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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 12/10/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania – in funzione di Giudice di Appello- nella persona del Giudice dr.ssa Marianna Frangiosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1414 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2009 vertente
TRA
nato il [...], a [...], (C.F. Parte_1
), residente in [...] snc, rappresentato e difeso, dall'Avv. Luigi Cafaro (C.F. ), ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, in Vallo della Lucania
(Sa), alla Via G. Murat, n. 34, giusta procura a margine all'atto di citazione in appello;
appellante (appellato in via incidentale)
E
, nato il [...], ad [...], (C.F. Controparte_1 C.F._3
), e , nata il [...], a [...],
[...] Controparte_2
(C.F. ), residenti in [...], C.F._4 entrambi rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
PI D'LI (C.F. e dall'avv. ND D'Agostino, C.F._5
(C.F. ) giusta procura a margine dell'atto di citazione relativo C.F._6 al giudizio di primo grado, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, in
Ascea (Sa), alla via di Porta Rosa n.65;
appellati (appellanti in via incidentale)
OGGETTO: appello avverso la sentenza dell'Ufficio del Giudice di Pace di Pisciotta,
n. 309/2008 del 29.09.2008 emessa nell'ambito del giudizio civile iscritto al n. di
RG. RG. 414/C/04.
CONCLUSIONI
Per parte appellante, sig. , come da atto introduttivo del Parte_1 giudizio, “DICHIARARE E STATUIRE fondato, ammissibile e legittimo, in fatto ed in diritto, l'appello siccome formulato da e, per l'effetto, Parte_1
ACCOGLIERE integre il medesimo, DICHIARARE infondata in fatto ed in diritto la domanda attorea e, per l'effetto, RIGETTARE la medesima. CONDANNARE, altresì, in accoglimento integrale della spiegata domanda riconvenzionale dal convenuto
, gli attori- appellati alla restituzione della somma di €. 906,00 Parte_1
a titolo di redibitoria. CONDANNARE l'appellata parte alla refusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, con distrazione al procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari e diritti. EMETTERE ogni altro opportuno, necessario e consequenziale provvedimento a favore dell'appellante ed a carico di parte appellata. IN VIA
ISTRUTTORIA: si insiste nelle richieste istruttorie formulate in primo grado e malamente pretermesse dal relativo giudice, particolarmente in ordine al deferito interrogatorio formale…”
Per parte appellata, appellanti in via incidentale, i sigg.ri CP_1
e , come da nota del 4.12.2024: “Voglia l'On.le
[...] Controparte_2
Tribunale adito: 1) rigettare l'appello formulato ex parte avversa in quanto infondato in fatto e diritto;
2) accogliere la domanda così come formulata dagli attori (attuali appellati) nel giudizio di primo grado, condannando controparte al pagamento della somma di €. 1.779,13, oltre interessi, confermando, per quanto di ragione, la sentenza, di primo grado, n. 309/08, emessa in data 19.9.2008 dal Giudice di Pace di Pisciotta;
3) Condannare parte avversa al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti difensori per fattone anticipo…”.
La causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. all'esito dell'udienza cartolare del 19.12.2024, con provvedimento del
25.03.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto d'appello iscritto a ruolo in data 12.08.2009 presso l'intestata Autorità giudiziaria, il sig. , proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
309/2008 (Rep. 91/2008 - Cron. 504/2008), resa dal Giudice di Pace di Pisciotta, in data 29.09.2008, non notificata, con la quale veniva accolta la domanda proposta dai coniugi nei confronti dell'appellante medesimo. Parte_2
Il giudizio di prime cure, iscritto dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Pisciotta al n. di RG. 414/C/04 aveva ad oggetto la domanda avanzata dagli odierni appellati di condanna del sig. al pagamento della somma di €. Parte_1
1.779,13 a titolo di residuo ed in conseguenza di vicende connesse alla locazione commerciale per l'immobile di Ascea (Sa), alla località Piana di Velia, Parco Venere, giusto contratto di locazione del 07.06.2001, registrato, unitamente alla nota integrativa di locazione di attrezzatura, presso l'Agenzia delle Entrate di Vallo della
Lucania, il 21.06.2001, al n. 646, Serie 3. Il canone di locazione veniva convenuto in lire 6.000.000 milioni per il primo anno, in lire 7.000.000 milioni per il secondo e per il terzo anno, lire 8.000.000 milioni per il quarto anno, lire 9.000.000 milioni per il quinto anno e lire 10.000.000 milioni per il sesto e per le annualità successive, da corrispondersi in tre rate anticipate di lire 2.000.000 milioni entro il giorno 5 del mese di giugno, lire 3.000.000 milioni entro il giorno 5 del mese di luglio e la restante somma – a concorrenza del canone- entro il 30 agosto di ogni anno.
Esponevano che il sig. con comunicazione del 18.01.2002, allegata Parte_1 sub. n. 4 alla produzione di parte appellata del fascicolo di primo grado, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 4 del contratto inter-partes recedeva dal vincolo locatizio, determinando, quindi, la scadenza del contratto e degli oneri connessi per il mese di luglio dell'anno 2002.
Deducevano, inoltre, il mancato pagamento delle spese condominiali e delle utenze a servizio del locale commerciale da parte del sig. a tanto tenuto in Parte_1 virtù del regolamento contrattuale sottoscritto ed atteso che i locatori ne avevano anticipato i costi, come da giustificativi di spesa prodotti, ne richiedevano il rimborso per la somma di 772.590 del vecchio conio.
Rappresentavano, inoltre, che al momento della stipula del contratto di locazione,
l'odierno appellante si era determinato ad acquistare dai coniugi CP_3 merce di magazzino, costituita da generi alimentari, convenendo il prezzo
[...] di lire 3.500.000. Alla luce di queste considerazioni in fatto, deducevano che il sig.
al momento del recesso dal contratto, tenuto conto delle somme Parte_1 versate pari a lire 6.500.000 e della somma di € 530,77 documentata dagli scontrini per acquisti alimentari da compensare, risultava debitore nei confronti dei coniugi per la somma di € 1.779,13, oltre interessi. Parte_2
Nell'ambito del giudizio di primo grado, si costituiva il sig. , il Parte_1 quale preliminarmente, impugnava la ricostruzione dei fatti così come rappresentata dagli attori.
Deduceva che alcuna prova sussisteva in relazione alla presunta merce di magazzino venduta, non inventariata e catalogata, né menzionata nell'allegato al contratto di locazione, per cui si profilava del tutto illegittima la richiesta della somma di lire 3.500.000.
Circa la bilancia “Italiana Macchi” e l'asserito anticipo da parte dei locatori per la sua riparazione, argomentava il convenuto che – contrariamente a quanto affermato- essa si trovava in riparazione presso l'officina del sig. Parte_3 di Vallo della Lucania, disponibile al ritiro e, per l'effetto, contestava la richiesta di versamento del controvalore pure richiesto con la domanda introduttiva del giudizio di primo grado.
