nelle mansioni per le quali il personale sara' stato riconosciuto fisicamente idoneo e munito dei prescritti requisiti.