Articolo 3 della Legge 17 luglio 2020, n. 88
Articolo 2Articolo 4
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4 agosto 2020
Art. 3. Clausole finanziarie 1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, a esclusione degli articoli IV, V, X e XI, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli IV, V, X e XI dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
Entrata in vigore il 4 agosto 2020