Circa la vicenda locatizia argomentava che il contratto di locazione commerciale era da ritenersi risolto per il mese di marzo dell'anno 2002 posto che in data
04.09.2001 il conduttore aveva provveduto alla consegna delle chiavi dell'immobile commerciale e, per l'effetto, il termine semestrale ed il conseguente obbligo di pagamento del canone di locazione decorreva dalla valida disdetta comunicata.
Considerato che il conduttore aveva, nelle more, corrisposto per intero il canone di locazione per il primo anno, convenuto in lire 6.000.000 e, posta la durata di locazione inferiore all'anno, il sig. andava creditore, per canoni non Parte_1 dovuti, per la somma di 906,000 per la quale spiegava domanda riconvenzionale.
Il Giudice di Pace, con la sentenza oggetto del presente gravame, nel rigettare la domanda riconvenzionale, accoglieva parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condannava il sig. al pagamento in favore dei coniugi Parte_1
della somma di €. 1.691,19, oltre interessi dalla domanda e Parte_2 sino all'effettivo soddisfo, nonché alle spese e competenze del giudizio di primo grado, liquidate in €. 1.275,00, di cui €. 75,00 per spese, €. 700,00 per diritti ed €.
500,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario al 12,5 % ed accessori come legge, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Riteneva, invece, non provato il valore economico della bilancia di cui gli istanti chiedevano la restituzione.
Con l'atto introduttivo del presente gravame, in punto di diritto, il sig.
, reiterava le istanze istruttorie articolate in primo grado e, in Parte_1 particolare, insisteva per l'ammissione del deferito interrogatorio formale.
Rappresentava, inoltre, che durante il rapporto di locazione, l'odierno appellante, aveva corrisposto le seguenti somme, tra le altre cose non contestate dai convenuti:
Lire 4.500.00, Lire 2.000,00, €. 50,00 per la riparazione della bilancia “Macchi” ed, inoltre, era incontestato che gli odierni appellati effettuavano acquisti di generi alimentari per un totale di Lire 1.027.714, merce documentata dagli scontrini di acquisto e, allo stato, rimasta impagata.
Alla luce di questi calcoli, deduceva di essere creditore nei confronti dei coniugi odierni appellati della somma pari ad €. 906,00 , somma di cui ne chiedeva il pagamento in via riconvenzionale.
Si doleva inoltre, dell'erronea valutazione effettuata dal giudice di prime cure ed avente ad oggetto l'asserita vendita di merce di magazzino. Argomentava sul punto che detta circostanza era rimasta sfornita di prova, né alcun dato emergeva dalla nota certosina ed integrativa al contratto di locazione stipulato tra le parti.
Deduceva, inoltre, il diverso titolo con il quale era stata richiesta la somma di lire
3.500.000 ove, nella missiva del 24.05.2003 veniva richiesta a titolo di saldo del canone di locazione e non già quale debito per vendita di merce di magazzino.
Esponeva in punto di fatto che detta merce sarebbe dovuta risultare da un inventario, cosa che nel caso di specie difettava e che, in ogni caso, non poteva attribuirsi alla testimone (escussa nell'interesse degli attori), di supplire alla Tes_1 prova dell'esistenza del contratto, in palese violazione delle norme codicistiche.
Circa la bilancia e l'assunto di parte appellante di anticipo delle spese per la sua riparazione, si doleva della circostanza per cui la bilancia della quale non veniva indicata la marca, si trovava già in riparazione al momento della sottoscrizione del contratto per cui era onere dei locatori consegnare detta attrezzatura in stato funzionante all'uso pattuito. In relazione alla vicenda locatizia, l'appellante argomentava di aver disdettato il contratto di locazione in data 04.09.2001 con la consegna materiale delle chiavi ai locatori i quali le accettavano senza riserva alcuna. Aggiungeva inoltre, che la consegna materiale delle chiavi del locale oggetto di locazione avrebbe imposto di ritenere sciolto il vincolo contrattuale e, con esso, l'obbligo di corrispondere i canoni di locazione. Alla luce di queste deduzioni, posta come valida ed efficace la disdetta così come comunicata, insisteva per la non debenza del canone di locazione a far tempo dal 04.03.2002 e, considerato che il conduttore aveva corrisposto per l'intero il canone di locazione convenuto per il primo anno pari a lire 6.000.000 allo stesso andavano restituite le somme per non locazione non goduta, pari a due mesi e, quindi, di lire 1.000.000, posto che il canone annuale rideterminato in virtù della minore durata della locazione si attestava alla somma di lire 5.000.00 milioni.
Nell'ambito del presente giudizio si costituivano, inoltre, i coniugi e CP_1
deducendo: che il giudice di pace accoglieva solo parzialmente la CP_2 domanda attorea escludendo, per l'effetto, soltanto la domanda dei coniugi – attori in primo grado- volta ad ottenere il controvalore della bilancia che si assumeva come non restituita alla cessazione della locazione.
Argomentavano che l'efficacia della disdetta era da rintracciarsi nella missiva del
18.01.2002 per cui il sig. era tenuto al pagamento del canone fino Parte_1 al mese di luglio dell'anno 2002.
Circa la merce di magazzino, rappresentavano che detta circostanza era stata provata nel corso di giudizio di primo grado a mezzo della teste che Tes_2 riferiva di essere stata presente alle trattative intercorse con il sig. Parte_1 che, accettava la merce per un importo di lire 3.500.000 e che, conscio della debitoria nei confronti dei locatori, accordava a questi la possibilità di scontare – in compensazione – sul maggiore avere il costo per acquisti di merce alimentare, così come portato dagli scontrini di acquisto. Circostanza ribadita anche dal Dott.
, commercialista della coppia, il quale riferiva che all'atto della cessazione Per_1 dell'attività intestata ai coniugi residuava merce di Parte_2 magazzino per almeno lire 3.500,000.
Circa la bilancia il cui valore era stato determinato in lire 500.000 assumevano che essa dovesse essere restituita presso l'unità immobiliare dei locatori e non già offerta per il ritiro presso l'officina. Alla luce di queste considerazioni, posto che al momento del recesso del contratto il risultava debitore della somma di lire 10.972.590 alla quale, Parte_1 detratti gli acconti versati per lire 4.472.590, residuava a favore dei coniugi l'importo di €. 2.309.90, al quale andava detratta la somma di €. 530,77 per gli acquisti alimentari impagati e portati dagli scontrini fiscal, residuando in favore dei locatori, la somma di €, 1.779,13.
Insistevano, quindi, per il rigetto integrale dell'atto di appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, in accoglimento delle domande articolate in primo grado, instavano per la condanna del sig. al pagamento della somma. di €. Parte_1
1.779,13 oltre interessi ed alle spese e competenze del grado di appello, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Previa acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, a seguito di una serie di rinvii per carico di ruolo, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., all'udienza cartolare del 19.12.2024.
MOTIVAZIONE
1. Alcune premesse in rito
In via preliminare e in rito, si osserva come non possa accogliersi la richiesta avanzata dalla difesa appellante solo in sede di comparsa conclusionale volta ad ottenere la rimessione della causa sul ruolo al fine di deferire il giuramento decisorio nei confronti degli odierni appellati.
Sul punto giovi il richiamo al principio ribadito a più riprese dalla Corte di legittimità per cui “È inammissibile, per tardività, la dichiarazione di deferimento del giuramento decisorio formulata per la prima volta con atto allegato alla comparsa conclusionale, poiché gli scritti difensivi successivi alla rimessione della causa al collegio possono contenere solo le conclusioni già fissate davanti al giudice istruttore”.
La censura di inammissibilità esime questo Giudice dal valutare la sussistenza o meno di profili di decisorietà del mezzo istruttorio come articolato.
Sempre in rito, va rilevato che parte appellante principale ha dedotto l'inammissibilità e improcedibilità dell'appello incidentale, in quanto spiegato solo in sede di comparsa conclusionale con riguardo alle pretese attinenti alla bilancia
“Macchi” non restituita. Invero, a ben vedere, i coniugi e CP_1 CP_2 formulavano già in sede di comparsa di costituzione “anche in via incidentale, la condanna del convenuto appellante alla restituzione della predetta bilancia o al pagamento della predetta somma”, chiedendo nelle conclusioni l'accoglimento della domanda come proposta in primo grado per la somma complessiva di Euro
1.779,13 oltre interessi. Come è noto, la proposizione dell'appello incidentale non richiede formule sacramentali particolari, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice.
Deve ritenersi in ogni caso la parte decaduta dall'impugnazione, in quanto costituitasi tardivamente (in data 2.2.2010 cfr. timbro di cancelleria) rispetto alla data indicata in citazione (5.2.2010).
Come è noto, la norma dell'art. 166 cpc (richiamato dall'art. 343 cpc) prevede che il termine di gg. 20 debba essere computato dall'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione;
ne consegue che va dichiarata la decadenza ai sensi degli artt.
166 e 167 cpc, con pronuncia dell'inammissibilità dell'appello incidentale promosso dai convenuti.
2. Nel merito dell'appello principale
Ciò premesso in rito, si indaga il merito del proposto appello principale.
Nel merito l'appello è infondato e meritevole di rigetto per quanto di seguito indicato. Ed invero la motivazione della sentenza impugnata è congrua, logica, puntualmente rispondente ai fatti di causa nonché all'applicazione alla fattispecie concreta delle relative norme di diritto (processuale e sostanziale), per cui non è passibile di censura alcuna.
Parte appellante si duole della mancata ammissione dei mezzi di prova articolati in primo grado ed in particolare dell'interrogatorio formale deferito nei confronti degli odierni appellati mai ammesso in primo grado. Sul punto basti osservare che l'odierno appellante non ha mai reiterato tale richiesta nelle udienze precedenti all'assunzione della causa in decisione (cfr. verbale del 6.6.2008) di fatto abdicando a tale richiesta. Come ribadito a più riprese dalla Corte di legittimità, nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione (cfr. Cassazione civile sez. II, 13/05/2025, n.12791).
E', pertanto, precluso a questo Tribunale di esaminare le istanze istruttorie riproposte con l'atto di appello, ma non specificamente reiterate all'udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice di prime cure.
Ad ogni buon conto, se ne deve valutare la irrilevanza ai fini del decidere tenuto conto delle risultanze documentali in atti.
Non può omettersi di valutare che proprio la norma (art. 28 L. 392/78) di cui l'appellante sostiene la erronea applicazione da parte del primo giudice, prescrive testualmente: “...tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo lettera raccomandata”. A ciò si aggiunga, poi, che la stessa giurisprudenza di legittimità ha precisato con la pronuncia n.
5802/1997 che '' la disdetta della locazione, comunicata a fini di diniego della rinnovazione tacita, alla prima scadenza, di un rapporto relativo ad un immobile adibito ad uso non abitativo deve necessariamente pervenire al conduttore nella forma della lettera raccomandata.''
Né può tacersi che, come opportunamente sottolineato dalla difesa appellata, la ricostruzione di parte appellante è contraddetta dalle risultanze documentali atteso che risulta allegata disdetta inviata in data 18.1.2002 (cfr. alleg. 4 fascicolo di primo grado di parte attrice) in cui nessuna menzione viene fatta ad una diversa decorrenza o un pregresso accordo di risoluzione intervenuto fra le parti.
Infine è appena il caso di precisare che la prova orale ammessa per parte convenuta in primo grado anche in relazione al capo 3) della memoria depositata in data
14.1.2005, volto a provare la consegna delle chiavi già a far data dal 4.09.2001 nulla dimostrava atteso che la signora escussa all'udienza del Testimone_3
9.5.2008 nulla sapeva riferire, dicendo di non ricordare alcunchè in ordine ai fatti di causa. In definitiva, deve ritenersi che il contratto di locazione oggetto di causa, in assenza di documentazione di segno diverso né elementi di prova, sia giunto a scadenza solo nel luglio 2002 (sei mesi successivi alla regolare comunicazione della disdetta), con conseguente obbligo di versamento dell'intero canone annuale di Lire
6.000.000.
Risultano provate, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, anche le ulteriori voci di spesa allegate da parte attrice in primo grado ed in particolare le spese sostenute a titolo di oneri condominiali e utenze. Risulta, difatti, provato il titolo a fondamento della pretesa creditoria, il cui onere gravava in capo agli attori in primo grado, atteso che l'art. 7 del contratto di locazione prevede espressamente
“sono ad integrale carico del conduttore le riparazioni di ordinaria manutenzione, le spese condominiali, nonché le spese relative al consumo di acqua, luce ed ogni altra utenza” (cfr. alleg. 2 fascicolo di primo grado). Viene, tra l'altro, documentato l'effettivo esborso tramite i bollettini in atti, non specificamente contestati, per cui tali poste debitorie maturate durante la vigenza del contratto di locazione sono da porsi a carico del conduttore con obbligo di rimborso a suo carico.
Né parte appellante ha allegato o provato l'effettivo esborso delle predette somme in ossequio ai criteri di riparto dell'onere della prova per cui grava sul debitore la prova dell'adempimento (cfr. Sezioni Unite 13533/2001).
Parte appellante si duole, altresì, che il giudice di primo grado abbia ritenuto fondata l'ulteriore pretesa economica vantata a titolo di corrispettivo della merce venduta dai locatori al conduttore all'atto della consegna dei locali, svolgendo i coniugi e la medesima attività commerciale. Deduce a CP_1 CP_2 sostegno che tale ricostruzione sarebbe contraddetta dalla stessa documentazione versata in atti e, in particolare, dal contratto di locazione stipulato tra le parti in causa nel giugno del 2001, dove vi è espressa menzione di tutti i beni posti all'interno del locale e per cui il sig. si obbligava alla Parte_1 restituzione all'atto dello scioglimento del “contratto di locazione”, ma non vi è alcuna menzione nell'inventario allegato alla merce asseritamente venduta.
L'assunto non convince e non è idoneo a superare la motivazione espressa dal
Giudice di prime cure che appare scevra di vizi logici. In ordine alla compravendita della merce, trattasi chiaramente di contratto autonomo rispetto a quello di locazione, assistito da diversa causa, e per cui il legislatore non impone alcun vincolo di forma ad substantiam. Appare chiaramente connesso all'obbligo di restituzione dei locali e delle attrezzature ivi allocate sussistente in capo al conduttore nel diverso contratto di locazione, l'inventario effettuato all'atto della consegna dei locali.
Né del resto, si può ritenere che abbia violato l'articolo 2721, comma 1, del Cc il giudice di primo grado che, ha ammesso e assunto prova orale al fine di consentire la prova del predetto accordo. Sul punto basti il richiamo anche alla più recente giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto non sussistere tale limite, nonostante il valore economico ecceda quello della disposizione, allorché il giudice ritenga verosimile la conclusione orale del contratto, avuto riguardo alla sua natura ed alla qualità delle parti (cfr. Cassazione civile sez. III, 05/11/2024, (ud. 11/09/2024, dep. 05/11/2024), n.28482).
Orbene, ritenuta legittimamente acquisita la prova non vi sono elementi per ritenere che i testi escussi in primo grado abbiano riferito il falso né vi sono elementi per apprezzarne una loro inattendibilità. In particolare, la teste Tes_2 escussa all'udienza del 26.10.2007 ha riferito sotto vincolo di giuramento “in relazione al capo E dell'atto di citazione (vero che gli attori al momento della locazione dell'unità immobiliare di cui sopra, vendettero al sig. Persona_2 la merce rimasta nel negozio per il prezzo di Lire 3.500.000,00) è vero. Posso precisare che ero presente quando hanno pattuito la somma di lire 3.500.000”. La teste chiariva, tra l'altro, che poiché il sig. non procedeva Parte_1 immediatamente al versamento della predetta somma, in altre occasioni aveva accompagnato la signora presso il negozio ed ella scontava il prezzo della CP_2 spesa effettuata al suddetto pregresso credito. Tale circostanza, ovvero, che la signora non abbia pagato la propria spesa all'atto dell'acquisto, è del CP_2 resto, confermato dallo stesso appellante sebbene adducendo diverse motivazioni.
Appare sicuramente più verosimile la ricostruzione operata dalla difesa appellata corroborata dalle dichiarazioni rese anche dall'ulteriore teste escusso, il sig.
, consulente fiscale del sig. , il quale Testimone_4 Controparte_1 confermava la circostanza della giacenza, all'atto della dismissione della attività, di beni per un valore finanche superiore ad lire 3.500.000. Né può ritenersi irrilevante tale dichiarazione solo perché il teste riferiva in seguito “posso precisare di non aver assistito alle trattative della vendita di tali beni al sig. , però Parte_1 tale circostanza relativa alla vendita di tali beni e del relativo prezzo, mi è stata riferita dal sig. ” (cfr. verbale di causa del 26.10.2007). Controparte_1
La testimonianza "de relato actioris', seppur vero che proprio per la sua modalità di formazione ha un valore probatorio attenuato, comunque costituisce un elemento di cui il giudice può valersi ai fini della decisione, in concorso con le altre risultanze di causa. In sostanza, come confermato anche a più riprese dalla Corte di legittimità, tali deposizioni sono prive di valore probatorio autonomo, isolatamente considerate, ma ciò non esclude che possano rafforzare il convincimento del giudice, se valutate unitamente ad altre emergenze processuali come sicuramente nell'ipotesi in esame dove la teste ha riferito della Tes_1 medesima circostanza per percezione diretta avendo ella riferito di essere stata presente al momento dell'accordo.
Ne consegue che, come opportunamente valutato dal giudice di prime cure, risulta accertato, a fronte della documentazione prodotta e della prova ammessa e ritualmente acquisita, un credito iniziale vantato dagli attori (odierni appellati) pari ad Euro 5.578,92 di cui Euro 3.871,33 per canoni di locazione e utenze impagate ed Euro 1.807,59 a titolo di corrispettivo per la merce venduta.
Tale originario credito deve essere scontato, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, dagli acconti versati pari ad Euro 3.356,96 e per il controcredito in compensazione pari ad Euro 530,77 per acquisti di generi alimentari presso il locale commerciale dell'appellante per una somma complessiva di Euro 3.887,73. Ne consegue che correttamente in primo grado è stato ritenuto che il credito residuo vantato dai coniugi e ammontasse ad CP_1 CP_2
Euro 1.691,19, in assenza di prova di ulteriori versamenti effettuati dal conduttore.
I profili di inammissibilità dell'appello incidentale escludono che possa valutarsi il maggior credito vantato a titolo di valore economico della bilancia Macchi mai restituita.
Parte appellante, infine, reitera la domanda riconvenzionale avanzata in primo grado e rigettata, volta ad ottenere la restituzione della somma pari ad Euro 960.00 versata a titolo di canoni di locazione. Anche in questa sede si deve concludere per la infondatezza della proposta domanda, né può ritenersi che la circostanza che il contratto di locazione abbia avuto una durata di solo 10 mesi possa essere stata oggetto di non contestazione da parte della difesa di controparte.
Sul punto, basti osservare che non solo in prima udienza di comparizione dell'8.11.2004 parte attrice abbia contestato formalmente e impugnato quanto ex adverso dedotto ma abbia fornito nel proprio atto introduttivo una ricostruzione del tutto difforme secondo cui la disdetta sia stata comunicata solo in data 18.1.2002
(circostanza provata documentalmente) e non già nel settembre del 2001.
Ad ogni buon conto, giovi ricordare che In tema di locazione di immobile urbano,
l'eventuale accettazione da parte del locatore della anticipata riconsegna dell'immobile locato (circostanza contestata e rimasta in ogni caso privo di prova) non fa venir meno per il conduttore che esercita il recesso senza il rispetto del previsto termine di preavviso l'obbligo di pagare il canone per tutto tale periodo, ovvero fino al momento in cui l'immobile venga locato a terzi.
Pertanto, per tutti i riferiti motivi, complessivamente considerati, in applicazione del principio che si esprime nel noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit consacrato nell'art. 2697 cc, l'appello principale promosso nell'interesse di va rigettato. Persona_2
A tanto segue, in ragione della rilevanza dirimente delle considerazioni appena fatte, l'assorbimento di ogni altra questione prospettata.
La parziale soccombenza reciproca (tenuto conto dell'esito di inammissibilità dell'appello incidentale promosso dagli appellati) giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3. La restante parte, liquidata come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento e in assenza di attività istruttoria va posta a carico di parte appellante, in ossequio al principio della soccombenza prevalente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello incidentale promosso nell'interesse dei signori e;
Controparte_1 Controparte_2
2. Rigetta l'appello principale proposto nell'interesse del sig.
[...]
; Persona_2
3. Dichiara parzialmente compensate le spese di lite del presente grado di giudizio nella misura di 1/3; condanna, per la restante parte, pari a 2/3, parte appellante il sig. alla refusione delle spese di lite Parte_1 in favore degli appellati, restante parte che liquida in euro 1.134,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge, con attribuzione agli avvocati D'Agostino
ND e D'LI PI dichiaratisi anticipatari.
Così deciso, in Vallo della Lucania il 12.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Marianna Frangiosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania – in funzione di Giudice di Appello- nella persona del Giudice dr.ssa Marianna Frangiosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1414 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2009 vertente
TRA
nato il [...], a [...], (C.F. Parte_1
), residente in [...] snc, rappresentato e difeso, dall'Avv. Luigi Cafaro (C.F. ), ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, in Vallo della Lucania
(Sa), alla Via G. Murat, n. 34, giusta procura a margine all'atto di citazione in appello;
appellante (appellato in via incidentale)
E
, nato il [...], ad [...], (C.F. Controparte_1 C.F._3
), e , nata il [...], a [...],
[...] Controparte_2
(C.F. ), residenti in [...], C.F._4 entrambi rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
PI D'LI (C.F. e dall'avv. ND D'Agostino, C.F._5
(C.F. ) giusta procura a margine dell'atto di citazione relativo C.F._6 al giudizio di primo grado, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, in
Ascea (Sa), alla via di Porta Rosa n.65;
appellati (appellanti in via incidentale)
OGGETTO: appello avverso la sentenza dell'Ufficio del Giudice di Pace di Pisciotta,
n. 309/2008 del 29.09.2008 emessa nell'ambito del giudizio civile iscritto al n. di
RG. RG. 414/C/04.
CONCLUSIONI
Per parte appellante, sig. , come da atto introduttivo del Parte_1 giudizio, “DICHIARARE E STATUIRE fondato, ammissibile e legittimo, in fatto ed in diritto, l'appello siccome formulato da e, per l'effetto, Parte_1
ACCOGLIERE integre il medesimo, DICHIARARE infondata in fatto ed in diritto la domanda attorea e, per l'effetto, RIGETTARE la medesima. CONDANNARE, altresì, in accoglimento integrale della spiegata domanda riconvenzionale dal convenuto
, gli attori- appellati alla restituzione della somma di €. 906,00 Parte_1
a titolo di redibitoria. CONDANNARE l'appellata parte alla refusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, con distrazione al procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari e diritti. EMETTERE ogni altro opportuno, necessario e consequenziale provvedimento a favore dell'appellante ed a carico di parte appellata. IN VIA
ISTRUTTORIA: si insiste nelle richieste istruttorie formulate in primo grado e malamente pretermesse dal relativo giudice, particolarmente in ordine al deferito interrogatorio formale…”
Per parte appellata, appellanti in via incidentale, i sigg.ri CP_1
e , come da nota del 4.12.2024: “Voglia l'On.le
[...] Controparte_2
Tribunale adito: 1) rigettare l'appello formulato ex parte avversa in quanto infondato in fatto e diritto;
2) accogliere la domanda così come formulata dagli attori (attuali appellati) nel giudizio di primo grado, condannando controparte al pagamento della somma di €. 1.779,13, oltre interessi, confermando, per quanto di ragione, la sentenza, di primo grado, n. 309/08, emessa in data 19.9.2008 dal Giudice di Pace di Pisciotta;
3) Condannare parte avversa al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti difensori per fattone anticipo…”.
La causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. all'esito dell'udienza cartolare del 19.12.2024, con provvedimento del
25.03.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto d'appello iscritto a ruolo in data 12.08.2009 presso l'intestata Autorità giudiziaria, il sig. , proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
309/2008 (Rep. 91/2008 - Cron. 504/2008), resa dal Giudice di Pace di Pisciotta, in data 29.09.2008, non notificata, con la quale veniva accolta la domanda proposta dai coniugi nei confronti dell'appellante medesimo. Parte_2
Il giudizio di prime cure, iscritto dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Pisciotta al n. di RG. 414/C/04 aveva ad oggetto la domanda avanzata dagli odierni appellati di condanna del sig. al pagamento della somma di €. Parte_1
1.779,13 a titolo di residuo ed in conseguenza di vicende connesse alla locazione commerciale per l'immobile di Ascea (Sa), alla località Piana di Velia, Parco Venere, giusto contratto di locazione del 07.06.2001, registrato, unitamente alla nota integrativa di locazione di attrezzatura, presso l'Agenzia delle Entrate di Vallo della
Lucania, il 21.06.2001, al n. 646, Serie 3. Il canone di locazione veniva convenuto in lire 6.000.000 milioni per il primo anno, in lire 7.000.000 milioni per il secondo e per il terzo anno, lire 8.000.000 milioni per il quarto anno, lire 9.000.000 milioni per il quinto anno e lire 10.000.000 milioni per il sesto e per le annualità successive, da corrispondersi in tre rate anticipate di lire 2.000.000 milioni entro il giorno 5 del mese di giugno, lire 3.000.000 milioni entro il giorno 5 del mese di luglio e la restante somma – a concorrenza del canone- entro il 30 agosto di ogni anno.
Esponevano che il sig. con comunicazione del 18.01.2002, allegata Parte_1 sub. n. 4 alla produzione di parte appellata del fascicolo di primo grado, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 4 del contratto inter-partes recedeva dal vincolo locatizio, determinando, quindi, la scadenza del contratto e degli oneri connessi per il mese di luglio dell'anno 2002.
Deducevano, inoltre, il mancato pagamento delle spese condominiali e delle utenze a servizio del locale commerciale da parte del sig. a tanto tenuto in Parte_1 virtù del regolamento contrattuale sottoscritto ed atteso che i locatori ne avevano anticipato i costi, come da giustificativi di spesa prodotti, ne richiedevano il rimborso per la somma di 772.590 del vecchio conio.
Rappresentavano, inoltre, che al momento della stipula del contratto di locazione,
l'odierno appellante si era determinato ad acquistare dai coniugi CP_3 merce di magazzino, costituita da generi alimentari, convenendo il prezzo
[...] di lire 3.500.000. Alla luce di queste considerazioni in fatto, deducevano che il sig.
al momento del recesso dal contratto, tenuto conto delle somme Parte_1 versate pari a lire 6.500.000 e della somma di € 530,77 documentata dagli scontrini per acquisti alimentari da compensare, risultava debitore nei confronti dei coniugi per la somma di € 1.779,13, oltre interessi. Parte_2
Nell'ambito del giudizio di primo grado, si costituiva il sig. , il Parte_1 quale preliminarmente, impugnava la ricostruzione dei fatti così come rappresentata dagli attori.
Deduceva che alcuna prova sussisteva in relazione alla presunta merce di magazzino venduta, non inventariata e catalogata, né menzionata nell'allegato al contratto di locazione, per cui si profilava del tutto illegittima la richiesta della somma di lire 3.500.000.
Circa la bilancia “Italiana Macchi” e l'asserito anticipo da parte dei locatori per la sua riparazione, argomentava il convenuto che – contrariamente a quanto affermato- essa si trovava in riparazione presso l'officina del sig. Parte_3 di Vallo della Lucania, disponibile al ritiro e, per l'effetto, contestava la richiesta di versamento del controvalore pure richiesto con la domanda introduttiva del giudizio di primo grado.
Circa la vicenda locatizia argomentava che il contratto di locazione commerciale era da ritenersi risolto per il mese di marzo dell'anno 2002 posto che in data
04.09.2001 il conduttore aveva provveduto alla consegna delle chiavi dell'immobile commerciale e, per l'effetto, il termine semestrale ed il conseguente obbligo di pagamento del canone di locazione decorreva dalla valida disdetta comunicata.
Considerato che il conduttore aveva, nelle more, corrisposto per intero il canone di locazione per il primo anno, convenuto in lire 6.000.000 e, posta la durata di locazione inferiore all'anno, il sig. andava creditore, per canoni non Parte_1 dovuti, per la somma di 906,000 per la quale spiegava domanda riconvenzionale.
Il Giudice di Pace, con la sentenza oggetto del presente gravame, nel rigettare la domanda riconvenzionale, accoglieva parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condannava il sig. al pagamento in favore dei coniugi Parte_1
della somma di €. 1.691,19, oltre interessi dalla domanda e Parte_2 sino all'effettivo soddisfo, nonché alle spese e competenze del giudizio di primo grado, liquidate in €. 1.275,00, di cui €. 75,00 per spese, €. 700,00 per diritti ed €.
500,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario al 12,5 % ed accessori come legge, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Riteneva, invece, non provato il valore economico della bilancia di cui gli istanti chiedevano la restituzione.
Con l'atto introduttivo del presente gravame, in punto di diritto, il sig.
, reiterava le istanze istruttorie articolate in primo grado e, in Parte_1 particolare, insisteva per l'ammissione del deferito interrogatorio formale.
Rappresentava, inoltre, che durante il rapporto di locazione, l'odierno appellante, aveva corrisposto le seguenti somme, tra le altre cose non contestate dai convenuti:
Lire 4.500.00, Lire 2.000,00, €. 50,00 per la riparazione della bilancia “Macchi” ed, inoltre, era incontestato che gli odierni appellati effettuavano acquisti di generi alimentari per un totale di Lire 1.027.714, merce documentata dagli scontrini di acquisto e, allo stato, rimasta impagata.
Alla luce di questi calcoli, deduceva di essere creditore nei confronti dei coniugi odierni appellati della somma pari ad €. 906,00 , somma di cui ne chiedeva il pagamento in via riconvenzionale.
Si doleva inoltre, dell'erronea valutazione effettuata dal giudice di prime cure ed avente ad oggetto l'asserita vendita di merce di magazzino. Argomentava sul punto che detta circostanza era rimasta sfornita di prova, né alcun dato emergeva dalla nota certosina ed integrativa al contratto di locazione stipulato tra le parti.
Deduceva, inoltre, il diverso titolo con il quale era stata richiesta la somma di lire
3.500.000 ove, nella missiva del 24.05.2003 veniva richiesta a titolo di saldo del canone di locazione e non già quale debito per vendita di merce di magazzino.
Esponeva in punto di fatto che detta merce sarebbe dovuta risultare da un inventario, cosa che nel caso di specie difettava e che, in ogni caso, non poteva attribuirsi alla testimone (escussa nell'interesse degli attori), di supplire alla Tes_1 prova dell'esistenza del contratto, in palese violazione delle norme codicistiche.
Circa la bilancia e l'assunto di parte appellante di anticipo delle spese per la sua riparazione, si doleva della circostanza per cui la bilancia della quale non veniva indicata la marca, si trovava già in riparazione al momento della sottoscrizione del contratto per cui era onere dei locatori consegnare detta attrezzatura in stato funzionante all'uso pattuito. In relazione alla vicenda locatizia, l'appellante argomentava di aver disdettato il contratto di locazione in data 04.09.2001 con la consegna materiale delle chiavi ai locatori i quali le accettavano senza riserva alcuna. Aggiungeva inoltre, che la consegna materiale delle chiavi del locale oggetto di locazione avrebbe imposto di ritenere sciolto il vincolo contrattuale e, con esso, l'obbligo di corrispondere i canoni di locazione. Alla luce di queste deduzioni, posta come valida ed efficace la disdetta così come comunicata, insisteva per la non debenza del canone di locazione a far tempo dal 04.03.2002 e, considerato che il conduttore aveva corrisposto per l'intero il canone di locazione convenuto per il primo anno pari a lire 6.000.000 allo stesso andavano restituite le somme per non locazione non goduta, pari a due mesi e, quindi, di lire 1.000.000, posto che il canone annuale rideterminato in virtù della minore durata della locazione si attestava alla somma di lire 5.000.00 milioni.
Nell'ambito del presente giudizio si costituivano, inoltre, i coniugi e CP_1
deducendo: che il giudice di pace accoglieva solo parzialmente la CP_2 domanda attorea escludendo, per l'effetto, soltanto la domanda dei coniugi – attori in primo grado- volta ad ottenere il controvalore della bilancia che si assumeva come non restituita alla cessazione della locazione.
Argomentavano che l'efficacia della disdetta era da rintracciarsi nella missiva del
18.01.2002 per cui il sig. era tenuto al pagamento del canone fino Parte_1 al mese di luglio dell'anno 2002.
Circa la merce di magazzino, rappresentavano che detta circostanza era stata provata nel corso di giudizio di primo grado a mezzo della teste che Tes_2 riferiva di essere stata presente alle trattative intercorse con il sig. Parte_1 che, accettava la merce per un importo di lire 3.500.000 e che, conscio della debitoria nei confronti dei locatori, accordava a questi la possibilità di scontare – in compensazione – sul maggiore avere il costo per acquisti di merce alimentare, così come portato dagli scontrini di acquisto. Circostanza ribadita anche dal Dott.
, commercialista della coppia, il quale riferiva che all'atto della cessazione Per_1 dell'attività intestata ai coniugi residuava merce di Parte_2 magazzino per almeno lire 3.500,000.
Circa la bilancia il cui valore era stato determinato in lire 500.000 assumevano che essa dovesse essere restituita presso l'unità immobiliare dei locatori e non già offerta per il ritiro presso l'officina. Alla luce di queste considerazioni, posto che al momento del recesso del contratto il risultava debitore della somma di lire 10.972.590 alla quale, Parte_1 detratti gli acconti versati per lire 4.472.590, residuava a favore dei coniugi l'importo di €. 2.309.90, al quale andava detratta la somma di €. 530,77 per gli acquisti alimentari impagati e portati dagli scontrini fiscal, residuando in favore dei locatori, la somma di €, 1.779,13.
Insistevano, quindi, per il rigetto integrale dell'atto di appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, in accoglimento delle domande articolate in primo grado, instavano per la condanna del sig. al pagamento della somma. di €. Parte_1
1.779,13 oltre interessi ed alle spese e competenze del grado di appello, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Previa acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, a seguito di una serie di rinvii per carico di ruolo, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., all'udienza cartolare del 19.12.2024.
MOTIVAZIONE
1. Alcune premesse in rito
In via preliminare e in rito, si osserva come non possa accogliersi la richiesta avanzata dalla difesa appellante solo in sede di comparsa conclusionale volta ad ottenere la rimessione della causa sul ruolo al fine di deferire il giuramento decisorio nei confronti degli odierni appellati.
Sul punto giovi il richiamo al principio ribadito a più riprese dalla Corte di legittimità per cui “È inammissibile, per tardività, la dichiarazione di deferimento del giuramento decisorio formulata per la prima volta con atto allegato alla comparsa conclusionale, poiché gli scritti difensivi successivi alla rimessione della causa al collegio possono contenere solo le conclusioni già fissate davanti al giudice istruttore”.
La censura di inammissibilità esime questo Giudice dal valutare la sussistenza o meno di profili di decisorietà del mezzo istruttorio come articolato.
Sempre in rito, va rilevato che parte appellante principale ha dedotto l'inammissibilità e improcedibilità dell'appello incidentale, in quanto spiegato solo in sede di comparsa conclusionale con riguardo alle pretese attinenti alla bilancia
“Macchi” non restituita. Invero, a ben vedere, i coniugi e CP_1 CP_2 formulavano già in sede di comparsa di costituzione “anche in via incidentale, la condanna del convenuto appellante alla restituzione della predetta bilancia o al pagamento della predetta somma”, chiedendo nelle conclusioni l'accoglimento della domanda come proposta in primo grado per la somma complessiva di Euro
1.779,13 oltre interessi. Come è noto, la proposizione dell'appello incidentale non richiede formule sacramentali particolari, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice.
Deve ritenersi in ogni caso la parte decaduta dall'impugnazione, in quanto costituitasi tardivamente (in data 2.2.2010 cfr. timbro di cancelleria) rispetto alla data indicata in citazione (5.2.2010).
Come è noto, la norma dell'art. 166 cpc (richiamato dall'art. 343 cpc) prevede che il termine di gg. 20 debba essere computato dall'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione;
ne consegue che va dichiarata la decadenza ai sensi degli artt.
166 e 167 cpc, con pronuncia dell'inammissibilità dell'appello incidentale promosso dai convenuti.
2. Nel merito dell'appello principale
Ciò premesso in rito, si indaga il merito del proposto appello principale.
Nel merito l'appello è infondato e meritevole di rigetto per quanto di seguito indicato. Ed invero la motivazione della sentenza impugnata è congrua, logica, puntualmente rispondente ai fatti di causa nonché all'applicazione alla fattispecie concreta delle relative norme di diritto (processuale e sostanziale), per cui non è passibile di censura alcuna.
Parte appellante si duole della mancata ammissione dei mezzi di prova articolati in primo grado ed in particolare dell'interrogatorio formale deferito nei confronti degli odierni appellati mai ammesso in primo grado. Sul punto basti osservare che l'odierno appellante non ha mai reiterato tale richiesta nelle udienze precedenti all'assunzione della causa in decisione (cfr. verbale del 6.6.2008) di fatto abdicando a tale richiesta. Come ribadito a più riprese dalla Corte di legittimità, nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione (cfr. Cassazione civile sez. II, 13/05/2025, n.12791).
E', pertanto, precluso a questo Tribunale di esaminare le istanze istruttorie riproposte con l'atto di appello, ma non specificamente reiterate all'udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice di prime cure.
Ad ogni buon conto, se ne deve valutare la irrilevanza ai fini del decidere tenuto conto delle risultanze documentali in atti.
Non può omettersi di valutare che proprio la norma (art. 28 L. 392/78) di cui l'appellante sostiene la erronea applicazione da parte del primo giudice, prescrive testualmente: “...tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo lettera raccomandata”. A ciò si aggiunga, poi, che la stessa giurisprudenza di legittimità ha precisato con la pronuncia n.
5802/1997 che '' la disdetta della locazione, comunicata a fini di diniego della rinnovazione tacita, alla prima scadenza, di un rapporto relativo ad un immobile adibito ad uso non abitativo deve necessariamente pervenire al conduttore nella forma della lettera raccomandata.''
Né può tacersi che, come opportunamente sottolineato dalla difesa appellata, la ricostruzione di parte appellante è contraddetta dalle risultanze documentali atteso che risulta allegata disdetta inviata in data 18.1.2002 (cfr. alleg. 4 fascicolo di primo grado di parte attrice) in cui nessuna menzione viene fatta ad una diversa decorrenza o un pregresso accordo di risoluzione intervenuto fra le parti.
Infine è appena il caso di precisare che la prova orale ammessa per parte convenuta in primo grado anche in relazione al capo 3) della memoria depositata in data
14.1.2005, volto a provare la consegna delle chiavi già a far data dal 4.09.2001 nulla dimostrava atteso che la signora escussa all'udienza del Testimone_3
9.5.2008 nulla sapeva riferire, dicendo di non ricordare alcunchè in ordine ai fatti di causa. In definitiva, deve ritenersi che il contratto di locazione oggetto di causa, in assenza di documentazione di segno diverso né elementi di prova, sia giunto a scadenza solo nel luglio 2002 (sei mesi successivi alla regolare comunicazione della disdetta), con conseguente obbligo di versamento dell'intero canone annuale di Lire
6.000.000.
Risultano provate, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, anche le ulteriori voci di spesa allegate da parte attrice in primo grado ed in particolare le spese sostenute a titolo di oneri condominiali e utenze. Risulta, difatti, provato il titolo a fondamento della pretesa creditoria, il cui onere gravava in capo agli attori in primo grado, atteso che l'art. 7 del contratto di locazione prevede espressamente
“sono ad integrale carico del conduttore le riparazioni di ordinaria manutenzione, le spese condominiali, nonché le spese relative al consumo di acqua, luce ed ogni altra utenza” (cfr. alleg. 2 fascicolo di primo grado). Viene, tra l'altro, documentato l'effettivo esborso tramite i bollettini in atti, non specificamente contestati, per cui tali poste debitorie maturate durante la vigenza del contratto di locazione sono da porsi a carico del conduttore con obbligo di rimborso a suo carico.
Né parte appellante ha allegato o provato l'effettivo esborso delle predette somme in ossequio ai criteri di riparto dell'onere della prova per cui grava sul debitore la prova dell'adempimento (cfr. Sezioni Unite 13533/2001).
Parte appellante si duole, altresì, che il giudice di primo grado abbia ritenuto fondata l'ulteriore pretesa economica vantata a titolo di corrispettivo della merce venduta dai locatori al conduttore all'atto della consegna dei locali, svolgendo i coniugi e la medesima attività commerciale. Deduce a CP_1 CP_2 sostegno che tale ricostruzione sarebbe contraddetta dalla stessa documentazione versata in atti e, in particolare, dal contratto di locazione stipulato tra le parti in causa nel giugno del 2001, dove vi è espressa menzione di tutti i beni posti all'interno del locale e per cui il sig. si obbligava alla Parte_1 restituzione all'atto dello scioglimento del “contratto di locazione”, ma non vi è alcuna menzione nell'inventario allegato alla merce asseritamente venduta.
L'assunto non convince e non è idoneo a superare la motivazione espressa dal
Giudice di prime cure che appare scevra di vizi logici. In ordine alla compravendita della merce, trattasi chiaramente di contratto autonomo rispetto a quello di locazione, assistito da diversa causa, e per cui il legislatore non impone alcun vincolo di forma ad substantiam. Appare chiaramente connesso all'obbligo di restituzione dei locali e delle attrezzature ivi allocate sussistente in capo al conduttore nel diverso contratto di locazione, l'inventario effettuato all'atto della consegna dei locali.
Né del resto, si può ritenere che abbia violato l'articolo 2721, comma 1, del Cc il giudice di primo grado che, ha ammesso e assunto prova orale al fine di consentire la prova del predetto accordo. Sul punto basti il richiamo anche alla più recente giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto non sussistere tale limite, nonostante il valore economico ecceda quello della disposizione, allorché il giudice ritenga verosimile la conclusione orale del contratto, avuto riguardo alla sua natura ed alla qualità delle parti (cfr. Cassazione civile sez. III, 05/11/2024, (ud. 11/09/2024, dep. 05/11/2024), n.28482).
Orbene, ritenuta legittimamente acquisita la prova non vi sono elementi per ritenere che i testi escussi in primo grado abbiano riferito il falso né vi sono elementi per apprezzarne una loro inattendibilità. In particolare, la teste Tes_2 escussa all'udienza del 26.10.2007 ha riferito sotto vincolo di giuramento “in relazione al capo E dell'atto di citazione (vero che gli attori al momento della locazione dell'unità immobiliare di cui sopra, vendettero al sig. Persona_2 la merce rimasta nel negozio per il prezzo di Lire 3.500.000,00) è vero. Posso precisare che ero presente quando hanno pattuito la somma di lire 3.500.000”. La teste chiariva, tra l'altro, che poiché il sig. non procedeva Parte_1 immediatamente al versamento della predetta somma, in altre occasioni aveva accompagnato la signora presso il negozio ed ella scontava il prezzo della CP_2 spesa effettuata al suddetto pregresso credito. Tale circostanza, ovvero, che la signora non abbia pagato la propria spesa all'atto dell'acquisto, è del CP_2 resto, confermato dallo stesso appellante sebbene adducendo diverse motivazioni.
Appare sicuramente più verosimile la ricostruzione operata dalla difesa appellata corroborata dalle dichiarazioni rese anche dall'ulteriore teste escusso, il sig.
, consulente fiscale del sig. , il quale Testimone_4 Controparte_1 confermava la circostanza della giacenza, all'atto della dismissione della attività, di beni per un valore finanche superiore ad lire 3.500.000. Né può ritenersi irrilevante tale dichiarazione solo perché il teste riferiva in seguito “posso precisare di non aver assistito alle trattative della vendita di tali beni al sig. , però Parte_1 tale circostanza relativa alla vendita di tali beni e del relativo prezzo, mi è stata riferita dal sig. ” (cfr. verbale di causa del 26.10.2007). Controparte_1
La testimonianza "de relato actioris', seppur vero che proprio per la sua modalità di formazione ha un valore probatorio attenuato, comunque costituisce un elemento di cui il giudice può valersi ai fini della decisione, in concorso con le altre risultanze di causa. In sostanza, come confermato anche a più riprese dalla Corte di legittimità, tali deposizioni sono prive di valore probatorio autonomo, isolatamente considerate, ma ciò non esclude che possano rafforzare il convincimento del giudice, se valutate unitamente ad altre emergenze processuali come sicuramente nell'ipotesi in esame dove la teste ha riferito della Tes_1 medesima circostanza per percezione diretta avendo ella riferito di essere stata presente al momento dell'accordo.
Ne consegue che, come opportunamente valutato dal giudice di prime cure, risulta accertato, a fronte della documentazione prodotta e della prova ammessa e ritualmente acquisita, un credito iniziale vantato dagli attori (odierni appellati) pari ad Euro 5.578,92 di cui Euro 3.871,33 per canoni di locazione e utenze impagate ed Euro 1.807,59 a titolo di corrispettivo per la merce venduta.
Tale originario credito deve essere scontato, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, dagli acconti versati pari ad Euro 3.356,96 e per il controcredito in compensazione pari ad Euro 530,77 per acquisti di generi alimentari presso il locale commerciale dell'appellante per una somma complessiva di Euro 3.887,73. Ne consegue che correttamente in primo grado è stato ritenuto che il credito residuo vantato dai coniugi e ammontasse ad CP_1 CP_2
Euro 1.691,19, in assenza di prova di ulteriori versamenti effettuati dal conduttore.
I profili di inammissibilità dell'appello incidentale escludono che possa valutarsi il maggior credito vantato a titolo di valore economico della bilancia Macchi mai restituita.
Parte appellante, infine, reitera la domanda riconvenzionale avanzata in primo grado e rigettata, volta ad ottenere la restituzione della somma pari ad Euro 960.00 versata a titolo di canoni di locazione. Anche in questa sede si deve concludere per la infondatezza della proposta domanda, né può ritenersi che la circostanza che il contratto di locazione abbia avuto una durata di solo 10 mesi possa essere stata oggetto di non contestazione da parte della difesa di controparte.
Sul punto, basti osservare che non solo in prima udienza di comparizione dell'8.11.2004 parte attrice abbia contestato formalmente e impugnato quanto ex adverso dedotto ma abbia fornito nel proprio atto introduttivo una ricostruzione del tutto difforme secondo cui la disdetta sia stata comunicata solo in data 18.1.2002
(circostanza provata documentalmente) e non già nel settembre del 2001.
Ad ogni buon conto, giovi ricordare che In tema di locazione di immobile urbano,
l'eventuale accettazione da parte del locatore della anticipata riconsegna dell'immobile locato (circostanza contestata e rimasta in ogni caso privo di prova) non fa venir meno per il conduttore che esercita il recesso senza il rispetto del previsto termine di preavviso l'obbligo di pagare il canone per tutto tale periodo, ovvero fino al momento in cui l'immobile venga locato a terzi.
Pertanto, per tutti i riferiti motivi, complessivamente considerati, in applicazione del principio che si esprime nel noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit consacrato nell'art. 2697 cc, l'appello principale promosso nell'interesse di va rigettato. Persona_2
A tanto segue, in ragione della rilevanza dirimente delle considerazioni appena fatte, l'assorbimento di ogni altra questione prospettata.
La parziale soccombenza reciproca (tenuto conto dell'esito di inammissibilità dell'appello incidentale promosso dagli appellati) giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3. La restante parte, liquidata come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento e in assenza di attività istruttoria va posta a carico di parte appellante, in ossequio al principio della soccombenza prevalente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello incidentale promosso nell'interesse dei signori e;
Controparte_1 Controparte_2
2. Rigetta l'appello principale proposto nell'interesse del sig.
[...]
; Persona_2
3. Dichiara parzialmente compensate le spese di lite del presente grado di giudizio nella misura di 1/3; condanna, per la restante parte, pari a 2/3, parte appellante il sig. alla refusione delle spese di lite Parte_1 in favore degli appellati, restante parte che liquida in euro 1.134,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge, con attribuzione agli avvocati D'Agostino
ND e D'LI PI dichiaratisi anticipatari.
Così deciso, in Vallo della Lucania il 12.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Marianna Frangiosa